![]()
Gilda
è con i professionisti, per questo non iscrive i dirigenti!
In un Istituto Professionale di Stato per i servizi
commerciali e turistici il dirigente afferma:
" Com'è noto, la normativa vigente non
subordina il "Piano delle attività" all'approvazione degli Organi
Collegiali, tuttavia richiede che questi ultimi (unitamente alla Rappresentanza
Sindacale e al Direttore Amministrativo) siano informati ed esprimano un parere.
Tutti coloro che ritenessero di offrire un contributo articolato sono invitati a
fornire anche il testo scritto (Al fine di facilitarne la verbalizzazione."
La
Legge che conosciamo noi PREVEDE CHE IL PIANO SIA DELIBERATO DAL COLLEGIO
DOCENTI
Sottoscrizione 26 maggio 1999.- Contratto Collettivo
Nazionale del lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio
economico 1998-1999 del personale del comparto "Scuola" (pubbl. sul
S.O. alla G.U. n. 133 del 9 giugno 1999).
TITOLO
I - RAPPORTO DI LAVORO
Capo
IV - Norme di area
Sezione
II - Personale docente
Art.
24.- Modalità organizzative per l’esercizio della funzione docente
5.
Le
istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia
espressione di autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e
specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il
sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell’offerta formativa.
2. Nel rispetto della libertà d’insegnamento, i
competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle
attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di
apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità
previste dal Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle
istituzioni scolastiche di cui all’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
(1) -e, in particolare, dell’articolo 4 dello stesso Regolamento-, tenendo
conto della disciplina contrattuale.
3. Nella fase attuale, prima della concreta
attuazione dell’autonomia, a partire dall’1 settembre 2000, e dell’entrata
in vigore del regolamento previsto dallo stesso articolo 21, resta ferma la
disciplina del CCNL del 4 agosto 1995 (sottoscrizione 4 agosto 1995), ivi
comprese le norme di interpretazione autentica ad esso riferite. Dal 1 settembre
2000 e comunque ad autonomia attuata, gli obblighi di lavoro del personale
docente sono correlati e funzionali alle esigenze come indicato al comma 2. Al
riguardo entro il 30 giugno 2000 le parti adegueranno le norme del presente
articolo in relazione alla piena attuazione dell'autonomia scolastica e ad
eventuali ulteriori modifiche legislative intervenute. Le istituzioni
scolastiche che nell’anno scolastico 1998/1999 e nell’anno scolastico
1999/2000 abbiano in corso sperimentazioni dell’autonomia adotteranno la
disciplina degli obblighi di lavoro funzionali al progetto avviato secondo
quanto indicato al comma 2.
4. Gli
obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario di servizio
stabilito dal piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento delle
attività di insegnamento e di tutte le ulteriori attività di programmazione,
progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace
svolgimento dei processi formativi. A tal fine gli obblighi di lavoro del
personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività
funzionali alla prestazione di insegnamento.
Prima
dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base
delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che può prevedere
attività aggiuntive.
Il
piano è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione
dell’azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso
dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.
5. Il comma 1 dell’articolo 42 del CCNL sottoscritto il 4 agosto 1995 è così sostituito:
"L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi."
Il
vecchio contratto con l'articolo non più in vigore
CHE
COMUNQUE PREVEDEVA UNA DELIBERA
Sottoscrizione 4 agosto 1995.- CCNL.
Provv. P.C.M. 21 luglio 1995.- Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione
-ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lvo n. 29/1993- del testo del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della
"Scuola", di cui all'art. 9 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593,
concordato il 23 giugno 1995 tra l'A.R.A.N. e le confederazioni sindacali CGIL,
CISL, UIL e le organizzazioni sindacali CGIL/Scuola, SINASCEL/CISL, SISM/CISL e
UIL/Scuola.
TITOLO III - Rapporto di lavoro
Capo II - Norme di area
Sezione II - Personale docente
Art.
39.- Attività di progettazione a livello di istituto.
1. Il progetto di istituto è deliberato dal collegio
dei docenti per gli aspetti formativi, di organizzazione della didattica e
pedagogici e dal Consiglio di istituto per gli aspetti finanziari ed
organizzativi generali, entro la data di inizio delle lezioni. Con la stessa
procedura il progetto potrà essere modificato, nel corso dell'anno scolastico,
per far fronte ad eventuali esigenze sopravvenute.
2. Al fine di avanzare proposte al consiglio di
istituto per la definizione del progetto, il collegio dei docenti può
articolarsi in dipartimenti, commissioni o gruppi di lavoro, individuandone i
coordinatori sulla base delle competenze richieste.
3. Sulla base degli indirizzi e delle scelte di
carattere organizzativo e finanziario deliberato dal consiglio di istituto, il
capo di istituto, avvalendosi degli apporti dei collaboratori e dei coordinatori
di cui al comma 2, predispone il piano attuativo del progetto di istituto, per
la parte pedagogico-didattica, quale documento che esplicita la pianificazione
annuale dell'insieme delle attività formative, didattiche e pedagogiche e le
modalità della loro attuazione e lo sottopone al collegio dei docenti per la
relativa delibera.
4. Per realizzare gli obiettivi sopra indicati, nei
periodi intercorrenti tra l'inizio delle attività didattiche e l'avvio delle
lezioni e tra la fine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche,
il personale docente è impegnato nell'elaborazione e predisposizione del piano
delle attività di cui al comma 3, ed in attività di verifica e valutazione
dell'applicazione del piano stesso Inoltre negli stessi periodi potranno essere
attuati interventi didattici ed educativi integrativi, previsti dal progetto di
istituto e da norme speciali, ed attività di formazione e di aggiornamento.
5. Ai fini di quanto previsto al comma 1 del presente
articolo, in relazione agli specifici aspetti di carattere generale e
organizzativo inerenti il funzionamento dei servizi scolastici, il capo di
istituto, prima dell'inizio dell'anno scolastico, previa convocazione di una
apposita riunione, consulta il personale ATA della scuola.
COLLEGHI,
RIVENDICHIAMO
IL RISPETTO DELLE REGOLE DEMOCRATICHE: LA SCUOLA, PER ORA, NON E' UNA MONARCHIA
ASSOLUTA!