In una causa promossa dal SAM-Gilda provinciale il Tribunale di Trieste riafferma i poteri del Collegio dei docenti.

 

Il Giudice del Lavoro di Trieste, con decisione del 7 gennaio 2003, ha dichiarata illegittima la procedura con la quale un dirigente scolastico aveva assegnato un alunno non vedente ad un docente con specializzazione per alunni portatori di handicap psico-fisici, sottraendolo all’insegnante precedente, munita appunto di specializzazione per non vedenti, e facendo sì che quest’ultima divenisse perdente posto.

Sulla materia era stato inutilmente esperito il tentativo di conciliazione e si era quindi proposto ricorso di urgenza al Giudice del Lavoro.

Il Giudice ha accolto in pieno le richieste della collega, dichiarando che il dirigente scolastico, nell’assegnare i docenti alle classi, compresi quelli di sostegno, non può prescindere dal parere del collegio dei docenti (neppure consultato nel caso specifico) e che inoltre lo stesso deve rispettare la programmazione educativa dello stesso collegio, secondo l’art. 128 del TU 297/94,  l’art. 13 della legge 104/92 e gli artt 7 e 127 d.lvo 297/94.

Il Giudice ha ricordato che anche la legge 448/2001, nell’attribuire ai dirigenti scolastici la facoltà di avanzare proposte ai Direttori Regionali sugli organici prevede che “siano sentiti i competenti organi collegiali”.

Quanto sopra porta a ritenere – scrive il Giudice – che qualsiasi variazione del corpo insegnante della classe in cui operava A.D. richiedeva necessariamente una preventiva audizione del Collegio dei docenti.

Il Giudice ha infine affermato che per quel che riguarda il requisito dell’urgenza e del danno irreparabile questo viene individuato nell’irrimediabile lesione apportata all’interesse professionale della docente ad operare nella medesima classe in cui aveva insegnato precedentemente con buoni risultati.