L’AGGIORNAMENTO DELIBERATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI NON E’ AUTOMATICAMENTE OBBLIGATORIO PER TUTTI

Queste le indicazioni del mini Vademecum* Gilda di inizio d’anno:

 

“L’aggiornamento non è più un obbligo-dovere, ma un  diritto dei docenti regolamentato anche dal contratto siglato nel mese di giugno di quest’anno. Inoltre la finanziaria 2002 prevede la distribuzione alle scuole di fondi per l’auto-aggiornamento (il rimborso delle spese va chiesto entro il 31/12/02). Molti dirigenti (ed alcuni sindacati!!!) sostengono che quando l’aggiornamento viene approvato dal Collegio dei docenti diventa automaticamente obbligatorio per tutti. Non è così. Tuttavia, se non intendete partecipare ad un aggiornamento deliberato dal vostro Collegio e volete evitare logoranti discussioni con il dirigente, abbiate cura di far mettere a verbale una dichiarazione che esplicita il carattere non obbligatorio dell’impegno.”

 

Questo l’esito del ricorso gerarchico presentato il giugno scorso da due docenti della Gilda di Treviso, assistiti dallo Studio Legale D’Angelo e Arciprete, che a suo tempo condusse  - e vinse - la battaglia legale per la salvaguardia del principio dell’elettività delle Funzioni-Obiettivo:

E’ stato accolto dal Ministero dell’Istruzione il ricorso gerarchico presentato, a giugno dell’anno scorso, da due docenti dell’Istituto “Da Collo” di Conegliano, assistite dallo  Studio Legale D’Angelo e Arciprete di Treviso, avverso la sanzione disciplinare dell’avvertimento scritto, illegittimamente comminata loro.

A maggio del 2000 il Collegio Docenti dell’Istituto suddetto approvava all’unanimità il “Progetto Educazione alla Salute”, predisposto ai sensi della Dir. Min. 292/99. Successivamente approvava, sempre all’unanimità, anche il POF, che prevedeva l’organizzazione di 3 corsi di formazione per i docenti, tra i quali il “Corso sulla comunicazione docente-allievo, docente-docente” finanziato nell’ambito del Progetto Educazione alla Salute”.

Comunque, non erano stati stabiliti i criteri di partecipazione ai corsi istituiti e né il POF né il “Progetto Educazione alla Salute” prevedevano l’obbligatorietà  per i docenti alla frequenza dei corsi citati.

Nemmeno la comunicazione, redatta successivamente dal dirigente scolastico, dava chiarimenti circa la partecipazione ai corsi, ma informava soltanto sulle date fissate per gli incontri.

Le ricorrenti, per motivi personali, non hanno partecipato al corso di cui sopra, ed il dirigente scolastico, nonostante non fosse mai stata prevista e stabilita l’obbligatorietà della frequenza, comminava loro la sanzione disciplinare dell’avvertimento scritto per non aver adempiuto ai propri doveri d’ufficio e per essersi arbitrariamente assentate dagli incontri di aggiornamento.

Le ricorrenti hanno impugnato le sanzioni ed il loro ricorso è stato accolto.

Decisivo è stato il parere del Comitato orizzontale relativo alla Scuola Secondaria Superiore che, valutate le motivazioni addotte dalle docenti in merito alla questione, così si è espresso in data 20/03/02:

“Considerato che le sanzioni disciplinari dell’avvertimento scritto discendono dal fatto che le ricorrenti non hanno partecipato al corso di formazione indirizzato ai docenti dell’Istituto, per il quale il Collegio Docenti nel deliberare l’iniziativa avrebbe potuto individuare le modalità di realizzazione e di partecipazione;

Atteso che dagli atti non emerge alcuna volontà/disponibilità delle ricorrenti a partecipare al summenzionato corso di formazione ma soltanto una CONDIVISIONE DELL’INIZIATIVA nella qualità di componenti dell’organo deliberante;

Considerato che non si possa intravedere alcuna volontà a venir meno ai propri doveri

Esprime parere favorevole all’accoglimento del ricorso”.

Di conseguenza le sanzioni sono state annullate proprio perché illegittime.

E’ importante rilevare che il citato parere, spingendosi oltre l’annullamento dei provvedimenti impugnati, precisa anche che, se il Collegio Docenti non individua i criteri di realizzazione e partecipazione dei docenti ad un corso di aggiornamento e se i docenti, da parte loro, esprimono soltanto, in qualità di componenti il collegio, una condivisione dell’iniziativa avviata, non può essere invocato dal dirigente scolastico un obbligo alla loro frequenza al corso.

(memoria del ricorso a cura dello Studio Legale D’Angelo e Arciprete)