Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2005/2006, sottoscritto nell’ anno 2005 il giorno 14 del mese di gennaio, in Roma, presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale
TRA
la delegazione di parte pubblica costituita con D.M. n. 82 del 1/12/2004 E i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e S.N.A.L.S.-C.O.N.F.S.A.L. firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Scuola PREMESSO:
· Che con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 24 luglio 2003 sono stati fissati i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale;
· che il C.C.N.L. citato, all’art. 4, comma 2, prevede una cadenza di regola biennale della mobilità compartimentale collegata alla durata almeno biennale di definizione dell’organico;
· che allo stato attuale l’organico è ancora definito annualmente;
· che, al fine dell’applicazione dell’art.8 della legge 3 maggio 1999, n.124, le parti confermano l’impegno di individuare congiuntamente idonee e specifiche soluzioni per il personale insegnante tecnico pratico e assistente di cattedra transitato dagli Enti Locali allo Stato con la qualifica di insegnante tecnico pratico;
· che le parti confermano l’impegno ad individuare idonee soluzioni al problema dei docenti collocati fuori ruolo ai sensi del comma 5 dell’art.35 della legge 27 dicembre 2002, n.289 (finanziaria per l’anno 2003).
il seguente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente,
educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2005/2006.
· ART.1- CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO -
1. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 24.7.2003 all’art.10 ha fissato i
principi generali sulla mobilità territoriale e professionale del personale della scuola.
2. Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la mobilità del personale docente,
educativo ed A.T.A., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2005/06. Il
presente contratto mantiene validità anche in presenza di provvedimenti attuativi della legge n.53/2003 per il prossimo anno scolastico.
3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente Contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.
4. Le parti concordano di riaprire il confronto negoziale, nel caso in cui, con riferimento alle
disposizioni recate dalla legge finanziaria per l’anno 2005, si dovessero verificare modifiche alle
configurazioni della titolarità ovvero delle preferenze espresse dal personale nonché in relazione alle
disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53 ed a quanto previsto, per il personale A.T.A., dagli articoli 48 e 49 del C.C.N.L. del 24.7.2003.
5. Le connesse modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto sono definite con apposita ordinanza ministeriale da emanarsi a norma dell’art. 462 del D.l.vo n. 297/94 entro 30 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto.
· ART. 2 - MOBILITA’ TERRITORIALE A DOMANDA E D’UFFICIO - DESTINATARI
1. Le disposizioni relative alla mobilità territoriale sia a domanda che d’ufficio, contenute nel presente
contratto, si applicano a tutte le categorie del personale della scuola docente, educativo ed A.T.A con o
senza sede definitiva di titolarità.
2. In attuazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 3 della legge n. 124/99, il personale docente
assunto dopo l’entrata in vigore della legge, con decorrenza giuridica uguale o successiva all’1/9/1999
· con esclusione del personale di cui all’art. 21 della legge n. 104/92 - non può partecipare ai
trasferimenti per altra provincia per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in
ruolo. Non può altresì partecipare al trasferimento in altra sede della stessa provincia di assunzione per
un biennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Pertanto può produrre domanda
di trasferimento per l’a.s. 2005/06 in ambito provinciale il personale docente assunto con decorrenza
giuridica 1/9/2003 o precedente e in ambito interprovinciale il personale assunto con decorrenza
giuridica 1/9/2002 o precedente. Il personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato su
sede provvisoria, al fine di ottenere la sede definitiva nell’ambito della provincia di titolarità, partecipa
alla seconda fase del movimento (art. 4 del presente contratto) contestualmente all’altro personale
titolare nella provincia. Tale personale docente potrà, tuttavia, partecipare alla mobilità annuale alle
condizioni e nei limiti che saranno definiti nel relativo C.C.N.I..
3. Il personale scolastico titolare di cattedra o posto in scuole oggetto di dimensionamento,
soppressione o contrazione di organico, individuato soprannumerario in base ai criteri riportati nelle
specifiche disposizioni contenute nei successivi titoli del presente contratto, ha titolo a partecipare a
domanda alle operazioni di mobilità. Qualora nel corso delle stesse operazioni non ottenga il
trasferimento nelle sedi richieste, ovvero non possa essere reintegrato nella sede di titolarità resasi
disponibile nel corso e per effetto delle medesime operazioni, è soggetto al trasferimento d’ufficio al
fine di ottenere una nuova sede di titolarità. Le modalità di individuazione del soprannumerario, i
criteri di effettuazione dei trasferimenti d’ufficio e l’ordine delle operazioni ad essi attinenti sono
riportati negli specifici titoli del presente contratto, riguardanti ciascuna tipologia di personale.
4. Per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale, su richiesta delle competenti autorità, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca può disporre il trasferimento o l’utilizzazione del personale interessato, anche in altra provincia, in deroga alle disposizioni di cui al presente contratto.
1. Le disposizioni relative alla mobilità professionale, contenute nel presente contratto, si applicano ai
docenti, compresi gli insegnanti tecnico-pratici provenienti dagli Enti Locali, istitutori ed istitutrici con
contratto a tempo indeterminato che, al momento della presentazione della domanda, abbiano superato
il periodo di prova e che siano in possesso della specifica abilitazione (1) per il passaggio al ruolo
richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra (con le successive precisazioni
relativamente agli insegnanti tecnico-pratici ed agli assistenti di cattedra), alla classe di concorso
richiesta. Si intende in possesso della specifica abilitazione e quindi può produrre domanda anche oltre
i termini ordinari stabiliti dall’O.M., analogamente a quanto previsto per il personale in soprannumero,
il personale che consegua tale titolo attraverso i concorsi per esami e titoli o le sessioni riservate.
In particolare può chiedere il passaggio:
nel ruolo della scuola dell’infanzia purché in possesso del titolo di studio e dell’abilitazione
specifica all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia:
a) il personale insegnante delle scuole primarie
b) il personale delle scuole secondarie di I e II grado - ivi compreso il personale diplomato
c) il personale educativo
nel ruolo della scuola primaria purchè in possesso del titolo di abilitazione (1) all’insegnamento
nelle scuole primarie :
a) il personale insegnante delle scuole dell’infanzia
b) il personale insegnante nelle scuole secondarie di I e II grado ed artistica appartenenti sia ai
ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati
c) il personale educativo
nel ruolo della scuola secondaria di I grado purchè in possesso del titolo di studio prescritto e della specifica abilitazione per le classi di concorso per le quali è prevista:
a) il personale insegnante delle scuole dell’infanzia, primarie e della scuola secondaria di secondo
grado ed artistica
b) il personale educativo
nel ruolo dei docenti laureati della scuola secondaria di II grado ed artistica purchè in possesso del
titolo di studio prescritto e della specifica abilitazione per le classi di concorso per le quali è
prevista:
a) il personale insegnante delle scuole dell’infanzia, primarie e della scuola secondaria di
primo grado
b) il personale educativo
c) il personale diplomato delle scuole secondarie di II grado ed artistiche che aspira a passare nei ruoli del personale insegnante laureato nel ruolo della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, su posto di sostegno:
a) il personale insegnante ed educativo che, oltre ai requisiti previsti per il passaggio richiesto,
possiede anche lo specifico titolo di specializzazione per l’insegnamento sul corrispondente posto di sostegno.
Il passaggio nel ruolo del personale educativo può essere richiesto da:
a) insegnanti di scuola dell’infanzia
b) insegnanti di scuola primaria
c) insegnanti di scuola secondaria di I grado
d) insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli
dei laureati sia ai ruoli dei diplomati
che siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di II grado che dia accesso a una facoltà
universitaria.
Il passaggio nel ruolo del personale insegnante tecnico-pratico nell’ambito della scuola secondaria di
II grado può essere richiesto da:
a) insegnanti di scuola dell’infanzia
b) insegnanti di scuola primaria
c) personale educativo
d) insegnanti di scuola secondaria di I grado
e) insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli
dei laureati sia ai ruoli dei diplomati
che siano in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella C richiesta.
Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola ( dell’infanzia, primaria, scuola
secondaria di 1° grado, scuola secondaria di 2° grado) e per una sola provincia; il passaggio di ruolo
per la scuola secondaria di 2° grado può essere richiesto anche per più province. Nell’ambito del
singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado
di scuola. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di
passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di
trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già
disposti.
Il personale insegnante tecnico-pratico o assistente di cattedra degli EE.LL. transitato nello Stato con
la qualifica di insegnante tecnico-pratico può chiedere il passaggio di ruolo se è in possesso della
specifica abilitazione.
Il passaggio di cattedra alle classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado può essere richiesto:
· dai docenti rispettivamente titolari della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado che siano in possesso della prescritta abilitazione per la classe di concorso richiesta;
· dagli insegnanti tecnico-pratici o assistenti di cattedra, compresi quelli transitati dagli Enti Locali, che siano in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella C richiesta.
2. Il personale A.T.A, ivi compreso quello transitato dagli Enti Locali, che sia in possesso dei prescritti
requisiti di accesso al profilo richiesto può aspirare al passaggio ad altro profilo della stessa area.
(1) Conservano valore di abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare i titoli di studio
conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, entro
l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10/3/1997.
· ART.4 -FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI
1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi:
I fase: Trasferimenti nell’ambito del comune;
II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
III fase: Mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale.
· ART. 5 - RIENTRI E RESTITUZIONI AL RUOLO O QUALIFICA DI PROVENIENZA -
1. Le operazioni di mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. sono precedute dalle
assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di quelle categorie di personale che cessano dal
collocamento fuori ruolo e che vengano restituiti al ruolo di provenienza. Il personale docente e
A.T.A., in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all’estero, e il personale della scuola
primaria che cessi dal collocamento fuori ruolo disposto ai sensi dell’art. 1 comma 5 della Legge
3/8/98 n. 315, nonché il personale docente di cui all’art.35, comma 5, della legge 27.12.2002, n.289
(finanziaria 2003), è assegnato, a domanda, ad una scuola disponibile tra quelle richieste in una provincia di sua scelta.
2. A tal fine il personale di cui al comma 1 del presente articolo ai fini dell’assegnazione della scuola
di titolarità prima delle operazioni di mobilità, presenterà domanda al competente Ufficio entro i
termini stabiliti dall’O.M. sulla mobilità. Il personale docente che cessa dal collocamento fuori ruolo ai
sensi del citato comma 5 dell’art. 35 della legge 27.12.2002, n. 289, ha diritto all’assegnazione con
precedenza nella scuola, circolo o istituto in cui prestava servizio, mentre il personale utilizzato in
istituzioni diverse da quelle scolastiche ha diritto, subordinatamente al personale di cui prima,
all’assegnazione con precedenza ad una scuola da lui indicata nel comune di servizio. Nel caso vi
siano più aspiranti allo stesso posto, troveranno applicazione gli elementi di cui alla tabella per i
trasferimenti a domanda. L’assegnazione dovrà essere disposta dal competente Ufficio entro il termine
ultimo di comunicazione al C.E.D. delle domande di mobilità e dei posti disponibili ai fini delle
operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2005/2006, garantendo, comunque, all’interessato di
produrre istanza di trasferimento qualora, per mancanza di disponibilità, non sia stato possibile
assegnare alcuna delle sedi richieste. Nell’ambito dei trasferimenti il personale predetto è
considerato senza sede definitiva e pertanto come proveniente da fuori sede rispetto a qualunque sede
richiesta. Qualora non ottenga alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sarà assegnato a sede
definitiva sui posti residuati prima delle operazioni della terza fase ovvero della mobilità professionale
e mobilità territoriale interprovinciale (fasi dei trasferimenti e dei passaggi). Nel caso in cui il
personale in questione non abbia ottenuto alcuna sede neanche nel corso dei movimenti, verrà assegnato a sede definitiva sui posti che si rendono disponibili dopo i trasferimenti e i passaggi, prioritariamente rispetto al rimanente personale senza sede definitiva.
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3. Per il personale docente ed educativo, già passato in altro ruolo di insegnamento del comparto
scuola, il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale, nel limite delle domande prodotte, entro
10 giorni dalla pubblicazione dell’ultimo dei movimenti previsti dispone la restituzione al ruolo di
provenienza, nei confronti di coloro che ne hanno fatto richiesta, sui posti rimasti vacanti e disponibili
dopo le operazioni di mobilità, fatti salvi gli accantonamenti per le assunzioni a tempo indeterminato.
A tal fine conserva validità il titolo di studio previsto al momento dell’accesso al ruolo precedente.
4. In attuazione di quanto previsto all’art. 60 del CCNL del 24 luglio 2003, il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale, nel limite delle domande prodotte, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’ultimo dei movimenti previsti dispone la restituzione alla qualifica di provenienza nei confronti del personale A.T.A. che ne ha fatto richiesta sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità, fatti salvi gli accantonamenti per le assunzioni a tempo indeterminato. A tal fine conserva validità il titolo di studio previsto al momento dell’accesso nella qualifica di precedente provenienza.
· ART. 6 -SEDI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’
1a. Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d’ufficio e per quelle di
mobilità professionale sono determinate dalle vacanze aventi decorrenza dall’inizio dell’anno
scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico
del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) comunicate a cura dell’ufficio
territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.
1b. Tutti i posti di strumento musicale vacanti sono disponibili per la mobilità territoriale di I e II
fase; Ai fini della mobilità della III fase vanno preliminarmente fatti salvi gli accantonamenti per i
docenti inclusi nella prima fascia delle graduatorie permanenti, ai sensi dell’art.11, comma 9, della
legge 124/1999. Per la classe di concorso A077 non si effettuano operazioni di mobilità professionale,
in quanto non ancora definiti i relativi titoli di accesso a regime. Sono consentiti esclusivamente i
trasferimenti interprovinciali e i passaggi di cattedra di coloro che sono in possesso dei requisiti
di cui all’art. 3 comma 2 della legge 4 giugno 2004 n. 143 (docenti di ruolo di Educazione Musicale nella scuola secondaria di I grado, purchè già inseriti in graduatoria permanente di strumento e che vi abbiano prestato 360 giorni di servizio).
a) le cattedre ed i posti, ivi compresi quelli delle DOP e delle DOS, istituiti ex novo per l’organico di diritto di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare (1);
b) le cattedre ed i posti già vacanti all’inizio dell’anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo;
c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato;
Dalle predette disponibilità vanno detratti i posti e le cattedre occupati dal personale riammesso in
servizio o rientrato nei ruoli di cui al precedente art. 5, commi 1 e 2.
uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario.
tra mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale, attraverso l’attribuzione di aliquote
paritetiche ad entrambe le tipologie di mobilità; ciascuna di tali operazioni è effettuata sulla metà del
50% delle disponibilità destinate alla mobilità territoriale provinciale e residuate dopo tale mobilità,
fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale.
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disponibilità destinate alla mobilità territoriale provinciale e residuate dopo tale mobilità, fatti salvi
gli accantonamenti e la sistemazione del soprannumero provinciale.
(1) Sono comprese in questa categoria le cattedre ed i posti derivanti dall’istituzione di nuovi
indirizzi di studio, purché previsti ed inseriti nell’organico di diritto dell’A.S. a cui si riferiscono le
operazioni di mobilità.
· ART.7 - SISTEMA DELLE PRECEDENZE COMUNI
sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle tre
fasi del movimento per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene
evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
I) HANDICAP E GRAVI MOTIVI DI SALUTE
Nel contesto delle procedure dei trasferimenti e dei passaggi ed indipendentemente dal comune di provenienza dell’interessato viene riconosciuta una precedenza assoluta, nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:
1) personale scolastico docente ed educativo non vedente (art.3 della Legge 28 marzo 1991 n.120);
2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).
II) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NELL’ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA’ Il personale scolastico trasferito d’ufficio o a domanda condizionata ha diritto al rientro con
precedenza nella scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora
la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici
del quinquennio successivo al provvedimento suddetto. A partire dall’a.s. 2000/2001 tale precedenza è subordinata all’aver presentato domanda condizionata. (6)
La precedenza in esame si applica alla prima fase dei trasferimenti, anche se il richiedente è titolare in
un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto. Detta precedenza opera esclusivamente nell’ambito della tipologia di titolarità al momento dell’ avvenuto trasferimento d’ufficio ( posto comune e/o cattedra, posto di sostegno).
Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno
del quinquennio e che richiedano, come prima preferenza la scuola, circolo o istituto dove erano
titolari, o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto. A
tali fini il personale scolastico interessato deve riportare nella apposita casella del modulo-domanda la
denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario,
nonché compilare la relativa “dichiarazione di servizio continuativo”, facente parte dell’apposito
allegato all’O.M.. Nel caso di espressione di preferenza sintetica la precedenza in esame ha effetto
limitatamente alla istituzione scolastica dove l’interessato era titolare, la quale verrà esaminata
prioritariamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica. Per le
altre preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati
usufruiscono della precedenza di cui al successivo punto IV).
L’adempimento inerente alla dichiarazione richiesta per usufruire della precedenza per il rientro nella
scuola, circolo o istituto di precedente titolarità risulta assolto con la presentazione della
dichiarazione per la continuità di servizio il cui facsimile é riportato nell’apposito allegato all’O.M.
dei trasferimenti, purché in essa si faccia esplicito riferimento alla scuola dalla quale si è stati
trasferiti d’ufficio ed all’anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento. Qualora l’interessato ometta
di indicare la scuola, il circolo o l’istituto o centro territoriale da cui é stato trasferito nell’ultimo
quinquennio, nell’apposita casella del modulo-domanda, oppure non alleghi la dichiarazione di cui
sopra, perde il diritto alla precedenza. Per quanto attiene ai centri per l’istruzione e la formazione
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dell’età adulta il personale interessato dovrà indicare il centro territoriale competente del distretto da
cui é stato trasferito nell’ultimo quinquennio.
Per la scuola primaria, tranne il caso di scuola speciale, la precedenza in esame é assegnata al circolo
che comprende il plesso dal quale il docente beneficiario della precedenza é stato trasferito d’ufficio
nell’ultimo quinquennio (1). Nella scuola dell’infanzia la precedenza di cui al presente comma é parimenti assegnata al circolo che comprende la scuola dalla quale il docente beneficiario di detta precedenza é stato trasferito d’ufficio nell’ultimo quinquennio (2).
L’utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità o il
trasferimento del personale in quanto in soprannumero, non interrompe la continuità del servizio,
qualora il personale interessato richieda, in ciascun anno del quinquennio successivo, il trasferimento
nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune. Analogamente avviene nel caso in cui il
personale soprannumerario trasferito d’ufficio, o rimasto in soprannumero sulla provincia, ottenga
l’assegnazione provvisoria o abbia ottenuto il trasferimento annuale, qualora il medesimo richieda,
in ciascun anno del quinquennio, il rientro nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune.
Qualora il predetto rientro nella scuola di precedente titolarità non sia stato possibile nel quinquennio
in questione, il punteggio relativo alla continuità del servizio nel quinquennio sarà riferito alla scuola
ove il personale è stato trasferito in quanto soprannumerario. Si precisa che il punteggio in questione
viene riconosciuto sia per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini
dell’individuazione del soprannumerario da trasferire d’ufficio, sia per l’attribuzione del punteggio
con cui il medesimo personale partecipa ai trasferimenti d’ufficio, qualora venga individuato come soprannumerario, in base alla predetta graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità.
La continuità del servizio nella scuola o istituto di precedente titolarità viene altresì riconosciuta, nel
quinquennio, al docente trasferito d’ufficio dalla predetta scuola o istituto ai posti della D.O.P. provinciale, qualora l’interessato richieda, in ciascun anno del quinquennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune.
La continuità didattica o di servizio, per il personale ATA, legata alla scuola di ex-titolarità, del
personale scolastico trasferito d’ufficio nell’ultimo quinquennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio. Il personale, trasferito d’ufficio nel quinquennio, che risulti perdente posto nella scuola di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere in detta scuola, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nella scuola di precedente titolarità.
Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti del quinquennio iniziale.
III) PERSONALE IN SITUAZIONE DI HANDICAP E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI
PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE
Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e nell’ambito di ciascuna delle tre fasi, viene
riconosciuta la precedenza, nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:
1) portatori di handicap di cui all’art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n.
297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
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2) personale che ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo (ad
esempio cobalto-terapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse
nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato;
3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D. L.vo n. 297/94.
Il personale, di cui ai punti 1) e 3) nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza nell’ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.
Per beneficiare delle precedenze di cui sopra gli interessati dovranno produrre apposita certificazione
così come dettagliato nel successivo Art. 9 - Documentazione e Certificazioni.
IV) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NELL’ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE
IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA’
Il personale scolastico beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di
precedente titolarità di cui al precedente punto II) ha titolo, con precedenza rispetto ai movimenti
della seconda fase, a rientrare a domanda, nel quinquennio successivo al trasferimento d’ufficio, nel
comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, in quello
più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà (3). Per fruire di tale precedenza gli interessati
dovranno indicare nell’apposito riquadro del modulo domanda la scuola o il comune dal quale sono
stati trasferiti d’ufficio o, in assenza di posti ivi richiedibili (4), il comune più vicino secondo le
tabelle di viciniorietà. Per il citato quinquennio é attribuito il punteggio previsto per la continuità di
servizio. A tale scopo dovrà essere attestato, con apposita dichiarazione personale, l’anno del trasferimento d’ufficio (5).
Alle stesse condizioni tale precedenza viene riconosciuta al personale trasferito in quanto
soprannumerario nei centri per l’istruzione e la formazione dell’età adulta, per il rientro nel comune a
cui appartiene la sede amministrativa del centro territoriale competente del distretto, dal quale è stato
trasferito nell’ultimo quinquennio, considerando a tali fini le cattedre disponibili nel comune. Per il personale trasferito d’ufficio, senza aver prodotto alcuna domanda, o a domanda condizionata in altro comune in quanto soprannumerario a livello distrettuale su posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta, nel caso di distretto intercomunale, per comune di precedente titolarità, si intende il comune sede di distretto.
Tale precedenza si applica, anche, limitatamente al personale A.T.A., a coloro che vogliano rientrare
in una delle scuole del singolo dimensionamento che abbia riguardato la scuola di precedente titolarità e da cui sono stati trasferiti nelle situazioni sopra richiamate. Il personale, trasferito d’ufficio nel quinquennio, che risulti perdente posto nel comune di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere nella scuola di titolarità, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nel comune di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nel comune di precedente titolarità.
Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti del quinquennio iniziale.
V) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO IN SITUAZIONI DI HANDICAP, OVVERO ASSISTENZA DEL FIGLIO UNICO AL GENITORE IN SITUAZIONE DI HANDICAP
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Nel contesto della procedura dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della
L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi o a
coloro che esercitano legale tutela di portatori di handicap in situazione di gravità, al coniuge e al solo
figlio in grado di prestare assistenza alla persona handicappata in situazione di gravità. In
quest’ultimo caso la situazione di unicità di funzione nell’assistenza, deriva dalla circostanza,
documentata con autodichiarazione da parte di ciascun figlio, che eventuali altri figli non sono in
grado di effettuare l’assistenza al genitore handicappato in situazione di gravità per ragioni
esclusivamente oggettive, tali da non consentire l’effettiva e continuativa assistenza (a mero titolo
esemplificativo, si indicano i casi di sorelle e/o fratelli minori, handicappati, residenti all’estero o
comunque a distanze che non consentono l’effettiva e continuativa assistenza).
Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza
limitatamente ai trasferimenti nell’ambito e per la provincia che comprende il comune ove lo stesso
risulti domiciliato con il soggetto handicappato ed a condizione che abbia espresso come prima
preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. Tale
precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano
indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. Detta precedenza non si applica alla prima
fase dei trasferimenti.
É riconosciuta la precedenza, nei trasferimenti interprovinciali, anche ai predetti soggetti che,
obbligati all’assistenza, abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a
seguito di instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere carattere permanente.
Per beneficiare della precedenza prevista dall’art.33 della legge n. 104/92 gli interessati dovranno
produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nel successivo Art. 9 - Documentazione e Certificazioni.
La predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento.
VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA
In base al disposto dell’art. 1, 5° comma legge 10.3.1987, n. 100, dell’art. 10 secondo comma D.L.
325/87, convertito con modificazioni nella legge 402/87, dell’art. 17 L. 28.07.1999 n. 266 e dell’art.
2 L. 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico coniuge convivente rispettivamente del personale
militare del personale cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle
condizioni previste dalle citate norme, ha titolo, nell’ambito della fase dei trasferimenti intercomunali,
alla precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti a condizione che la prima preferenza espressa
nel modulo domanda si riferisca alla sede nella quale é stato trasferito d’ufficio il coniuge, ovvero
abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo, in mancanza di istituzioni scolastiche
richiedibili, al comune viciniore. Analoga precedenza é loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti
interprovinciali ai fini del trasferimento nella provincia ed alle sedi residue dopo i trasferimenti
nell’ambito di tale provincia. Tale precedenza pertanto non si applica alla prima fase dei trasferimenti
ed alla mobilità professionale.
Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l’apposita casella del modulo domanda ed allegare la documentazione prevista al successivo art. 9.
I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d’ufficio del coniuge, possono
presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in cui il
trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non potranno
comunque essere inoltrate oltre le scadenze rispettivamente previste, per ogni categoria di personale e
per ogni ordine e grado di scuola, dall’O.M. sulla mobilità del personale scolastico.
11
Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito, potranno
essere esaminate solo in sede di operazioni di mobilità aventi effetti limitati ad un solo anno scolastico.
VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI
ENTI LOCALI
Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma
della legge 3.8.1999 n. 265 e del D. L.VO 18/08/2000 n. 267, durante l’esercizio del mandato, ha
titolo, nell’ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento, purché
venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo. Analoga
precedenza e con i predetti criteri, é loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai
fini del trasferimento nella sede della provincia di espletamento del proprio mandato amministrativo.Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.
Al termine dell’esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della
precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola in cui risultava titolare prima del mandato
e, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario.
VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA
SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998
Il personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.L. sottoscritto il
7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase interprovinciale dei trasferimenti per la provincia ove ha
svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni. Tale precedenza pertanto non si applica alla prima ed alla seconda fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.
Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza dovrà essere documentato mediante
dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R.
28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n.
3.
2. I docenti ed il personale A.T.A., con l’esclusione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, beneficiari delle precedenze previste per le seguenti categorie:
Punto I) - handicap e gravi motivi di salute;
Punto III) - personale portatore di handicap;
Punto V) - assistenza al coniuge, al figlio, ed al genitore (da parte del figlio unico in grado di
prestare assistenza) in situazione di handicap
Punto VII) - personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali
non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire
d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro
coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). Per gli amministratori degli enti locali tale esclusione va applicata solo durante l’esercizio del mandato amministrativo.
Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle
predette categorie, i docenti in questione saranno graduati seguendo l’ordine di cui sopra.
(1) I docenti della scuola primaria che intendano usufruire della precedenza per il rientro nel
circolo di precedente titolarità, su un posto dell’organico del medesimo, dovranno indicare,
nell’apposita casella del modulo domanda, il codice e la denominazione del plesso sede di circolo
(2) I docenti della scuola dell’infanzia che intendano usufruire della precedenza per il rientro nel
circolo di precedente titolarità, su un posto dell’organico del medesimo, dovranno indicare,
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nell’apposita casella del modulo domanda, il codice e la denominazione del circolo sede
dell’organico funzionale di scuola dell’infanzia in cui hanno diritto alla precedenza
(3) Il personale scolastico, titolare di istituzione scolastica sita nel comune di nuova istituzione, ha
titolo a rientrare nel comune di precedente titolarità per un quinquennio a partire dall’anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale istitutiva del nuovo comune.
(4) Per posto richiedibile si intende l’esistenza nel comune di una istituzione scolastica
corrispondente al ruolo di appartenenza dell’interessato, a prescindere dall’effettiva vacanza di un
posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo. (5) In caso di più aventi diritto, la precedenza viene attribuita secondo l’ordine di graduatoria indipendentemente dall’anno scolastico di trasferimento per soppressione di posto o cattedra. (6) E’ equiparato il personale perdente posto trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda..
· ART. 8 - ASSISTENZA AI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
Il personale scolastico ( parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi
dell’art.33 commi 5 e 7 della L. 104/92, a decorrere dall’anno scolastico 2000/2001 non è più
destinatario di una precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare
l’assistenza al familiare in situazione di handicap il personale interessato partecipa alle operazioni di
utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale.
· ART. 9 - DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI
1. In merito alla documentazione e certificazioni necessarie, si precisa quanto segue: a) Certificazioni mediche.
Lo stato di handicap deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle
commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all’art.4 della legge n. 104/92. Qualora tali
commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai
sensi dell’art.2 comma 2 del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93 n.
423 documenteranno, in via provvisoria, la situazione di handicap, con certificazione rilasciata da un
medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l’A.S.L. da cui e’ assistito l’interessato. La mancata emissione dell’accertamento definitivo per il decorso dei novanta giorni dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio.
Tale accertamento produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della
commissione medica di cui all’art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n.
104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. E’ fatto obbligo
all’interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.
Per le persone handicappate che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 21 della legge 104/92 è
necessario che nelle predette certificazioni sia chiaramente indicato, oltre alla situazione di handicap,
anche il grado di invalidità superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50 n. 648, riconosciute al medesimo.
Tenuto conto che le certificazioni relative all’invalidità e quelle relative all’accertamento dell’handicap
sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue:
· per le persone handicappate maggiorenni di cui all’art. 33 comma 6: nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità dell’handicap.
· per le persone handicappate assistite (art. 33 comma 5 e 7): nelle certificazioni deve risultare la
situazione di gravità dell’handicap e la necessità di una assistenza continuativa, globale e 13 permanente, così come previsto dall’art.3 comma 3 della legge n. 104/92. A tal fine il genitore, anche adottivo ed il coniuge e il figlio unico in grado di prestare assistenza, debbono comprovare che l’handicappato non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L.
· per le persone bisognose di cure continuative: nelle certificazioni deve necessariamente risultare
l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni
devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..
Sarà cura degli uffici scolastici provinciali verificare che sui certificati medici redatti secondo le
disposizioni suesposte e presentati dal personale interessato al fine del riconoscimento del beneficio,
risultino le attestazioni sopra richieste.
b) Documentazione per l’assistenza continuativa
Il coniuge, il genitore e il figlio unico in grado di prestare assistenza che assistano il soggetto
handicappato, i quali intendano beneficiare della precedenza prevista dal precedente art.7, dovranno
documentare i seguenti “status e condizioni” secondo le modalità appresso indicate:
· il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto handicappato, deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia della sentenza di affidamento o di adozione.
· l’attività di assistenza con carattere continuativo ed in via esclusiva (Legge 53/2000 artt. 19 e 20)
a favore del soggetto handicappato deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445,così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3. L’assistenza continuativa esercitata in via esclusiva dai beneficiari della precedenza ex Art. 33 commi 5 e 7 dovrà essere effettivamente svolta all’atto di presentazione della domanda di mobilità o al momento dell’individuazione della situazione di soprannumerarietà .
Nel caso di assistenza domiciliare, la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto
handicappato in istituto specializzato, deve essere documentata mediante certificato rilasciato dalla
competente A.S.L. oppure mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3.
c) Documentazione del rapporto di parentela per i beneficiari della precedenza ex art. 33 c. 5 e 7 L.
104/92.
Il rapporto di discendenza, coniugio, adozione e affidamento con il soggetto handicappato deve essere
comprovato mediante dichiarazione personale sostitutiva ai sensi delle disposizioni contenute nel
D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio
2003 n. 3, ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia della sentenza di
affidamento e di adozione.
d) Documentazione per i beneficiari della precedenza ex art. 1-V comma- l. 100/87 e art. 10- comma
II - D.L. 325/87, convertito nella legge 402/87, art. 17 della legge 28/07/1999 n. 266 e dell’art. 2
della legge 29/03/2001 n. 86 .
Per fruire della precedenza prevista al coniuge convivente rispettivamente del personale militare o del
personale cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste
dall’art. 1-V comma- l. 100/87 e art. 10- comma II - D.L. 325/87, convertito nella legge. 402/87, art.
17 della legge 28/07/1999 n. 266 e dell’art. 2 della legge 29/03/2001 n. 86, il personale interessato
dovrà allegare una dichiarazione dell’ufficio ove presti servizio il coniuge, dalla quale risulti che il
medesimo sia stato trasferito in tale sede d’autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto
la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiari convivente con il
richiedente. e) Documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di famiglia.
Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli sarà attribuito solo se sarà
allegato un certificato di residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento. In tale
documentazione dovrà essere precisata la decorrenza dell’iscrizione anagrafica, che deve essere
anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente
competente dell’O.M. concernente l’indicazione dei termini di presentazione della domanda. Ai sensi
delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato
dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, la residenza può essere comprovata con una
dichiarazione personale, anche redatta dall’interessato, sostitutiva del certificato medesimo nella
quale l’interessato dichiari che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica deve essere anteriore di
almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M.
concernente l’indicazione dei termini di presentazione della domanda. 2. Tutte le predette certificazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di trasferimento.
3. Dovrà, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni
contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge
16 gennaio 2003 n. 3, dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la
persona cui intende ricongiungersi.
4. Analogamente, con dichiarazione personale può essere comprovata l’esistenza di un figlio
maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneità permanente ed
assoluta a proficuo lavoro.
5. Tale stato dovrà essere documentato con apposita certificazione sanitaria rilasciata dagli organi di
cui al successivo comma 7 ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio.
6. Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare
destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione
dell’ordinanza. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione
del datore di lavoro che attesti tale circostanza.
7. Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o degli altri familiari minorati deve essere documentato con certificato rilasciato dall’istituto di cura.
8. La necessità di cure continuative, invece, deve essere documentata con certificato rilasciato dalle
competenti unità sanitarie locali.
9. Dalla certificazione si dovrà rilevare se l’assiduità della terapia sia tale da comportare necessariamente la residenza nella sede dell’istituto di cura.
10. L’interessato dovrà, inoltre, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge o gli
altri familiari minorati, possono essere assistiti solo nel comune richiesto per trasferimento, in quanto
nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura nel quale i medesimi possano essere assistiti.
11. Nell’ambito della valutazione delle esigenze di famiglia si precisa che i punteggi riferiti “al figlio”
si intendono estesi anche ai figli adottivi, in affidamento preadottivo ovvero in affidamento.
AUTONOME DI BOLZANO E TRENTO -
1. Per l’a.s. 2005/2006 si applicano al personale docente appartenente ai ruoli delle province autonome
di Bolzano e di Trento le disposizioni della contrattazione collettiva provinciale in materia di mobilità
prevista rispettivamente dal: dl.vo 24.07.1996, n.433; dl.vo 24.07.1996, n.434; e dai conseguenti contratti collettivi provinciali in vigore.
incompatibilità con la scuola o con la sede, non può ottenere il trasferimento o l’assegnazione provvisoria per la scuola o la sede dalla quale é stato trasferito.
· ART. 12 - CONTENZIOSO
1. Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente,
nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di
eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di
motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha
emanato. I reclami saranno esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti
contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.
2. Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi
dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 130, 131, 132 e 133
del CCNL 24/7/2003 (1).
(1) Art. 130 - Tentativo obbligatorio di conciliazione (art. 1 dell’accordo successivo su arbitrato e
conciliazione 18-10-2001)
65, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 può svolgersi, oltre che secondo le forme
previste dall’articolo 66 del medesimo decreto legislativo e dal Contratto collettivo nazionale quadro
in materia di conciliazione e arbitrato del 23 gennaio 2001, come integrato dall’Ipotesi di accordo quadro siglata in data 19.03.2003 , sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo.
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contenzioso afferente alla mobilità interregionale, adire anche la procedura di cui all’art. 484 del T.U.
n. 297/1994.
parti che devono svolgere il tentativo di conciliazione con annesso un apposito albo per la pubblicazione degli atti della procedura.
l’ufficio del contenzioso dell’amministrazione competente e presso l’ufficio territoriale di cui al
comma 2, ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Limitatamente
alle controversie riguardanti le materie della mobilità e delle assunzioni, sia a tempo determinato che a
tempo indeterminato, gli interessati possono presentare la richiesta di tentativo di conciliazione ai
sensi del presente articolo entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione o notifica
dell’atto che si ritiene lesivo dei propri diritti, ferma restando la facoltà di utilizzare, decorso tale
termine, le altre forme previste dal comma 1.
· Le generalità del richiedente, la natura del rapporto di lavoro, la sede ove il lavoratore è addetto;
· il luogo dove devono essere inviate le comunicazioni riguardati la procedura di conciliazione;
· l’esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della richiesta;
· qualora il lavoratore non intenda presentarsi personalmente, l’eventuale delega ad altro soggetto,
anche sindacale e conferibile anche in un secondo momento, al quale la parte conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.
deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni presso l’ufficio di segreteria e la controparte
potrà prenderne visione. Contestualmente al deposito l’Amministrazione individuerà il proprio
rappresentante con potere di conciliare. La comparizione delle parti per l’esperimento del tentativo di
conciliazione è fissata, da parte dell’ufficio di segreteria di cui al comma 2, in una data compresa nei
dieci giorni successivi al deposito delle osservazioni dell’amministrazione. L’ufficio di segreteria
provvederà, all’atto della comparizione, all’identificazione dei soggetti che svolgono il tentativo di
conciliazione, che sarà registrato nel verbale di cui ai commi 8 e 9.
assunzioni, l’amministrazione deve pubblicare all’albo dell’ufficio di segreteria di cui al comma 2,
contestualmente al ricevimento, la richiesta di conciliazione, in modo da consentire agli eventuali terzi
interessati di venire a conoscenza del contenzioso in atto e di far pervenire all’amministrazione loro
eventuali osservazioni entro dieci giorni dalla pubblicazione della notizia. In questo caso il termine per
il deposito delle osservazioni da parte dell’amministrazione è fissato in dodici giorni dal ricevimento
della richiesta.
delle parti. Se il tentativo riesce, le parti sottoscrivono un processo verbale, predisposto dall’ufficio di
segreteria, che costituisce titolo esecutivo, previo decreto del giudice del lavoro competente ai sensi
dell’articolo 411 del Codice di procedura civile. Il processo verbale relativo al tentativo obbligatorio
di conciliazione è depositato a cura di una delle parti o di una associazione sindacale, presso la
Direzione provinciale del lavoro competente, che provvede a sua volta a depositarlo presso la
cancelleria del tribunale ai sensi dell’articolo 411 del Codice di procedura civile per la dichiarazione
di esecutività. Il verbale che dichiara non riuscita la conciliazione è acquisito nel successivo giudizio
ai sensi e per quanto previsto dall’articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Nelle more dell’acquisizione della dichiarazione di esecutività, il verbale di conciliazione produrrà
comunque immediata efficacia tra le parti per la soluzione della controversia.
conciliazione che, sottoscritto dalle parti, sarà depositato, a cura di una di esse o di un’associazione
sindacale, presso la competente Direzione provinciale del lavoro.
l’amministrazione non si presenti all’udienza di trattazione, sarà comunque stilato un processo verbale
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che prenderà atto del tentativo non riuscito di conciliazione, che verrà depositato presso la competente
Direzione provinciale del lavoro con le procedure di cui al precedente comma 8.
obbligatorio di conciliazione trova applicazione, in materia di responsabilità amministrativa, quanto
previsto dal comma 8 del citato articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
(art. 2 dell’accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18-10-2001)
1. Le parti, possono concordare di deferire la decisione di una controversia di lavoro ad un arbitro
unico, scelto di comune accordo, appartenente ad una delle categorie di cui all’art. 5, comma 4, del
CCNQ sottoscritto il 23 gennaio 2001.
(art. 3 dell’accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18-10-2001)
(cfr. nota n. 49 del CCNL 24/7/2003)
1. La richiesta di compromettere in arbitri la controversia deve essere comunicata all’ altra parte secondo le modalità previste dall’art. 3 del CCNQ del 23/1/2001. Entro il termine di 10 giorni la controparte deve a sua volta comunicare, con le stesse modalità previste dall’art. 3 del medesimo
CCNQ, se intende o meno accettare la proposta. Se la proposta è accettata, entro i successivi 10 giorni
le parti procederanno alla scelta, in accordo tra loro, di un arbitro appartenente alle categorie previste
dall’art. 5, comma 4, del CCNQ predetto.
In caso di mancato accordo, entro lo stesso termine, si procederà, alla presenza delle parti e presso la
camera arbitrale competente, all’estrazione a sorte dell’arbitro, scelto nell’ambito della lista arbitrale
regionale prevista dall’art. 5, comma 2, del CCNQ 23-1-2001.
Ciascuna delle parti può decidere di revocare il consenso prima dell’estrazione a sorte degli arbitri,
fatto salvo quanto previsto, in tema di sanzioni disciplinari, dall’art. 6, comma 2, del CCNQ 23-1-2001.
2. Ciascuna delle parti può rifiutare l’arbitro sorteggiato qualora il medesimo abbia rapporti di
parentela o affinità entro il quarto grado con l’altra parte, o motivi non sindacabili di incompatibilità
personale.
Un secondo rifiuto della stessa parte comporta la rinuncia all’arbitrato, ferma restando la possibilità di
adire l’autorità giudiziaria.
3. L’atto di accettazione dell’incarico da parte dell’arbitro deve essere depositato, a cura delle parti,
presso la camera arbitrale stabile, costituita ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del CCNQ del 23/1/2001,
entro cinque giorni dalla designazione comunque effettuata, sotto pena di nullità del procedimento.
4. Le parti possono concordare che il procedimento si svolga presso la camera arbitrale regionale oppure, dandone immediata comunicazione alla medesima, presso l’istituzione cui appartiene l’interessato.
5. Si applicano per l’arbitrato le procedure previste dagli articoli 4 e 6 del CCNQ del 23 /1/2001.
Art. 133 - Norma finale
(art. 4 dell’accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18-10-2001)
1. Per tutto quanto non previsto dai presenti articoli si rinvia al CCNL quadro sottoscritto in data
23/1/2001 ed alle disposizioni del D.lgs. 165/2001.
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TITOLO II - SEZIONE PERSONALE DOCENTE -
· ART. 13 - DESTINATARI
docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva, ivi compresi quelli titolari su
posti di dotazione organica provinciale (DOP) della scuola secondaria e quelli titolari sui posti delle
dotazioni organiche di sostegno (DOS) della scuola secondaria di II grado, ed a quelli immessi in
ruolo senza sede definitiva, i quali partecipano alle operazioni di trasferimento contestualmente ai
docenti di ruolo con sede definitiva, nonché al personale insegnante tecnico pratico o assistente di
cattedra degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-pratico.
sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede; pertanto essi
partecipano alla II fase dei trasferimenti nell’ambito della provincia. I predetti docenti, al fine di
ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono presentare domanda di
trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario verranno trasferiti d’ufficio con
punti zero.
Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, saranno assegnati a sede
definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d’ufficio dei titolari D.O.P., prima delle
operazioni della III fase - ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. A
tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun
aspirante verrà assegnata d’ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale, per una delle
tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune
relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto si
prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune
si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un Centro Territoriale si considera il comune
della sede amministrativa; per le preferenze provincia, D.O.P. o D.O.S. si considera come comune di
partenza il comune del capoluogo di provincia. In mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto
suddette i docenti della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola
secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per
l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri
territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.
· CAPO I - DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITA’ PER I MOVIMENTI -
· ART. 14 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE DISPONIBILITÀ PER I MOVIMENTI
1. Sono utilizzabili ai fini dei trasferimenti e dei passaggi tutti i posti e le cattedre che risultino
vacanti e compresi nella pianta organica relativa all’organico di diritto dell’anno scolastico 2004/2005.
Sono posti d’insegnamento quelli costituiti con:
1) attività di sostegno;
2) corsi per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i Centri Territoriali;
3) dotazioni organiche provinciali nella scuola secondaria;
4) posti per l’insegnamento della lingua straniera appartenenti all’organico funzionale di circolo della
scuola primaria;
5) posti attivati presso strutture ospedaliere (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado);
6) posti attivati presso strutture carcerarie (con esclusione di quelli della scuola primaria, per i quali
esiste il ruolo speciale).
Per la scuola primaria, ai fini dei trasferimenti e dei passaggi, sono utilizzabili i posti dell’organico
funzionale di circolo stabilito e valido per l’anno scolastico dal quale decorrono i movimenti
medesimi, ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua straniera, i posti di sostegno, i posti di
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tipo speciale, i posti attivati presso strutture ospedaliere, i posti di ruolo speciale in scuole speciali,
nonché i posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i centri territoriali.
Per la scuola primaria i posti di sostegno, i posti di tipo speciale e i posti dell’organico funzionale,
individuati a livello di circolo didattico, sono richiedibili mediante l’indicazione del codice e della
dizione in chiaro del plesso sede di circolo. I posti per l’insegnamento della lingua straniera
dell’organico funzionale di circolo sono richiedibili esclusivamente dai docenti in possesso dei titoli
richiesti per l’insegnamento della lingua straniera (1).
L’organico funzionale di scuola dell’infanzia ed primaria relativo agli istituti comprensivi è richiedibile tramite l’indicazione del codice della scuola o plesso sede di organico e docenti.
Ai fini dei trasferimenti e dei passaggi nella scuola dell’infanzia sono utilizzabili i posti dell’organico
funzionale, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti attivati presso le strutture ospedaliere , ed
i posti di ruolo speciale in scuole speciali stabiliti per l’anno scolastico dal quale decorrono i
movimenti medesimi. I posti dell’organico funzionale, di sostegno e di tipo speciale, individuati a
livello di circolo didattico, sono richiedibili mediante l’indicazione del codice e della dizione in chiaro
del circolo medesimo. L’organico funzionale delle sezioni aggregate a scuole secondarie di I grado é
richiedibile mediante l’indicazione del codice al quale é assegnato l’organico funzionale medesimo.
Inoltre, ai fini della mobilità disciplinata dal presente contratto, oltre ai posti vacanti di organico-sede
(compresi i posti speciali e di sostegno), a quelli della dotazione organica provinciale (D.O.P.) - con
l’esclusione della scuola dell’infanzia e primaria - e a quelli della D.O.S della scuola secondaria di II
grado, sopra individuati, sono disponibili i posti che si rendono vacanti per effetto del trasferimento
medesimo, fatte salve le limitazioni di seguito riportate.
Si può dar luogo alle operazioni della III fase - trasferimenti da fuori provincia e passaggi - solo dopo
la completa sistemazione, sia mediante trasferimento a domanda che mediante trasferimento d’ufficio,
dei docenti soprannumerari sull’organico sede provinciale, sulla dotazione organica provinciale (D.O.P.) della scuola secondaria, nonché dei docenti in attesa della sede definitiva di titolarità.
