Decreto
Ministeriale 19 novembre 2001, n. 163
IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il D.P.R. 28 aprile
1998 n. 351, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di
trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'art. 20,
comma 8, della legge 15 marzo 1997 n. 59;
Visto l'art. 1 - comma 2 -
di tale regolamento il quale prevede che il Ministro dell'Istruzione
stabilisce, con decreto, il termine entro il quale, annualmente, il personale
del comparto Scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può
presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo per compimento del
40° anno di servizio utile al pensionamento o di dimissioni volontarie dal
servizio;
Considerato che, in base
al comma 4 del citato art. 1, per le domande di trattenimento in servizio
presentate ai sensi dell'art. 509, commi 2, 3 e 5, del Testo Unico approvato
con decreto legislativo del 16 aprile 1994 n. 297 e per le domande di
cessazione dal servizio presentate dal personale che abbia ottenuto la
permanenza in servizio al compimento del 65° anno di età, occorre fissare lo
stesso termine finale stabilito per le istanze di dimissioni volontarie dal
servizio e di collocamento a riposo per raggiungimento del 40° anno di
servizio utile al pensionamento;
Considerato che, ai sensi
del comma 5 del medesimo art. 1, deve essere fissata la data per la
comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto
al trattamento di pensione;
Considerata l'esigenza di
individuare termini che, per la loro connessione con le altre operazioni
riguardanti la rilevazione delle disponibilità dei posti e la mobilità del
personale, siano coerenti con le cadenze operative finalizzate alla tempestiva
assegnazione del personale alle singole scuole e classi;
DECRETA
Art. 1
Per
il personale dirigenziale, docente, educativo, amministrativo, tecnico e
ausiliario della scuola, è fissato al 10 gennaio 2002 il termine per la
presentazione delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40°
anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in
servizio fino al raggiungimento del 65° anno di età, a valere, per gli
effetti, dal 1° settembre 2002, nonché per l'eventuale revoca di tali
domande.
Lo stesso termine del 10 gennaio 2002 si applica anche al personale che
intenda cessare anticipatamente rispetto alla data finale indicata nel
provvedimento di trattenimento in servizio e da quello che intenda chiedere la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con contestuale
riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio
1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.
Art. 2
L'accertamento del diritto
al trattamento pensionistico da parte degli Uffici competenti dovrà essere
effettuato entro le scadenze che saranno previste per l'acquisizione al
Sistema informatico delle domande di cessazione. Tali scadenze dovranno tenere
conto anche dei tempi necessari per la comunicazione dell'eventuale mancata
maturazione del diritto a pensione al personale dimissionario, che potrà
ritirare la domanda entro cinque giorni.
Art. 3
L'accettazione delle
domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di
dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio si intende
avvenuta alla scadenza del termine di cui all'art. 1, senza l'emissione del
provvedimento formale.
Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 1,
l'Amministrazione comunica l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento
della domanda di dimissioni ove sia in corso un procedimento disciplinare.
Qualora l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio sia ritardato
per procedimento disciplinare in corso, l'accettazione delle domande stesse è
disposta con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.
Art. 4
Il presente decreto viene
inviato agli organi di controllo per il riscontro di legge