SUPPLENZE FINO A 5 GIORNI NELLA SCUOLA ELEMENTARE

 

Il contratto sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie sottoscritto il 29/05/2002 , all'art. 5 ( comma 2) riporta un rilevante passaggio sulle supplenze nella scuola elementare per assenze fino ad un massimo di cinque giorni:

"La sostituzione dei docenti di scuola elementare assenti fino ad un massimo di cinque giorni, avviene nelle ore di contemporaneità non impegnate per le attività programmate dal Collegio dei docenti, nell'ambito del modulo o del plesso di assegnazione nell'orario di insegnamento programmato per ciascun insegnante, sono, peraltro, possibili eventuali adattamenti e modificazioni dell'orario suddetto, nei limiti previsti dalla contrattazione d'istituto."

 

·         E’ ribadito quanto già contenuto nella 148/80 e mai modificato da altre norme che le sostituzioni interne riguardano esclusivamente le assenze "fino ad un massimo di cinque giorni" e non assenze più lunghe.

 

·         Le sostituzioni devono avvenire "nelle ore di contemporaneità", solo per  i docenti di scuola comune, gli insegnanti di sostegno, per la natura del loro impegno devono operare in contemporaneità e quindi non possono essere impiegati per supplenze.

 

·         Le ore destinate alle supplenze però sono solo quelle "non impegnate per le attività programmate dal collegio docenti".

Se il collegio docenti, nell'ambito della programmazione, prevede di destinare le ore di contemporaneità al recupero o all'ampliamento dell'offerta formativa, queste ore, appunto perché programmate, non si devono impiegare per fare supplenze.

E' evidente che il collegio docenti, nel momento in cui delibera, deve tenere presenti le necessità della scuola, dare indicazioni sui tempi in cui le  attività programmate devono essere svolte e dare mandato  ai singoli moduli o plessi a programmare le attività necessarie alle loro classi.

 

IL COLLEGIO DOCENTI

Nella programmazione inserisce:

·         il recupero ed i tempi in cui si svolgerà

·         l'ampliamento dell'offerta formativa ed i tempi in cui si realizzerà

·         dà incarico ai singoli gruppi docenti di procedere alla programmazione specifica

 

I SINGOLI GRUPPI DOCENTI

·         Procedono alla programmazione specifica

·         Calendarizzano le ore

Nel quadro orario, saranno distinte le ore coperte da "attività programmate" da quelle destinabili alle supplenze, in modo che la direzione della scuola sappia, di volta in volta, quali insegnanti possono essere utilizzati per le supplenze.

 

Le supplenze sono effettuate dai docenti nei seguenti limiti:

·         entro il modulo o entro il plesso di assegnazione

·         nell'orario di insegnamento programmato per ciascun insegnante.

Questo chiarisce che non possono essere assegnati cambi di orario e rientri nel giorno libero, né può essere chiesto ad un docente di supplire fuori del suo plesso di assegnazione.

 

Eventuali cambi e modificazioni dell'orario possono essere previsti nell'ambito del contratto di scuola, che dovrà comunque stabilire:

·         limiti alle variazioni d'orario e limite di ore di insegnamento giornaliero

·         preavviso minimo per comunicazioni di cambio d'orario o di impegno nel giorno libero

·         facoltà, da parte del singolo docente, di accettare quanto sopra

·         previsione di flessibilità orario e relativo compenso.

Se le supplenze con personale interno non possono essere realizzate si ricorre al supplente esterno anche per assenze inferiori a cinque giorni.