GILDA: IL TAR FA GIUSTIZIA SULLE GRADUATORIE PERMANENTI

Il SAM Gilda valuta positivamente la sentenza del TAR Lazio che accoglie i ricorsi sulle graduatorie permanenti. A tutti era apparsa immediatamente evidente l’ iniquità con cui erano stati definiti i punteggi per le graduatorie, in particolare l’ipervalutazione delle abilitazioni universitarie contestualmente al punteggio di servizio, a tutti tranne che al MIUR, ostinato a portare avanti le sue scelte. Questa sentenza fa in parte giustizia, ma pone ulteriori gravi problemi, determinerà ritardi e difficoltà soprattutto in quei provveditorati dove già la pubblicazione delle graduatorie è stata una impresa difficile, portata avanti all’insegna degli errori e della approssimazione.

                                                                

ANSA del 29 maggio 2002.
 

SCUOLA: GRADUATORIE; TAR LAZIO ACCOGLIE PARZIALMENTE RICORSO.

Il Tar del Lazio ha annullato parzialmente l'ordinanza ministeriale sulle graduatorie per l'insegnamento scolastico, che prevedeva l'assegnazione di 30 punti aggiuntivi ai docenti che avevano conseguito l' abilitazione presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (Ssis). In sostanza, la sentenza del Tribunale Amministrativo definisce pienamente giustificabile la attribuzione dei 30 punti aggiuntivi ai diplomati SSIS, ma ciò in base al fatto che questi sarebbero costituiti dal punteggio relativo a due anni di insegnamento, il tempo di formazione richiesto dai corsi, (24 punti) e da ulteriori 6 punti che "rappresentano non più del doppio del punteggio assegnato per un qualsiasi altro titolo di studio di livello pari ovvero per il superamento di un concorso per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi". Se però sono da considerare giustificabili questi 30 punti, non lo sono - secondo il Tar del Lazio, sezione III bis, Presidente Roberto Scognamiglio - quelli per il servizio di insegnamento reso contemporaneamente alla frequenza del corso di formazione. Come dire: se si frequenta un corso di formazione, logica vorrebbe che lo si facesse a tempo pieno, e quindi non si dovrebbe svolgere alcun servizio di insegnamento in contemporanea. In base a questa considerazione, il Tar ha quindi disposto l'annullamento dei provvedimenti impugnati e la verifica dei punteggi per le graduatorie permanenti.