Statuto

 

Art. 1 Il Sindacato Autonomo Magistrale (S.A.M.) è un’organizzazione unitaria di docenti. La stessa rivolge una particolare attenzione ai problemi della scuola dell’infanzia e dell’obbligo. Il S.A.M. può organizzarsi in strutture con autonomia organizzativa e finanziaria.

Art. 2 Il S.A.M. è costituito per:

a) difendere e potenziare la Scuola statale, promuovendo le riforme ed i provvedimenti necessari al suo sviluppo, per valorizzarne la funzione sociale;

b) tutelare gli interessi ed i diritti individuali e collettivi del personale della scuola;

c) diffondere la conoscenza dei problemi della Scuola statale al fine di ottenere che questa, al di sopra degli interessi di parte, contribuisca a formare una vera coscienza democratica.

Art. 3 Il S.A.M. è indipendente da tutti i partiti politici e da qualsiasi corrente ideologica, politica o confessionale. Le cariche sindacali, nazionali, regionali e provinciali sono incompatibili con cariche negli organi direttivi di partiti.

Art. 4 il S.A.M, non persegue fini di lucro, il patrimonio associativo è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà del sindacato;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate del sindacato sono costituite:

a) dalle quote sociali;

b) dall’ utile derivante da organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Salvo diverse disposizioni di legge, è fatto divieto di distribuire utili, fondi di riserva o avanzi di gestione ai soci in modo diretto o indiretto.

In caso di scioglimento del Sindacato il patrimonio sociale sarà devoluto ad altre associazioni o enti con fini di pubblica utilità, con le modalità stabilite dal Congresso Nazionale, sentiti gli eventuali organismi competenti per legge.

Le quote sociali sono in ogni caso intrasmissibili. I rendiconti economici e finanziari sono redatti, secondo le competenze di cui ai successivi articoli, annualmente.

Art. 5 In ogni organo del S.A.M. è garantita a tutti la più ampia libertà d’espressione.

Il S.A.M. è fondato sul principio della democrazia interna: tutte le cariche sono elettive e le decisioni debbono essere assunte a maggioranza dei voti. Le elezioni devono essere indette per lista unica ed effettuate mediante voto segreto e limitato. I regolamenti elettorali specifici vengono approvati dal Congresso Nazionale e dalle Assemblee dei soci delle sezioni provinciali.

Art. 6 L’iscrizione al S.A.M. comporta da parte del socio l’accettazione delle norme statutarie dell’organizzazione.

Art. 7 Al socio che contravvenga alle norme che regolano le attività del S.A.M. sono inflitte da parte del

Collegio Provinciale dei Probiviri, su denuncia della segreteria provinciale, le seguenti punizioni:

a) ammonizione;

b) deplorazione;

c) sospensione da ogni attività sindacale per un periodo non superiore a 6 mesi;

d) radiazione.

Il Comitato Direttivo Centrale può sostituirsi alle segreterie provinciali nel denunciare al Collegio dei Probiviri della sezione di appartenenza Il socio che contravvenga alle norme statutarie.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri può adottare i provvedimenti di cui alle lettere a),b),c) del presente articolo.

È possibile appellarsi al Collegio Nazionale dei probiviri.

Art. 8 La quota sociale di iscrizione al S.A.M. è fissata dal Comitato Direttivo Centrale.

Art. 9 Gli organi del S.A.M. sono:

· l’Assemblea Generale dei soci;

· il Congresso Nazionale;

· il Consiglio Nazionale;

· il Comitato Direttivo Centrale;

· la Giunta Esecutiva Nazionale;

· la Segreteria Nazionale; -

· il Collegio dei Sindaci

· il Collegio dei Probiviri.

Art. 10 L’Assemblea Generale dei soci è sovrana. Può sindacare l’operato degli organi direttivi dei quali può dichiarare la decadenza. Essa viene convocata per deliberazione del Congresso Nazionale dei delegati o del Comitato Direttivo Centrale o su domanda di almeno un quinto dei soci. La convocazione deve avvenire entro 90 giorni. L’Assemblea Generale dei soci può deliberare per referendum.

Art. 11 Le direttive dell’azione del S.A.M. sono determinate dal Congresso Nazionale che viene convocato, almeno ogni tre anni, e, straordinariamente, ogni volta che la convocazione venga richiesta dal Comitato Direttivo Centrale o dal Consiglio Nazionale.

Art. 12 Il Congresso Nazionale esamina  i bilanci del Sindacato, elegge il Comitato Direttivo Centrale, il Collegio Nazionale dei Sindaci, e il Collegio Nazionale dei Probiviri.

Art. 13 i delegati al congresso sono eletti dalle sezioni provinciali in ragione di un rappresentante per provincia più uno per ogni 100 iscritti o frazione.

La provincia in cui non è costituita una sezione può essere rappresentata dal delegato provvisorio.

