CONSIGLIO DI STATO
SEZ. VI
Sentenza 16 maggio 2001 n. 2760
(… omissis …)
DIRITTO
1. Questione centrale della
presente vicenda processuale è quella della computabilità del periodo di
astensione obbligatoria fruito ex lege
n.1204/71 nel verificare la ricorrenza del requisito di anzianità di servizio
richiesto per la partecipazione al concorso a posti di direttore didattico
dall’art.2, lett. b), D.M. 12.4.1990.
Preliminarmente, il Collegio
ritiene di disattendere la censura con la quale il Ministero appellante sostiene
l’irricevibilità del ricorso di primo grado, rimarcando che, essendo la
lesione lamentata dalla Battelli direttamente riconducibile alla suddetta
previsione contenuta nel bando di concorso, l’atto introduttivo del giudizio
avrebbe dovuto essere tempestivamente proposto avverso lo stesso D.M. 12.4.90.
L’assunto non può essere in
alcun modo condiviso.
Ed invero, il citato art.2,
lett. b) del D.M. 12.4.1990, si limita a richiedere, quale requisito di
partecipazione alla procedura concorsuale, il pregresso espletamento del
servizio per un periodo di almeno cinque anni, "effettivamente prestato per
almeno 180 giorni per anno scolastico".
La clausola, non contenendo un
espresso riferimento alla questione della computabilità dei periodi di
astensione obbligatoria per maternità, non può essere considerata, in assenza
del successivo provvedimento applicativo, direttamente lesiva della posizione
dell'odierna appellante: ne consegue che l’interesse della stessa a proporre
ricorso può ritenersi sorto solo a seguito e per effetto della concreta
interpretazione data alla suddetta previsione del bando di concorso con la
determinazione di esclusione, tempestivamente impugnata.
2. Quanto al merito, il Collegio
ritiene di condividere le conclusioni interpretative cui è approdato il Giudice
di prima istanza.
Come è noto, l'art.6 della
legge n.1204 del 1971 dispone espressamente, con formula generale ed
onnicomprensiva, che i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per
maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio "a tutti gli
effetti".
A sua volta, l'art. 3 della L. 9
dicembre 1977 n.903, nel perseguire la parità di trattamento fra i sessi in
materia di lavoro, specifica ulteriormente che le assenze suddette "sono
considerate, ai fini della progressione nella carriera, come attività
lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo
particolari requisiti".
Orbene, la partecipazione da
parte delle insegnanti ai concorsi per il reclutamento del personale direttivo
della scuola è rivolta, indubbiamente, a conseguire una progressione di
carriera, dovendosi intendere per tale, nella ratio
dell'art.3 della legge n.903 citata, contrariamente a quanto ritenuto
dall'Amministrazione appellante, non solo l'avanzamento nell'ambito della stessa
carriera, ma anche l'accesso alla carriera sovraordinata, tutte le volte in cui
questa, come nell'ordinamento del personale della scuola, costituisca lo sbocco
naturale di quella di appartenenza (in tal senso, C.d.S., sez.VI, 14 aprile
1998, n. 466).
Né può essere condiviso, in
proposito, l'assunto dell'Amministrazione appellante, secondo il quale
l'effettività del servizio, nel caso di specie, equivarrebbe ad un requisito di
esperienza professionale specifica, che non potrebbe essere fatto valere da chi
sia stato assente sia pure per maternità.
Se ciò fosse vero, infatti, non
potrebbero essere considerati utili, come invece ammette la stessa
Amministrazione, i periodi di servizio militare né quelli di partecipazione ai
lavori delle Commissioni esaminatrici, dai quali neppure consegue un'esperienza
professionale docente.
Ed è appena il caso di
osservare che anche la protezione della maternità costituisce una finalità
costituzionalmente rilevante.
Il che convince della già
raggiunta conclusione che il requisito dell'effettiva prestazione di attività
lavorativa per l'ammissione ai concorsi direttivi costituisce solo una
particolare modalità dell'anzianità di servizio di ruolo richiesta dal
legislatore, suscettibile di essere conseguita attraverso il computo anche di
tutti quei periodi dei quali il legislatore abbia espressamente previsto, come
nella specie, l'equiparazione alla prestazione lavorativa "a tutti gli
effetti".
Alla stregua delle
considerazioni svolte l'appello deve essere respinto e per l'effetto, va
confermata l'appellata sentenza.
Nulla per le spese del grado di
giudizio, non essendosi costituita l'appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Sesta, rigetta l’appello. Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione
sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 6
febbraio 2001, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella
Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Sergio SANTORO Consigliere
Paolo NUMERICO Consigliere
Giuseppe MINICONE Consigliere
Roberto GAROFOLI Consigliere
Est.
Depositata il 16
maggio 2001.