2. Non sono considerati disponibili i posti e le cattedre che si renderanno vacanti a seguito dei
passaggi di ruolo in altro ordine scuola disposti con la medesima decorrenza dei trasferimenti. Sono
invece disponibili per le operazioni di mobilità le sedi che si rendono vacanti, a seguito dei passaggi di
ruolo disposti in data precedente all’inizio delle operazioni di mobilità. A tal fine vanno resi coerenti i
tempi complessivi dei movimenti.
3. Non sono considerati disponibili le cattedre ed i posti la cui vacanza non sia stata trasmessa al
sistema informativo entro i termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.
4. Le cattedre ed i posti di cui ai precedenti commi 2 e 3 non sono disponibili neppure per le
operazioni di assegnazione definitiva di sede a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico successivo e
pertanto potranno essere utilizzate solo per gli adempimenti il cui effetto é limitato ad un solo anno
scolastico.
(1) Titoli richiesti: a) superamento concorso per esami e titoli a posti d’insegnante elementare con il
superamento anche della prova facoltativa di lingua straniera, ovvero sessioni riservate per il
conseguimento dell’idoneità nella scuola elementare con superamento della prova di lingua straniera;
oppure b) attestato di frequenza dei corsi di formazione linguistica in servizio autorizzati dal
ministero; oppure c) possesso dei titoli accademici specifici; oppure d) certificato rilasciato dal
ministero degli affari esteri attestante un periodo di servizio di almeno 5 anni prestato all’estero con
collocamento fuori ruolo relativamente all’area linguistica della zona in cui é stato svolto il servizio
all’estero.
· ART. 15 - SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA -
alla assegnazione della sede definitiva, anche d’ufficio, nei confronti di tutti gli insegnanti comunque
già di ruolo nella provincia ed attualmente in attesa di sede.
o ad indirizzo differenziato ovvero di sostegno a posto di tipo comune, e, limitatamente alla scuola
primaria, da posto di lingua straniera ad altro tipo posto, e viceversa, disposto nel corso della II fase,
pur non alterando il numero dei posti globalmente disponibili in provincia, ne può variare la tipologia.
Pertanto, al momento di assegnare la sede definitiva ai docenti in attesa di sede, potranno non essere
disponibili tutti i posti della stessa tipologia di nomina dei senza sede, che invece risultavano disponibili all’inizio delle operazioni di mobilità.
scuola speciale, di sostegno e ad indirizzo didattico differenziato eventualmente indicata nei bandi di
concorso, gli uffici scolastici provinciali potranno procedere alla rettifica puntuale dei singoli
trasferimenti effettuati sui posti predetti, al fine di garantirne l’effettiva disponibilità per le nomine dei
vincitori.
posto di scuola speciale o ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno, che non potendo essere
trasferite d’ufficio sulla medesima tipologia di posto di insegnamento o su altra tipologia corrispondente per mancanza di disponibilità, dovranno essere sistemate su posti di tipo comune.
primaria, resosi vacante a seguito del trasferimento del titolare su posto di altra tipologia (es. comune,
speciale, sostegno, lingua straniera nella scuola primaria) eventualmente disposto nel corso dei
movimenti - compresi quelli della terza fase - non é utilizzabile per i trasferimenti interprovinciali e
per i passaggi, nei limiti in cui, nell’ambito della provincia medesima, vi siano docenti in attesa di sede
da sistemare su posti della medesima tipologia o, in subordine, comunque su posto comune.
· ART. 16 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SECONDO GRADO -
1. Ai fini del computo del numero massimo dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di
cattedra e di ruolo che possono essere effettuati per ogni singola provincia, e per ciascuna classe di
concorso, dovranno essere effettuate le seguenti operazioni:
dal numero complessivo delle cattedre e dei posti dell’organico di diritto, ivi compresi quelli attivati
presso i Centri Territoriali, quelli delle dotazioni organiche provinciali e quelli delle D.O.S. della
scuola secondaria superiore, debbono essere detratti i seguenti valori:
a) totale dei docenti di ruolo con sede definitiva, ivi compresi i docenti di ruolo titolari delle dotazioni organiche provinciali e i docenti di ruolo ancora in attesa di sede definitiva che otterranno la sede nel corso delle operazioni di mobilità disciplinate dal presente contratto;
b) totale dei docenti non licenziabili, ai sensi degli artt. 43 e 44 della legge 270/1982.
c) numero dei posti o cattedre del contingente riservato al concorso per gli anni scolastici precedenti
a quello per il quale dovranno essere disposti i movimenti qualora detti posti o cattedre non siano stati effettivamente coperti per nuova nomina (1).
2. Nel disporre i trasferimenti nell’ambito della provincia dalle classi di concorso a posti di sostegno e
viceversa dovrà essere salvaguardato un numero di posti necessario alla sistemazione del personale di
cui ai punti b),c), del comma 1 del presente articolo.
3. La sede lasciata vacante a seguito di passaggio di cattedra del titolare é utilizzabile anche nel corso
dei trasferimenti interprovinciali, sia qualitativamente che quantitativamente.
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4. Sui posti costituiti con attività di sostegno non si effettuano passaggi di cattedra, di conseguenza il
numero di tali posti non é preso in considerazione ai fini della determinazione del numero dei passaggi
di cattedra.
(1) Nel predetto contingente non va più compreso il numero di cattedre e posti accantonati, nell’anno
scolastico precedente a quello in cui si dispongono i trasferimenti, per i docenti inclusi con riserva
nelle graduatorie nazionali di cui all’art. 8 bis legge 426/88. Qualora la riserva dovesse risolversi
positivamente a seguito di sentenza giurisdizionale o D.P.R. di accoglimento di ricorso straordinario,
i relativi posti verranno individuati nelle disponibilità dell’anno di definizione dei ricorsi medesimi.
· CAPO II - ATTRIBUZIONE DELLE CATTEDRE E DEI POSTI -
· ART. 17 - MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE AI CORSI PER L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE DELL’ETA’ ADULTA SUI CENTRI TERRITORIALI NELLA SCUOLA
interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo domanda utilizzando puntualmente i relativi
codici riportati sui Bollettini Ufficiali delle scuole pubblicati sulla rete Intranet.
territoriali verrà disposta anche d’ufficio secondo quanto previsto dal presente contratto.
· ART. 18 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE CATTEDRE E DEI POSTI - CATTEDRE
1. I movimenti su cattedre per le quali é previsto il completamento in una o due scuole della medesima
sede o di altra sede saranno disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel
modulo-domanda. Tale richiesta non é differenziabile a livello delle singole preferenze e vale pertanto
per tutte le preferenze sia in ordine alla tipologia dei posti che agli ambiti territoriali (1).
Il docente trasferito su cattedra costituita tra scuole diverse sarà tenuto a completare l’orario di
insegnamento nella seconda delle due scuole ed anche nella terza eventuale scuola così come verrà
indicato negli elenchi del personale trasferito. Tale completamento potrà essere conferito per tutte le
scuole, comprese quelle che abbiano classi a tempo prolungato. Il docente dovrà intendersi titolare
nella prima delle scuole indicate, per cui se si libererà o si costituirà una cattedra nella scuola di
titolarità, l’interessato sarà automaticamente assorbito in tale scuola.
2. Parimenti il docente titolare su cattedra articolata su scuole di comuni diversi, ove nella prima delle
scuole si liberi una cattedra articolata con scuole dello stesso comune, sarà automaticamente ed immediatamente assorbito su questa ultima cattedra.
3. Tali assorbimenti avverranno a condizione che la cattedra, prevista nell’organico, sia priva di
titolare. Non sono necessari a tal fine ulteriori provvedimenti da parte dell’ufficio territorialmente
competente.
4. I docenti che siano titolari di cattedra costituita su scuole diverse, qualora intendano essere trasferiti
nella scuola di completamento dovranno, viceversa, farne apposita domanda.
5. Si avverte che le cattedre costituite su più scuole, possono essere modificate negli anni scolastici
successivi per quanto riguarda gli abbinamenti qualora non si verifichi più disponibilità di ore nella
scuola assegnata per completamento di orario. Pertanto, i docenti trasferiti su tali cattedre sono tenuti a
completare l’orario d’obbligo nelle scuole nelle quali il nuovo organico prevede il completamento d’orario.
6. Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, le modalità di assegnazione delle cattedre orario, sia nei movimenti a domanda sia nei trasferimenti d’ufficio, sono le seguenti:
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1) in caso di preferenza puntuale (singola scuola o istituto) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:
a) le cattedre interne alle scuole;
b) le cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune;
c) le cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi.
2) in caso di preferenza sintetica (distretto, comune, provincia) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:
a) le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino;
b) le cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino;
c) le cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino.
7. Ovviamente, nel caso di movimento a domanda, le cattedre orario saranno prese in considerazione solo se l’interessato ha espresso il proprio gradimento ad accedervi, contrassegnando in modo corrispondente le apposite caselle del modulo-domanda.
8. In caso di mancato soddisfacimento sulla preferenza esaminata, puntuale o sintetica, si procede all’esame delle successive preferenze, sempre secondo i su esposti criteri.
9. Nell’ambito di ciascuna preferenza territoriale sintetica (comune, distretto, provincia) il trasferimento é disposto su cattedre.
10. Per ognuna delle predette preferenze sintetiche lo scorrimento delle scuole, ai fini dell’assegnazione del tipo posto “cattedre”, avviene secondo il seguente ordine:
1) cattedre interne alla scuola;
2) cattedre orario esterne stessa sede;
3) cattedre orario esterne fuori sede
tenendo ovviamente conto della richiesta eventualmente espressa per le cattedre articolate su più scuole dello stesso o di diverso comune.
11. All’interno di ognuno dei precedenti 3 punti al docente verrà assegnata la prima scuola in cui sia
disponibile una cattedra secondo l’ordine risultante dall’elenco ufficiale.
12. Tale modalità di assegnazione sarà modificata qualora, sempre nell’ambito di ognuno dei predetti
punti, esistano altre scuole della preferenza sintetica suddetta con cattedre disponibili e la scuola che
sarebbe stata assegnata secondo i criteri del precedente comma sia stata richiesta da altro aspirante con
punteggio inferiore, mediante però, una indicazione di tipo più specifico.
13. Coloro che desiderano il trasferimento, nell’ambito dello stesso istituto, dal corso diurno al corso
serale, dovranno farne specifica richiesta riportando la denominazione ufficiale del corso serale,
comprensiva della dizione in chiaro della scuola con l’indicazione “serale” e del codice corrispondente
al corso serale, parimenti, coloro che desiderano il trasferimento dal corso serale al corso diurno,
sempre nell’ambito dello stesso istituto, dovranno farne specifica richiesta riportando la
denominazione ufficiale del corso diurno ed il relativo codice. Si fa presente che tali trasferimenti
saranno disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti nell’ambito della stessa sede. Analoga
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precedenza verrà attribuita a coloro che chiedono il trasferimento nell’ambito dello stesso Istituto di
Istruzione Secondaria Superiore ove siano presenti organici distinti e funzionanti nello stesso comune,
a condizione che non vi sia esubero, per la stessa classe di concorso, nell’ambito del comune.
14. Coloro che desiderano il trasferimento o il passaggio in altri istituti, in cattedre o cattedre orario
che funzionano in corsi serali, dovranno ugualmente formulare la preferenza specifica per il corso serale di ciascun istituto richiesto.
15. Nel caso in cui l’insegnante adoperi preferenze di tipo sintetico (distretto, comune, provincia),
poichè tali preferenze non comprendono cattedre o cattedre orario che funzionano in corsi serali, il
medesimo, qualora desideri essere assegnato anche su tali cattedre, dovrà farne esplicita richiesta nella
apposita casella del modulo-domanda. Tale richiesta vale per tutte le preferenze sintetiche espresse
non essendo differenziabile a livello di singola preferenza.
16. Sempre con riguardo alle preferenze sintetiche si fa presente che qualora il docente abbia richiesto
anche il corso serale, barrando l’apposita casella del modulo domanda, la ricerca di tale tipo di cattedra
verrà effettuata, in stretto ordine sequenziale, secondo le seguenti priorità:
a) corsi diurni per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino;
b) corsi serali per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino.
17. La cattedra orario tra il corso diurno e il corso serale (o viceversa) viene considerata come
cattedra orario fra due istituti diversi. Pertanto coloro che avranno fatto esplicita richiesta per le
cattedre orario fra istituti diversi potranno essere trasferiti anche su cattedre orario fra corsi diurni e
corsi serali.
(1) Nel caso in cui l’aspirante al movimento abbia barrato erroneamente entrambe le caselle relative
alle due tipologie di cattedre orario, sarà considerata valida l’indicazione inerente a “cattedre orario
tra istituti dello stesso comune e cattedre orario tra istituti di comuni diversi”, in quanto tale
preferenza é comprensiva anche dell’altra indicazione inerente alle sole cattedre orario tra istituti
dello stesso comune.
· ART. 19 - SEZIONI ASSOCIATE E SUCCURSALI
1. Le sezioni associate vanno considerate, ai fini dei movimenti, come scuole autonome. Pertanto i
movimenti su tali sezioni verranno disposti soltanto se l’aspirante ne avrà fatta esplicita richiesta con
apposita preferenza, tenendo sempre presente che il numero complessivo delle preferenze non dovrà essere superiore a 15 (1).
2. I movimenti da sezioni associate, funzionanti in comuni diversi, alla sede principale o ad altri istituti della sede principale sono considerati a tutti gli effetti movimenti fra comuni diversi.
3. Le succursali funzionanti nello stesso comune vanno considerate, invece, ai fini dei movimenti,
come parte integrante dell’istituto da cui dipendono e non risultano comprese negli elenchi ufficiali
delle scuole. I movimenti verranno, pertanto, disposti esclusivamente per l’istituto principale.
(1) Sono da considerarsi sezioni associate tutte quelle site in comune diverso da quello della sede
principale, nonché quelle associate, anche nell’ambito dello stesso comune, ad istituti di ordine e tipo
diverso per effetto del dimensionamento . Le suddette sezioni associate, sia site nello stesso comune
dell’istituto principale che in comune diverso, sono caratterizzate come istituti autonomi sul bollettino
ufficiale delle scuole.
· CAPO III - PERDENTI POSTO -
· ART. 20 - INDIVIDUAZIONE SOPRANNUMERO CONSEGUENTE AL DIMENSIONAMENTO
1. Al fine dell’individuazione del personale docente soprannumerario si stabilisce quanto segue:
A) Unificazione nella scuola secondaria di I e II grado
Nel caso in cui provvedimenti di dimensionamento della rete scolastica realizzino unificazioni di due
o più istituzioni scolastiche di uguale o di diverso ordine o grado, gli effetti sul trattamento degli
eventuali soprannumerari sono i seguenti:
I) le istituzioni dello stesso grado, ordine e tipo, funzionanti nello stesso comune, danno luogo ad
un unico organico ed i docenti titolari di tali istituzioni confluiscono in un’unica graduatoria ai fini
dell’individuazione dei perdenti posto;
II) le istituzioni che nel processo di unificazione con altre scuole non possono realizzare un unico
organico, in quanto ubicate in diverso comune o perché appartenenti a diverso ordine e tipo, continueranno ad essere sede di organico ed i docenti ivi titolari rimangono inclusi in graduatorie distinte ai fini dell’individuazione dei perdenti posto.
B) Dimensionamento dei circoli didattici e/o istituti comprensivi, per la relativa parte di organico.
Nella scuola primaria e dell’infanzia l’individuazione del perdente posto avviene come segue:
I) nel caso di unificazione di più circoli e/o di istituti comprensivi tutti i docenti titolari dei circoli e/o
istituti comprensivi che sono confluiti interamente nel nuovo circolo e/o istituto comprensivo
entreranno a far parte di tale circolo e/o istituto comprensivo e formeranno un’unica graduatoria per
l’individuazione del perdente posto;
II) nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, singoli plessi o scuole dell’infanzia
confluiscano in altro circolo o istituto comprensivo, tutti i docenti titolari nel circolo e/o istituto
comprensivo ed assegnati, nel corrente anno scolastico, dal dirigente scolastico sui plessi medesimi o
sulle scuole dell’infanzia medesime possono esprimere, al fine di garantire la continuità didattica,
un’opzione per l’acquisizione della titolarità nel circolo e/o istituto comprensivo di confluenza.
L’ufficio territorialmente competente, sulla base di tale opzione, prima delle operazioni di mobilità,
procede all’assegnazione di titolarità dei predetti docenti nei circoli e/o istituto comprensivo in cui
sono confluiti i plessi e le scuole dell’infanzia. Ai fini dell’individuazione dei soprannumerari in
ciascuno dei circoli e/o istituti comprensivi di arrivo si procede alla formulazione di un’unica
graduatoria comprendente sia dei docenti già facenti parte dell’organico funzionale del circolo e/o
istituto comprensivo medesimo sia dei docenti neo-titolari a seguito della precedente operazione di
modifica della titolarità. I docenti che hanno acquisito la titolarità nel nuovo circolo e/o istituto
comprensivo mediante le modalità precedentemente illustrate, potranno produrre domanda di movimento solo se individuati come perdenti posto.
C) Dimensionamento di istituti nella scuola secondaria di I e II grado.
Con la cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria di I grado (ivi compresi gli
istituti comprensivi) o di II grado, e l’attribuzione delle relative classi a più istituti dello stesso grado,
ordine e tipo funzionanti nello stesso comune, i docenti titolari della scuola soppressa ottengono la
titolarità nei nuovi istituti secondo le seguenti modalità.
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L’ufficio scolastico provinciale, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un’unica graduatoria
per singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche
coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai
posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte. I docenti
provenienti dalla scuola di cui é cessato il funzionamento, non individuati come perdenti posto,
verranno assegnati sui posti disponibili nelle istituzioni risultanti dal dimensionamento in ordine di
graduatoria ed in base alla preferenza espressa. Ovviamente i docenti delle istituzioni non soppresse
individuati come soprannumerari non occupano posto nel processo di unificazione di cui sopra; questi
ultimi e gli ex titolari della scuola soppressa individuati come soprannumerari usufruiscono della
precedenza per il rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come
previsto al punto II) dall’art. 7 - Sistema delle precedenze - del TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DELLA SCUOLA - del presente contratto.
D) Succursali e/o corsi, che a seguito del dimensionamento, confluiscano presso altre istituzioni scolastiche funzionanti nello stesso comune.
Nel caso in cui le succursali e/o i corsi, a seguito di dimensionamento, confluiscano presso altre
istituzioni scolastiche funzionanti nello stesso comune, il personale docente dell’istituto che ha subito
una riduzione di classi ha titolo a transitare nell’istituto di confluenza mediante esercizio di opzione in
base alla predetta graduatoria unica.
· ART.21 - INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E
1. L’individuazione dei soprannumerari sarà effettuata nei confronti dei docenti titolari sui posti
dell’organico funzionale di circolo, su posti speciali, su posti di sostegno, su posti di ruolo speciale in
scuole speciali e, limitatamente alla scuola primaria, su posti per l’istruzione e la formazione dell’età
adulta della scuola primaria attivati presso i Centri territoriali. Per l’individuazione del soprannumero
nei confronti del personale appartenente alle predette categorie si procederà con le modalità enunciate
nei successivi commi del presente articolo.
2. L’individuazione dei soprannumerari sarà effettuata, ad eccezione dei posti dell’organico
funzionale di circolo, distintamente per le varie tipologie di posto eventualmente esistenti. Pertanto, la
contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto non é compensata dalla eventuale disponibilità su altra tipologia di posto.
3. Nell’organico funzionale della scuola primaria saranno compilate distinte graduatorie per ognuna delle tipologie di posto che compongono l’organico funzionale stesso (posto comune, lingua inglese, lingua francese, lingua tedesca, lingua spagnola). Il personale in soprannumero su ognuna delle tipologie di posto per l’insegnamento della lingua straniera, prima delle operazioni di mobilità, confluirà nella graduatoria relativa al tipo posto comune e solo da questa graduatoria verranno individuati i docenti perdenti posto sull’organico funzionale dell’istituto. A tal fine l’ufficio
territorialmente competente attraverso puntuali rettifiche di titolarità, da completare entro i termini
fissati per l’inizio delle operazioni di mobilità, assegna ai posti comuni dell’organico funzionale i
docenti individuati quali soprannumerari sui posti per l’insegnamento della lingua straniera.
4. Il dirigente scolastico competente, provvede, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della
tabella organica, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle graduatorie
relative agli insegnanti interessati al fenomeno delle soppressioni di posti. Allo scopo di identificare
gli insegnanti in soprannumero sono presi in considerazione gli elementi della tabella di valutazione
con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio. Ogni elemento valutabile deve essere
documentato dagli interessati, i quali possono produrre apposita dichiarazione personale ai sensi delle
disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15
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della legge 16 gennaio 2003 n. 3. Il dirigente scolastico formulerà le predette graduatorie tenendo
presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine
previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. Ai fini dell’esclusione dalla graduatoria
per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenze
di cui al punto I), III), V) e VII) dell’art.7 - sistema delle precedenze - del TITOLO I del presente
contratto, debbono essere prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini
di presentazione delle domande di trasferimento previsti dall’O.M. Qualora l’interessato non abbia
provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di
cui sopra, il dirigente scolastico provvederà d’ufficio all’attribuzione del punteggio spettante sulla base
degli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza é determinata in base alla maggiore età
anagrafica.
5. I docenti individuati come perdenti posto in data successiva a quella utile per l’inclusione nella
graduatoria di cui al precedente quarto comma, sono da considerare riammessi nei termini per la
presentazione, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della graduatoria (1), del modulo
domanda di trasferimento. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda
di trasferimento, l’eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma sostituisce
integralmente quella precedente. La proroga dei termini si estende anche all’eventuale domanda di
passaggio di ruolo, ovviamente se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al
ruolo richiesto.
6. Ai fini dell’eventuale individuazione del soprannumerario sui posti per l’istruzione dell’età adulta,
attivati presso i centri territoriali, il dirigente scolastico competente gradua tutti gli insegnanti titolari
di tali posti di ciascun Centro Territoriale in base ai punteggi della tabella di valutazione dei titoli. La
valutazione della continuità del servizio sarà effettuata nella misura prevista dalla lettera C) della citata
tabella per i trasferimenti d’ufficio sulla base del servizio di ruolo prestato nell’ambito dei corsi per
l’istruzione e la formazione dell’età adulta, nel distretto relativo al centro territoriale di attuale
titolarità.
7. La graduatoria degli insegnanti titolari in corsi per l’istruzione e la formazione dell’età adulta
attivati presso ciascun centro territoriale é pubblicata all’albo dell’ istituzione scolastica competente
in data stabilita con apposita circolare che tenga conto della scansione delle diverse operazioni.
8. I docenti dei corsi per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i Centri Territoriali
individuati come perdenti posto saranno trasferiti d’ufficio; pertanto, il contingente dei posti
disponibili, da determinare ai fini dei trasferimenti interprovinciali, passaggi e nomine, verrà diminuito
in corrispondenza al numero dei predetti docenti perdenti posto; tale decremento sarà disposto sulla
aliquota dei posti di tipo comune.
9. Per le situazioni di soprannumero relative all’organico determinato per l’anno scolastico in cui
sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo nella stessa scuola o
istituto o posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivato presso i centri territoriali, gli
insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:
· docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico funzionale o
di quello del centro territoriale con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda;
· docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico funzionale o
di quello del centro territoriale, dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata (2).
