Niente compresenze nell'intervallo?

E’ scoppiato il “caso riposi” in una scuola di Trieste: il Dirigente ha osservato che le compresenze durante la ricreazione sono illegittime, in quanto – ha scritto in una Circolare interna - “la sorveglianza ai riposi va effettuata da un solo docente per classe (perché? Chi l’ha stabilito?), che sarà considerato in servizio”.

“L’altro docente (forse anche più di uno!) effettuerà un’interruzione di servizio per la durata della ricreazione. Il recupero del servizio non effettuato avverrà in forma cumulativa (es. un’unità oraria ogni 3 interruzioni)”.

Ne consegue che finora abbiamo rubato: saremo costretti a restituire il maltolto per anni di ricreazioni non recuperate?

La Dirigente scolastica non si è mai accorta che, in quest’ordine di scuola, i “riposi” e le “ricreazioni” vanno adattate alla situazione contingente della classe e le modalità per attuare la sorveglianza nel modo più consono all’età dei bambini e alla disponibilità degli ambienti sarebbero quindi, nel caso se ne veda la necessità, di competenza dei docenti, nel quadro della programmazione dell’azione educativa (CCNL ’98, art. 24, comma 4, 2° capoverso).

La possibilità di essere presenti durante la ricreazione permette incontri e colloqui più informali con gli alunni, quasi come avviene con l’ultimo ritrovato per le scuole superiori: gli “sportelli”. Confidenze su problemi personali, appelli per dirimere controversie tra compagni di classe, approfondimenti su argomenti trattati nella lezione, conversazioni sugli avvenimenti quotidiani sono sempre stati uno strumento prezioso per migliorare ed approfondire il rapporto tra insegnanti ed alunni, che proprio durante i riposi e le ricreazioni possono concedersi un colloquio meno “istituzionale” e frettoloso.

Non meno importante è l’osservazione delle aggregazioni spontanee tra i bambini, dei casi di isolamento, delle scelte dei giochi  e, in genere, dell’impiego individuale del tempo libero.

Rimane l’illegittimità, anche dal punto di vista contrattuale, di considerare “interruzione di servizio”  periodi di tempo così brevi. Lo ha precisato anche una nota dell’ARAN, prot. 5254 del 29.5.2002, che considera servizio a tutti gli effetti i minuti di intervallo tra una lezione e l’altra: “Basti considerare, in proposito, che durante tale lasso di tempo, sia pur minimale, non viene meno alcuno dei doveri e delle responsabilità che comunemente fanno capo al corpo docente durante il complessivo periodo giornaliero di funzionamento dell’istituzione scolastica”.