Il CSA di Napoli, nell'assegnare gli incarichi a tempo determinato al
personale della scuola - Docente e ATA - incluso nelle graduatorie permanenti,
riconosce la precedenza a coloro che, inclusi nel calendario di convocazione,
risultino handicappati ai sensi dell'art. 21 della Legge 104/92.
Invece nessuna agevolazione viene riconosciuta al familiare
lavoratore che assiste un handicappato in stato di gravità. Eppure l'art. 33
della stessa Legge 104/92 al comma 5 recita: "Il genitore o il familiare
lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con
continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui
convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più
vicina al proprio domicilio e ...."
Alla luce di tale disposizione di Legge, la procedura messa in atto in questi
giorni dal CSA di Napoli ci appare palesemente lesiva dei diritti di quei
lavoratori che, non potendo prestare servizio in una sede vicino casa,
nonostante abbiano l'onere morale e sociale dell'assistenza di familiari
(figli, genitori,...) handicappati gravi, si trovano nella condizione di non
poter accettare l'offerta di lavoro o di dover lavorare in situazione di grave
disagio.
Ci è stato segnalato che il CSA di Modena terrà conto (giustamente secondo
noi) anche delle precedenze relative all’art. 33 comma 5 della legge 104/92.
Per evitare assurde disparità di trattamento, che potrebbe variare in base
alla provincia di appartenenza, e prevenire o limitare tali incresciose
situazioni
(che vedrebbero il ricorso al Giudice del lavoro la cui
sentenza potrebbe prevedere anche l'annullamento di tutte le nomine
conferite), invitiamo codesto Ministero a voler esaminare con la
massima urgenza (il conferimento delle nomine avrà termine il 31.7.'02) la
citata questione e a voler diramare disposizioni inequivocabili valide per
tutto il territorio nazionale .
IL SEGRETARIO PROVINCIALE
Gaetano Mattera