Ecco l'articolo 22 della legge Finanziaria 2003 che riguarda la scuola e una breve sintesi dell'Atto d'Indirizzo inviato all'ARAN dal ministro Frattini.
Finanziaria
2003: l’articolo riguardante la scuola.
1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed in particolare dal comma 4,
le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio
d'insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di
lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali,
anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli
previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà
d'insegnamento di ciascuna disciplina. In sede di prima attuazione e fino
all'entrata in vigore delle norme di riforma in materia di
istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma trova
applicazione ove, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a
determinarsi situazioni di soprannumerarietà,
escluse quelle derivanti dall'utilizzazione, per il completamento fino a 18
ore settimanali di insegnamento, di frazioni di orario già comprese in
cattedre costituite fra più scuole.
2.
Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i
criteri ed i parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori
scolastici in modo da conseguire nel triennio
2003/2005 una riduzione complessiva del 6
per cento della consistenza numerica della dotazione organica
determinata per l'anno scolastico 2002/2003. Per ciascuno degli anni
considerati, detta riduzione non deve essere
inferiore al 2 per cento.
3.
Dall'anno scolastico 2003/2004 il personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario del comparto scuola utilizzato presso
i Distretti scolastici di cui alla parte prima, titolo
I, capo II, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, è restituito ai compiti d'istituto.
4.
Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria
funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla
Commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, qualora
chieda di essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti, è
sottoposto ad accertamento medico da effettuare
dalla commissione di cui all'articolo 2bis, comma 2, del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall'articolo 5 del decreto
legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente in relazione alla sede di
servizio. Tale commissione è competente altresì ad effettuare
le periodiche visite di controllo disposte dall'autorità scolastica. Il
personale docente collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti per
inidoneità permanente ai compiti di istituto può
chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra
amministrazione statale o Ente pubblico. Il predetto personale, qualora non
transiti in altro ruolo, viene mantenuto in
servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento
di collocamento fuori ruolo e/o di utilizzazione in altri compiti. Decorso
tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto
di lavoro sulla base delle disposizioni
vigenti. Per il personale già collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri
compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
5.
Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dichiarato inidoneo a
svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza
non si procede al collocamento fuori ruolo. I collocamenti fuori ruolo
eventualmente già disposti per detto personale cessano il 31 agosto 2003.
6.
Ai fini di un'equa distribuzione sul territorio nazionale, l'attivazione di posti
di sostegno in deroga al
rapporto insegnanti/alunni di cui all'articolo 40 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio
scolastico regionale nell'ambito di un contingente di
posti assegnato con il decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 22,
comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
7.
Fermo restando il disposto di cui all'art. 16, comma 3,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo periodo, le economie di spesa
derivanti dall'applicazione del comma 4 del presente articolo sono destinate
ad incrementare le risorse annuali stanziate per le iniziative dirette alla
valorizzazione professionale del personale docente della scuola,
subordinatamente al conseguimento delle economie medesime. Gli importi di 39
milioni di euro per l'anno 2004, di 58 milioni di
euro per l'anno 2005 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006,
sono destinati ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del
personale ATA, previa verifica dell'effettivo conseguimento delle economie
derivanti dall'applicazione dei commi 2, 3 e 5.
8.
Le istituzioni scolastiche possono deliberare l'affidamento in appalto dei
servizi di pulizia e igiene ambientale dei locali scolastici e delle loro
pertinenze, come previsto dall'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, aderendo prioritariamente alle convenzioni stipulate ai sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La
terziarizzazione dei predetti servizi comporta la indisponibilità
dei posti di collaboratore scolastico della dotazione organica
dell'istituzione scolastica per la percentuale stabilita con il decreto del
Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, emanato di
concreto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la
determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario del comparto scuola per l'anno scolastico 2002-2003. La
indisponibilità dei posti permane per l'intera durata del contratto
e non deve determinare posizioni di soprannumerarietà.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
previo accertamento della riduzione delle spese di personale derivante dalla
predetta indisponibilità di posti, . sono
effettuate le occorrenti variazioni di bilancio per consentire l'attivazione
dei contratti.
