L’AGGIORNAMENTO DELIBERATO DAL COLLEGIO
DEI DOCENTI NON E’ AUTOMATICAMENTE OBBLIGATORIO PER TUTTI
Queste le indicazioni del mini Vademecum*
Gilda di inizio d’anno:
“L’aggiornamento
non è più un obbligo-dovere, ma un diritto
dei docenti regolamentato anche dal contratto siglato nel mese di giugno di
quest’anno. Inoltre la finanziaria 2002 prevede la distribuzione alle scuole
di fondi per l’auto-aggiornamento (il rimborso delle spese va chiesto entro il
31/12/02). Molti dirigenti (ed alcuni sindacati!!!) sostengono che quando
l’aggiornamento viene approvato dal Collegio dei docenti diventa
automaticamente obbligatorio per tutti. Non è così. Tuttavia, se non intendete
partecipare ad un aggiornamento deliberato dal vostro Collegio e volete evitare
logoranti discussioni con il dirigente, abbiate cura di far mettere a verbale
una dichiarazione che esplicita il carattere non obbligatorio
dell’impegno.”
Questo l’esito del ricorso gerarchico
presentato il giugno scorso da due docenti della Gilda di Treviso, assistiti
dallo Studio Legale D’Angelo e Arciprete, che a suo tempo condusse
- e vinse - la battaglia legale per la salvaguardia del principio
dell’elettività delle Funzioni-Obiettivo:
E’ stato
accolto dal Ministero dell’Istruzione il ricorso gerarchico presentato, a
giugno dell’anno scorso, da due docenti dell’Istituto “Da Collo” di
Conegliano, assistite dallo Studio
Legale D’Angelo e Arciprete di
Treviso, avverso la sanzione disciplinare dell’avvertimento scritto,
illegittimamente comminata loro.
A maggio del
2000 il Collegio Docenti dell’Istituto suddetto approvava all’unanimità il
“Progetto Educazione alla Salute”, predisposto ai sensi della Dir. Min.
292/99. Successivamente approvava, sempre all’unanimità, anche il POF, che
prevedeva l’organizzazione di 3 corsi di formazione per i docenti, tra i quali
il “Corso sulla comunicazione docente-allievo, docente-docente” finanziato
nell’ambito del Progetto Educazione alla Salute”.
Comunque,
non erano stati stabiliti i criteri di partecipazione ai corsi istituiti e né
il POF né il “Progetto Educazione alla Salute” prevedevano
l’obbligatorietà per i docenti
alla frequenza dei corsi citati.
Nemmeno la
comunicazione, redatta successivamente dal dirigente scolastico, dava
chiarimenti circa la partecipazione ai corsi, ma informava soltanto sulle date
fissate per gli incontri.
Le
ricorrenti, per motivi personali, non hanno partecipato al corso di cui sopra,
ed il dirigente scolastico, nonostante non fosse mai stata prevista e stabilita
l’obbligatorietà della frequenza, comminava loro la sanzione disciplinare
dell’avvertimento scritto per non aver adempiuto ai propri doveri d’ufficio
e per essersi arbitrariamente assentate dagli incontri di aggiornamento.
Le
ricorrenti hanno impugnato le sanzioni ed il loro ricorso è stato accolto.
Decisivo
è stato il parere del Comitato orizzontale relativo alla Scuola Secondaria
Superiore che, valutate le motivazioni addotte dalle docenti in merito alla
questione, così si è espresso in data 20/03/02:
“Considerato che le sanzioni
disciplinari dell’avvertimento scritto discendono dal fatto che le ricorrenti
non hanno partecipato al corso di formazione indirizzato ai docenti
dell’Istituto, per il quale il Collegio Docenti nel deliberare
l’iniziativa avrebbe potuto individuare le modalità di realizzazione e di
partecipazione;
Atteso che dagli atti non emerge alcuna
volontà/disponibilità delle ricorrenti a partecipare al summenzionato corso di
formazione ma soltanto una CONDIVISIONE DELL’INIZIATIVA nella qualità di
componenti dell’organo deliberante;
Considerato che non si possa intravedere
alcuna volontà a venir meno ai propri doveri
Esprime parere favorevole
all’accoglimento del ricorso”.
Di
conseguenza le sanzioni sono state annullate proprio perché illegittime.
E’
importante rilevare che il citato parere, spingendosi oltre l’annullamento
dei provvedimenti impugnati, precisa anche che, se il Collegio Docenti non
individua i criteri di realizzazione e partecipazione dei docenti ad un corso di
aggiornamento e se i docenti, da parte loro, esprimono soltanto, in qualità di
componenti il collegio, una condivisione dell’iniziativa avviata, non può
essere invocato dal dirigente scolastico un obbligo alla loro frequenza al
corso.
(memoria del ricorso a cura dello Studio Legale D’Angelo e Arciprete)