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(1) Tali graduatorie dovranno contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi analitici (servizio, famiglia e titoli).
(2) Il personale docente trasferito a domanda condizionata che rientra nel quinquennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda il personale docente perdente posto che, nel corso del quinquennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.
· ART. 22 - TRATTAMENTO PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E
1. Il trasferimento d’ufficio viene disposto nei confronti degli insegnanti, compresi nella graduatoria
compilata dal dirigente scolastico secondo le relative disposizioni di cui al precedente articolo 21, che
permangono, nel corso dei movimenti, nella condizione di perdente posto, fermo restando che l’accoglimento della domanda di trasferimento, anche se condizionata, prevale sul trasferimento d’ufficio.
2. I docenti da trasferire d’ufficio che si trovino in concorrenza rispetto alle sedi loro assegnabili sono
graduati secondo il punteggio spettante a ciascuno in base a tutti gli elementi di cui alla apposita
tabella allegata al presente contratto. In caso di parità di punteggio prevale la maggior età anagrafica.
3. L’insegnante individuato come perdente posto sulla base della graduatoria formulata dal dirigente
scolastico competente secondo le relative disposizioni di cui al precedente articolo 21, qualora non
presenti domanda di trasferimento (condizionata o no) ai sensi dei successivi commi del presente
articolo, compila in ogni caso il modulo domanda nelle sole sezioni interessate, indicando,
esclusivamente, le proprie generalità ed il punteggio spettantegli come perdente posto sulla base della
citata graduatoria. Il perdente posto di scuola speciale, o di sostegno, o ad indirizzo didattico differenziato, altresì, compila apposite caselle, precisando se si trova o meno nel quinquennio di permanenza e riportando i titoli di specializzazione posseduti. Qualora il docente non presenti il suddetto modello, il dirigente scolastico provvederà a comunicare tutti i dati di cui sopra all’ufficio territorialmente competente.
4. L’ufficio territorialmente competente effettua un controllo dell’esattezza delle indicazioni fornite
dall’insegnante ed apporta le eventuali rettifiche.
5. L’insegnante individuato come perdente posto ha facoltà di partecipare anche ai trasferimenti a domanda. Ovviamente, in tal caso, il modulo domanda dovrà essere compilato integralmente. Non si
procede al trasferimento d’ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia stata accolta la domanda di
trasferimento, anche se condizionata.
6. Il perdente posto che presenti domanda di trasferimento può condizionarla o meno al permanere
della situazione che determina la necessità del suo trasferimento d’ufficio. In entrambi i casi, esso
partecipa al movimento con le modalità ed il punteggio previsti per i trasferimenti a domanda.
7. In caso di accoglimento della domanda condizionata l’insegnante si considera a tutti gli effetti come trasferito d’ufficio. Il personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti
domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulodomanda
anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima,
comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all’intero comune di titolarità. Ovviamente le
preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al
punteggio spettante a domanda. Pertanto il beneficio di cui al TITOLO I, art. 7 - sistema delle precedenze - punto II) viene riconosciuto ai docenti trasferiti nell’ultimo quinquennio in quanto soprannumerari a domanda condizionata o d’ufficio senza aver presentato alcuna domanda.
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8. Qualora nel corso dei trasferimenti si determini disponibilità di posto della stessa tipologia di
sostegno, ovvero di altra tipologia richiesta sul modulo domanda, nel circolo di titolarità dell’interessato non si tiene conto della sua domanda di trasferimento condizionata.
9. Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile, il docente medesimo sarà trasferito d’ufficio nell’ambito del comune di titolarità, nel corso della prima fase dei movimenti (1). In subordine, l’insegnante sarà trasferito d’ufficio in una scuola del comune più vicino a quello di precedente
titolarità sempre sulla base dell’apposita tabella di viciniorietà all’uopo predisposta e pubblicizzata
prima dell’effettuazione dei movimenti, in ottemperanza a quanto disposto con D.M. 3 febbraio 1983.
Il trasferimento d’ufficio dei titolari di posto comune viene disposto su posti di tipo comune e in
subordine sui posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi
siano sedi amministrative di centri territoriali.
10. Ove ciò non sia possibile per carenza di posti in tutti i comuni della provincia, il docente verrà
assegnato in soprannumero sull’organico provinciale.
11. Quanto precede si attua, qualora nel corso delle operazioni di trasferimento non sia possibile
riprendere in esame la posizione degli interessati, ai fini della loro assegnazione, nell’ordine, nel
comune al quale appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata sulla base del citato elenco di viciniorietà.
12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli insegnanti titolari di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno.
13. Qualora non sia possibile trasferire a domanda, anche se condizionata, gli insegnanti titolari di
posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato, l’ufficio territorialmente competente procede al
loro trasferimento d’ufficio in una delle scuole comprese nel comune di titolarità, nel corso della prima
fase dei movimenti (1) inizialmente sulla medesima o diversa tipologia di posto speciale o ad indirizzo
didattico differenziato per la quale l’interessato possegga il relativo titolo di specializzazione ed in
subordine, in mancanza di posti disponibili per tali tipologie, su posto di sostegno per il quale
possegga il relativo titolo. Ove ciò non sia possibile l’insegnante sarà trasferito d’ufficio con le
modalità e secondo l’ordine precedentemente indicato ad una delle scuole o posti disponibili nei
comuni più vicini a quelle di precedente titolarità sempre sulla base della citata tabella di viciniorietà e
sempre - all’interno di ciascun ambito territoriale - prima su posto di tipo speciale o ad indirizzo
didattico differenziato per il quale sia in possesso del relativo titolo di specializzazione e poi, in
subordine, su posto di sostegno per il quale possegga il relativo titolo.
14. Qualora, invece, non sia possibile trasferire a domanda, anche se condizionata, i docenti titolari di
posto di sostegno, l’ufficio territorialmente competente procede al loro trasferimento d’ufficio in una
delle scuole comprese nel comune di titolarità, dopo l’effettuazione dei trasferimenti a domanda
nell’ambito della prima fase dei movimenti (1), inizialmente sulla medesima o diversa tipologia di
posto di sostegno per la quale l’interessato possegga il relativo titolo di specializzazione ed in
subordine, in mancanza di posti disponibili per tali tipologie, su posto di tipo speciale o ad indirizzo
didattico differenziato per il quale possegga il relativo titolo. Ove ciò non sia possibile, il docente, sarà
trasferito d’ufficio con le modalità e secondo l’ordine precedentemente indicato in uno dei posti o delle
scuole disponibili a partire dal comune più vicino a quello di precedente titolarità sempre sulla base
della citata tabella di viciniorietà e sempre - all’interno di ciascun ambito territoriale - prima su posto
di sostegno per il quale sia in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, su posto
di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possegga il relativo titolo.
15. Ove non sia in alcun modo possibile effettuare i trasferimenti secondo i criteri di cui ai precedenti commi nell’ambito dell’intera provincia l’ufficio territorialmente competente li assegna
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definitivamente o provvisoriamente a seconda che abbiano o meno concluso il quinquennio di
permanenza su posto speciale o di sostegno, a posti di tipo comune, ivi compresi, quelli dell’organico
funzionale di circolo, secondo le modalità indicate nei precedenti commi 9 e 10.
16. L’eventuale assegnazione di carattere provvisorio, effettuata ai sensi del precedente comma su
posto comune, é limitata al solo anno scolastico di assegnazione ed é utile ai fini del compimento del
quinquennio. Nel corso dei trasferimenti per l’anno scolastico successivo, l’insegnante sarà considerato
perdente posto nell’ambito della scuola di precedente titolarità per il tipo di posto di cui era titolare.
17. Quanto previsto dai precedenti commi 13, 14 e 15 si attua qualora durante il movimento non
sia possibile riprendere in esame la posizione degli interessati ai fini della loro assegnazione a posti
della stessa tipologia di titolarità o di altra tipologia per la quale abbiano titolo nell’ambito del
comune al quale appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata, sulla base del citato elenco di viciniorietà. Nel caso di cui al comma 15, le posizioni degli interessati saranno comunque riprese nel corso delle operazioni, ai fini dell’assegnazione a posto normale nell’ambito del comune al quale appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata, sulla base del citato elenco di viciniorità, esclusivamente qualora permanga l’assenza di disponibilità su sostegno, scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato nell’intero ambito provinciale.
18. Gli insegnanti titolari su corsi per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i centri
territoriali, individuati perdenti posto, possono presentare domanda condizionata al permanere della
situazione di perdenti posto ed esprimere, nell’apposita sezione del modulo-domanda, preferenze
relative a scuole o altri centri territoriali. Il comune da cui procedere per l’eventuale applicazione
dell’apposita tabella dei comuni viciniori, quale sede di provenienza dei predetti docenti, viene considerato quello a cui appartiene la scuola definita sede amministrativa del centro territoriale medesimo.
19. I docenti in questione, qualora non sia stato possibile trasferirli a domanda, verranno trasferiti
d’ufficio su posti di tipo comune secondo la tabella di viciniorietà a partire dal comune in cui ricade la
sede amministrativa. Qualora non sia stato possibile trasferirli sui predetti tipi di posto dell’intera
provincia, saranno trasferiti d’ufficio su altri posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta
attivati presso i centri territoriali, secondo l’ordine con cui questi ultimi compaiono nel B.U. delle
scuole primarie o, in subordine, in soprannumero sull’organico provinciale.
(1) Per i comuni che comprendono più distretti il trasferimento é disposto prima nelle scuole
comprese nel distretto di titolarità (ovvero, qualora trattasi di distretto anomalo, in quella parte di
distretto inclusa nel comune di titolarità), e poi sui distretti viciniori compresi nel comune di titolarità.
· ART. 23 - INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II
A) INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI SULL’ORGANICO SEDE.
1. Non si procede all’individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia possibile
costituire l’orario con 18 ore settimanali d’insegnamento utilizzando spezzoni orari della stessa classe
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di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quelle di completamento. Salvo quanto sopra
precisato, nei confronti dei docenti i quali - rispetto all’organico di diritto determinato per l’anno
scolastico cui si riferiscono i trasferimenti ed i passaggi - risulteranno in soprannumero, si procederà al
trasferimento d’ufficio. Ai fini dell’identificazione dei docenti in soprannumero sono presi in
considerazione tutti gli elementi di cui alla tabella di valutazione allegata al contratto collettivo
decentrato nazionale concernente la mobilità del personale della scuola, con le precisazioni
concernenti i trasferimenti d’ufficio. Ovviamente le esigenze di famiglia di cui alle lettere “a” e “d”
del titolo II della citata tabella sono prese in considerazione con riferimento al comune di titolarità. Per
ogni unità scolastica l’individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata distintamente per le
cattedre e per i posti di insegnamento indicati per ciascun tipo di scuola; relativamente ai posti di
insegnamento costituiti nella scuola secondaria di I grado con attività di sostegno, l’individuazione
dei docenti soprannumerari sarà effettuata, altrettanto distintamente, per ciascuna tipologia: A)
minorati della vista; B) minorati dell’udito; C) minorati psicofisici, secondo le modalità e i criteri
fissati nel presente articolo. Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale
titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nell’ambito
della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa a domanda o d’ufficio con precedenza al trasferimento su tale posto.
2. Sono da considerare in soprannumero, agli effetti del trasferimento d’ufficio di cui al precedente
primo comma, ove non siano stati riassorbiti nell’organico di diritto relativo all’anno scolastico per il
quale sono disposti i trasferimenti d’ufficio, i docenti che nell’anno scolastico precedente a tale anno
sono stati di fatto individuati come soprannumerari e sono stati quindi di fatto utilizzati in istituto
diverso da quello di titolarità ovvero nel medesimo istituto di titolarità. Ai fini dei trasferimenti
d’ufficio il punteggio viene aggiornato con i titoli in possesso degli interessati alla data prevista per la
presentazione della domanda di trasferimento.
3. I dirigenti scolastici formuleranno le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari in base
alla sopracitata tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio, tenendo presente che
debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la
presentazione della domanda di trasferimento. Ai fini dell’esclusione dalla graduatoria d’istituto per
l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenze di
cui ai punti I), III), V) e VII) dell’art.7 - sistema delle precedenze - del TITOLO I del presente
contratto, debbono essere prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini
di presentazione delle domande di trasferimento previsti dall’O.M. sulla mobilità del personale della
scuola. Qualora l’interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai
fini della formazione della graduatoria di cui sopra, il dirigente scolastico provvederà d’ufficio
all’attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la
precedenza é determinata in base alla maggiore età anagrafica.
4. I dirigenti scolastici dovranno affiggere all’albo dell’istituto, entro 10 giorni dalla comunicazione
della nuova tabella organica, tutte le graduatorie (1) compilate per l’individuazione dei
soprannumerari, sia quelle compilate all’inizio dell’anno scolastico, sia quelle da compilare ai sensi del
presente articolo e dovranno notificare per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di
soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d’ufficio.
5. I docenti che sono venuti a trovarsi in posizione soprannumeraria compilano, ai fini del
trasferimento di cui sopra, il modulo domanda allegato all’O.M. sulla mobilità, nei termini e secondo
le modalità previste dalle presenti disposizioni.
6. Per l’individuazione del soprannumerario sui posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta
attivati presso i Centri Territoriali il dirigente scolastico competente formulerà distinte graduatorie
per classe di concorso, sulla base della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio, nelle quali saranno inclusi tutti i docenti titolari nei predetti corsi.
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7. Tutti gli interessati dovranno innanzitutto riportare il punteggio con il quale sono stati inseriti nella
graduatoria dei soprannumerari nella apposita casella del modulo-domanda. Si fa presente, poi, che
l’insegnante in soprannumero, qualora abbia interesse a permanere nella scuola o istituto di titolarità o
nel centro territoriale di titolarità su posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta, ed intenda
pertanto partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero
nel corso del movimento medesimo, dovrà rispondere negativamente alla domanda riportata nella
relativa casella della sezione del modulo-domanda. In tal caso il docente, può indicare nel modulo
domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quelli di attuale titolarità, purché esprima,
comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all’intero comune di titolarità. Ovviamente le
preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, vengono valutate in
base al punteggio spettante a domanda. I docenti, nell’eventualità che non sia possibile il trasferimento
a domanda per le preferenze espresse, saranno trasferiti d’ufficio a norma delle disposizioni che
seguono. Non si darà corso al trasferimento d’ufficio del docente se la sua posizione di soprannumero
viene a cessare nel corso del movimento, ovvero nel caso in cui la cattedra, nel nuovo organico, venga
costituita con completamento di altri istituti o sedi.
8. Il docente in soprannumero, qualora invece voglia comunque partecipare al movimento a domanda, dovrà rispondere affermativamente alla domanda riportata nella apposita sezione del
modulo-domanda. In tal caso, il docente potrà esprimere qualunque tipo di preferenza. Si precisa che
nella ipotesi in esame il docente parteciperà in ogni caso al movimento per tutte le preferenze espresse
anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di soprannumero. Si darà
corso, invece, al trasferimento d’ufficio solo qualora il docente non venga soddisfatto per alcuna delle
preferenze espresse in quanto non disponibili ovvero da assegnare ad aspiranti che lo precedano in graduatoria e permanga la sua posizione di soprannumero. Si precisa, alla luce di quanto previsto dall’art. 7 punto II, che in tal caso vengono meno sia il diritto di precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità che la valutazione della continuità di servizio.
9. Nei confronti dei docenti titolari su posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati
presso i Centri Territoriali, la valutazione della continuità del servizio sarà effettuata nella misura
prevista dalla lettera C della tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio, sulla
base del servizio di ruolo prestato nell’ambito del distretto di attuale titolarità su posti per l’istruzione e
la formazione dell’età adulta.
10. Qualora, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento, emergano nuove posizioni di soprannumero con riferimento alle dotazioni organiche determinate per
l’anno scolastico cui le operazioni si riferiscono, l’ufficio territorialmente competente inviterà i
dirigenti scolastici delle scuole ed istituti interessati ad indicare i docenti in soprannumero secondo la
graduatoria formulata sulla base della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i
trasferimenti d’ufficio, tenendo presente che dovranno essere valutati soltanto i titoli in possesso degli
interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. I dirigenti
scolastici formulate le graduatorie, le affiggeranno immediatamente all’albo insieme alla
comunicazione dell’ufficio territorialmente competente contenente l’indicazione della nuova
dotazione organica e notificheranno agli interessati la loro posizione di soprannumerarietà, invitando
formalmente i docenti medesimi, che saranno pertanto da considerare riammessi nei termini, a
presentare entro 5 giorni dalla data della predetta notifica il modulo-domanda di trasferimento e/o di
passaggio allegati all’O.M. sulla mobilità. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini
previsti domanda di trasferimento e/o di passaggio, l’eventuale nuova domanda inviata a norma del
presente comma sostituisce integralmente quella precedente; l’interessato potrà altresì integrare o
modificare la domanda di passaggio di cattedra indicando a quale delle due domande intende dare la
precedenza. Ovviamente la proroga dei termini per la presentazione della domanda di passaggio di
ruolo é ammessa solo se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo
richiesto. I dirigenti scolastici invieranno immediatamente all’ufficio territorialmente competente i
moduli-domanda dei docenti individuati come soprannumerari, insieme alle relative graduatorie ed agli eventuali reclami.
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11. Per le situazioni di soprannumero relative all’organico determinato per l’anno scolastico in cui
sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo nella stessa scuola o
istituto o posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivato presso i centri territoriali, per la
medesima classe di concorso, gli insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del
trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:
· docenti di ruolo entrati a far parte dell’organico dell’istituto o del centro territoriale con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda;
· docenti di ruolo entrati a far parte dell’organico dell’istituto o del centro territoriale dagli anni
scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata (2).
12. Si rammenta che negli istituti funzionanti con corsi diurni e corsi serali, poiché l’organico dei corsi
serali va considerato distinto da quello dei corsi diurni, la posizione di soprannumero va individuata
con riferimento all’organico dei corsi diurni se la situazione di soprannumerarietà si é verificata nei
corsi diurni, ovvero all’organico dei corsi serali se la situazione di soprannumerarietà si é verificata nei
corsi serali. Nel caso di Istituti di Istruzione Superiore che comprendono diverse tipologie, poiché gli
organici sono distinti, la posizione di soprannumero va individuata con riferimento ai rispettivi organici.
13. Analogamente, nel caso di scuole o istituti funzionanti con sezioni associate, sezioni staccate o
scuole coordinate, poiché le sezioni o scuole vanno considerate, ai fini dei trasferimenti e dei
passaggi, come scuole autonome, la posizione di soprannumero va individuata con riferimento
all’organico della scuola o istituto principale se la situazione di soprannumerarietà si é verificata nella
scuola o istituto principale ovvero all’organico della sezione associata, sezione staccata o scuola coordinata in cui si é verificata se la situazione di soprannumerarietà.
B) PERSONALE IN SOPRANNUMERO SU POSTI DI DOTAZIONI ORGANICHE PROVINCIALI (D.O.P.)
14. L’ufficio territorialmente competente formulerà, distintamente per classe di concorso, una
graduatoria di tutti i docenti della provincia titolari sulle dotazioni organiche provinciali (D.O.P).
Diversamente da quanto indicato al precedente undicesimo comma, lettera A, del presente articolo,
nelle graduatorie dei docenti soprannumerari su dotazioni organiche provinciali (D.O.P) non saranno
differenziati i docenti che sono entrati a far parte di tale organico con decorrenza dal precedente primo
settembre da quelli entrati a far parte del predetto organico negli anni scolastici antecedenti; essi
saranno infatti graduati unicamente sulla base dei punteggi di cui al successivo capoverso.
15. A tal fine, l’ufficio territorialmente competente graduerà i docenti predetti in base al punteggio
loro attribuito dal dirigente scolastico dell’istituto in cui prestano servizio. Il dirigente scolastico
attribuirà il punteggio in base alla tabella A) di valutazione dei titoli per i trasferimenti tenendo conto
esclusivamente delle lettere A), B), A1), B2) del titolo I, delle lettere B), C) del titolo II e del titolo III
dell’ALLEGATO D.
16. Il dirigente scolastico inviterà, pertanto, gli interessati a compilare e presentare, entro 20 giorni
successivi alla data fissata dall’ufficio territorialmente competente, l’apposita scheda allegata all’O.M.
sulla mobilità in cui gli stessi, oltre agli elementi analitici che concorrono alla formazione del
punteggio, dovranno dichiarare anche il comune (o, in caso di comuni contenenti più distretti, il
distretto) da cui intendono essere trasferiti d’ufficio nell’ipotesi in cui si vengano a trovare in posizione
di soprannumero alla fine del movimento a domanda.
17. Le voci che danno luogo al punteggio dovranno essere documentate in conformità a quanto previsto nelle presenti disposizioni. 3518. Coloro che abbiano presentato domanda di trasferimento, potranno produrre in fotocopia la documentazione allegata a tale domanda. Il dirigente scolastico apporrà su ogni scheda i relativi
punteggi analitici con il totale e dichiarerà nell’apposita casella della scheda se l’interessato ha prodotto
o meno domanda di trasferimento. Invierà, quindi, entro la data fissata dall’ufficio territorialmente
competente, tutte le schede ripartite per classi di concorso, con plico a parte, all’ufficio territorialmente
competente della provincia di titolarità del docente.
19. Per i docenti che non compileranno la scheda, la stessa sarà compilata d’ufficio dal dirigente
scolastico, attribuendo loro il punteggio in base alla documentazione esistente agli atti della scuola.
20. L’ufficio territorialmente competente , formulate le graduatorie (1) per distinte classi di concorso
in base alle predette schede, le affiggerà all’albo nei 15 giorni successivi alla data di cui al comma 16
con l’indicazione, accanto a ciascun nominativo, anche del comune o distretto richiesto. Avverso la
graduatoria gli interessati potranno produrre entro 10 giorni motivato reclamo. L’ufficio
territorialmente competente, esaminati i reclami, pubblicherà in via definitiva la predetta graduatoria
nei quindici giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria all’albo. Tale graduatoria sarà
utilizzata per i trasferimenti d’ufficio dei docenti titolari sulle dotazioni organiche provinciali in
soprannumero che non hanno prodotto domanda di trasferimento o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti.
21. Sono considerati in soprannumero, distintamente per classi di concorso, i docenti titolari sulle
dotazioni organiche provinciali numericamente eccedenti il numero di posti di dotazione organica
provinciale determinati relativamente all’anno per il quale sono disposti i trasferimenti. Ai fini del
trasferimento d’ufficio, sono considerati in posizione di soprannumero i docenti che nella suesposta
graduatoria hanno totalizzato il minor punteggio.
22. Resta ferma la facoltà dei docenti di cui alla presente lettera B) di presentare domanda di trasferimento o passaggio.
(1) Tali graduatorie dovranno contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi analitici (servizio, famiglia e titoli).
(2) Il personale docente trasferito a domanda condizionata che rientra nel quinquennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda il personale docente perdente posto che, nel corso del quinquennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.
SECONDARIA DI I E II GRADO ED ARTISTICA -
A) DOCENTI TITOLARI SULL’ ORGANICO SEDE DEGLI ISTITUTI -
1. L’insegnante, titolare su posto-sede, individuato come perdente posto sul proprio organico sulla
base della graduatoria formulata dal capo d’istituto ai sensi del presente contratto, può partecipare ai
trasferimenti a domanda.
