Sentenza del 10 gennaio 2002 n. 5/2002/R in tema di responsabilità amministrativa per comportamento antisindacale
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
Presidente: G. Guasparri - Relatore: G. Dalli Cardillo
FATTO
Con atto di citazione del 14/19 marzo 2001, notificato ritualmente il 29 marzo 2001, la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale Regionale per la Toscana della Corte dei conti, ha convenuto in giudizio la prof.ssa F. Rita
Nell’atto introduttivo del giudizio è stato rappresentato quanto segue:
Con nota prot. n. 937 del 3.8.2000, il Ministero della Pubblica Istruzione ha segnalato alla Procura Regionale una denuncia di danno, conseguente al pagamento della somma di L. 6.541.408, a seguito della sentenza di condanna del Pretore, in funzione di Giudice del Lavoro di Pistoia n. 447/97, dell’Ordinanza del Pretore del Lavoro del 22 maggio 1997 e della sentenza n. 68 del 1998 del Tribunale di Pistoia, quale Giudice del Lavoro.
Il giudizio, conclusosi con la soccombenza dell’Amministrazione Scolastica, era stato instaurato dall’Associazione sindacale "Gilda", che aveva dedotto l’esistenza di comportamenti antisindacali all’interno del Liceo "FX" di Pistoia da parte della Preside sig.ra F. Rita.
Il Pretore ed il Tribunale hanno riconosciuto come antisindacali i comportamenti contestati alla Preside F., consistenti negli ostacoli frapposti alla diffusione, all’interno del Liceo, del periodico sindacale "In Folio" e nell’irrogazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento scritto ad una professoressa svolgente attività sindacale.
Conseguentemente, veniva causato all’Erario un danno pari a L. 6.541.408, oltre interessi e rivalutazione, derivante dal pagamento degli onorari, competenze e spese giudiziali liquidati dalle decisioni pretorili menzionate, poiché il Tribunale aveva disposto la compensazione delle spese.
Il Sostituto Procuratore Generale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5, comma 1°, del D.L. 15 novembre 1993, n. 443, convertito con modificazioni nella Legge 14 gennaio 1994, n. 19, ha emesso l’invito nei confronti della Preside Rita F. (notificato in data 17 ottobre 2000) per depositare nella Segreteria di questa Procura regionale le proprie deduzioni ed eventuali documenti, avvalendosi di ogni altra facoltà di legge.
La Preside F. ha fatto pervenire controdeduzioni scritte, in data 7.11.2000, escludendo ogni responsabilità. In particolare, formulava, a propria difesa, le seguenti argomentazioni, suffragate da alcuni allegati.
Le azioni intraprese dalla F., in qualità di preside del Liceo, sarebbero state quelle suggerite dall’Amministrazione (relazione ispettiva), che avrebbe proposto di aprire procedimento disciplinare nei confronti di chiunque, non autorizzato e senza il consenso degli organi collegiali competenti per la programmazione educativo-didattica, si adoperasse a diffondere tra gli alunni, nei locali scolastici, copie del quotidiano sindacale "In folio" e che il quotidiano, quale organo sindacale, è assoggettato alle norme che ne regolano l’affissione negli appositi spazi.
La pubblicazione "In folio", a suo avviso, doveva rientrare in astratto nella disciplina dell’art. 25, L. 300/70, che prevede l’obbligo di affissione per pubblicazioni, testi e comunicati, di natura sindacale in appositi spazi individuati dall’amministrazione.
Le tesi difensive suddette non sono state ritenute valide dalla Procura regionale che, nell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha affermato che è pacifico che si è verificato un danno per l’Amministrazione scolastica ammontante a L. 6.541.408.
Per dimostrare la responsabilità della Preside F., l’organo regionale requirente si è riportata al giudizio civile.
Dalle prove assunte dal Pretore di Pistoia è risultato che la Preside F. ha cercato di impedire la diffusione del periodico "In Folio", ha tentato di strappare di mano alla prof.ssa I., che le stava distribuendo, le copie della pubblicazione, ha prefigurato alla stessa aderente alla Gilda gravi conseguenze personali, procedendo alla irrogazione nei suoi confronti del provvedimento disciplinare dell’avvertimento scritto.
La Preside F. - come già cennato nelle sue deduzioni - ha ritenuto che, essendo "In Folio" una pubblicazione sindacale, essa poteva essere affissa negli appositi spazi predisposti dalla scuola (art. 25 dello statuto), ma non poteva essere diffusa liberamente nell’ambito scolastico senza una preventiva autorizzazione del Consiglio d’Istituto e della Preside stessa.
Però, a tale proposito, la Procura regionale richiamava la sentenza n. 447/97 del Pretore del Lavoro di Pistoia che ha osservato che l’articolo 25 pone un minimum di tutela sindacale, che deve essere letto congiuntamente al diritto - non limitato spazialmente né temporalmente, di svolgere opera di proselitismo (art. 26).
Per il Pretore, inoltre, non può esservi dubbio sul fatto che la diffusione di un organo informativo rappresenti un modo tipico di svolgere la suddetta opera di proselitismo, a prescindere dal contenuto della pubblicazione.
