Le novità sulla mobilità
a cura di Franco Capacchione
Il Contratto non prevede grandi variazioni o novità.
Bonus
La sola modifica sostanziale riguarda la maturazione del punteggio aggiuntivo dei docenti che per un triennio non presentano domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale. L’anno scolastico 2007/08 sarà l’ultimo anno utile per l’acquisizione di detto punteggio che, se non speso, potrà tuttavia essere utilizzato anche successivamente a tale periodo (nota 5/ter).
Mobilità sui posti di strumento musicale
Nel caso di trasferimento d’ufficio la precedenza nel quinquennio per il rientro nella scuola di precedente titolarità opera solo per la tipologia di titolarità posseduta al momento del trasferimento d’ufficio (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno) (art. 7).
La precedenza prevista al punto III) dell’art. 7 è stata estesa anche alla prima fase dei movimenti (trasferimenti nell’ambito del comune) al personale che ha bisogno per motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo e al personale handicappato in situazione di gravità (beneficiario dell’art. 33, comma 6, della legge 104/92), nel rispetto della precedenza assoluta prevista dall’art. 21 della legge 104/92. (art. 7).
Per l’assistenza al genitore in situazione di handicap la situazione di “solo figlio (dizione sostituita alla precedente di “figlio unico”) in grado di prestare assistenza al genitore con handicap grave” va documentata con autodichiarazione da parte degli altri figli (art. 7).
Per i familiari handicappati (diversi dal figlio, coniuge o genitore) è possibile fruire di precedenza solo nell’ambito delle operazioni di mobilità annuale (utilizzazioni/assegnazioni provvisorie) (art. 8).
Qualora alla disponibilità iniziale della terza fase di 3 posti si dovesse aggiungere un ulteriore posto nel corso dei movimenti, questo posto va ad implementare l’aliquota assegnata alla terza fase nel suo complesso, pertanto il risultato finale deve prevedere l’attribuzione di 2 posti alla mobilità professionale e di 2 ai trasferimenti interprovinciali (allegato C, nota 2).
Tabelle di valutazione
a) i concorsi ordinari a posti della scuola dell’infanzia non sono valutabili nell’ambito della scuola primaria, i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell’ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica;
b) sono eslusi dalla valutazione i concorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione;
c) ai sensi dell’art. 5 del DM 5 maggio 1973, sono esclusi dalla valutazione i concorsi con un punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi ordinari per l’accesso a posti e cattedre nella scuola banditi antecedentemente alla Legge 170/82.