2. Il perdente posto che presenta domanda di trasferimento può condizionarla al permanere della propria posizione di soprannumerarietà, rispondendo negativamente alla domanda contenuta
36 nell’apposita casella del modulo domanda, ovvero non condizionarla, desiderando partecipare comunque al movimento.
3. In entrambi i casi esso partecipa alle operazioni di trasferimento con le modalità ed i punteggi previsti per i movimenti a domanda.
4. In caso di accoglimento della domanda condizionata il docente si considera a tutti gli effetti trasferito d’ufficio. Il personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo-domanda
anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, comunque,
tra le preferenze, anche il codice relativo all’intero comune di titolarità. Ovviamente le preferenze
espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al punteggio
spettante a domanda. Pertanto il beneficio di cui al TITOLO I, art. 7 - sistema delle precedenze -
punto II) viene riconosciuto ai docenti trasferiti nell’ultimo quinquennio in quanto soprannumerari a
domanda condizionata o d’ufficio senza aver presentato alcuna domanda.
5. Ovviamente, qualora nel corso dei trasferimenti si determini nell’istituto di titolarità dell’interessato una disponibilità di posto, non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata ed il docente viene riassorbito nella scuola. Nel caso di concorrenza di più soprannumerari viene riassorbito chi precede nella graduatoria formulata dal dirigente scolastico.
6. In ogni caso non si procede al trasferimento d’ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia stata
accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata.
7. Qualora il perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero
nessuna delle preferenze espresse sia disponibile, sarà trasferito d’ufficio nell’ambito del comune di
titolarità (1) su posto eventualmente disponibile.
8. Ove ciò non sia possibile il docente sarà trasferito d’ufficio, secondo l’ordine delle operazioni di
cui in allegato C al presente TITOLO II, sugli altri comuni della provincia seguendo l’ordine indicato
nell’apposita tabella di viciniorietà (all’uopo predisposta e pubblicizzata prima dell’effettuazione dei
movimenti).
9. Qualora, infine, nell’intera provincia non fosse disponibile alcun posto, il docente sarà trasferito
d’ufficio su un posto di D.O.P., anche in soprannumero.
10. I trasferimenti a domanda degli insegnanti soprannumerari che hanno dichiarato di voler partecipare comunque al movimento, rispondendo affermativamente alla domanda riportata nella apposita casella del modulo domanda, verranno effettuati, relativamente alle preferenze espresse, contestualmente a tutti gli altri trasferimenti a domanda, sia in sede che fuori sede, senza alcuna particolare precedenza e con i punteggi spettanti per il trasferimento a domanda. Qualora essi non vengano trasferiti nel corso delle suddette operazioni, e sempre che permanga la posizione di
soprannumero, si procederà al loro trasferimento d’ufficio secondo le modalità indicate nei precedenti
commi.
11. Per la determinazione del punteggio spettante ai docenti in soprannumero ai fini del trasferimento
d’ufficio, valido per tutte le sedi esaminate nel trasferimento d’ufficio medesimo, si terrà conto di
quello attribuito dai dirigenti scolastici in sede di formulazione della graduatoria ai sensi del presente
contratto.
12. Nella scuola secondaria i trasferimenti d’ufficio dei docenti in soprannumero sono disposti su tutti
i posti e le cattedre (comprese, nell’ambito della scuola secondaria di primo grado, le cattedre
costituite totalmente o parzialmente con ore d’insegnamento in classi a tempo prolungato o in classi
che attuano la sperimentazione di cui all’ art. 278 del D.Lvo n. 297/94, per l’istruzione e la formazione
37
dell’età adulta) e dotazioni organiche provinciali. I trasferimenti d’ufficio non sono disposti da classi di
concorso a posti costituiti con attività di sostegno per i docenti titolari su classi di concorso, atteso che
l’assegnazione “ex novo” su detti posti presuppone necessariamente la disponibilità del docente. Ai
soli fini dell’identificazione del comune da cui procedere per l’eventuale applicazione della citata
tabella, sede di provenienza dei docenti titolari su posti di insegnamento per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i centri territoriali sarà considerato il comune di appartenenza della sede amministrativa del centro territoriale di titolarità.
I trasferimenti d’ufficio sono disposti nel seguente ordine di successione:
1) in scuole del comune di titolarità (1);
2) in scuole di comune viciniore secondo la tabella di viciniorietà di cui al precedente comma 8;
3) sui posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano
sedi amministrative di centri territoriali, limitatamente alla scuola secondaria di I grado;
4) su posti delle dotazioni organiche provinciali, anche in eccedenza al relativo contingente assegnato;
Relativamente ai punti 1 e 2 per ogni comune (e per i comuni che comprendono più distretti, per ogni
distretto), lo scorrimento delle scuole per l’assegnazione delle cattedre avviene nel seguente ordine:
1) cattedre interne alla scuola
2) cattedre orario esterne stessa sede
3) cattedre orario esterne fuori sede
Il trasferimento d’ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno sarà disposto prima nella
scuola di titolarità, in scuole del comune di titolarità (1) e successivamente, in assenza di posti disponibili in tale comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà.
In ciascuna delle fasi predette il trasferimento sarà disposto nelle tre tipologie per le quali il docente
risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, secondo il seguente ordine:
1. sostegno per minorati psicofisici
2. sostegno per minorati dell’udito
3. sostegno per minorati della vista.
B) DOCENTI TITOLARI SU POSTI DI DOTAZIONE ORGANICA PROVINCIALE
13. I docenti titolari su posto di dotazione organica provinciale che abbiano presentato domanda di
trasferimento partecipano, per tutte le preferenze espresse, alle operazioni di trasferimento a domanda
contestualmente agli altri aspiranti provenienti da fuori sede.
14. Dopo l’effettuazione dei trasferimenti a domanda nell’ambito della provincia, qualora sussistano
ancora posizioni di soprannumero sulle D.O.P., si procederà al trasferimento d’ufficio degli insegnanti
individuati come soprannumerari, prima di dare corso alle operazioni inerenti alla terza fase dei movimenti.
15. In particolare il docente in soprannumero sulla D.O.P., sempre che non sia già stato trasferito a
domanda (2) verrà trasferito d’ufficio sulla corrispondente classe di concorso di organico sede normale
nel comune o nel distretto validamente indicati (3) dall’interessato e riportati nella graduatoria redatta
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dall’ufficio territorialmente competente secondo le relative disposizioni del presente contratto, ovvero,
in mancanza di valida indicazione, nel comune capoluogo della provincia di titolarità.
16. In mancanza di posti disponibili, il docente verrà trasferito sulla corrispondente classe di concorso
su un Centro Territoriale della provincia seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano
sedi amministrative di centri territoriali.
17. Detti trasferimenti d’ufficio verranno disposti sulla base del punteggio attribuito agli interessati
nella graduatoria formulata dagli uffici scolastici provinciali ai sensi del presente contratto.
Ovviamente, ove non sia stato possibile, per carenza di posti di organico-sede, operare il trasferimento
d’ufficio, i predetti docenti eccedenti la dotazione organica provinciale permarranno nello status di
docente soprannumerario rispetto alla complessiva dotazione organica della provincia.
(1) Per i comuni che comprendono più distretti il trasferimento é disposto prima in scuola compresa nel distretto di titolarità ovvero, qualora trattasi di distretto anomalo (comprendente cioè una
porzione di un comune e comuni limitrofi), in quella parte di distretto inclusa nel comune di titolarità
e quindi nei distretti viciniori sempre compresi nel comune di titolarità, sulla base delle disponibilità
risultanti dopo l’effettuazione dei trasferimenti in sede.
(2) Il perdente posto titolare di dotazione organica provinciale può presentare solo domanda di trasferimento non condizionata. La condizione eventualmente apposta rende nulla l’intera domanda di trasferimento.
(3)Qualora tale comune comprenda più distretti il trasferimento sarà disposto, sempre sulla base
della tabella di viciniorietà, a partire dal primo distretto indicato nei bollettini ufficiali degli istituti
di istruzione secondaria di I grado e di II grado ed artistica. Nel caso in cui esso comprenda una
porzione di un comune ed altri comuni limitrofi (distretto anomalo), il trasferimento sarà disposto a
partire dalla parte di distretto compresa nel grande comune.
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· CAPO IV - SEQUENZA DELLE OPERAZIONI -
· ART. 25 - FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI
1. Il movimento dei trasferimenti e dei passaggi si attua in tre distinte fasi:
I fase comunale dei trasferimenti;
II fase provinciale dei trasferimenti;
III fase della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale.
Per i circoli didattici e/o istituti comprensivi che comprendono plessi di scuola primaria o scuole
dell’infanzia ubicate in comuni diversi, il riferimento territoriale utilizzato per l’individuazione delle
fasi dei trasferimenti é rappresentato dal comune dove ha sede la direzione dell’istituto. Per la scuola
primaria il movimento tra plessi é consentito solo per i posti di organico delle scuole speciali e delle
scuole attivate presso strutture ospedaliere. Nella scuola dell’infanzia il movimento tra le scuole é
consentito solo per i posti di organico delle scuole speciali e delle scuole attivate presso strutture
ospedaliere.
· I fase : trasferimenti dei docenti richiedenti l’assegnazione a cattedra o posto di altra scuola o
circolo o plesso o istituto nell’ambito del comune di titolarità. A tale fase partecipa anche il
personale titolare in altro comune trasferito nell’ultimo quinquennio per soppressione di posto, che
chiede di tornare alla scuola, circolo, plesso, istituto o comune di precedente titolarità; nonché il
personale beneficiario della precedenza assoluta di cui al punto I) dell’art.7 - TITOLO I.
Analogamente i docenti titolari delle istituzioni scolastiche ubicate nei nuovi comuni partecipano a
domanda a tale fase per il rientro nel quinquennio nel comune di precedente titolarità, a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello dell’entrata in vigore della legge regionale con cui viene istituito il nuovo comune.
· II fase: trasferimenti dei docenti richiedenti l’assegnazione a comuni diversi da quello di titolarità
ovvero a posti delle dotazioni organiche provinciali (D.O.P.) e viceversa, nell’ambito della stessa
provincia. A questa fase partecipano, per qualunque preferenza richiesta nell’ambito della
provincia di titolarità, i docenti in attesa di sede, i docenti che transitano da posti di sostegno della
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado e dai posti D.O.S. della scuola secondaria a posti di tipo comune o cattedre curriculari o viceversa.
· III fase: passaggi dei docenti richiedenti l’assegnazione a cattedre o posti della propria provincia di
titolarità, ivi compresi i posti della D.O.P. - con l’esclusione della scuola primaria e dell’infanzia; trasferimenti e passaggi dei docenti provenienti da altra provincia.
L’ordine delle operazioni derivante dall’applicazione del sistema delle precedenze alle predette fasi
dei movimenti è riportato in allegato C al presente TITOLO III.
· CAPO V - POSTI DI TIPO SPECIALE, DI SOSTEGNO O AD INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO E POSTI ATTIVATI IN STRUTTURE OSPEDALIERE E CARCERARIE
· ART. 26 - DISPOSIZIONI GENERALI
1. I posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono essere assegnati
per trasferimento solo agli insegnanti in possesso del corrispondente titolo di studio.
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2. I posti attivati in strutture ospedaliere e carcerarie possono essere assegnati per trasferimento a
domanda ai docenti che ne fanno espressa richiesta (1) ovvero assegnati d’ufficio ai soli docenti titolari su tali tipi posto.
3. Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta
la permanenza per almeno un quinquennio. Per i docenti provenienti dai ruoli delle scuole speciali il
servizio prestato nelle predette scuole é considerato utile ai fini del compimento del quinquennio su
posto di sostegno, e viceversa.
4. Ai fini del computo del quinquennio (che include l’eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dalla applicazione del decreto legge n. 255 del 3 luglio 2001 convertito in legge n. 333 del 20 agosto 2001 art. 1 comma 4-bis), é calcolato l’anno scolastico in corso.
5. L’insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che non
ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la medesima
tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico
differenziato per accedere alla quale possegga il relativo titolo di specializzazione.
6. L’insegnante titolare di posto speciale o di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che ha
terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni quanto per posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno, per accedere ai quali possegga il relativo titolo di specializzazione.
7. I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare
alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi. I
docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un
quinquennio. Ovviamente, i docenti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio.
8. Gli insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie, in attesa di sede definitiva, immessi in ruolo
per l’insegnamento su posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono
presentare domanda di trasferimento, solo per posti di tipo corrispondente a quello per il quale é stata
disposta la nomina, ovvero per altra tipologia di posto speciale o di sostegno per il cui accesso posseggano il relativo titolo di specializzazione.
9. I docenti di ruolo della scuola secondaria di I grado, in attesa di sede definitiva, possono indicare
esclusivamente preferenze relative a posti di sostegno se la loro nomina in ruolo é stata disposta per
effetto di disponibilità di posto di sostegno per il quale sono in possesso del prescritto titolo di
specializzazione.
(1) La richiesta per tali sedi deve essere espressa puntualmente tra le preferenze del modulo domanda.
DELL’INFANZIA-
1. Per i trasferimenti a posto di tipo speciale per minorati psicofisici, della vista e dell’udito, salvo
quanto disposto dal successivo quarto comma, é richiesto il relativo titolo conseguito al termine del
corso previsto dall’ art. 325 del D.L.vo n. 297/94. (1)
2. Per il trasferimento alle scuole per non vedenti é necessario il titolo di specializzazione per
minorati della vista conseguito presso l’istituto statale “Romagnoli” o in altri istituti autorizzati dal
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ministero; per il trasferimento nelle scuole speciali per sordomuti, il titolo di specializzazione per
sordomuti conseguito presso le scuole di metodo statali o altri istituti riconosciuti dal ministero.
3. Per il trasferimento alle scuole di differenziazione didattica occorre il titolo conseguito al termine
di corsi istituiti ai sensi dell’art. 365 del D.L.vo n. 297/94, ovvero il diploma di abilitazione per il
grado preparatorio conseguito presso la scuola magistrale statale secondo il metodo Montessori di Roma oppure il diploma di maturità ad indirizzo sperimentale pedagogico secondo il metodo Montessori, conseguito presso la scuola magistrale statale, dichiarato corrispondente alla maturità magistrale ai sensi dell’ art. 279 del D.L.vo n. 297/94.
4. Per il movimento su posti di sostegno per minorati psico-fisici, per minorati della vista (ciechi ed
ambliopi), per minorati dell’udito (sordomuti e sordastri) é richiesto: il titolo di specializzazione per
l’insegnamento ai minorati rispettivamente psicofisici, della vista e dell’udito conseguito al termine
del corso previsto dall’art. 325 del D.Lvo n. 297/94 (1)ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello
specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria.
5. L’interessato, in possesso del prescritto titolo di specializzazione può chiedere, sempre a livello di
intera domanda, di essere trasferito solo su posto di sostegno, su posto comune e di sostegno, su posto
speciale e di sostegno ovvero, infine, comune, speciale e di sostegno, graduando l’ordine di preferenza
per le diverse tipologie di posto contrassegnando - nell’ordine prescelto - le apposite caselle numerate
del modulo domanda (2).
6. Qualora l’aspirante al movimento non abbia contrassegnato alcuna delle su indicate caselle, il trasferimento sarà disposto solo per la tipologia di posto di attuale titolarità.
7. Ove invece l’aspirante abbia contrassegnato due o più caselle il trasferimento sarà disposto con le
seguenti modalità:
a) in caso di preferenza puntuale (singola scuola) verranno progressivamente esaminate le varie tipologie di posto esistenti nella scuola secondo l’ordine espresso dal docente;
b) in caso di preferenza sintetica (distretto, comune o provincia) verrà esaminata la prima tipologia di
posto prescelta dall’aspirante nelle citate caselle, per tutte le scuole comprese nella singola preferenza
sintetica espressa. Successivamente, con le medesime modalità, verranno esaminate le altre tipologie
di posto, secondo l’ordine indicato dall’aspirante nelle predette caselle del modulo domanda allegato
all’ O.M. sulla mobilità.
8. Nell’ambito del sostegno, verranno esaminate le tipologie prescelte nell’ordine espresso nel modulo
domanda. Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solo nel caso in cui
l’interessato abbia dichiarato nel modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di specializzazione. Il
trasferimento d’ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno sarà disposto, secondo le
modalità di cui al precedente art. 22, prima nell’istituto di titolarità, poi negli altri istituti del
comune di titolarità (1) e, successivamente nei comuni viciniori secondo le apposite tabelle. Per ciascuna sede esaminata ai fini del trasferimento d’ufficio, l’eventuale assegnazione sarà disposta per una delle tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, così come dichiarato sul modulo domanda, secondo il seguente ordine :
· sostegno per minorati psicofisici
· sostegno per minorati dell’udito
· sostegno per minorati della vista.
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(1) Sono validi altresì i titoli riconosciuti ai sensi del D.P.R. N. 970/75 solamente per gli insegnanti
che se ne siano già avvalsi per il conseguimento della nomina in ruolo ovvero per precedente movimento.
(2) In caso di errata o dubbia compilazione di tale sezione (es. Attribuzione dello stesso ordine
preferenziale a diverse tipologie di posto, indicazione della casella ‘2’ senza aver contrassegnato la
casella ‘1’, etc.) il trasferimento sarà effettuato solo per la medesima tipologia di posto di attuale
titolarità.
· ART. 28 - INSEGNANTI DI SCUOLE SPECIALI E DI SOSTEGNO - SCUOLA PRIMARIA
1. L’impegno quinquennale di permanenza nelle scuole speciali o classi differenziali o in classi con
indirizzo didattico differenziato ovvero posti di sostegno riguarda anche gli insegnanti che vi siano
stati definitivamente assegnati per effetto di nomina in ruolo disposta a qualsiasi titolo.
2. Gli insegnanti appartenenti ai ruoli speciali per l’insegnamento nelle scuole primarie carcerarie,
istituito con legge 3 febbraio 1963, n. 72, possono produrre domanda di trasferimento, per il passaggio
nel ruolo normale, anche in provincia diversa, a condizione che, alla data di pubblicazione del presente
contratto, risultino iscritti nel predetto ruolo speciale da almeno 10 anni comprensivi del servizio
prestato nel ruolo speciale transitorio istituito con legge 3/4/1958, n. 585.
3. Gli insegnanti elementari delle scuole ed istituti aventi particolari finalità, appartenenti ai ruoli
speciali (istituti statali per sordomuti, scuole primarie statali per ciechi), individuati come perdenti
posto, possono produrre domanda di trasferimento sia per i posti di sostegno per i quali posseggono il
titolo, qualora si trovino ancora nel quinquennio, sia per i posti di tipo comune, nel caso in cui abbiano
già soddisfatto l’impegno quinquennale.
4. Per l’accesso alle scuole speciali o classi differenziali o ai posti istituiti per attività di sostegno é
richiesto:
· scuole o posti di sostegno per minorati psicofisici e classi differenziali, titolo di specializzazione
per l’insegnamento ai minorati psicofisici conseguito al termine del corso previsto dall’ art. 325 del D.l.vo n.297/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria;
· scuole per ambliopi o posti di sostegno per minorati della vista, titolo di specializzazione per l’insegnamento ai minorati della vista conseguito al termine del corso previsto dall’ art. 325 del D.l.vo n.297/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria;
· scuole per sordastri o posti di sostegno per minorati dell’udito, titolo di specializzazione per l’insegnamento ai minorati dell’udito conseguito al termine del corso previsto dall’art.325 del d.l.vo n. 297/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria;
· classi differenziali presso gli istituti di rieducazione per minorenni, titolo di specializzazione per
l’insegnamento ai minorati psico-fisici conseguito al termine del corso previsto dall’ art. 8 del
D.P.R. 31.10.75 n. 970, nonché diploma rilasciato al termine degli appositi corsi di
specializzazione autorizzati dal Ministero della P.I. d’intesa con quello di Grazia e Giustizia (1).
· scuole di differenziazione didattica, titolo conseguito al termine di corsi istituiti ai sensi dell’ art.
365 del d.l.vo n. 297/94.
5. Ai sensi dell’ art. 127 - 2 comma - D.L.vo n. 297/94, i posti di sostegno sono istituiti con
riferimento al circolo per quanto riguarda la titolarità mentre, per quanto riguarda il funzionamento,
possono essere attivati anche in più plessi o, comunque, in un plesso diverso da quello sede del
circolo. Il trasferimento in un posto di sostegno comporta, pertanto, per il titolare l’obbligo di prestare
servizio nei plessi in cui la relativa attività si svolge.
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6. L’insegnante, in possesso del prescritto titolo di specializzazione può chiedere (1), sempre a livello
di intera domanda, di essere trasferito solo su posto di sostegno, su posto dell’organico e di sostegno,
su posto speciale e di sostegno ovvero, infine, su posto dell’organico funzionale, speciale e di sostegno, graduando l’ordine di preferenza per le diverse tipologie di posto contrassegnando - nell’ordine prescelto - le apposite caselle numerate del modulo domanda (2).
7. La mancata espressione di gradimento di cui al precedente comma comporta che la richiesta di trasferimento si intende riferita ai soli posti di tipo comune.
8. Ove invece l’aspirante abbia contrassegnato due o più caselle il trasferimento sarà disposto con le
seguenti modalità:
a) in caso di preferenza puntuale (3) verranno progressivamente esaminate le varie tipologie di posto esistenti nel plesso secondo l’ordine espresso dal docente nella apposita sezione del modulo domanda;
b) in caso di preferenza sintetica (distretto, comune o provincia) verrà esaminata la prima tipologia di posto prescelta dall’aspirante nella citata sezione, per tutti i plessi compresi nella singola preferenza sintetica espressa. Successivamente, con le medesime modalità, verranno esaminate le altre tipologie di posto, secondo l’ordine indicato dall’aspirante stesso nella suddetta sezione del modulo domanda.
9. Nell’ambito del sostegno, verranno esaminate le tipologie prescelte nell’ordine espresso nel modulo
domanda. Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solo nel caso in cui
l’interessato abbia dichiarato nel modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di specializzazione. Il
trasferimento d’ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno sarà disposto, secondo le
modalità di cui al precedente art. 22, prima nell’istituto di titolarità, poi negli altri istituti del comune
di titolarità (1) e, successivamente nei comuni viciniori secondo le apposite tabelle. Per ciascuna sede
esaminata ai fini del trasferimento d’ufficio, l’eventuale assegnazione sarà disposta per una delle
tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, così come
dichiarato sul modulo domanda, secondo il seguente ordine:
· sostegno per minorati psicofisici
· sostegno per minorati dell’udito
· sostegno per minorati della vista.
(1) Sono validi altresì i titoli riconosciuti ai sensi del D.P.R. N. 970/1975 solamente per gli insegnanti
che se ne siano già avvalsi per il conseguimento della nomina in ruolo ovvero per precedente movimento.
(2) In caso di errata o dubbia compilazione di tale sezione (es. Attribuzione dello stesso ordine
preferenziale a diverse tipologie di posto, indicazione della casella ‘2’ senza aver contrassegnato la
casella ‘1’, etc.) il trasferimento sarà effettuato solo per la medesima tipologia di posto di attuale
titolarità.
(3) Si ricorda che la preferenza dei posti di sostegno va espressa mediante la trascrizione del codice e
della dizione in chiaro del plesso ove ha sede la direzione del circolo o dell’istituto comprensivo.