La citata sentenza n. 447 del 1997 è stata appellata davanti al Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro che, con la decisione n. 68 del 1998, ha ribadito l’antisindacabilità del comportamento della Preside F..
Giusta la ricostruzione temporale dei fatti effettuata nel giudizio di secondo grado, è stato precisato quanto segue:
"è da ritenersi che prima del 21 gennaio 1997, la distribuzione dello stampato costituisse la manifestazione di una libertà che non possedeva ancora i crismi di un diritto tutelabile con il procedimento ex art. 28 della Legge n. 300/1970 giacché, solo da quella data si è realizzato il patrocinio della Gilda, con l’egida della dizione sul n. 1/1997 del quotidiano, di "organo ufficiale Gilda" fatto, del resto, tempestivamente comunicato alla Preside F. dall’editore, prof. B..
Materialità della condotta ed innegabile volontà lesiva sono così sorti in concomitanza dell’esauriente conoscenza della protezione data dal sindacato alla pubblicazione, accadimenti questi entrambi verificatisi tra il 20 ed il 21 gennaio 1997 e portatori di una linea di discrimine giuridico a proposito della qualificazione dell’azione ostativa della Preside F.".
Con riferimento alle controdeduzioni presentate dalla Preside, nelle quali ha affermato, tra l’altro, che "le azioni intraprese, in qualità di Preside del Liceo, sono state quelle suggerite dall’Amministrazione", la Procura ha osservato che la relazione ispettiva del dott. Luciano Fv., cui fa riferimento la Preside F. per giustificare il proprio operato ed in cui si ipotizza che la condotta del prof. B. sia da considerarsi censurabile, è stata trasmessa dal Provveditore agli Studi di Pistoia il 30 gennaio 1997 e risulta protocollata nei registri del Liceo Classico "FX" in data 1° febbraio 1997, mentre i comportamenti giudicati antisindacali risalgono a data antecedente.
Al riguardo, nella sentenza del Pretore di Pistoia, l’atteggiamento assunto nella vicenda del Provveditore agli Studi pro-tempore è stato giudicato come diretto ad appianare i contrasti tra le parti e non certo ad autorizzare o ad approvare i comportamenti antisindacali adottati dalla Preside F..
Tutto quanto sopra riportato per la Procura Regionale dimostra che la Preside F. è la sola responsabile, per colpa indubbiamente grave, del danno erariale scaturito dai comportamenti antisindacali dalla stessa tenuti, non supportati da approvazione o consenso da parte del Provveditore agli Studi di Pistoia.
La convenuta non ha proposto ulteriori atti difensivi.
Alla pubblica udienza (non rappresentata la convenuta), il Sostituto Procuratore Generale, nell’illustrare l’atto di chiamata in giudizio e nel sottolineare la gravità del comportamento della prof.ssa F., si rimetteva alle conclusioni formulate.
Ritenuto in
DIRITTO
Il pubblico dipendente incorre in responsabilità amministrativa patrimoniale qualora si verifichino, in concorso, le seguenti circostanze:
a) un comportamento commissivo ed omissivo, svolto nell’esercizio di un rapporto di impiego e di servizio, in violazione dei doveri d’ufficio;
b) un evento dannoso, economicamente valutabile, che abbia provocato allo Stato o ad un Ente pubblico un danno emergente e/o un lucro cessante;
c) il rapporto di causalità tra condotta antidoverosa e l’evento dannoso;
d) l’elemento soggettivo rappresentato dal dolo o dalla colpa grave.
L’ipotesi di danno sottoposta all’attenzione di questa Corte è causalmente collegata all’accertato comportamento antisindacale tenuto dalla Preside F. Rita.
La fattispecie in esame, ampiamente e dettagliatamente esposta in narrativa, è stata sottoposta due volte al vaglio della competente e specializzata magistratura in materia di lavoro.
E, sia il Giudice di primo grado che il Tribunale, in sede di appello (con decisioni passate in giudicato), si sono espressi sfavorevolmente riguardo all’attuale convenuta, sanzionando come antisindacale la condotta dalla stessa attuata.
In particolare, è stato giudicato rilevante e lesivo dei diritti sindacali l’insieme di vari comportamenti, non contestati nella loro realtà storica da parte opponente e comunque risultanti dagli atti di causa.
Ed, in vero, è stato accertato che la prof.ssa F. ha cercato di impedire la diffusione del periodico "In Folio" ed ha tentato di strappare di mano alla prof.ssa I., che le stava distribuendo, le copie della pubblicazione; ha poi preannunciato alla stessa, aderente alla Gilda, gravi conseguenze personali, procedendo in seguito alla irrogazione nei suoi confronti del provvedimento disciplinare dell’avvertimento scritto.
Da parte del Tribunale è stato evidenziato e sottolineato quanto segue:
"Materialità della condotta ed innegabile volontà lesiva sono così sorti in concomitanza dell’esauriente conoscenza della protezione data dal Sindacato alla pubblicazione, accadimenti questi entrambi verificatisi tra il 20 ed il 21 gennaio 1997 e portatori di una linea di discrimine giuridico a proposito della qualificazione dell’azione ostativa della prof.ssa F..
