I diversi CSA provinciali hanno stilato le graduatorie permanenti e, in alcuni casi, anche le graduatorie d’Istituto, rispondendo così al loro nuovo ruolo di supporto e consulenza alle scuole.
Purtroppo non tutto è andato per il verso giusto: alcune graduatorie non sono state concluse in tempo e, in alcune provincie, si sono rivisti i Contratti con la dicitura “fino alla nomina degli aventi diritto”, in altre sono stati sbagliate tout-cour. Gli errori sono stati di varia tipologia: elenchi a cui non era stato dato l’input finale di ordinare secondo il punteggio, sparizione di interi gruppi di nomi da alcune graduatorie d’istituto…
Anche per gli errori che fanno capo al CSA risultano comunque responsabili i Dirigenti scolastici che hanno sottoscritto i contratti con gli insegnanti supplenti; è ad essi che può essere chiesto di regolarizzare la situazione.
I caso - Se un insegnante che ne aveva diritto non è chiamato per una supplenza e riscontra che è in servizio un altro insegnante, con un punteggio inferiore nella graduatoria d’Istituto, può denunciare di aver subito un danno economico (o patrimoniale), ma soltanto nel caso sia stato effettivo, se cioè nel tempo intercorso non ha avuto altre supplenze o svolto altri lavori. Conviene comunque accettare il riconoscimento giuridico per il periodo di mancata supplenza, acquisendo la relativa documentazione rilasciata dalla scuola.
Nel caso di danno effettivo, invece si può ricorrere al giudice del lavoro, passando attraverso il tentativo obbligatorio di conciliazione presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro; la retribuzione non percepita avverrà come risarcimento del danno.
II caso – Chi è stato assunto con regolare contratto (non “fino alla nomina dell’avente diritto”) e viene licenziato senza preavviso ha diritto, in base all’art. 29 del CCNL 1995, alla corresponsione dell’indennità sostitutiva fissata in 2 mesi (di stipendio), per tutti i dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni. Per tutti i supplenti, quindi, anche temporanei.
Per quanto riguarda le graduatorie permanenti, l’inghippo più indigesto è stato quello di alcune provincie in cui dirigenti sindacali (di altri sindacati, ovviamente) e persino dipendenti dei CSA, hanno dato per scontato che l’incarico annuale sarebbe decorso dall’inizio delle lezioni e non dal 1° settembre. Di conseguenza, suggerivano a tutti i colleghi di accettare comunque anche un posto non gradito (perché a part time, ad esempio), sostenendo che in qualsiasi momento avrebbero potuto rinunciare alla nomina non gradita per un’altra più conveniente.
Non hanno inteso che, se si assume il servizio, non si tratta di “rinuncia” ma di “abbandono”, e quest’ultimo può avvenire soltanto per gravi e comprovati motivi. E’ concesso soltanto il “completamento” dell’orario di cattedra, ma non l’abbandono, pena la cancellazione da tutte le graduatorie.
Nell’ipotesi, invece, di nomina annuale è consentito lasciare quella temporanea.