Art. 14 Le votazioni riguardanti modifiche statutarie non sono valide se non assunte a maggioranza di due terzi dei delegati.

Art. 15 Il Consiglio Nazionale è composto dai membri del Comitato Direttivo Centrale e dai Segretari Provinciali. li Consiglio nazionale si riunisce. in via ordinaria, una volta all’anno e, straordinariamente, ogni qualvolta lo richiedano il Comitato Direttivo Centrale o le assemblee di 5 sezioni provinciali. Il Consiglio Nazionale delibera per: a) convocare in via straordinaria il Congresso Nazionale; b) per urgenti decisioni su problemi ed argomenti che non siano stati trattati dal Congresso Nazionale precedente: Su altre questioni per le quali sia consultato dal Comitato Direttivo Centrale.

Art. 16 Il Comitato Direttivo Centrale è l’organo di direzione nazionale dei S.A.M. ed attua quanto è deliberato dal Congresso Nazionale e dal Consiglio nazionale, si riunisce, di regola, in quattro sessioni annuali ed ogni qualvolta lo richieda la Segreteria Nazionale. il Comitato Direttivo Centrale approva, previo parere dei Sindaci, il bilancio annuale.

Art. 17 Il Comitato Direttivo Centrale può essere composto da un massimo di 25 membri tra i quali elegge una Giunta Esecutiva composta da non più di 9 membri. Il Comitato Direttivo Centrale elegge, tra i componenti della Giunta Esecutiva, il Segretario Nazionale, tre Vicesegretario Nazionali ed il Segretario Amministrativo i quali compongono la Segreteria Nazionale.

Art. 16 Il Segretario Nazionale ha la rappresentanza legale del S.A.M.. In caso di necessità affida funzioni vicarie ad uno dei Vicesegretari Nazionali.

Art. 19 La Giunta Esecutiva Nazionale è responsabile dell’esecuzione degli organi deliberativi, cura il buon governo e l’amministrazione dell’Organizzazione. Le riunioni della Giunta sono presiedute dal Segretario Nazionale.

Art. 20 Il Collegio nazionale dei Sindaci è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Vigila su ogni atto amministrativo e contabile del S.A.M. ed in particolare sui bilanci annuali. Il Collegio elegge, nel proprio seno, un presidente.

art 21 Il Collegio Nazionale dei Probiviri si compone di 5 membri effettivi e due supplenti, è presieduto a turno da uno dei componenti. Esamina e compone le controversie sorte in seno a qualsiasi organo del Sindacato o i conflitti tra organi. Decide inappellabilmente in merito. Decide inoltre, in sede di appello, sui ricorsi proposti avverso decisioni dei Collegi Provinciali dei Probiviri. Il Collegio dei probiviri si riunisce entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 22 In ogni provincia è costituita una sezione provinciale del S.A.M.

Possono, nei centri ove risiedano almeno 10 soci, essere costituite sezioni che operano nell’ambito di quella provinciale.

Art. 23 Gli organi provinciali del S.A.M. sono: L’Assemblea del soci; Il Consiglio Direttivo Provinciale; La Segreteria Provinciale; Il Collegio Provinciale dei Sindaci; Il Collegio Provinciale dei Probiviri.

Art. 24 Le sezioni provinciali hanno autonomia amministrativa, Ad esse spetta una parte delle quote d’iscrizione nella misura stabilita dal Comitato Direttivo Centrale. L’autonomia esclude ogni azione In contrasto con lo statuto o con le deliberazione degli organi nazionali.

Art. 25 L’Assemblea Provinciale dei soci è sovrana e può dichiarare la decadenza di ogni organo provinciale. Elegge il Consiglio Direttivo Provinciale, il Collegio Provinciale dei Probiviri e quello dei Sindaci,

Art. 26 Il Consiglio Provinciale elegge, nel proprio ambito, un Segretario Provinciale, 3 Vicesegretari provinciali ed il Segretario Amministrativo.

Art. 27 Gli organi regionali del S.A.M. sono il Consiglio Direttivo Regionale, la Segreteria Regionale, essi sono eletti dall’Assemblea regionale costituita dai Segretari Provinciali e dai Segretari amministrativi provinciali oltre che dai membri del Comitato Direttivo Centrale presenti in regione.

Deve essere inoltre eletto il Collegio dei sindaci.

Gli organi regionali operano nel rispetto dei deliberati degli organismi nazionali.

Art. 28 Il Consiglio Direttivo Regionale elegge nel proprio ambito il Segretario  regionale, quello Amministrativo ed un vicesegretario.

Art. 29  Per il funzionamento del Collegio del Probiviri, di quello sindacale e degli altri organi valgono, in quanto applicabili, le norme fissate per gli organi nazionali. Per quanto non previsto dai presente Statuto si fa riferimento alle norme dei Codice Civile.