Gilda è con i professionisti, per questo non iscrive i dirigenti!

 

In un Istituto Professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici  il dirigente afferma:

" Com'è noto, la normativa vigente non subordina il "Piano delle attività" all'approvazione degli Organi Collegiali, tuttavia richiede che questi ultimi (unitamente alla Rappresentanza Sindacale e al Direttore Amministrativo) siano informati ed esprimano un parere. Tutti coloro che ritenessero di offrire un contributo articolato sono invitati a fornire anche il testo scritto (Al fine di facilitarne la verbalizzazione."

 

La Legge che conosciamo noi PREVEDE CHE IL PIANO SIA DELIBERATO DAL COLLEGIO DOCENTI

 

Sottoscrizione 26 maggio 1999.- Contratto Collettivo Nazionale del lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto "Scuola" (pubbl. sul S.O. alla G.U. n. 133 del 9 giugno 1999).

 

TITOLO I - RAPPORTO DI LAVORO

Capo IV - Norme di area

Sezione II - Personale docente

Art. 24.- Modalità organizzative per l’esercizio della funzione docente

5.        Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell’offerta formativa.

2. Nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste dal Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (1) -e, in particolare, dell’articolo 4 dello stesso Regolamento-, tenendo conto della disciplina contrattuale.

3. Nella fase attuale, prima della concreta attuazione dell’autonomia, a partire dall’1 settembre 2000, e dell’entrata in vigore del regolamento previsto dallo stesso articolo 21, resta ferma la disciplina del CCNL del 4 agosto 1995 (sottoscrizione 4 agosto 1995), ivi comprese le norme di interpretazione autentica ad esso riferite. Dal 1 settembre 2000 e comunque ad autonomia attuata, gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze come indicato al comma 2. Al riguardo entro il 30 giugno 2000 le parti adegueranno le norme del presente articolo in relazione alla piena attuazione dell'autonomia scolastica e ad eventuali ulteriori modifiche legislative intervenute. Le istituzioni scolastiche che nell’anno scolastico 1998/1999 e nell’anno scolastico 1999/2000 abbiano in corso sperimentazioni dell’autonomia adotteranno la disciplina degli obblighi di lavoro funzionali al progetto avviato secondo quanto indicato al comma 2.

4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario di servizio stabilito dal piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento e di tutte le ulteriori attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace svolgimento dei processi formativi. A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento.

Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che può prevedere attività aggiuntive.

Il piano è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.

5. Il comma 1 dell’articolo 42 del CCNL sottoscritto il 4 agosto 1995 è così sostituito:

"L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi."

Il vecchio contratto con l'articolo non più in vigore

CHE COMUNQUE PREVEDEVA UNA DELIBERA

 

Sottoscrizione 4 agosto 1995.- CCNL.
Provv. P.C.M. 21 luglio 1995.- Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione -ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lvo n. 29/1993- del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della "Scuola", di cui all'art. 9 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, concordato il 23 giugno 1995 tra l'A.R.A.N. e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e le organizzazioni sindacali CGIL/Scuola, SINASCEL/CISL, SISM/CISL e UIL/Scuola.

TITOLO III - Rapporto di lavoro

Capo II - Norme di area

Sezione II - Personale docente

 

Art. 39.- Attività di progettazione a livello di istituto.

1. Il progetto di istituto è deliberato dal collegio dei docenti per gli aspetti formativi, di organizzazione della didattica e pedagogici e dal Consiglio di istituto per gli aspetti finanziari ed organizzativi generali, entro la data di inizio delle lezioni. Con la stessa procedura il progetto potrà essere modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte ad eventuali esigenze sopravvenute.

2. Al fine di avanzare proposte al consiglio di istituto per la definizione del progetto, il collegio dei docenti può articolarsi in dipartimenti, commissioni o gruppi di lavoro, individuandone i coordinatori sulla base delle competenze richieste.

3. Sulla base degli indirizzi e delle scelte di carattere organizzativo e finanziario deliberato dal consiglio di istituto, il capo di istituto, avvalendosi degli apporti dei collaboratori e dei coordinatori di cui al comma 2, predispone il piano attuativo del progetto di istituto, per la parte pedagogico-didattica, quale documento che esplicita la pianificazione annuale dell'insieme delle attività formative, didattiche e pedagogiche e le modalità della loro attuazione e lo sottopone al collegio dei docenti per la relativa delibera.

4. Per realizzare gli obiettivi sopra indicati, nei periodi intercorrenti tra l'inizio delle attività didattiche e l'avvio delle lezioni e tra la fine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche, il personale docente è impegnato nell'elaborazione e predisposizione del piano delle attività di cui al comma 3, ed in attività di verifica e valutazione dell'applicazione del piano stesso Inoltre negli stessi periodi potranno essere attuati interventi didattici ed educativi integrativi, previsti dal progetto di istituto e da norme speciali, ed attività di formazione e di aggiornamento.

5. Ai fini di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in relazione agli specifici aspetti di carattere generale e organizzativo inerenti il funzionamento dei servizi scolastici, il capo di istituto, prima dell'inizio dell'anno scolastico, previa convocazione di una apposita riunione, consulta il personale ATA della scuola.

 

 

COLLEGHI,

RIVENDICHIAMO IL RISPETTO DELLE REGOLE DEMOCRATICHE: LA SCUOLA, PER ORA, NON E' UNA MONARCHIA ASSOLUTA!