· ART. 29 - SOSTEGNO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO -
1. I posti di sostegno possono essere assegnati nell’ambito delle tre tipologie solo ai docenti in
possesso del richiesto titolo di specializzazione che dovrà essere presentato unitamente all’istanza di
trasferimento. Le preferenze saranno esaminate secondo l’ordine espresso dall’aspirante. Ove
l’interessato abbia validamente indicato, nell’apposita sezione del modulo domanda, il possesso di più
titoli validi per l’accesso a diverse tipologie di sostegno, ciascuna preferenza verrà esaminata,
nell’ordine espresso dal docente, per tutte le tipologie di sostegno richiedibili. Per ciascuna preferenza
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le tipologie di sostegno verranno esaminate graduando l’ordine di preferenza per le diverse tipologie di
posto contrassegnando nell’ordine prescelto le apposite caselle numerate del modulo domanda.
Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solamente nel caso in cui l’interessato
abbia dichiarato sul modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di specializzazione.
2. In analogia a quanto previsto dai precedenti artt. 27 e 28 per gli insegnanti di scuola dell’infanzia
e primaria, gli insegnanti di scuola secondaria di I grado titolari su posti di sostegno non vincolati alla
permanenza di un quinquennio su detti posti, e gli insegnanti titolari di cattedre curricolari, in possesso
del titolo valido per l’accesso ai posti di sostegno, potranno chiedere di partecipare al trasferimento per
le stesse preferenze espresse sia su posti di sostegno sia su classi di concorso.
Qualora vengano richieste entrambe le tipologie i predetti insegnanti dovranno indicare nel modulo
domanda l’ordine prescelto (cattedre, sostegno) di gradimento contrassegnando le apposite caselle
numerate. Nell’ordine espresso verrà analizzata ciascuna preferenza (sia puntuale che sintetica) del
modulo domanda.
3. Non é prevista la fase di compensazione nell’ambito delle tre tipologie di sostegno.
· ART. 30 - SOSTEGNO - SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO -
1.E’ costituito, per l’istruzione secondaria di II grado, un contingente provinciale di posti di sostegno
per l’integrazione scolastica di studenti portatori di handicap, in conformità a quanto prescritto dall’art.
13 della legge 104/92.
Il predetto contingente é ripartito in quattro aree disciplinari:
· scientifica-fisica-naturalistica;
· umanistica-linguistica-musicale;
· tecnico-professionale-artistica;
· psicomotoria,
ognuna delle quali raggruppa le varie classi di concorso ad essa attinenti come descritta nell’elenco
allegato alla specifica O.M.. I posti del predetto contingente sono richiedibili per trasferimento e per
passaggio dai docenti forniti del prescritto titolo di specializzazione.
2.I docenti titolari nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, in possesso del prescritto titolo di
specializzazione e in caso di passaggio del relativo titolo di abilitazione, possono partecipare al movimento sui predetti posti di dotazione provinciale di sostegno esprimendo la preferenza per tale dotazione nell’apposita sezione del modulo domanda, con l’indicazione del codice meccanografico riportato nel B.U. dell’anagrafe delle scuole ed istituti dell’istruzione secondaria di II grado.
3.Il movimento sarà disposto su posti del contingente provinciale di sostegno corrispondenti all’area
disciplinare comprendente la classe di concorso di titolarità, nel caso di domanda di trasferimento,
ovvero comprendente la classe di concorso richiesta, nel caso di domanda di passaggio.
4.I docenti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado sono soggetti all’obbligatoria
permanenza quinquennale nella tipologia di posto di titolarità. I docenti che ottengono il passaggio di
ruolo sui predetti posti di sostegno della dotazione provinciale hanno l’obbligo di permanere per un
quinquennio nel grado di accesso. Ai fini del computo del quinquennio é calcolato l’anno scolastico in
corso. Il vincolo quinquennale non impedisce, comunque, ai docenti interessati, la mobilità nell’ambito
del sostegno agli alunni handicappati. In tale ambito, pertanto, i predetti docenti possono richiedere,
anche durante il quinquennio, il trasferimento e/o il passaggio di cattedra ed il passaggio di ruolo i
quali possono avvenire sia nell’ambito della stessa area disciplinare, sia da un’area all’altra del
sostegno. Gli insegnanti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non
possono chiedere di partecipare ai trasferimenti, ai passaggi di cattedra ed ai passaggi di ruolo su posti
di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio. Superato il vincolo
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quinquennale gli insegnanti di sostegno possono chiedere di partecipare al trasferimento per la classe
di concorso di appartenenza o al passaggio di cattedra o di ruolo per altra classe di concorso o per altro
ruolo.
5.Per i trasferimenti e/o passaggi sui posti del contingente provinciale di sostegno sia nell’ambito
provinciale che interprovinciale si prendono in considerazione tutti i titoli valutabili ai fini del
trasferimento e/o passaggio sui posti di dotazione organica provinciale.
· ART. 31 - SERVIZIO PRESSO OSPEDALI E ISTITUZIONI PENITENZIARIE
1. In considerazione della peculiarità delle attività di insegnamento nei corsi funzionanti presso le
strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie, per i docenti che abbiano comunque maturato
almeno tre anni di esperienza nei predetti corsi, é prevista una priorità per la mobilità territoriale nella
prima e seconda fase. A tal fine, nell’articolo 14 comma 1 del presente contratto sono stati individuati
separatamente i posti attivati presso i corsi di cui sopra.
· ART. 32 - SERVIZIO PRESSO I CORSI PER ADULTI
1. Analogamente a quanto disposto nel precedente articolo, é prevista una priorità per la mobilità
territoriale della seconda fase, ai fini dell’accesso ai corsi per l’istruzione e la formazione dell’età
adulta attivati presso i centri territoriali ed ai corsi serali, a favore del personale che ha maturato
almeno tre anni di servizio nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per
l’educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione.
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· CAPO VI - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA PRIMARIA
· ART. 33 - PASSAGGI FRA RUOLI DIVERSI DELLA PRIMARIA
1. Gli insegnanti delle scuole ed istituti aventi particolari finalità appartenenti ai ruoli speciali (istituti
statali per sordomuti, scuole primarie statali per ciechi) che abbiano prestato almeno 5 anni di
effettivo servizio nei ruoli delle medesime scuole ed istituzioni, possono chiedere, secondo quanto
disposto dall’articolo 12 del D.P.R. 970/75, il passaggio nei ruoli provinciali del personale insegnante
delle scuole primarie. Reciprocamente possono chiedere il passaggio nei predetti ruoli speciali gli
insegnanti appartenenti ai ruoli provinciali, che ne abbiano titolo. Tali passaggi sono disposti dopo i
trasferimenti dei docenti appartenenti ai ruoli speciali, che sono disciplinati con le presenti disposizioni.
2. Ai fini del passaggio nei ruoli speciali non é richiesto il periodo minimo di servizio di cui al comma
1.
3. Gli aspiranti ai passaggi di cui al presente articolo debbono presentare domanda - redatta in
conformità all’apposito modello - all’ufficio territorialmente competente della provincia di titolarità
nel termine e nelle forme stabilite dal precedente titolo I, in quanto applicabili.
4. La domanda di passaggio può essere presentata, a pena di nullità, per un solo ruolo e per una sola
provincia.
5. L’elenco nominativo degli insegnanti che hanno ottenuto il passaggio é pubblicato all’albo
dell’ufficio territorialmente competente alla data prevista dall’O.M. sulla mobilità del personale della
scuola.
Gli insegnanti appartenenti ai ruoli speciali per l’insegnamento nelle scuole primarie carcerarie,
istituito con legge 3 febbraio 1963, n. 72, ai fini del passaggio al ruolo normale possono produrre
domanda di trasferimento, anche in provincia diversa, a condizione che risultino iscritti nel predetto
ruolo speciale da almeno 10 anni, ivi compreso l’anno scolastico in corso.
6. Il passaggio dal ruolo normale al ruolo speciale carcerario é disposto secondo le modalità del presente articolo in quanto compatibili.
7. Tale passaggio - disposto manualmente dagli uffici scolastici provinciali competenti - dovrà essere
effettuato successivamente ai trasferimenti nell’ambito del ruolo carcerario.
8. Gli aspiranti al passaggio, forniti del prescritto titolo di specializzazione, dovranno produrre
apposita domanda all’ufficio territorialmente competente entro il termine previsto per la presentazione
della domanda di trasferimento.
47
· CAPO VII - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA SECONDARIA -
· ART. 34 - AGGREGAZIONE DI CLASSI DI CONCORSO
1. A seguito del D.M. N. 354 del 10\8\1998, integrato dal D.M. 448 del 10\11\1998, relativo alla costituzione di ambiti disciplinari per aggregazione di classi di concorso, ai fini della mobilità
professionale si elencano le classi di concorso per le quali sono state definite le corrispondenze tra
abilitazione o idoneità e nuovi ambiti disciplinari. Pertanto i docenti in possesso di abilitazione per una
delle classi di concorso aggregate ad un ambito disciplinare possono partecipare alla mobilità
professionale per le classi di concorso appartenenti al medesimo ambito senza il conseguimento della
specifica abilitazione.
2. In base alle disposizioni citate al comma 1 del presente articolo, per le classi di concorso appartenenti ai seguenti ambiti, è prevista una corrispondenza automatica:
Ambito 1
· 25/A Disegno e storia dell’arte
· 28/A Educazione artistica
Ambito 2
· 29/A Educazione fisica II grado
· 30/A Educazione fisica I grado
Ambito 3
· 31/A Educazione musicale II grado
· 32/A Educazione musicale I grado
Ambito 4
· 43/A Ital., storia, educ. civica nella media
· 50/A Materie letterarie negli istituti II grado
Ambito 5
· 45/A Lingua straniera
· 46/A Lingue e civiltà straniere Ambito 8:
per i docenti in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso 49/A é previsto il passaggio alle
classi di concorso 38/A fisica, 47/A matematica nonché in base alla tabella A/2 del D.M. 30 gennaio 1998 n. 39 il passaggio alla classe di concorso 48/A matematica applicata.
In base alle disposizioni citate al comma 1 del presente articolo, è prevista una corrispondenza per le
classi di concorso appartenenti ai seguenti ambiti, previo corso di riconversione professionale. Fino
all’espletamento dei suddetti corsi di riconversione nell’ambito provinciale conservano validità, ai soli
fini dei passaggi di cattedra, i titoli di studio che danno accesso alle classi di concorso appartenenti ai
seguenti ambiti della tabella C:
Ambito 10
· 4/C esercitazioni aeronautiche.
· 8/C esercitazioni di circolazione aerea.
Ambito 11
48
· 6/C esercitazioni di ceramiche e di decorazioni
· 12/C esercitazioni di modellismo
· 16/C esercitazioni di tecnologia ceramica
· 34/C laboratorio di prog. Tecnica per la ceramica
· 40/C laboratorio per le industrie ceramiche
Ambito 12
· 5/C esercitazioni agrarie
· 14/C esercitazioni di officina meccanica, agricola e di macchine agricole
Ambito 13
· 7/C esercitazioni di abbigliamento e moda
· 10/C esercitazioni di disegno artistico dei tessuti
· 22/C laboratori di tecnologie tessili e dell’abbigl.
Ambito 14
· 17/C eserc. di teoria della nave e costr. Nav.
· 23/C lab. di aerotecnica, costr. e tecnol. Aeron.
Ambito 15
· 24/C lab. di chimica e chimica industr.
· 35/C lab. di tecnica microbiologica
Ambito 16
· 26/C lab. di elettronica
· 27/C lab. di elettrotecnica
Ambito 17
· 28/C lab. di fisica atomica e nucl.
· 29/C lab. di fisica e fisica appl.
Ambito 18
· 30/C lab. di informatica gestionale
· 31/C lab. di informatica industriale
Ambito 19
· 41/C lab. tecnol. per il marmo, reparti di arch..
· 42/C lab. tecnol. per il marmo, rep. scult. smodellat.
Ambito 20
· 50/C tecnica dei servizi, eserc. pratiche di cucina
· 51/C tecnica dei servizi, eserc. prat. di sala e bar
· 52/C tecnica dei servizi e pratica operativa.
Ambito 6:
per i docenti titolari della classe di concorso 75/A “Datt., stenogr., tratt. testi e dati” è previsto il
passaggio di cattedra alla classe di concorso 76/A “Trattamento testi”. I docenti inseriti nelle
graduatorie, definite a seguito della C.M. 215/95, per il passaggio dalla classe 75/A alla 76/A
possono ottenere detto passaggio solo dopo il rientro nell’istituto di precedente titolarità del titolare
della classe 76/A che ha perso posto nel quinquennio precedente.
Il termine ultimo per le domande di passaggio relative alle classi di concorso appartenenti agli ambiti
riportati nel presente comma 2 viene stabilito dall’O.M. sulla mobilità del personale della scuola -
49 compatibilmente con le esigenze operative - in modo tale da poter accogliere il maggior numero di domande dopo la conclusione dei corsi.
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· ART. 35 - PASSAGGI DI CATTEDRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
1. Nelle graduatorie comprendenti gli aspiranti al passaggio di cattedra sono inseriti i docenti appartenenti ai ruoli speciali ed in servizio nelle scuole secondarie di I grado aventi particolari finalità di cui agli artt. 322 e seguenti del D.L.vo n. 297/94, in possesso del titolo di studio, dell’abilitazione e dell’anzianità di almeno 5 anni di servizio nelle stesse istituzioni.
2. Apposite graduatorie saranno compilate per i docenti di ruolo delle scuole secondarie di I grado
che, in possesso della specializzazione conseguita a norma dell’art. 325 del D.L.vo n. 297/94, chiedono
il passaggio nelle scuole secondarie di I grado aventi particolari finalità.
3. I docenti appartenenti ai ruoli speciali ed in servizio nelle scuole secondarie di I grado aventi
particolari finalità di cui agli artt. 322 e seguenti del D.L.vo n. 297/94, individuati come perdenti
posto, possono produrre domanda di trasferimento sia per i posti di sostegno per i quali possiedono il
titolo, qualora si trovino ancora nel quinquennio, sia per i posti di tipo cattedra, nel caso in cui abbiano
già soddisfatto l’impegno quinquennale.
· ART. 36 - PASSAGGI DI CATTEDRA E FRA RUOLI DIVERSI NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI II GRADO
1. Per i docenti degli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica, il passaggio di cattedra
può essere chiesto, tenuto conto della nuova configurazione delle classi di concorso introdotta dal
D.M. 24.11.94 n. 334 e successive modifiche, nell’ambito del ruolo dei docenti laureati degli istituti di
istruzione secondaria di II grado e artistica per qualunque classe di concorso purché l’aspirante sia in
possesso della specifica abilitazione, ove richiesta. Nell’ambito del ruolo dei docenti diplomati degli
istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, può essere richiesto il passaggio di cattedra per
qualunque classe di concorso, sulla base di quanto previsto ai precedenti artt. 3 e 34. Il passaggio di
cattedra per le classi di concorso comprese nella tabella D (insegnamenti d’arte applicata) allegata al
D.M. 334/94 (e successive modifiche) può essere richiesto a condizione che l’aspirante sia in possesso
di uno dei seguenti requisiti:
· inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi ordinari per esami e titoli a posti di insegnante
di arte applicata negli istituti d’arte;
· frequenza di corso di riconversione di cui all’art. 1 lettera A del D.M. 231/94 conseguente all’utilizzazione disposta sulla base del titolo di studio nella classe di concorso richiesta per passaggio.
2. E’ consentito il passaggio a cattedre negli istituti statali per non vedenti e viceversa. Per il passaggio
a cattedre negli istituti per non vedenti é prescritto il possesso anche della specializzazione conseguita
a norma dell’art.325 del D.L.vo n. 297/94, congiunta all’accertamento dei titoli professionali per la
classe di concorso cl 73/A - vita di relazione.
3. E’ consentito, infine, il passaggio di cattedra dal ruolo dei docenti di istruzione secondaria di II
grado e artistica a quello dei ruoli speciali provinciali degli istituti statali per sordomuti di cui alla
legge 30/7/1973 n. 488 e viceversa. Per il passaggio a cattedre negli istituti di istruzione secondaria di
II grado per sordomuti é prescritto il possesso anche della specializzazione di cui al citato art. 325 del
D.l.vo n. 297/94.
4. Per il passaggio dagli istituti per non vedenti e dagli istituti per sordomuti a cattedre negli istituti
normali é prescritto il compimento di cinque anni di servizio effettivo.
5. Tenuto conto che i movimenti relativi agli istituti aventi particolari finalità saranno gestiti con
procedure non automatizzate, le domande di trasferimento e di passaggio di cattedra relativo a istituti
51 per sordomuti e ad istituti per non vedenti debbono essere indirizzate all’ufficio territorialmente competente della provincia richiesta.
6. Viceversa, le domande di passaggio da istituti per sordomuti e da istituti per non vedenti a istituti
normali, in quanto gestite con procedure automatizzate, debbono essere indirizzate all’ufficio
territorialmente competente della provincia dove l’aspirante al passaggio é titolare nel corrente anno
scolastico.
· ART. 37 - PASSAGGI PER CLASSI DI CONCORSO PER INSEGNAMENTI DI ARTE
APPLICATA
1. Il passaggio di ruolo per classi di concorso comprese nella tabella D allegata al D.M. 334/94 e
successive modifiche é condizionato al possesso di uno dei requisiti indicati nell’art. 36 comma 1 del
presente contratto per il passaggio di cattedra alle medesime classi di concorso.
52
TITOLO III - Sezione personale Educativo -
· ART. 38 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Le disposizioni contenute nel presente C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente si applicano, per
quanto compatibili, anche al personale educativo.
1. Il trasferimento del personale educativo sia maschile che femminile viene effettuato,
indifferentemente, nei convitti e negli educandati in conformità a quanto previsto nell’art. 4 ter della L.
333 del 20 agosto 2001. E’ richiesto il possesso della specializzazione ove prescritta.
2. Le disposizioni per il passaggio del personale educativo nei ruoli dei docenti sono regolate in base
ai criteri previsti negli articoli 3 e 37 del presente contratto.
· ART. 39 - DESTINATARI
1. Il personale educativo sia maschile che femminile può richiedere il trasferimento sia per i convitti
maschili che per gli educandati femminili, in conformità a quanto previsto nell’art. 4 ter della L. 333
del 20 agosto 2001. Il trasferimento può essere chiesto per non più di tre province oltre a quella di
titolarità.
2. Qualora si intenda chiedere, a norma del precedente comma 1, il trasferimento per sedi di più di una
provincia devono essere presentate congiuntamente tante domande quante sono le province richieste
secondo le modalità stabilite dall’O.M.(Allegato A). Della domanda riferentesi alla provincia di
titolarità non si tiene conto qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia.
3. In caso di presentazione di più domande di trasferimento in relazione a province diverse da quella
di titolarità deve necessariamente essere indicato, su ciascuna domanda, l’ordine di priorità in cui si desidera il movimento.
4. Gli istitutori di ruolo che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità possono
partecipare ai movimenti con le modalità disposte nelle presenti disposizioni.
5. Possono altresì partecipare ai movimenti gli istitutori trasferiti d’ufficio per incompatibilità ai sensi
dell’art. 467 del D.Lvo n. 297/94, tranne per i posti per i quali sussista la situazione di incompatibilità
che ha dato luogo all’applicazione dell’art.468 del D.Lvo n.297/94. L’ufficio territorialmente
competente effettua un controllo delle preferenze indicate e le valuta tenendo conto del parere espresso
circa l’incompatibilità dal consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale a norma dell’art.469 del D.Lvo n. 297/94.
· ART. 40 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ISTITUTORI PERDENTI POSTO
1. Qualora, a seguito della revisione degli organici, si sia riscontrata nell’istituto la necessità di
procedere alla soppressione di posto in organico, l’ufficio territorialmente competente predispone i
relativi atti formali con decorrenza dal nuovo anno scolastico e ne dà immediata comunicazione ai
dirigenti scolastici interessati perché la portino a conoscenza di tutti gli istitutori titolari nell’istituto in
cui è prevista tale soppressione, mediante affissione all’albo della direzione.
2. In caso di trasformazione del convitto in solo semiconvitto si procederà alla individuazione di eventuale personale in soprannumero mediante la compilazione di un’ unica graduatoria.
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3. L’individuazione dei soprannumerari sarà effettuata distintamente per i ruoli degli istitutori e per i
ruoli delle istitutrici. Pertanto la contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto
è compensata dalla eventuale disponibilità sull’altra tipologia, limitatamente ai posti costituiti con sola
semiconvittualità.
4. Il dirigente scolastico competente, provvede - entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della
tabella organica - alla formazione e pubblicazione all’albo della direzione delle graduatorie relative al
personale educativo interessato al fenomeno delle soppressioni. Allo scopo di identificare gli istitutori
in soprannumero sono presi in considerazione gli elementi della tabella di valutazione per i
trasferimenti d’ufficio. Ogni elemento valutabile deve essere documentato dagli interessati, i quali
possono produrre apposita dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R.
28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3.
Il capo d’istituto formulerà le predette graduatorie tenendo presente che debbono essere valutati
soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della
domanda di trasferimento. Ai fini dell’esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’identificazione dei
perdenti posto da trasferire d’ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), V)
e VII) dell’art. 7 - sistema delle precedenze - del TITOLO I del presente contratto, debbono essere
prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle
domande di trasferimento previsti dall’O.M. sulla mobilità del personale della scuola. Qualora
l’interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della
formazione della graduatoria di cui sopra, il dirigente scolastico provvederà d’ufficio all’attribuzione
del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza è
determinata in base alla maggiore età anagrafica.
5. Avverso le suddette graduatorie gli istitutori interessati possono presentare, entro 10 giorni dalla
loro pubblicazione, motivato reclamo al dirigente scolastico.
6. Esaminati gli eventuali reclami, il dirigente scolastico entro 15 giorni provvede alle rettifiche delle
graduatorie. Queste ultime, così definite, dovranno essere immediatamente comunicate all’ufficio territorialmente competente con le deduzioni in ordine ai reclami.
7. Gli istitutori individuati come perdenti posto in data successiva a quella utile per l’inclusione nella
graduatoria di cui al precedente terzo comma, sono da considerare riammessi nei termini per la
presentazione - entro 5 giorni dalla data di pubblicazione all’albo delle graduatorie -del modulo
domanda di trasferimento compilato secondo le istruzioni impartite nei commi precedenti. Nel caso in
cui l’istitutore abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l’eventuale nuova
domanda inviata a norma del presente comma sostituisce integralmente quella precedente.
· ART.41 - DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ PER I TRASFERIMENTI E
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVINCIALE
1. Sono utilizzabili ai fini del trasferimento e dei passaggi i posti che risultino vacanti nelle dotazioni
organiche determinate dagli uffici scolastici provinciali. I posti di cui al presente comma sono quelli
compresi nella pianta organica relativa all’organico di diritto stabilito l’a.s. dal quale decorrono i
movimenti medesimi.
Ai fini della determinazione delle disponibilità per i movimenti si tiene conto, altresì, delle vacanze
determinate si a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a
riposo, decadenza, etc.), purché comunicate al sistema informativo nei termini fissati dalle apposite
disposizioni ministeriali.
2. Gli uffici scolastici provinciali comunicano, entro la data prevista nell’O.M., di tali disponibilità a
tutti gli altri uffici scolastici provinciali e alle sovrintendenze scolastiche di Aosta e Bolzano. Ciascun
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ufficio territorialmente competente, ricevuti i dati relativi alle altre province, ne curerà l’immediata
pubblicazione all’albo, unitamente a quelli relativi alla propria.