LEGGI UNA SEMPLICE SPIEGAZIONE
Breve sintesi dell’atto di indirizzo all’ARAN
Il 30 settembre 2002, il Ministro Frattini ha inviato all’ARAN la
direttiva per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario del
comparto scuola per il quadriennio normativo 2002 – 2005 e per il biennio
economico 2002 – 2003. Sulla base di tale direttiva, l’ARAN convocherà
i sindacati del settore per l’avvio della trattativa.
Il CCNL dovrà improntare le logiche contrattuali ad un progetto di scuola
di alto e qualificato profilo, che persegua obiettivi finalizzati al
conseguimento di migliori livelli di apprendimento, nonché all’attuazione
di percorsi personalizzati e di sostegno alla scelta degli alunni, e ciò
anche per valorizzare i “talenti” e per prevenire situazioni di
difficoltà e di disagio dei singoli alunni.
In tale contesto, il CCNL dovrà, tra l’altro:
- rendere più efficiente ed efficace l’organizzazione scolastica e
tendere al miglioramento dell’organizzazione del lavoro ai fini di una
migliore qualificazione e di una migliore efficienza ed efficacia del
servizio scolastico, tenendo conto, soprattutto, del nuovo quadro di
riferimento dell’autonomia scolastica;
- in coerenza con gli impegni già assunti dal Governo, proseguirà al
riallineamento graduale alla media europea sia dei livelli retributivi sia
dei livelli di prestazioni, nell’ambito delle risorse disponibili;
- valorizzerà l’investimento nelle risorse umane e professionali, dando
adeguato risalto agli aspetti qualitativi della professione, sia del
personale docente che ATA, utilizzando sistemi di valutazione concordati,
trasparenti, fondati su modelli sistematici e sulla valorizzazione degli
aspetti specifici delle funzioni. A tale fine, per la valorizzazione della
professionalità del personale docente ed ATA, l’ARAN individuerà
condizioni ed elementi che diano spessore alla qualità dell’impegno.
Inoltre, l’ARAN eviterà di rinviare a sessioni negoziali successive
(cosiddette code contrattuali) la definizione di istituti contrattuali,
fatte salve le peculiari esigenze che potrebbero intervenire in forza di
leggi o provvedimenti normativi successivi, e curerà che il linguaggio e le
terminologie siano semplificate e comprensibili anche per i non addetti.
Contestualmente alla stipulazione del contratto collettivo, l’ARAN avvierà
la redazione del testo unico delle norme contrattuali sedimentatesi dal 1995
ad oggi per il personale del comparto.
Tutto quanto sopra, anche al fine di dare impulso alla piena attuazione
dell’autonomia scolastica, quale premessa obbligata rispetto al riordino
del sistema scolastico volta a realizzare quelle condizioni di partenza
indispensabili perché la scuola assuma una nuova centralità, costituisca
un riferimento fondamentale, svolga al proprio interno e all’esterno una
funzione sintonica con i bisogni formativi delle nuove generazioni, in
stretto raccordo con le famiglie e con il territorio e con gli scenari
futuri.
I benefici economici, relativi al biennio 2002 – 2003, comportano
incrementi pari al tasso di inflazione programmato (1,7% per il 2002 e 1,3%
per il 2003), allo 0,5% per ciascuno dei due anni del biennio da destinare
alla contrattazione integrativa, cui si aggiunge uno 0,26%, sempre per
ciascuno dei due anni del biennio, riconosciuto a titolo di recupero del
differenziale fra inflazione effettiva e inflazione programmata verificatosi
nel biennio precedente.
La trattativa potrà tener conto, inoltre, di quanto previsto dagli accordi
Governo-Sindacati del febbraio 2002, riconoscendo l’ulteriore beneficio
economico ivi previsto comportante un incremento a regime del 5, 56%;
inoltre, è previsto un ulteriore 0,1%, derivante dalla differenza fra il
tasso di inflazione programmata previsto dal DPEF per gli anni 2003 – 2006
(1,4%) e quello previsto dalla legge finanziaria 2002 (1,3%).
Infine, potranno essere utilizzate, per il finanziamento delle iniziative
dirette alla valorizzazione del personale docente della scuola da destinare
alla contrattazione integrativa, le risorse previste a tale scopo dalla
legge finanziaria n. 448/2002 (art. 16, comma 3).