Alla Dirigente Scolastica
e p. c.
Al Provveditore agli Studi
e p. c.
Alla Direzione Generale
dell’ufficio scolastico
regionale
per il
..............................
Oggetto: TUTELA DEI DIRITTI
SINDACALI E DEL LAVORATORE.
PREMESSO
CHE
In data 3/09/2001 all’insegnante…………………., docente a T. I. presso le classi prime della Scuola Elementare…………” nell’a. s. 2000/2001, veniva comunicato il cambiamento di incarico da insegnante di lingua italiana a insegnante di alunni stranieri, confermato il 5/9/2001 in sede di collegio docenti;
in data 26/11/2001 alla stessa veniva consegnato un ordine
di servizio di modifica dell’incarico, già precedentemente modificato, da
insegnante di alunni stranieri a docente di modulo delle classi prime della
scuola elementare……………” per Geografia, Studi Sociali e Educazione
all’immagine.
FATTO
La prima delle suddette modifiche è stata adottata in contrasto con i criteri fissati in sede di contrattazione decentrata di circolo in data 10/07/2001, che prevede la continuità didattica come criterio prioritario da seguire nell’assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi, nonché con il contratto sulla mobilità del 27/01/2000.
La nuova assegnazione, in due differenti plessi……..”
e…………………” per 12 ore, non è stata formalizzata con un
provvedimento scritto all’interessata. La motivazione verbale addotta a
spiegazione della stessa consisteva nell’asserzione che: “La docente a causa
della semiaspettativa sindacale non poteva proseguire l’insegnamento nelle
precedenti classi”.
Nel medesimo plesso per contro, l’insegnante
………………….in part – time con le stesse materie d’insegnamento e
in presenza di omologhe esigenze, veniva riconfermata in una delle classi
seconde per l’a. s. 2000/2001.
Il provvedimento è altresì in contrasto con l’art. 54
lett. B del CCNI 1998/2001, e per
di più con il Suo precedente provvedimento di diniego di passaggio in ruolo
alle medie superiori, avverso il quale la docente ha esperito un tentativo di
conciliazione fallito proprio per garantire la continuità didattica.
L’assegnazione è stata effettuata non su progetto
esistente nel POF, ma con conferimento di incarico in Collegio Docenti.
A meno di tre mesi di distanza lo stesso veniva nuovamente
modificato con un ordine di servizio pretestuoso, motivato in modo palesemente
artificioso, strumentale e persecutorio, per coprire e tamponare le deficienze
organizzative di un modulo costituito da due insegnanti su due classi, con
diversi bambini in gravi difficoltà di apprendimento e comportamento, già
segnalati dalle materne.
CONSIDERATO
CHE
L’insegnante …………………………è stata accreditata presso il ……………………come Dirigente sindacale provinciale della nostra Associazione professionale, svolgendovi la relativa attività, che ha dato origine ai provvedimenti descritti, lesivi e pregiudizievoli della libertà sindacale e d’insegnamento;
è stato arrecato danno alla dignità e immagine
professionale, con rilievi infondati e non provati;
è stata tolta dalle classi per la semiaspettativa
sindacale;
è stata discriminata rispetto ad un identico caso, in
violazione dell’art. 97 della Costituzione;
sono stati disattesi: il CCN 98/01, il Contratto del
27/01/2000 sulla mobilità, la contrattazione decentrata di Circolo (peraltro
invalida al punto D perché rimette l’assegnazione, sic et simpliciter, al
dirigente senza stabilire alcun criterio);
il primo provvedimento di assegnazione è stato adottato in
assenza di motivazione scritta, il secondo falsamente argomentato e da
attribuire invero ad oggettive esigenze organizzative, già presenti e segnalate
dalle Sc. Mat., quindi prevedibili ed evitabili semplicemente accogliendo le
richieste espresse per tempo dalle due docenti delle classi prime, ora in grande
difficoltà. Peraltro anche l’insegnante …………………….manifestando
grande disponibilità e flessibilità, su loro invito si era offerta sino
dall’inizio dell’anno di far parte del modulo. E’ ravvisabile pertanto uno
sviamento di potere, figura tipica dell’eccesso di potere, finalizzato ad
arrecare nocumento alla stessa;
in riferimento alla motivazione suddetta:
1) la docente non ha avuto alcune difficoltà di rapporto
con le colleghe, come confermato dalle stesse; nessuna ha presentato rimostranze
orali o scritte;
2) le è stato negato il diritto di venire a conoscenza dei
nomi delle insegnanti che avrebbero espresso “il disagio”;
3) la stessa ha ottenuto ottimi risultati con i bambini
affidati;
4) correttamente ha segnalato la presenza in elenco di un
bambino non straniero;
sono stati violati inoltre, gli artt. 15 della L. 20/5/70,
4 del D.P.R. 3/7/2001, 461 T.U. del 94 n. 297 il quale prevede che non è
consentito decorsi 20 gg. dall’inizio dell’a.s. assegnare un insegnante ad
altri incarichi.
VISTI
Gli artt. 33 e 97 della Cost.;
l’art. 15 della L. 20/5/70;
l’art. 3 della L. 241/90;
l’art. 54 lett. B del CCNI del 98/01;
l’art. 4 del D.P.R. 3/7/01
il contratto sulla mobilità dei docenti;
l’art. 461 del T.U. del 94 n. 297
il secondo punto lett. A della contrattazione decentrata di
circolo, ex art. 6 del CCNL
DIFFIDA
La S. V. a mantenere comportamenti analoghi per il futuro, assumendo la fattispecie in oggetto duplice configurazione: di condotta antisindacale ed eccesso di potere.
Chiede il ritiro dell’ordine di servizio, unitamente alla
motivazione.
Riservandosi ogni opportuno mezzo di tutela, anche
Giudiziario, per l’accertamento della illegittimità degli atti, nonché della
illiceità dei comportamenti, richiama la S. V. ad un uso legale ed imparziale
dei poteri in osservanza agli obblighi imposti dalle norme.
Distinti
saluti.
GILDA
di Padova