CONSIGLIO DI STATO
SEZ. VI
Sentenza 16 maggio 2001 n. 2760

(… omissis …)

DIRITTO

1. Questione centrale della presente vicenda processuale è quella della computabilità del periodo di astensione obbligatoria fruito ex lege n.1204/71 nel verificare la ricorrenza del requisito di anzianità di servizio richiesto per la partecipazione al concorso a posti di direttore didattico dall’art.2, lett. b), D.M. 12.4.1990.

Preliminarmente, il Collegio ritiene di disattendere la censura con la quale il Ministero appellante sostiene l’irricevibilità del ricorso di primo grado, rimarcando che, essendo la lesione lamentata dalla Battelli direttamente riconducibile alla suddetta previsione contenuta nel bando di concorso, l’atto introduttivo del giudizio avrebbe dovuto essere tempestivamente proposto avverso lo stesso D.M. 12.4.90.

L’assunto non può essere in alcun modo condiviso.

Ed invero, il citato art.2, lett. b) del D.M. 12.4.1990, si limita a richiedere, quale requisito di partecipazione alla procedura concorsuale, il pregresso espletamento del servizio per un periodo di almeno cinque anni, "effettivamente prestato per almeno 180 giorni per anno scolastico".

La clausola, non contenendo un espresso riferimento alla questione della computabilità dei periodi di astensione obbligatoria per maternità, non può essere considerata, in assenza del successivo provvedimento applicativo, direttamente lesiva della posizione dell'odierna appellante: ne consegue che l’interesse della stessa a proporre ricorso può ritenersi sorto solo a seguito e per effetto della concreta interpretazione data alla suddetta previsione del bando di concorso con la determinazione di esclusione, tempestivamente impugnata.

2. Quanto al merito, il Collegio ritiene di condividere le conclusioni interpretative cui è approdato il Giudice di prima istanza.

Come è noto, l'art.6 della legge n.1204 del 1971 dispone espressamente, con formula generale ed onnicomprensiva, che i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio "a tutti gli effetti".

A sua volta, l'art. 3 della L. 9 dicembre 1977 n.903, nel perseguire la parità di trattamento fra i sessi in materia di lavoro, specifica ulteriormente che le assenze suddette "sono considerate, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti".

Orbene, la partecipazione da parte delle insegnanti ai concorsi per il reclutamento del personale direttivo della scuola è rivolta, indubbiamente, a conseguire una progressione di carriera, dovendosi intendere per tale, nella ratio dell'art.3 della legge n.903 citata, contrariamente a quanto ritenuto dall'Amministrazione appellante, non solo l'avanzamento nell'ambito della stessa carriera, ma anche l'accesso alla carriera sovraordinata, tutte le volte in cui questa, come nell'ordinamento del personale della scuola, costituisca lo sbocco naturale di quella di appartenenza (in tal senso, C.d.S., sez.VI, 14 aprile 1998, n. 466).

Né può essere condiviso, in proposito, l'assunto dell'Amministrazione appellante, secondo il quale l'effettività del servizio, nel caso di specie, equivarrebbe ad un requisito di esperienza professionale specifica, che non potrebbe essere fatto valere da chi sia stato assente sia pure per maternità.

Se ciò fosse vero, infatti, non potrebbero essere considerati utili, come invece ammette la stessa Amministrazione, i periodi di servizio militare né quelli di partecipazione ai lavori delle Commissioni esaminatrici, dai quali neppure consegue un'esperienza professionale docente.

Ed è appena il caso di osservare che anche la protezione della maternità costituisce una finalità costituzionalmente rilevante.

Il che convince della già raggiunta conclusione che il requisito dell'effettiva prestazione di attività lavorativa per l'ammissione ai concorsi direttivi costituisce solo una particolare modalità dell'anzianità di servizio di ruolo richiesta dal legislatore, suscettibile di essere conseguita attraverso il computo anche di tutti quei periodi dei quali il legislatore abbia espressamente previsto, come nella specie, l'equiparazione alla prestazione lavorativa "a tutti gli effetti".

Alla stregua delle considerazioni svolte l'appello deve essere respinto e per l'effetto, va confermata l'appellata sentenza.

Nulla per le spese del grado di giudizio, non essendosi costituita l'appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, rigetta l’appello. Nulla per le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2001, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giorgio GIOVANNINI Presidente

Sergio SANTORO Consigliere

Paolo NUMERICO Consigliere

Giuseppe MINICONE Consigliere

Roberto GAROFOLI Consigliere Est.

Depositata il 16 maggio 2001.