L'ingiustizia del calendario scolastico della Scuola dell'Infanzia

Il D.L.vo 16aprile 94 n. 297 (testo unico) regolamenta la materia del calendario scolastico dando al Ministro della Pubblica istruzione il compito di indicare il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività e degli esami; il sovrintendente scolastico regionale determina la data di inizio delle lezioni ed il calendario relativo al loro svolgimento.
L’O.M. 19 aprile 97, n. 262 ha come tratto caratteristico il potenziamento dell’autonomia delle scuole e rimette alla responsabilità delle singole istituzioni le decisioni
- su eventuali adattamenti del calendario scolastico sulla base della programmazione didattica deliberata dal collegio dei docenti,
- sulla divisione del periodo delle lezioni in trimestri o quadrimestri (già prevista dalla L. 9 agosto 86 n. 467)
- sulla definizione del calendario degli scrutini e delle valutazioni finali degli allievi, nonché sugli esami della scuola elementare.
Rimane fermo il disposto
dell’art. 74, comma 3 del D.lg. n. 297 del 94 relativo allo svolgimento di
almeno 200 giorni di lezione.
Il calendario scolastico nazionale 2001/2002 indica esclusivamente la data di inizio, per l’intero territorio nazionale, degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
Il problema è diverso per quanto riguarda la scuola dell’infanzia.
Il Sam-Gilda, nel corso degli ultimi anni, si è fatto promotore di raccolte di firme e si è ripetutamente rivolto ai Ministri della Pubblica Istruzione in carica per chiedere l’adeguamento del calendario scolastico della scuola dell’infanzia a quello degli altri ordini di scuola.
La storia del calendario scolastico della scuola dell’infanzia si inserisce nella evoluzione normativa della scuola stessa, ma si ha, ad un certo punto, la sensazione che se ne allontani o, quantomeno, si cristallizzi, diventando simbolo dei dubbi che investono le istituzioni nel riconoscere e confermare la scuola dell’infanzia come vera scuola e dei timori di scontrarsi con una realtà sociale che si vuole ancorata al bisogno prevalente dell’assistenzialismo.
La realtà, al contrario rinvia l’immagine di una percezione, da parte delle famiglie, della scuola dell’infanzia come luogo indispensabile alla crescita dei bambini (interessante ed esaustivo a tale proposito l’articolo di Cerini -Fiorentini - Sacchini apparso su Edscuola).
I calendari scolastici emanati fino al 1983 non fanno menzione di scuola materna.
Era il periodo in cui la scuola materna iniziava il primo giorno di settembre in un caos organizzativo incredibile e, naturalmente, senza alcun presupposto di attività di programmazione.
Il D.M. del 21/04/1984 (calendario sc. per il triennio 84/87),
all’art. 2 conferma l’inizio dell’attività didattica nella scuola
materna il giorno in cui iniziano le scuole di ogni ordine e grado e ne fissa il
termine (dell’attività didattica) al 30 giugno.
L’O.M. 12/09/86 n. 243 C.S. per l’anno scolastico 86/87 parla di scuola materna: l’art. 1 comma 2 presenta la formula “nella scuola materna, elementare….. le attività didattiche, in esse comprese le attività educative della scuola materna, hanno termine il 30 giugno…”, formula che rimarrà invariata sino all’anno scolastico 94/95.
La C.M. 19/04/97 n. 263, in previsione della L 15/3/97 n. 59 (delega alle regioni) fissa solamente i termini essenziali, funzionali al coordinamento del sistema scolastico e rimette alle responsabilità delle singole istituzioni possibili adattamenti del calendario scolastico.
Con l’O.M. 19/4/97 n. 262 all’art. 1 comma 2 si dice che”…i consigli di circolo e di istituto delle singole istituzioni scolastiche, sulla base della programmazione didattica deliberata dal collegio dei docenti ed in coerenza con i piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, possono procedere ad opportuni adattamenti del calendario scolastico, fermo restando il disposto dell’art. 74, comma 3, del decreto legislativo richiamato nelle premesse, relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione”.
I calendari regionali, di norma, continuano a fissare per il 30 giugno il termine delle attività educative nella scuola dell’infanzia e delle attività didattiche.
Il calendario scolastico 2001/2002, nell’ottica di un rinnovamento ordinamentale della scuola dell’infanzia ai sensi dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8/3/99 n. 275 (autonomia), ha affrontato il problema della chiusura delle attività dimostrando, ancora una volta, la indisponibilità a scelte precise e qualificanti per la scuola dell’infanzia, ma restando ancorato all’annoso problema del risvolto assistenziale dell’istituzione.
L’attribuire il “funzionamento” delle sezioni alle effettive esigenze rappresentate dalle famiglie è stato un escamotage inutile ed ancora una volta dannoso ed umiliante per la scuola dell’infanzia; il Sam - Gilda ha chiesto chiarimenti in merito a quali fossero le cosiddette “effettive esigenze”, ma non ha avuto risposte.
Il calendario 2002/2003 non ne fa menzione.
Nel lasso di tempo preso in considerazione la scuola è stata sottoposta a cambiamenti ed innovazioni continue; hanno avuto un’incidenza notevole sulla scuola dell’infanzia la creazione degli istituti comprensivi e l’autonomia.
Sempre in questi anni sono stati firmati dei contratti nazionali di lavoro (94,99) che riconoscono agli insegnanti di scuola dell’infanzia la funzione docente (CCNL 94, art,38) e suddividono l’orario di lavoro in attività di insegnamento ed in attività funzionali all’insegnamento.
Le attività funzionali prevedono la partecipazione alle attività collegiali e comprendono la programmazione di inizio anno e la verifica di fine anno scolastico (40 ore); queste attività, nelle scuole elementari e superiori, vengono svolte dopo il termine delle lezioni.
Si evince che la verifica di fine anno, nelle scuole dell’infanzia deve essere fatta prima che l’anno scolastico sia terminato.
Dalla consultazione e
dall’analisi delle leggi ed ordinanze susseguitesi si evince che é compito
del collegio docenti deliberare una programmazione che preveda adattamenti del
calendario scolastico.
Rimane, comunque, incomprensibile l’atteggiamento discriminatorio e penalizzante nei confronti della scuola dell’infanzia che i calendari scolastici mantengono appellandosi ad una distinzione tra attività didattica ed educativa che non trova riscontro nella normativa vigente.