La Preside, dunque, dalla mattina del 21 gennaio 197, dapprima turbando materialmente l’azione della I. e poi emettendo, nell’ordine e sempre a carico di questa docente, la contestazione di addebiti del 21 gennaio, la diffida del 24 febbraio sino all’irrogazione della sanzione, ha svolto un’azione nell’alveo proprio dell’antisindacalità sanzionabile con il provvedimento repressivo adottato in primo grado".
La soccombenza nei due procedimenti, svoltisi avanti la Magistratura del Lavoro, ha comportato per l’Erario il pagamento di onorari, competenze e spese di giudizio per complessive L. 6.541.408, giusto quanto anche precisato dall’Avvocatura Distret-tuale dello Stato, che ha ritenuto di non prospettare impugnazioni.
Al riguardo, è stato precisato dai giudicanti che non è stata ravvisata attività antisindacale a carico del Provveditore agli Studi e del Ministro pro-tempore; è risultato anzi che il Provveditore abbia cercato di appianare i contrasti tra le parti, indicendo una riunione ad hoc, e che il Ministro non sia mai neanche stato investito della questione.
Pertanto, è stato deciso, in primo grado, che le spese di causa dovessero gravare unicamente sulla prof.ssa F., in qualità di Preside del Liceo FX, quale unica responsabile della condotta antisindacale.
Riteneva, però, il primo giudice, che l’asprezza della polemica - alla quale non si erano sottratti gli esponenti della Gilda - giustificasse una parziale compensazione delle spese - liquidate in via equitativa come da dispositivo - nella misura di un quarto.
Il Tribunale compensava tra le parti le spese del grado di appello.
Per tutto quanto finora esposto, è indubbio che il comportamento della Preside F. ha ricevuto dall’A.G.O. una unanime valutazione sfavorevole con il riconoscimento della manifesta antisindacalità.
Tuttavia, questa Sezione Giurisdizionale Regionale, proprio nel rispetto del principio dell’autonomia dei procedimenti, non può esimersi dal compiere un’autonoma valutazione dei fatti contestati.
Come è emerso dai procedimenti sopra menzionati, appare pienamente condivisibile - così come sottolineato dalla Magistratura del Lavoro - che sia "innegabile la volontà lesiva" dimostrata dall’operato della Preside F..
Questo Giudice ritiene improntato a colpa grave il comportamento della convenuta.
Appare particolarmente grave per inosservanza dei doveri di diligenza e perizia professionale ed inaccettabile per manifesta volontà prevaricante, il fatto che la F. abbia impedito alla prof.ssa I. di diffondere la pubblicazione sindacale, addirittura strappandole di mano le copie e minacciandola di gravi sanzioni disciplinari.
In conclusione, la complessiva condotta della prof.ssa F. è sicuramente riconducibile a gravi ed inescusabili carenze ed incongruenze nell’espletamento dei propri doveri.
Detto comportamento, inoltre, per la sua connotazione di pervicace ed intransigente determinazione, è in palese contrasto con quella particolare prudenza e diligenza occorrenti, con riguardo alla natura e alle caratteristiche della specifica attività di Capo di Istituto.
La condotta colposa sopra delineata è provatamente all’origine del danno causato all’Erario per il pagamento delle spese giudiziarie derivate dalle vertenze svoltesi avanti l’A.G.O., correttamente determinate in complessive L. 6.541.408, oltre interessi e rivalutazione; è giusto, pertanto, che detto danno debba essere risarcito totalmente ed unicamente dalla F..
Il censurabile comportamento della F. può trovare però qualche attenuante nel fatto della rilevata "asprezza" della conflittualità di entrambe le parti, che aveva mitigato la condanna alle spese di giudizio da parte della Magistratura del Lavoro; quindi, essendo indubbia la responsabilità per colpa grave della convenuta, ed essendo dimostrato il danno, la anzidetta circostanza può giustificare l’uso del potere riduttivo dell’addebito previsto dagli artt. 83, primo comma, R.D. 18.11.1923, n. 2440 e 52, secondo comma, T.U. 12.7.1934, n. 1214.
Al riguardo, il Collegio stabilisce che la somma da porre a carico della convenuta ammonti a L. 3.000.000 (tremilioni) complessivi, compresa la rivalutazione monetaria; gli interessi devono essere computati con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza fino al giorno dell’effettivo pagamento (v. SS.RR. Corte dei Conti 10.4.1992, n. 760/A).
Alla soccombenza, consegue la condanna delle spese del presente giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana - definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
CONDANNA
la sig.ra F. Rita, responsabile del danno patito dall’Erario, al pagamento della somma di L. 3.000.000 (tremilioni) - Euro 1549,37, comprensive della rivalutazione monetaria, oltre gli interessi di legge, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.
Condanna altresì la sig.ra F. Rita al pagamento delle spese di giudizio; le spese sinora maturate si liquidano in Lire---------
204.000(duecentoquattromila)--------------------------------------------------
Euro 105,36(centocinque,36)---------------------------------------------------
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 30 maggio 2001.
Depositata in Segreteria il 10 GENNAIO 2002