TUTTI I NOSTRI ISCRITTI SONO ASSICURATI
E' stata stipulata, a carico del bilancio nazionale del SAM-GILDA, una polizza assicurativa con la Società Reale Mutua Assicurazione.
Tutti gli iscritti al SAM sono assicurati gratuitamente per la Responsabilità Civile, secondo i seguenti massimali:
1.500.000.000
limite 500 milioni per persona
150 milioni per danni a cose.
ESTRATTO
DELLE CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE
DI CUI BENEFICIANO GLI ISCRITTI AL SAM-GILDA
La
garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di iscrizione al sindacato.
RISCHIO
ASSICURATO
La
garanzia è prestata esclusivamente per la responsabilità civile ricadente
sugli assicurati per danni arrecati direttamente alla pubblica amministrazione o
a terzi in conseguenza a comportamenti degli alunni trovatisi sotto la
responsabilità degli assicurati stessi. La garanzia vale anche quando la
pubblica amministrazione abbia risarcito il terzo e agisca in via di rivalsa nei
confronti degli assicurati.
DANNI
PATRIMONIALI
La
Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a
pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, di perdite pecuniarie
(patrimoniali) involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio delle sue
funzioni istituzionali descritte in polizza.
La garanzia vale inoltre per le somme che l’Assicurato debba rifondere allo Stato, alla Pubblica Amministrazione, all’Ente di appartenenza:
per
perdite pecuniarie direttamente cagionale ai medesimi Enti (responsabilità
amministrativa e/o contabile) purché il danno venga accertato e
quantificato dal giudice competente con sentenza passata in giudicato e
sempre che l’azione di responsabilità sia promossa nei modi e nei termini
di legge, fino alla concorrenza del sottolimite annuo previsto in polizza;
per
perdite pecuniarie a seguito dell’esercizio di rivalsa da parte dei
suddetti Enti che abbiano risarcito il terzo danneggiato;
per
perdite pecuniarie si intende il pregiudizio economico risarcibile ai
termini di polizza, che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o
di danneggiamenti a cose (danni già coperti dalla polizza base di
responsabilità civile);
la
garanzia è prestata esclusivamente per il fatto proprio di ciascun soggetto
assicurato iscritto al sindacato.
RISCHI
COMPRESI
La
garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti
dall’eventuale svolgimento di incarichi di preposto al servizio di sicurezza e
prevenzione sul luogo di lavoro in base al disposto del D.L. n° 626 del 1994.
RISCHI
ESCLUSI
L'assicurazione
non vale per le perdite pecuniarie conseguenti a:
1.
smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al
portatore nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina
o incendio;
2.
inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché a danno ambientale;
3.
responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli
dalla Legge;
4.
scelte e decisioni di natura discrezionale, attività di consulenza e, comunque,
mancato raggiungimento del fine o insuccesso di iniziative a qualunque titolo o
scopo intraprese.
MASSIMALI
DI GARANZIA
L’assicurazione
è prestata fino alla concorrenza di un massimale di Euro 1.000.000 con il
limite di:
-
Euro 500.000 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali;
-
Euro 300.000 per danneggiamenti a cose o animali anche se appartenenti a più
persone;
-
Euro 50.000 per danni puramente pecuniari (patrimoniali).
Relativamente alla garanzia “Danni Puramente Pecuniari” in caso di sinistro rimane a carico dell’assicurato una franchigia di € 50.
IL MODELLO PER DICHIARARE IL SINISTRO