3. Non sono considerati disponibili i posti che si renderanno vacanti a seguito dei passaggi al ruolo dei
docenti disposti successivamente alla operazione di trasferimento del personale educativo. I suddetti
posti non sono, altresì, disponibili neppure per le operazioni di assegnazione definitiva di sede a
decorrere dall’inizio dell’anno scolastico successivo e pertanto potranno essere utilizzati solo per gli
adempimenti il cui effetto è limitato ad un solo anno scolastico.
4. La graduatoria, distinta per le tre fasi della mobilità territoriale, degli istitutori interessati al
movimento è pubblicata all’albo dell’ufficio territorialmente competente in data stabilita con apposita circolare che tenga conto della scansione delle diverse operazioni. Gli interessati hanno la facoltà, entro 10 giorni dalla data della pubblicazione, di produrre eventuale motivato reclamo all’ufficio territorialmente competente, il quale nei 5 giorni successivi provvede alle eventuali rettifiche.
· ART. 42 - PASSAGGI RELATIVI AI RUOLI ORDINARI E SPECIALI DEGLI ISTITUTORI
1. Gli istitutori dei convitti per sordomuti, che abbiano prestato almeno 5 anni di effettivo servizio nei
ruoli delle medesime istituzioni, possono chiedere, secondo quanto disposto dall’art. 12 del D.P.R.
970/75, il passaggio nei ruoli provinciali ordinari del personale educativo. Reciprocamente possono
chiedere il passaggio nei predetti ruoli speciali gli istitutori appartenenti ai ruoli provinciali ordinari
che siano forniti del prescritto titolo di specializzazione. Tali passaggi sono disposti dopo i
trasferimenti degli istitutori appartenenti ai ruoli speciali, che sono disciplinati con le presenti
disposizioni.
2. Ai fini del passaggio nei ruoli speciali non è richiesto il periodo minimo di servizio di cui al comma
1. Per i predetti passaggi è valido il titolo di specializzazione bivalente.
3. Gli aspiranti ai passaggi di cui al presente articolo debbono presentare domanda - redatta in
conformità all’apposito modello allegato all’O.M. sulla mobilità (allegato B) - per il tramite della
istituzione di titolarità all’ufficio scolastico provinciale della provincia per cui si chiede il movimento (ed anche a quella di titolarità laddove venga richiesto movimento per provincia diversa) nel termine e nelle forme stabilite dal precedente titolo I, in quanto applicabili. 4. La domanda di passaggio può essere presentata, a pena di nullità, per non più di tre province.
5. L’elenco nominativo degli istitutori che hanno ottenuto il passaggio è pubblicato all’albo dell’ufficio
territorialmente competente alla data prevista dall’O.M..
· ART. 43 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PASSAGGIO
NEL RUOLO DEL PERSONALE EDUCATIVO
1. La domanda di passaggio di ruolo deve essere prodotta per un solo ruolo (ordinario o speciale)e per non più di tre province.
2. La domanda, redatta in conformità dell’apposito modulo, deve contenere tutte le indicazioni ivi
richieste e deve essere presentata secondo le modalità e nei termini stabiliti dal precedente art. 39 e
dall’apposita O.M. sulla mobilità.
3. Le domande prodotte fuori termine o in difformità di quanto stabilito nei precedenti commi non vengono prese in considerazione.
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4. Per le eventuali rinunce, revoche o rettifiche si applicano le disposizioni contenute nell’apposita
O.M. sulla mobilità; trovano, altresì, applicazione le disposizioni contenute nell’O.M. per quanto attiene alla documentazione delle domande.
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TITOLO IV - Sezione personale A.T.A.
· ART. 44 - DESTINATARI
1. Le disposizioni relative alla mobilità, contenute nel presente accordo, si applicano al personale
A.T.A appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Può altresì partecipare ai movimenti con le medesime modalità il personale A.T.A. con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato che sia per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità. Il predetto
personale, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, deve presentare
domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario verrà trasferito
d’ufficio con punti zero.
Qualora non ottenga alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sarà assegnato a sede definitiva
sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali, prima delle operazioni della III fase - ovvero della
mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l’ordine di
graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante verrà assegnata d’ufficio
la prima sede disponibile in ambito provinciale - per una delle tipologie di posto richieste nella
domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida
espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza il
comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune si prende il primo distretto del
comune; se la preferenza è un Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per
le preferenze provincia si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia.
Qualora il personale non trovi posto nelle scuole della provincia di titolarità verrà assegnato sui Centri
Territoriali della provincia seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi
amministrative di centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.
3. Il personale A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato già assunto dagli Enti Locali con
rapporto di lavoro a tempo parziale, può a domanda, essere trasferito per l’a.s.2005/2006 su posti di
lavoro a tempo pieno dello stesso profilo, purchè vi sia la relativa disponibilità di posto.
4. Gli Assistenti tecnici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato transitati dagli EE.LL. che non
siano in possesso del titolo di studio previsto per un’area professionale continuano a permanere
nell’istituzione scolastica ove prestano servizio in attesa della riqualificazione attraverso i corsi di
riconversione professionale previsti dall’art.48 del C.C.N.L. 24.7.2003 e dell’art. 50 del presente contratto.
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· CAPO I - DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ PER I TRASFERIMENTI E
PASSAGGI -
· ART. 45 - POSTI DISPONIBILI
1. Ai fini dei trasferimenti sono disponibili tutti i posti previsti dall’organico di diritto dell’anno
scolastico 2005/06 secondo le fattispecie di seguito elencate:
a) i posti la cui vacanza si sia determinata a seguito di variazioni del rapporto di lavoro, che devono
essere comunicate al sistema informativo entro il termine previsto dall’O.M. sui trasferimenti; b) quelli ricoperti da personale con contratto di lavoro a tempo determinato;
c) i posti delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado la cui istituzione sia stata comunicata al
sistema informativo entro i termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali; d) i posti che si renderanno disponibili per effetto del movimento provinciale e interprovinciale, nonché a seguito della mobilità professionale.
2. L’elenco dei posti disponibili deve essere pubblicato all’albo dell’ufficio territorialmente competente entro il termine previsto dall’O.M. sui trasferimenti.
3. Per l’individuazione dei posti disponibili di assistente tecnico è necessario acquisire le eventuali
nuove situazioni dei posti in questione. A tal fine i Dirigenti Scolastici, dopo l’approvazione da parte
del C.S.A. della pianta organica, dovranno comunicare allo stesso ufficio la nuova situazione in
dettaglio dei posti di assistente tecnico, indicando i nominativi del personale a tempo indeterminato
assegnato con decorrenza dall’anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di trasferimento. Laddove la nuova situazione comporti casi di soprannumerarietà, sarà cura dei Dirigenti Scolastici comunicare agli uffici territorialmente competenti i nominativi dei soprannumerari.
4. Ai fini del computo del numero massimo dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di profilo
che possono essere effettuati per ogni singola provincia e per ciascun profilo, dovranno essere
effettuate le operazioni di seguito indicate. Dal numero complessivo dei posti di organico di diritto,
ivi compresi quelli attivati presso i centri territoriali, debbono essere detratti : a) totale A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva e A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ancora in attesa di sede definitiva; b) personale in soprannumero sull’organico provinciale;
c) accantonamenti da effettuare per le procedure concorsuali in atto e per la chiamata diretta (L.68
del 12.3.1999).
5. I posti che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti in altra provincia e dei
passaggi di profilo, vanno ad accrescere il numero dei posti destinati ai trasferimenti interprovinciali
ed alla mobilità professionale purché sia stato comunque salvaguardato il numero di posti necessario
per le procedure concorsuali in atto, per la chiamata diretta e per il personale in soprannumero. 6. Relativamente ai posti di assistente tecnico, gli accantonamenti per le procedure concorsuali in atto sono individuati per area professionale e comunicati al Sistema informativo, sulla base delle disponibilità in organico di diritto accertate immediatamente dopo l’effettuazione dei movimenti relativi all’anno scolastico precedente e residuate dopo le operazioni di assunzioni a tempo indeterminato relative al medesimo anno.
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· CAPO II - SEQUENZA DELLE OPERAZIONI -
· ART. 46 - FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI
1. Il movimento dei trasferimenti e dei passaggi si attua in tre distinte fasi:
I fase comunale: trasferimenti del personale richiedente l’assegnazione nell’ambito del comune di titolarità.
II fase provinciale: trasferimenti del personale richiedente l’assegnazione a comuni diversi da quello di titolarità ed appartenenti alla propria provincia. III fase della mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale: trasferimenti a province diverse da quella di titolarità e passaggi di profilo.
L’ordine delle operazioni derivante dall’applicazione del sistema delle precedenze alle predette fasi
dei movimenti è riportato in allegato F al presente contratto.
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· CAPO III - PERDENTI POSTO -
· ART. 47 - DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA - DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE SOPRANNUMERARIO
1. I direttori dei servizi generali ed amministrativi, titolari di istituzioni oggetto di provvedimenti di
dimensionamento, devono presentare domanda di trasferimento, compilando obbligatoriamente la
sezione del modulo domanda riguardante la trattazione della casistica di cui al presente articolo. In
particolare, devono riportare il punteggio calcolato secondo le tabelle di valutazione per i
trasferimenti, allegato E. Coloro i quali abbiano interesse a permanere in una delle istituzioni oggetto
del dimensionamento, in cui è coinvolta la propria scuola, prioritariamente rispetto alle altre
preferenze espresse nel modulo domanda, devono rispondere negativamente al trasferimento
incondizionato a domanda (riportata nell’altra casella della predetta sezione del modulo domanda già
citato nel presente comma).
2. I direttori dei servizi generali ed amministrativi, di cui al precedente comma 1, titolari di istituzioni
scolastiche coinvolte in un “singolo dimensionamento” (1), confluiranno, durante le operazioni di
mobilità in una unica graduatoria di “singolo dimensionamento” finalizzata alla eventuale
assegnazione prioritaria nella o nelle istituzioni scolastiche risultanti dallo stesso “singolo
dimensionamento” ovvero per l’individuazione del personale perdente posto da trasferire d’ufficio
secondo i criteri previsti dal presente contratto. Se il provvedimento di dimensionamento predetto
riguarda più istituti e determina il permanere di due o più istituzioni scolastiche, l’assegnazione,
effettuata secondo i criteri di cui sopra, verrà disposta tenendo conto della precedente titolarità del
direttore dei servizi generali ed amministrativi non perdente posto. Nel caso contrario l’assegnazione
all’istituto, tra quelli derivanti dal dimensionamento, avviene secondo l’ordine del bollettino ufficiale
delle scuole, qualora non siano state espresse preferenze.
3. Le graduatorie saranno formulate in base alle precedenze previste dall’art.7, comma 1, punti I),
III), V) e VII) e secondo i punteggi previsti dalla tabella di valutazione per i trasferimenti d’ufficio,
allegato E, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati e
le situazioni che si vengano a verificare entro il termine previsto per la presentazione della domanda di
trasferimento. In caso di parità la precedenza è determinata dalla maggiore età anagrafica. 4. Il personale coinvolto nel processo di ogni singolo dimensionamento della rete scolastica sarà invitato dall’ufficio territorialmente competente a presentare domanda entro i termini di scadenza ordinariamente previsti ovvero entro 5 giorni dalla notifica del relativo provvedimento di dimensionamento, altrimenti, se individuato come perdente posto, sarà trasferito d’ufficio. 5. L’ufficio territorialmente competente acquisite al Sistema Informativo le domande di cui al comma 1 del presente articolo, comunica ai destinatari la graduatoria del “singolo dimensionamento” che li riguarda.
Gli interessati, entro 3 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, possono presentare domanda
all’ufficio territorialmente competente al fine di prendere visione dei documenti relativi alla
graduatoria stessa. Eventuali reclami possono essere presentati entro 10 giorni dalla pubblicazione
della graduatoria allo stesso ufficio territorialmente competente, il quale, nei 5 giorni successivi,
comunica agli interessati l’esito del reclamo.
6. Il direttore dei servizi generali ed amministrativi individuato come perdente posto ha titolo a
rientrare con precedenza nella istituzione scolastica derivante dall’unificazione qualora il posto si
renda disponibile nel corso dei movimenti e sempre secondo l’ordine di graduatoria derivante dalla tabella dei trasferimenti d’ufficio allegato E.
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(1) Si definisce “singolo dimensionamento” l’insieme di istituzioni scolastiche che cedono (o
acquisiscono) istituti, sezioni o plessi ad (o da) altre istituzioni scolastiche che fanno parte dello
stesso singolo dimensionamento
· ART. 48 - DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA E INDIVIDUAZIONE DEL
RESTANTE PERSONALE SOPRANNUMERARIO
1. Il personale individuato soprannumerario, è tenuto a presentare domanda di trasferimento che verrà esaminata prima di procedere ad un eventuale trasferimento d’ufficio.
2. Le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di trasferimento sono quelli previsti
dalla ordinanza ministeriale sulla mobilità con l’avvertenza che detto personale, nel compilare la
domanda, dovrà precisare se la stessa debba essere presa in considerazione solo nel caso che perduri
lo stato di soprannumerarietà. In tale ipotesi non si darà corso al trasferimento qualora si renda
disponibile un posto nella scuola di titolarità. In caso di accoglimento della domanda condizionata il
personale si considera a tutti gli effetti come trasferito d’ufficio. Il personale, individuato quale
soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della situazione di
soprannumerarietà può indicare nel modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da
quello di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo
all’intero comune di titolarità. Le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di
titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda. Pertanto, il beneficio di cui al
TITOLO I, art. 7 - sistema delle precedenze - punto II) viene riconosciuto al personale trasferito in
quanto soprannumerario, a domanda condizionata o d’ufficio, nell’ultimo quinquennio. 3. Gli interessati dovranno dichiarare la loro posizione di soprannumerari riportando il punteggio con il quale sono stati inseriti nella graduatoria d’istituto nell’apposita casella del modulo domanda.
4. La mancata presentazione della domanda, nella ipotesi di riconferma dello stato di soprannumerarietà, comporterà in ogni caso il trasferimento d’ufficio secondo il punteggio attribuito in fase di individuazione come perdente posto comunicato dal dirigente scolastico all’ufficio territorialmente competente.
5. I dirigenti scolastici formuleranno le graduatorie dei perdenti posto sulla base dei punteggi previsti
dall’allegato E al presente accordo tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in
possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di
trasferimento. Per le situazioni di soprannumero relative all’organico determinato per l’anno scolastico
in cui sono disposti i trasferimenti, il personale ATA è da considerare in soprannumero, ai fini del
trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:
· personale entrato a far parte dell’organico dell’istituto con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda;
· personale entrato a far parte dell’organico dell’istituto, dagli anni scolastici precedenti quello
di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata (1).
6. Per gli assistenti tecnici l’individuazione dei soprannumerari avviene sulla base di graduatorie comprendenti il personale appartenente alla stessa area.
7. Nel caso di dimensionamento della rete scolastica, si realizzino unificazioni o diverse
aggregazioni di due o più istituzioni scolastiche di uguale o di diverso ordine e grado, il personale
titolare di istituzioni e circoli appartenenti ad un singolo dimensionamento - ad eccezione di quello
appartenente al profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi - confluirà in un’unica
graduatoria (distinta per profilo) al fine dell’individuazione del personale perdente posto, secondo i
criteri previsti dal presente accordo. I Dirigenti Scolastici degli Istituti interessati dal
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dimensionamento, previa intesa tra loro, provvedono alla compilazione della predetta graduatoria, la
pubblicano e ne trasmettono copia all’ufficio territorialmente competente insieme agli eventuali reclami.
8. I dirigenti scolastici, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 7 del
presente articolo, rendono disponibile, su richiesta degli interessati, i documenti relativi alla
graduatoria stessa. Il personale anzidetto ha facoltà di produrre reclamo all’ufficio territorialmente
competente per tramite dei dirigenti scolastici entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il
quale nei 5 giorni successivi, comunica agli interessati l’esito del reclamo.
9. I trasferimenti dei soprannumerari che abbiano presentato domanda saranno effettuati
contestualmente ai normali trasferimenti. Qualora non sia possibile assegnare posti in relazione alle
preferenze espresse, i trasferimenti saranno effettuati d’ufficio insieme a quelli dei soprannumerari
che non abbiano prodotto domanda, per altre scuole o istituti dello stesso comune, o, laddove non ci
sia disponibilità, in altri comuni della provincia di titolarità.
10. Ai fini della individuazione dei soprannumerari, non dovrà essere preso in esame il personale
appartenente alle categorie di cui all’art.7, comma 1, punti I), III), V) e VII) del presente accordo salvo
che la contrazione di organico non sia tale da rendere necessario il coinvolgimento anche delle
predette categorie; in particolare, in caso di unificazione tra scuole, il medesimo personale non dovrà
essere inserito nella graduatoria dei perdenti posto.
11. Devono essere prese in considerazione, ai fini previsti dal precedente comma, le situazioni che si
verificano entro i termini di presentazione delle domande.
12. I trasferimenti d’ufficio sono disposti secondo criteri di viciniorietà determinati dagli uffici
territorialmente competenti, sulla base di apposite tabelle, pubblicizzate nelle forme dovute prima
dell’effettuazione del movimento, e, nell’ambito del singolo comune o distretto (per i comuni
comprendenti più distretti), secondo l’ordine del bollettino. Le suddette tabelle terranno conto delle
distanze chilometriche e dei collegamenti esistenti tra i comuni stessi. Successivamente i trasferimenti
d’ufficio saranno disposti sui Centri Territoriali della provincia secondo la tabella di viciniorietà.Qualora non vi siano posti disponibili nell’intera provincia, il personale A.T.A. rimarrà in soprannumero sull’organico provinciale.
13. Il trasferimento d’ufficio degli assistenti tecnici verrà effettuato esaminando ciascun ambito
territoriale prima per tutte le aree professionali richieste nella domanda di trasferimento e,
successivamente, se non richiesta, per l’area comprensiva del laboratorio ove l’assistente tecnico
perdente posto risulta titolare. Nell’ambito della singola area professionale il laboratorio verrà
assegnato secondo l’ordine previsto dalla tabella di corrispondenza aree-titoli-laboratori, allegata alla
ordinanza ministeriale sulla mobilità.
14. In particolare per gli assistenti tecnici perdenti posto che non hanno presentato domanda di
movimento, il trasferimento d’ufficio verrà disposto con riferimento ai singoli laboratori costituenti
l’area per la quale i medesimi sono stati individuati soprannumerari. 15. Le disposizioni dei commi precedenti saranno applicate altresì alle nuove posizioni di soprannumero verificatesi a seguito della determinazione delle dotazioni organiche per l’anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di trasferimento.
16. In tali ipotesi gli uffici territorialmente competenti invitano i dirigenti scolastici degli istituti
interessati ad indicare i soprannumerari individuati sulla base della graduatoria di cui ai precedenti
commi quinto e sesto.
62
17. L’ufficio territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, in base alla graduatoria
unica di ogni singolo dimensionamento (di cui al comma 7 del presente articolo) e rispetto
all’organico complessivo delle istituzioni e circoli coinvolti dal singolo dimensionamento assegna il
personale ATA non perdente posto alle istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento con le seguenti modalità:
I. Riassegnazione, del personale non perdente posto, alle istituzioni scolastiche (anche
trasformate in comprensive) di titolarità nell’anno in corso, nel caso in cui sia accertata la relativa
disponibilità.
II. Assegnazione della titolarità al restante personale, non perdente posto - in base alle preferenze
espresse e nel rispetto della graduatoria unica - sui posti ancora disponibili, nelle istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento.
III. Completate le operazioni di cui sopra, il personale che non ha potuto, ottenere la titolarità
nell’istituto nel quale è confluita la sua sede di servizio (plesso, sezione staccata ecc..) può, ove vi sia
la disponibilità del relativo posto, essere riassegnato, a domanda, a tale sede nel rispetto della graduatoria unica e comunque prima delle operazioni di mobilità.
IV. Infine l’ufficio territorialmente competente invita il personale, individuato come perdente posto,
a presentare domanda di trasferimento.
18. Il personale di cui al punto II del comma 17 del presente articolo può chiedere, a domanda, di
usufruire della precedenza per il rientro nella scuola di titolarità (anche se trasformata in comprensiva)
dell’anno in corso. Comunque, tale operazione precede il riassorbimento del personale di cui al punto
IV del comma 17 del presente articolo.
19 Il personale di cui al punto IV del comma 17 del presente articolo può chiedere, a domanda, di
usufruire della precedenza per il rientro in una delle istituzioni scolastiche oggetto del singolo
dimensionamento che ha coinvolto la propria scuola di titolarità. Tale precedenza opera in subordine a
quella prevista dal comma 18 del presente articolo.
20. Qualora dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di trasferimento, ma in
ogni caso prima dell’inizio delle operazioni di movimento, emergano posizioni di personale perdente
posto di cui al punto IV del comma 17 del presente articolo ovvero di personale non perdente posto di
cui al punto II del comma 17 sempre del medesimo articolo, gli uffici territorialmente competenti,
inviteranno formalmente gli interessati a presentare domanda di trasferimento e/o di passaggio entro 5
giorni dalla data della predetta notifica. Le eventuali nuove domande sostituiscono integralmente quelle precedenti.
(1)Il personale trasferito a domanda condizionata che rientra nel quinquennio nella scuola di
precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si
considera invece come trasferito a domanda il personale perdente posto che, nel corso del quinquennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.
· ART. 49 - PERSONALE SOPRANNUMERARIO SULL’ORGANICO PROVINCIALE 1. Il personale in soprannumero sull’organico provinciale è tenuto a presentare domanda di movimento. Qualora lo stesso non presenti domanda di movimento, o se nessuna delle preferenze espresse è disponibile, verrà trasferito d’ufficio.
63
I soprannumerari che non abbiano ottenuto il trasferimento d’ufficio, il trasferimento a domanda o il
passaggio di profilo, qualora richiesti, per mancanza di disponibilità nell’organico provinciale,
possono rientrare nella scuola o nel comune da cui sono stati trasferiti d’ufficio nell’ultimo
quinquennio usufruendo della precedenza di cui all’art.7, comma 1, punti II) e IV). Il personale di cui
trattasi, ai fini del rientro nella predetta scuola, ovvero nel comune, parteciperà al movimento e sarà
graduato con il personale perdente posto avente titolo al rientro nella scuola di precedente titolarità.
2. Il personale in oggetto che ha perso la sede negli anni scolastici precedenti e che, è tuttora senza
sede, ai fini del trasferimento d’ufficio verrà trattato nella seconda fase dell’ordine delle operazioni
(allegato F - lettera C)
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CAPO IV - MOBILITÀ PROFESSIONALE -
· ART. 50 - MOBILITÀ PROFESSIONALE E RICONVERSIONE DEL PERSONALE
1. I passaggi da uno all’altro profilo della stessa area (individuata nella tabella C 1) del C.C.N.L. del
24 luglio 2003) sono disposti nell’ambito delle operazioni di mobilità del personale A.T.A. sulle
disponibilità residuate dopo l’effettuazione dei trasferimenti interprovinciali ad eccezione dei
passaggi nell’ambito della stessa provincia relativi a personale soprannumerario appartenente a profili
in esubero.
2. La mobilità professionale tra i diversi profili della stessa area comporta che il personale interessato
sia in possesso dei prescritti requisiti di accesso al profilo richiesto. In mancanza dei requisiti richiesti
è titolo utile per la partecipazione al passaggio a diverso profilo della stessa area la frequenza ai corsi
di riconversione previsti dall’art. 48, lettera B, del CCNL del 24 luglio 2003.
