E’ scoppiato il “caso riposi” in una scuola di
Trieste: il Dirigente ha osservato che le compresenze durante la ricreazione
sono illegittime, in quanto – ha scritto in una Circolare interna - “la
sorveglianza ai riposi va effettuata da un solo docente per classe (perché?
Chi l’ha stabilito?), che sarà considerato in servizio”.
“L’altro docente (forse anche più di uno!) effettuerà un’interruzione di servizio
per la durata della ricreazione. Il recupero del servizio non effettuato avverrà
in forma cumulativa (es. un’unità oraria ogni 3 interruzioni)”.
Ne consegue che finora abbiamo rubato: saremo
costretti a restituire il maltolto per anni di ricreazioni non recuperate?
La Dirigente scolastica non si è mai accorta che, in
quest’ordine di scuola, i “riposi” e le “ricreazioni” vanno adattate
alla situazione contingente della classe e le modalità per attuare la
sorveglianza nel modo più consono all’età dei bambini e alla disponibilità
degli ambienti sarebbero quindi, nel caso se ne veda la necessità, di
competenza dei docenti, nel quadro della programmazione dell’azione educativa
(CCNL ’98, art. 24, comma 4, 2° capoverso).
La possibilità di essere presenti durante la
ricreazione permette incontri e colloqui più informali con gli alunni, quasi
come avviene con l’ultimo ritrovato per le scuole superiori: gli
“sportelli”. Confidenze su problemi personali, appelli per dirimere
controversie tra compagni di classe, approfondimenti su argomenti trattati nella
lezione, conversazioni sugli avvenimenti quotidiani sono sempre stati uno
strumento prezioso per migliorare ed approfondire il rapporto tra insegnanti ed
alunni, che proprio durante i riposi e le ricreazioni possono concedersi un
colloquio meno “istituzionale” e frettoloso.
Non meno importante è l’osservazione delle aggregazioni spontanee tra i bambini, dei casi di isolamento, delle scelte dei giochi e, in genere, dell’impiego individuale del tempo libero.
Rimane l’illegittimità, anche dal punto di vista
contrattuale, di considerare “interruzione di servizio”
periodi di tempo così brevi. Lo ha precisato anche una nota dell’ARAN,
prot. 5254 del 29.5.2002, che considera servizio a tutti gli effetti i minuti di
intervallo tra una lezione e l’altra: “Basti
considerare, in proposito, che durante tale lasso di tempo, sia pur minimale,
non viene meno alcuno dei doveri e delle responsabilità che comunemente fanno
capo al corpo docente durante il complessivo periodo giornaliero di funzionamento
dell’istituzione scolastica”.