SUPPLENZE FINO A 5 GIORNI NELLA SCUOLA ELEMENTARE
Il contratto sulle
utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie sottoscritto il 29/05/2002 , all'art.
5 ( comma 2) riporta un rilevante passaggio sulle supplenze nella scuola
elementare per assenze fino ad un massimo di cinque giorni:
"La
sostituzione dei docenti di scuola elementare assenti fino ad un massimo di
cinque giorni, avviene nelle ore di contemporaneità non impegnate per le
attività programmate dal Collegio dei docenti, nell'ambito del modulo o del
plesso di assegnazione nell'orario di insegnamento programmato per ciascun
insegnante, sono, peraltro, possibili eventuali adattamenti e modificazioni
dell'orario suddetto, nei limiti previsti dalla contrattazione d'istituto."
·
E’ ribadito quanto già
contenuto nella 148/80 e mai modificato da altre norme che le sostituzioni
interne riguardano esclusivamente le assenze "fino ad un massimo di
cinque giorni" e non assenze più lunghe.
·
Le sostituzioni devono avvenire "nelle
ore di contemporaneità", solo per i
docenti di scuola comune, gli insegnanti di sostegno, per la natura del loro
impegno devono operare in contemporaneità e quindi non
possono essere impiegati per supplenze.
·
Le ore destinate alle supplenze
però sono solo quelle "non impegnate per le attività programmate dal
collegio docenti".
Se il collegio docenti,
nell'ambito della programmazione, prevede di destinare le ore di contemporaneità
al recupero o all'ampliamento dell'offerta formativa, queste ore, appunto perché
programmate, non si devono impiegare per fare supplenze.
E' evidente che il collegio
docenti, nel momento in cui delibera, deve tenere presenti le necessità della
scuola, dare indicazioni sui tempi in cui le
attività programmate devono essere svolte e dare mandato
ai singoli moduli o plessi a programmare le attività necessarie alle
loro classi.
IL COLLEGIO DOCENTI
Nella programmazione inserisce:
·
il recupero ed i tempi in cui si
svolgerà
·
l'ampliamento dell'offerta
formativa ed i tempi in cui si realizzerà
·
dà incarico ai singoli gruppi
docenti di procedere alla programmazione specifica
I SINGOLI GRUPPI DOCENTI
·
Procedono alla programmazione
specifica
·
Calendarizzano le ore
Nel quadro orario, saranno
distinte le ore coperte da "attività programmate" da quelle
destinabili alle supplenze, in modo che la direzione della scuola sappia, di
volta in volta, quali insegnanti possono essere utilizzati per le supplenze.
Le
supplenze sono effettuate dai docenti nei seguenti limiti:
·
entro il modulo o entro il plesso
di assegnazione
·
nell'orario di insegnamento
programmato per ciascun insegnante.
Questo chiarisce che non
possono essere assegnati cambi di orario e rientri nel giorno libero, né può
essere chiesto ad un docente di supplire fuori del suo plesso di assegnazione.
Eventuali cambi e
modificazioni dell'orario possono essere previsti nell'ambito del contratto di
scuola, che dovrà comunque stabilire:
·
limiti alle variazioni d'orario e
limite di ore di insegnamento giornaliero
·
preavviso minimo per comunicazioni
di cambio d'orario o di impegno nel giorno libero
·
facoltà, da parte del singolo
docente, di accettare quanto sopra
·
previsione di flessibilità orario
e relativo compenso.
Se le supplenze
con personale interno non possono essere realizzate si ricorre al supplente
esterno anche per assenze inferiori a cinque giorni.