Oltre ai corsi di riconversione previsti dal presente comma sono validi per partecipare alla mobilità in
argomento gli attestati relativi al superamento di corsi di riconversione professionale previsti dai
contratti sulla mobilità e sulle utilizzazioni conseguiti nei precedenti anni scolastici.
3. Ai fini della mobilità professionale non vengono valutate le esigenze di famiglia di cui al titolo II
della tabella in allegato E.
· ART. 51 - SEZIONI ASSOCIATE (EX SEZIONI STACCATE O COORDINATE)
1. Nelle domande di trasferimento non possono essere richieste le sezioni associate, a meno che
trattasi di sezioni associate di scuole o istituti con sede principale in provincia diversa, che ai fini dei
trasferimenti vengono considerate scuole autonome. Pertanto, il personale in servizio in una di queste
sezioni o scuole deve indicare, compilando le apposite caselle del modulo domanda, la sezione staccata o scuola coordinata in cui presta servizio.
2. Qualora il personale che presta servizio in una sezione staccata o scuola coordinata posta in
provincia diversa da quella di titolarità, chieda per trasferimento una istituzione scolastica ubicata
nella provincia di titolarità, ivi compresa la scuola da cui dipende la sezione staccata o scuola
coordinata in cui presta servizio, la richiesta va considerata a carattere interprovinciale, anche se non
c’è mutamento di titolarità da una provincia all’altra.
3. Qualora invece lo stesso chieda per trasferimento una istituzione scolastica della provincia in cui
è ubicata la sezione staccata o la scuola coordinata in cui presta servizio, il trasferimento ha carattere
provinciale, anche se in tal caso il trasferimento medesimo comporta un cambio di titolarità da una provincia all’altra.
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· CAPO V - ASSISTENTI TECNICI -
· ART. 52 - ASSISTENTI TECNICI
1. Il trasferimento degli assistenti tecnici nell’ambito dell’area professionale di titolarità può essere
disposto per qualsiasi tipo di istituto. Nell’ambito della provincia il trasferimento degli assistenti
tecnici da un’area professionale ad un’altra può essere disposto purché sia stato comunque
salvaguardato, relativamente all’area professionale richiesta, il numero dei posti necessario per il
personale in attesa di sede, per le procedure concorsuali in atto e per il personale in soprannumero
compreso quello dell’art.49. Comunque i trasferimenti da un’area professionale all’altra, (fatti salvi i
trasferimenti previsti nell’allegato F, fase I, punti B) e C), verranno disposti in subordine rispetto ai
trasferimenti nell’ambito della stessa area professionale come riportato nell’allegato F del presente
contratto. In ambito interprovinciale il trasferimento degli assistenti tecnici (sia per la stessa area che
da un’area ad un’altra), è disposto nei limiti delle disponibilità calcolate ai fini trasferimenti
interprovinciali e dei passaggi, secondo quanto stabilito nell’ art. 6 parte comune del presente
contratto. Per richiedere il trasferimento da un’area ad un’altra gli interessati devono compilare la
apposita sezione del modulo domanda relativa alle aree professionali prescelte e documentare il
possesso dei relativi titoli di accesso secondo la tabella di corrispondenza aree-titoli-laboratori. Gli
assistenti tecnici che chiedano il trasferimento ad altra area possono esprimere preferenza anche per
l’istituto di attuale titolarità; in tale caso il trasferimento sarà disposto con precedenza rispetto ai
movimenti a domanda in sede. Gli interessati possono indicare più aree professionali fino ad un
massimo di 4, le quali saranno considerate per la singola preferenza, secondo l’ordine riportato sulla
domanda e, nell’ambito della singola area professionale, i laboratori verranno assegnati secondo l’ordine previsto dalla tabella di corrispondenza precitata.
2. I titoli di studio (di cui alla tabella B) del C.C.N.L. del 24 luglio 2003) codificati sono quelli
rilasciati dai vari istituti interessati a detto personale.
3. I codici di detti titoli devono essere utilizzati anche da coloro i quali sono in possesso dei titoli
equipollenti a quelli codificati.
4. Devono essere considerati equipollenti:
a) Diploma di scuola secondaria di I grado (o altro titolo superiore) integrato da attestato di
qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell’art. 14 della legge n. 845/78.
Nel presente caso, dovrà essere utilizzato il codice del titolo che abbia la massima attinenza con la
specificità dell’ attestato. L’ufficio territorialmente competente valuterà l’esatta corrispondenza di tale
attribuzione. Gli attestati in questione devono essere corredati da idonea certificazione comprovante
la durata del corso seguito e le materie comprese nel piano di studi;
b) gli attestati di partecipazione ai corsi di riconversione professionale relativi all’area professionale
per la quale si richiede il trasferimento, di cui all’art. 50 del presente accordo.
5. Ai laboratori “Conduzione e manutenzione impianti termici” (codice H07) e “Termotecnica e
macchine a fluido” (codice I60) appartenenti alla area meccanica (codice AR01) possono accedere gli
assistenti tecnici in possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno dei
titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla ordinanza ministeriale
sulla mobilità.
6. Il personale in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: RRC5 - RRG7 - RRG8 -
RRG9 - RR84, per accedere ad uno dei laboratori compresi nell’area “Imbarcazioni scuola - impianti
elettrici - conduzione caldaie a vapore” (codice AR05), dovrà, altresì, essere in possesso del titolo di
“Conduttore di caldaie a vapore” rilasciato dall’ispettorato del lavoro (codice RRGA).
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7. Al laboratorio “Conduzione e manutenzione di autoveicoli” (codice I32), appartenente all’area
meccanica (codice AR01), possono accedere gli assistenti tecnici in possesso della prescritta patente
di guida “D”, accompagnata da relativo certificato di abilitazione professionale e di almeno uno dei
titoli indicati nelle vigenti tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori, già allegate al D.M.
75/2001, relativo alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale A.T.A..
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ALLEGATI
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Tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi per il personale docente
69
ALLEGATO C - ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL
PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
· EFFETTUAZIONE DELLA PRIMA FASE -
1. Le operazioni di cui alla prima fase comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della
provincia. A tale fase partecipano anche i titolari dei centri territoriali nell’ambito del comune a cui
appartiene la sede amministrativa del centro territoriale di titolarità.
Nell’ambito di questa fase l’ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:
A1)trasferimenti a domanda, nell’ambito della scuola primaria, tra i posti dell’organico funzionale (comune, lingua inglese, lingua francese, lingua tedesca, lingua spagnola) del proprio circolo o istituto comprensivo di titolarità.(0)
A) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto I) dell’art. 7 -
TITOLO I del presente contratto, indipendentemente dal comune di provenienza;
B) trasferimenti a domanda nel plesso, circolo, scuola o istituto di precedente titolarità (1) dei docenti
trasferiti nell’ultimo quinquennio in quanto soprannumerari, beneficiari della precedenza di cui al
punto II) dell’art 7 - TITOLO I del presente contratto; nonché, limitatamente alla scuola
secondaria di secondo grado, trasferimenti a domanda dei docenti soprannumerari titolari di istituti
oggetto di unificazione prevista dal precedente art. 20 comma 1, lettera A (2), nonché, limitatamente alla scuola secondaria, trasferimenti a domanda dei docenti individuati come soprannumerari titolari negli istituti di cui all’art. 20, lettera C;
C) per la sola scuola secondaria di II grado trasferimenti, a domanda, da corso diurno a corso serale
nell’ambito dello stesso istituto e viceversa, ovvero nell’ambito dello stesso Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore ove siano presenti organici distinti e funzionanti nello stesso comune, a condizione che non vi sia esubero, per la stessa classe di concorso, nell’ambito del comune.
D) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell’ordine di cui al punto III)-
1)- 2) e 3) dell’art. 7 - TITOLO I del presente contratto;
E1) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 31 del TITOLO II
del presente contratto;
(0) Coloro i quali ottengono il trasferimento da posto comune a lingua straniera sono tenuti a garantire per un triennio
l’insegnamento della lingua straniera; pertanto non potranno essere trasferiti nello stesso circolo da posto di lingua a posto
comune nei due anni scolastici successivi a quello in cui sono stati trasferiti su posto di lingua, nell’ambito dell’operazione
di cui al punto A1), a meno che non vengano individuati come soprannumerari su posto di lingua straniera.
(1) Per ottenere tale precedenza gli interessati dovranno riportare, tra le preferenze, la medesima indicazione espressa nella
apposita casella del modulo-domanda, ovvero una preferenza zonale che la comprenda. Nei casi in cui si sia verificato
spostamento del plesso, circolo, scuola, o istituto di titolarità per effetto delle operazioni di dimensionamento della rete
scolastica, la precedenza é riferita, ovviamente, al nuovo plesso, circolo, scuola o istituto corrispondente al precedente, di
cui va riportata l’attuale denominazione ufficiale (comprensiva del codice meccanografico) nell’apposita casella del modulo
domanda.
(2) La precedenza é valida soltanto per un istituto, avente sede nello stesso comune, oggetto della stessa operazione di
unificazione che ha coinvolto la scuola ove l’aspirante risulta soprannumerario.
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E) trasferimenti a domanda in sede (3);
F) trasferimenti, a domanda, dei docenti trasferiti nell’ultimo quinquennio in quanto soprannumerari,
nel comune di precedente titolarità (4) (5), beneficiari della precedenza di cui al punto IV) dell’art. 7
· TITOLO I del presente contratto;
G) trasferimenti d’ufficio, nell’ambito del comune di titolarità e per la medesima tipologia di posto,
dei docenti soprannumerari che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse nel modulo-domanda.
2. Per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti é determinato, per ciascuna
preferenza , sulla base dei soli elementi di cui ai punti I e III delle tabelle di valutazione dei titoli
allegate al presente contratto. Per il personale titolare in altro comune trasferito nell’ultimo
quinquennio per soppressione di posto che chiede di tornare al plesso, circolo, scuola, istituto e al
comune di precedente titolarità, non sono attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia
(titolo II delle tabelle di valutazione) limitatamente alla preferenza riferita alla sola istituzione
scolastica o circolo di precedente titolarità. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria é determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.
(3) In tale fase il docente soprannumerario concorre, per le preferenze espresse nel modulo domanda, con il punteggio
spettante per il trasferimento a domanda e senza alcun diritto di precedenza rispetto agli aspiranti non soprannumerari.
(4) In questo stesso punto dell’ordine delle operazioni vengono effettuati i trasferimenti dei docenti titolari delle istituzioni
scolastiche ubicate nei nuovi comuni per il rientro nel quinquennio nel comune di precedente titolarità, a decorrere
dall’anno scolastico successivo a quello dell’entrata in vigore della legge regionale con cui viene istituito il nuovo comune.
(5) Per i docenti di scuola primaria o dell’infanzia trasferiti nell’ultimo quinquennio in quanto soprannumerari, quale
comune di precedente titolarità si intende il comune dove ha sede la direzione didattica del plesso o della scuola
dell’infanzia di precedente titolarità.
71
· EFFETTUAZIONE DELLA SECONDA FASE -
1. La seconda fase del movimento concerne i trasferimenti da un comune all’altro della provincia nei
confronti dei docenti titolari nella provincia medesima. A tale fase partecipano anche i titolari di
posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta. Nell’ambito di questa fase l’ordine delle operazioni dei movimenti è il seguente:
A) trasferimenti d’ufficio, secondo l’ordine di vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità
stabilito dalle apposite tabelle, dei docenti titolari di posti e cattedre dell’organico sede che non
abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento (trasferimento o passaggio di cattedra) a domanda;
B) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto III) dell’art. 7 -
TITOLO I - del presente contratto;
C) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto V) dell’art. 7 -
TITOLO I - del presente contratto;
D) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell’art. 7 -
TITOLO I - del presente contratto;
E) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 31 del TITOLO II
del presente contratto;
E1) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 32 del TITOLO II
del presente contratto;
E2) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza prevista dalla L. 3/8/1999 n.
265 e D.L.Vo 18/8/2000 n. 267;
F) trasferimenti, a domanda, dei docenti titolari in provincia (compresi i titolari del contingente delle
D.O.P. ed i docenti privi della sede), che non usufruiscono di alcuna precedenza (1).
Per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, i trasferimenti nell’ambito delle
operazioni di cui alle lettere B), C), D), E), E1) E2), F), sono compresi i trasferimenti dei docenti
titolari dei posti di sostegno che transitano sui posti comuni ovvero sulle cattedre curricolari delle
scuole della stessa provincia, anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.
Nella scuola secondaria di I grado e II grado i trasferimenti di cui alle lettere B), C), D), E),E1) E2),
F), non possono essere disposti qualora nella classe di concorso ovvero tipologia di sostegno richiesta
vi siano - a livello provinciale - situazioni di esubero o, comunque, quando il numero dei titolari sia
pari o superiore al numero di posti in organico.
G) trasferimenti d’ufficio dei docenti soprannumerari titolari dei posti della dotazione organica provinciale (D.O.P.) che non hanno ottenuto il movimento a domanda nel corso delle precedenti operazioni;
H) Trasferimenti, nelle tre tipologie di sostegno, dei docenti provenienti da posto comune ovvero da
cattedre curricolari, senza distinzione tra fase comunale e fase intercomunale nell’ambito della provincia;
I) trasferimenti d’ufficio dei docenti privi di sede che non hanno ottenuto il movimento a domanda nel
corso della precedenti operazioni.
I trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto I) dell’art. 7 -
TITOLO I - del presente contratto, per quanto previsto alla lettera A) della prima fase, avvengono nel
corso di quest’ultima, indipendentemente dal comune di provenienza.
(1) In tale fase il docente soprannumerario concorre, per le preferenze espresse nel modulo domanda, con il punteggio
spettante per il trasferimento a domanda e senza alcun diritto di precedenza rispetto agli aspiranti non soprannumerari.
72
2. Nell’ambito di ciascuna delle operazioni i trasferimenti possibili vengono disposti secondo l’ordine
di graduatoria. L’ordine di graduatoria é determinato sulla base di tutti gli elementi indicati nelle
tabelle di valutazione dei titoli. Per il trasferimento d’ufficio il punteggio considerato, valido per tutte
le sedi esaminate nel corso del trasferimento d’ufficio medesimo, é quello attribuito dai dirigenti
scolastici (o, per i titolari su D.O.P., dagli uffici scolastici provinciali) in sede di formulazione delle
graduatorie, compilate in base alle relative disposizioni del presente contratto sulla mobilità del
personale della scuola. L’ordine in cui vengono esaminate le richieste é dato dal più alto punteggio. A
parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria é determinata in base alla maggiore anzianità anagrafica.
73
· EFFETTUAZIONE DELLA TERZA FASE -
1. Le operazioni di mobilità relative alla terza fase vengono realizzate secondo l’ordine seguente, nel rispetto delle aliquote paritetiche, di cui al comma 4 dell’ art 6 (parte comune) del presente contratto:
I) Le operazioni di mobilità professionale provinciale, nel limite del 50% (1)delle disponibilità assegnate alla terza fase, sono effettuate nel seguente ordine:
a) passaggi di cattedra , dei docenti titolari in provincia beneficiari della precedenza di cui al punto I)
dell’art. 7 - TITOLO I - del presente contratto;
b) passaggi di ruolo, dei docenti titolari in provincia beneficiari della precedenza di cui al punto I)
dell’art. 7 - TITOLO I - del presente contratto;
c) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia provenienti da classi di concorso soppresse o
soprannumerarie accertate numericamente come tali all’inizio delle operazioni di mobilità nel limite del riassorbimento dell’esubero o da eventuali analoghe situazioni relative ai ruoli della scuola dell’infanzia e primaria;
d) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia provenienti da classi di concorso soppresse o
soprannumerarie accertate numericamente come tali all’inizio delle operazioni di mobilità nel limite del riassorbimento dell’esubero o da eventuali analoghe situazioni relative ai ruoli della scuola dell’infanzia e primaria;
e) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che, nell’anno scolastico precedente a quello
cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso - diversa da
quella di titolarità - per la quale sono forniti dell’abilitazione;
f) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che, nell’anno scolastico precedente a quello cui
sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso - diversa da quella
di titolarità - per la quale sono forniti dell’abilitazione; passaggi di ruolo nella scuola di II grado
degli insegnanti di scuola primaria e di scuola dell’infanzia della provincia utilizzati nelle attività
di tirocinio presso gli istituti magistrali e le scuole magistrali statali, che cessino o siano cessati
nell’ultimo quinquennio dalle predette attività;
g) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza;
h) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza.
Le operazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) del presente punto sono effettuate anche oltre
il limite numerico del 50% della aliquota assegnata alla mobilità professionale provinciale. II) I trasferimenti interprovinciali sono effettuati sulle disponibilità destinate alla terza fase residuate dopo le operazioni di cui al precedente punto I) del presente comma, secondo l’ordine di seguito riportato:
i) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto I) dell’art. 7 -
TITOLO I - del presente contratto; j) trasferimenti interprovinciali dei docenti provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie accertate numericamente come tali all’inizio delle operazioni di mobilità, nel limite del riassorbimento dell’esubero;
k) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto III) dell’art.
7 - TITOLO I - del presente contratto;
l) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell’art. 7
· TITOLO I - del presente contratto;
(1) Qualora il calcolo della predetta aliquota dia luogo ad un numero non intero, si approssima all’ unità
superiore.
(2) Ad esempio, qualora alla disponibilità iniziale della terza fase, determinata in tre posti ( ripartiti in: 2
posti alla mobilità professionale, 1 posto ai trasferimenti interprovinciali) si aggiunga una ulteriore
disponibilità, a ciascuna delle operazioni della terza fase vanno attribuiti 2 posti.
74
m) trasferimenti interprovinciali dei docenti coniugi conviventi del personale militare o di personale
che percepisce l’indennità di pubblica sicurezza ai sensi della L.100/87, beneficiari della precedenza di cui al punto VI) dell’art. 7 - TITOLO I - del presente contratto;
n) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza prevista dalla L.3/8/1999 n. 265;
o) trasferimenti interprovinciali dei docenti che usufruiscono della precedenza di cui al punto VIII
dell’art. 7 - TITOLO I - del presente contratto; p) trasferimenti interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.
III) Le operazioni di mobilità professionale interprovinciale e di mobilità professionale residuale
nella provincia, sono effettuate sulle disponibilità destinate alla terza fase e disponibili dopo le
operazioni di cui ai precedenti punti I) e II) del presente comma, secondo l’ordine di seguito riportato: q) passaggi di cattedra e di ruolo dei docenti titolari in altra provincia che beneficiano della precedenza di cui al punto I), art 7, titolo I);
r) passaggi di cattedra e di ruolo dei docenti titolari in altra provincia che, nell’anno scolastico
precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di
concorso - diversa da quella di titolarità - per la quale sono forniti dell’abilitazione;
s) passaggi di cattedra dei docenti titolari in altra provincia provenienti da classi di concorso
soppresse o soprannumerarie accertate numericamente come tali all’inizio delle operazioni di
mobilità nel limite del riassorbimento dell’esubero; passaggi di ruolo dei docenti titolari in altra
provincia provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie accertate numericamente come tali all’inizio delle operazioni di mobilità nel limite del riassorbimento dell’esubero o da eventuali analoghe situazioni relative ai ruoli della scuola dell’infanzia e primaria; t) passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza nonché passaggi di ruolo e di cattedra provinciale dei docenti non soddisfatti nelle operazioni di cui al precedente punto I) a causa del limite numerico del 50% delle disponibilità di terza fase. In tale operazione gli aspiranti al movimento verranno graduati in stretto ordine di punteggio.
2. I posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti interprovinciali
e dei passaggi di cattedra in uscita e dei passaggi di ruolo all’interno della secondaria di II grado
vanno ad incrementare l’aliquota assegnata alla mobilità della terza fase nel suo complesso. Essi verranno assegnati secondo l’ordine delle operazioni riportate nel comma precedente e nel rispetto delle relative aliquote ( 2).
3. I passaggi tra i ruoli diversi della scuola primaria precedono i passaggi dei docenti provenienti da
altro ordine di scuola o grado di istruzione.
4. Nell’ambito di ciascuna delle predette operazioni i passaggi ed i trasferimenti possibili vengono
disposti secondo l’ordine di graduatoria. L’ordine di graduatoria é determinato sulla base degli elementi
indicati nella tabella di valutazione dei titoli e validi per la specifica tipologia di movimento. L’ordine
in cui vengono esaminate le richieste é dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza
la posizione in graduatoria é determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.
5. Il passaggio di ruolo nelle scuole secondarie di primo grado su classi di concorso é disposto con
priorità rispetto al passaggio di ruolo su posto di sostegno. Il passaggio nei ruoli delle scuole secondarie di primo grado su posti di sostegno é disposto manualmente dagli uffici scolastici provinciali competenti dopo l’effettuazione delle procedure automatizzate.
75
6. Le cattedre ed i posti lasciati vacanti dai docenti che ottengono il passaggio di ruolo in altro ordine
di scuola o grado di istruzione sono disponibili per le sole operazioni di mobilità, relative allo stesso
anno scolastico da cui decorre il passaggio o il trasferimento medesimo, che si effettuano successivamente alla data di pubblicazione dei passaggi predetti.
7. Per la scuola secondaria di primo grado le istanze di trasferimento da posti di sostegno a classi di
concorso dei docenti titolari su altra provincia vengono esaminate contestualmente alle istanze di
trasferimento interprovinciale tra classi di concorso. Analogo esame contestuale viene effettuato per
le istanze di trasferimento interprovinciale su posti di sostegno dei docenti titolari sulle tre tipologie di
sostegno e di quelli titolari sulle classi di concorso.
76
ALLEGATO D - TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI
A) - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A
DOMANDA E D’UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO
Tipo di servizio Punteggio
A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1) ..........................
Punti 6
A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza (1) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A ).........................................................
Punti 6
B) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia (4)................................
Punti 3
B1) (valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell’art. 5 della legge 603/66 nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B).............
Punti 3
B2) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola dell’infanzia, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B) e B1) .............................................................................................
Punti 3
B3) (valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come “specialista” per l’insegnamento della lingua straniera dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2) rispettivamente:
· se il servizio é prestato nell’ambito del plesso di titolarità .........................
· se il servizio é stato prestato al di fuori del plesso di titolarità ....................
Punti 0,5
Punti 1
C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) (N.B.: per i trasferimenti d’ufficio si veda anche la nota 5 bis).
Per ogni ulteriore anno di servizio:
· entro il quinquennio ...................................................................
· oltre il quinquennio.......................................................................
Punti 6
Punti 2
Punti 3
C1) per la sola scuola primaria:
· per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98, come docente “specializzato” per l’insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2), B3), C)...................
· per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98, come docente “specialista” per l’insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C)...................
Punti 1,5
Punti 3
D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001, non presentano o non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, verrà riconosciuto, dopo il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di ............................ ....................(5ter)
Punti 10
77
II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (6) (7)
Tipo di esigenza Punteggio
A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (7)
Punti 6
B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8) ..............................
Punti 4
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il
diciottesimo anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti
totalmente o permanentemente inabile a proficuo
lavoro..................................................
Punti 3
D) per la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (9)
Punti 6
78
III - TITOLI GENERALI:
Tipo di titolo Punteggio
A) per ogni promozione di merito distinto ..................................... Punti 3 B) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10)......
Punti 12
C) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi postuniversitari
previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n.162/82, ovvero dalla
legge n.341/90 (artt. 4, 6, 8) attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati, ovvero da amministrazioni e/o istituti
pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti
organismi universitari (11), ivi compresi gli istituti di educazione fisica