I
poteri del Collegio dei Docenti
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Ricordiamoci di stare attentissimi alle delibere del Collegio dei Docenti, in particolare modo a quelle del mese di settembre, quando si decidono le condizioni di lavoro per l’intero anno scolastico. La
convocazione ordinaria richiede almeno 5 gg di preavviso e deve essere
recapitata a tutti i membri. La seduta è illegittima e può essere
annullata nel caso che anche un solo membro non sia stato avvisato (Cons.
di Stato, sez. vi, n.120/72). Si
può deliberare soltanto su ciò che è all’o.d.g.; si possono
inserire nuovi punti su cui discutere ma solamente se sono presenti
tutti i componenti e decidono affermativamente all’unanimità
(Consiglio di Stato sez. V 679/1970). Le delibere sono approvate a
maggioranza assoluta dei voti validi espressi (DPR 416/1974 art.28), ciò
significa che non si contano gli astenuti (nota Min. P.I. n.771/1980
uff. Decreti Delegati). A verbale si riporta il numero dei voti a
favore, dei contrari e degli astenuti.
Per
evitare discussioni, conosciuto l’ordine del giorno, è opportuno
preparare in anticipo e per iscritto le proposte (magari sottoscritte da
più colleghi), che verranno presentate al Presidente del Collegio nel
momento della discussione del punto che interessa; così saranno votate
e la mozione prodotta sarà allegata al verbale della riunione, senza
travisamenti. Se qualcosa non convince e sembra una decisione
illegittima, è bene chiedere che vengano verbalizzati gli eventuali
voti contrari o astenuti con la relativa motivazione, sarà in tal modo
garantita la possibilità di presentare un ricorso e non si verificherà
corresponsabilità di delibere illegittime. «Il presidente ed i membri
del collegio che hanno partecipato alla deliberazione sono responsabili
in solido per le decisioni assunte a meno che non abbiano fatto
constatare a verbale il proprio dissenso» (Art.24 del DPR 10.1.1957 n.3).
Il verbale dovrà essere letto ed approvato non più tardi del Collegio
successivo. In tale occasione è possibile apportare modifiche e
precisazioni. Chi fa parte di un Organo collegiale, ai sensi della legge
241/90 può chiedere di visionare il verbale. La «trasparenza» in
questo caso dovrebbe scoraggiare sorprese o manomissioni. Il
Dirigente ha diritto ad un solo voto come ciascun insegnante e, in
quell’occasione, è soltanto il presidente della riunione non il
superiore gerarchico, perché il collegio è sovrano. Il Consiglio di
Stato (sez.II n.11114/1980) ha sancito che le delibere degli OO.CC.
scolastici sono atti amministrativi definitivi, non impugnabili per via
gerarchica, ma con ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica. Rientra
nei doveri del Capo d’Istituto dare attuazione alle delibere anche se
non le condivide e le ritiene illegittime.
Piano
per l’Offerta Formativa (POF)
Secondo l’Art. 24 del CCNL 2002-05 («Funzione docente») il Collegio
dei Docenti dovrà elaborare, attuare, articolare in base alle esigenze
degli alunni e verificare gli aspetti pedagogico-didattici del P.O.F.
nel quadro degli obiettivi generali nazionali (programmi ministeriali) e
nel rispetto degli indirizzi generali di gestione e d’amministrazione
del P.O.F. della singola scuola, i quali (legge sull’Autonomia, Art.
3, Comma 3) sono definiti e adottati dal Consiglio di Circolo o
Istituto, tenuto conto delle eventuali proposte e dei pareri degli
organismi e delle associazioni dei genitori. In sintesi: 1.
il Consiglio d’Istituto ascolta le eventuali associazioni dei
genitori e fissa gl’indirizzi generali per le attività, le scelte
generali di gestione e d’amministrazione
Anche «la scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, compresi i libri di testo, dovranno essere coerenti col POF» (Autonomia, art.4, comma 5). Il POF non è un nostro personale o collegiale strumento di lavoro, ma un biglietto da visita della Scuola, che mostra a tutti (legge n°241/’90 sulla trasparenza) il «servizio» offerto agli «utenti». Sarà saggio e prudente inserire obiettivi realistici e non promettere attività che non si è sicuri di poter effettuare. «Il P.O.F. è reso pubblico e consegnato alle famiglie all’atto d’iscrizione» (Autonomia, art.5), pertanto va definito a gennaio; a settembre si delibererà soltanto il piano delle attività, per dare concretezza al POF, ed eventuali modifiche, che andranno però giustificate (presentandole ai genitori).
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