PORTFOLIO:IL M.U.R. PRECISA....

Nota del 3 febbraio 2006 prot. n. 1019
Ordinanza di sospensiva del Tar del Lazio r.g. 413 dell'1
febbraio 2006 - Precisazioni
A seguito di impugnative presentate da un gruppo di
genitori di alunni delle scuole del I ciclo di istruzione contro la circolare 10
novembre 2005, n. 84, la Sezione terza quater del Tribunale amministrativo del
Lazio, nella seduta del 1° febbraio 2006, ha emesso un'ordinanza di sospensiva
con la quale ha ritenuto non manifestamente infondato il riferimento a due
aspetti della circolare n. 84.
Sulle determinazioni assunte dal Tar e sulle interpretazioni che in queste ore
ne vengono date, questa Direzione Generale sente l'obbligo di fornire alcuni
chiarimenti. Si richiama innanzitutto l'attenzione sul fatto che trattasi non di
sentenza bensì di ordinanza di sospensiva contro cui il Ministero sta fin d'ora
valutando la proposizione dell'appello.
Inoltre, contrariamente a quanto erroneamente rappresentato da organi di
informazione, l'ordinanza non ha riguardato la sospensiva del Portfolio e delle
relative Linee guida con modulistica allegata, ma ha trattato esclusivamente due
aspetti:
A) "la biografia con narrazione delle esperienze significative dell'alunno", di
cui alla sezione C (parti consigliate), lettera b) della modulistica allegata
alla circolare n. 84/2005;
B) la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica.
Pertanto, la pronuncia del Tribunale amministrativo, in quanto limitata a questi
due soli aspetti, non inficia sostanzialmente la validità del Portfolio delle
competenze e delle relative Linee come previsto dalla circolare n. 84/2005,
quale strumento di documentazione del processo formativo degli alunni previsto
dalle norme di riforma. Tuttavia, in ossequio all'ordinanza del Tar, le
istituzioni scolastiche, per quanto concerne "la biografia con narrazione delle
esperienze significative dell'alunno", di cui alla sezione C (parti
consigliate), lettera b) della modulistica allegata alla circolare n. 84/2005,
in attesa della definizione del contenzioso in atto, sono invitate, per il
momento, a soprassedere alla sua compilazione.
Analogamente, per l'insegnamento della religione cattolica, in attesa che si
pervenga ad una definizione del contenzioso in corso circa la modalità di
valutazione, le istituzioni scolastiche, per il corrente anno scolastico,
potranno continuare a redigere, per gli alunni che si sono avvalsi di tale
insegnamento, la speciale nota prevista dall'art. 309 del Testo Unico, di cui al
decreto legislativo n. 297/1994.
In ogni caso le istituzioni scolastiche potranno regolarmente procedere negli
adempimenti istituzionali, senza pregiudizio per il normale svolgimento delle
attività didattiche.
"... questo Ministero, con la circolare n. 85 del 3 dicembre 2004, concernente la valutazione individuale dell'alunno, aveva fornito prime istruzioni e indicazioni sulla predisposizione e l'uso del Portfolio, raccomandando alle istituzioni scolastiche di strutturarlo secondo criteri di funzionalità ed essenzialità, al fine di facilitare il compito dei docenti evitando l'aggravio di adempimenti formali aggiuntivi, nonché di affinarne e qualificarne progressivamente l'impiego, in modo da renderlo sempre più rispondente agli obiettivi da raggiungere" (c.m. 84/2005, 1.premessa, 4º capoverso, pag. 2);
"... le istituzioni scolastiche che hanno già operato proprie scelte utilizzeranno la citata modulistica con opportuni adattamenti, nel rispetto dei principi e delle finalità che caratterizzano l'impiego del Portfolio" (idem, 1.Premessa, 7º capoverso, pag. 2);
"...obiettivo (da raggiungere è) che la modulistica vada, comunque, a regime in coincidenza con la completa estensione della riforma a tutte le classi del primo ciclo, in modo da consentire anche di verificarne l'efficacia e la piena rispondenza alle finalità della legge" (idem, 1.premessa, 8º capoverso, pag. 2);
"... le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, potranno aggiungere eventuali altre parti, rispondenti a specifiche situazioni ed esigenze" (idem, 2. Struttura del portfolio, 5º capoverso, pag. 3);
"i collegi dei docenti all'inizio dell'anno scolastico vorranno dedicare particolare attenzione ai seguenti assetti ritenuti essenziali, deliberando eventuali integrazioni da apportare" (idem, 3. Compilazione del portfolio delle competenze, 1º capoverso, pag. 3);
"si rammenta che il documento di valutazione …, pur inserito nel Portfolio delle competenze, conserva una sua precisa identità di struttura e di funzione che le istituzioni scolastiche vorranno comunque assicurare anche nella fase attuale che prepara la messa a regime del Portfolio stesso" (idem, 4.1 La funzione valutativa, 8º capoverso, pag. 6).
Tanto premesso, con specifico
riferimento agli aspetti valutativi del portfolio, nella considerazione che le
linee guida sono state diramate ad anno scolastico iniziato, vale a dire
quando era stata già definita la programmazione, e tenuto conto dei richiamati
criteri di flessibilità e progressività, si evidenzia che le indicazioni
fornite debbono essere coerenti con le scelte già effettuate dalle istituzioni
scolastiche.
In relazione a quanto sopra, si precisa:
L'applicazione delle "Linee guida", per il corrente anno scolastico, va resa compatibile con le soluzioni già assunte dalle istituzioni scolastiche.
Da ciò consegue che le istituzioni scolastiche, all'insegna dei criteri di flessibilità e progressività, possono adeguare gli strumenti valutativi alle previsioni a suo tempo deliberate in sede di programmazione delle attività didattiche.
La certificazione delle competenze, in relazione a criticità emerse, sarà oggetto di una formale ridefinizione della materia. Pertanto, sempre per l'anno in corso, diversamente da quanto previsto dalla circolare n. 84/2005, la certificazione non costituisce un adempimento vincolante per le scuole primarie ma rappresenta un'occasione di studio e approfondimento nell'ambito della quale i docenti preposti sono chiamati ad apportare il loro qualificato contributo.
Per quanto concerne l'insegnamento della
religione cattolica, in attesa che si pervenga ad una definizione del
contenzioso in corso circa la modalità di valutazione, le istituzioni
scolastiche, per il corrente anno scolastico, potranno continuare a redigere,
per gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento, la speciale nota
prevista dall'art. 309 del Testo Unico, di cui al decreto legislativo n.
297/1994. Analogamente, per quanto concerne "la biografia con narrazione delle
esperienze significative dell'alunno", di cui alla sezione c (parti
consigliate), lettera b della modulistica allegata alla circolare n. 84/2005,
le istituzioni scolastiche, in attesa della definizione del contenzioso in
atto, sono invitate a soprassedere alla sua compilazione.
Le SS.LL. vorranno dare puntuale informativa alle istituzione scolastiche
statali e paritarie interessate.
Si ringrazia per la collaborazione.
PORTFOLIO:
IL LAVORO GRATIS NON ESISTE, NEPPURE A SCUOLA!
LO AFFERMA ANCHE
IL TAR: PORTFOLIO ILLEGITTIMO, ECCO LE PARTI SOSPESE
Il Direttore Generale
Silvio Criscuoli