ATTO
DI INDIRIZZO ALL’ARAN PER L’ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DISCIPLINATA
DALL’ART. 43 DEL C.C.N.L. COMPARTO SCUOLA SOTTOSCRITTO IL 24 LUGLIO 2003.
1.
Procedura.
Il
Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Ministro della
funzione pubblica, di intesa con il Ministro dell’istruzione, università e
ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, nell’esercizio
delle competenze inerenti alla contrattazione collettiva dei dipendenti delle
amministrazioni dello Stato, di cui all’art.41, comma 2. del d.lgs n. 165 del
2001, impartisce i seguenti indirizzi all’ARAN per l’attivazione della
procedura disciplinata dall’art. 43 del CCNL relativo al personale non
dirigente del comparto Scuola, per il quadriennio 2002-2005 ed il biennio
2002-2003, sottoscritto il 24 luglio 2003.
2.
Premessa.
L’art. 43 del CCNL comparto scuola, sottoscritto il 24 luglio 2003 ha previsto che la disciplina relativa al personale scolastico, docente e ATA, sia suscettibile di revisione in via pattizia qualora ciò si renda necessario in relazione all’entrata in vigore della legge 28 marzo 2003, n, 53 e delle connesse disposizioni attuative.
L’emanazione
del D.Lgs. 19 febbraio 2004, n, 59, recante la “Definizione delle
norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo
dell‘istruzione, a norma dell’art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53” ha
concretizzato i presupposti indicati dalla predetta disposizione contrattuale,
determinando l’esigenza di avviare la trattativa per la definizione della
prevista sessione negoziale.
Pertanto,
attraverso l’atto in oggetto si definiscono gli indirizzi all’ARAN per
l’integrazione e la modificazione del vigente assetto contrattuale.
3.
Definizione di nuove
professionalità e modalità organizzative per la scuola dell’infanzia.
L’art.
2, lettera f), della Legge 28 marzo 2003, n. 53 recante la “Delega
al Governo per la definizione delle norme generali sull‘istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale”, nel riconoscere alle famiglie la facoltà di iscrivere
alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età.
entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, prevede che tale
anticipazione, oltre ad avvenire secondo criteri di gradualità e in forma di
sperimentazione, sia anche conciata all’introduzione di nuove professionalità
e modalità organizzative.
IL
legislatore, in sede di attuazione della citata delega, ‘avvenuta con il
citato D.Lgs 19 febbraio 2004, n, 59, ha voluto ribadire all’art. 12, comma 1,
queste ultime esigenze e ha disposto che sia l’anticipazione valevole per
l’anno scolastico 2003/2004 (che consentiva l’iscrizione alla scuola
dell’infanzia ai bambini e alle bambine che compivano i tre anni di età entro
il 28 febbraio 2004), sia quella ordinaria ai sensi dell’art. 2, non
solo conservino il carattere di gradualità e di sperimentazione, ma siano volte
«anche alla definizione delle esigenze di nuove professionalità e modalità
organizzative».
Il
problema si pone, in particolare, per il personale ATA e riguarda il
profilo di collaboratore scolastico.
Come
già evidenziato nelle indicazioni e istruzioni applicative del predetto decreto
legislativo, emanate con C.M. n. 29 del 5 marzo 2004, la previsione
contenuta nel richiamato art. 12, è suscettibile di determinare l’esigenza di
istituire ulteriori profili professionali del personale scolastico sopra
indicato e, comunque, è destinata ad incidere sulla declaratoria delle funzioni
già regolate dal contratto, nonché su modelli e soluzioni organizzative del
lavoro, con conseguente riflesso ‘anche sugli aspetti retributivi delle
relative prestazioni.
Gli
interventi modificativi, in astratto possibili, si possono ricondurre, in linea
di massima, alle seguenti tre modalità:
a)
costituzione di un nuovo profilo professionale - da effettuare, atteso
che il citato d.lgs n. 59 del 2004 non reca oneri, esclusivamente
nell’ambito delle risorse contrattuali disponibili - che si aggiungerebbe ai
due (collaboratore scolastico dei servizi e collaboratore scolastico) già
previsti dalla Tabella B, annessa al vigente CCNL;
b) arricchimento delle mansioni, connesse ai profili esistenti con corrispondente congruo riconoscimento economico;
c)
riconduzione delle richieste nuove professionalità al regime degli
incarichi specifici regolati dall’art. 47 del CCNL in questione, inserendo
nella norma una esplicita previsione che definisca anche le modalità
retributive.
La
scelta dell’una o dell’altra soluzione, o di tutte, anche in modo
articolato, dove, comunque, essere valutata con ponderazione, misurandone la
concreta fattibilità con riferimento, prioritariamente, agli equilibri
raggiunti negli, attuali assetti contrattuali e alle risorse disponibili.
4.
Definizione dei criteri per l’individuazione dei docenti preposti alle
funzioni tutoriali.
Gli
articoli 7 e 10 del D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 hanno introdotto la
figura del docente tutor, rispettivamente,
nella scuola primaria e in quella secondaria di primo grado.
Le
norme citate correlano la funzione tutoriale all’esigenza di personalizzazione
dei piani di studio, ponendola in rapporto strumentale con il perseguimento
delle finalità educative assegnate dagli articoli 5 e 9,
rispettivamente, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado.
Il
docente incaricato della predetta funzione, oltre ad essere in possesso di
specifica formazione, deve svolgere, in costante rapporto con le famiglie e il
territorio, e avvalendosi del contributo degli altri insegnanti, compiti di orientamento
in ordine alla .scelta delle attività e degli insegnamenti rientranti
nell’offerta opzionale/facoltativa organizzata dalle scuole ai sensi dei commi
2 degli articoli 7 e 10, già citati, di tutorato degli allievi, di coordinamento
delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con
le famiglie e della documentazione del percorso formativo compiuto
dall’allievo.
Nei
rispettivi commi 5, gli articoli 7 e 10, da ultimo citati, enunciano,
infine, la contitolarità educativa e didattica di tutti i docenti,
impedendo esplicitamente che l’incarico di tutor possa estrinsecarsi in un
rapporto di sovraordinazione sugli altri insegnanti, come peraltro già
sottolineato nella citata C.M. n.
29 del 2004.
Nella
scuola primaria, il docente al quale sono affidate le funzioni di cui sopra,
assicura, nei primi tre anni, un’attività di insegnamento non inferiore alle
18 ore settimanali.
Le
indicazioni e le istruzioni applicative emanate con la Circolare sopra più
volte richiamata, precisano, inoltre, che l’attività tutoriale «non comporta
l’istituzione di una nuova figura professionale», concretandosi invece in una
funzione che rientra «nel profilo professionale del docente», arricchendone le
competenze e gli aspetti interrelazionali.
Si
tratta, più specificamente, di un insieme di funzioni, affidate in ogni classe
ad un docente che comunque continua a svolgere, a determinate condizioni, il suo
principale compito di insegnante.
Le
medesime funzioni, inoltre, non si esplicano separatamente dal contesto degli
interventi e delle responsabilità degli altri docenti. Continuano, infatti, ad
essere rimesse alla collegialità, all’apporto e alle considerazioni
d’insieme di tutto il corpo insegnante le principali attività connesse alla
didattica quali la valutazione degli alunni, la predisposizione della
documentazione narrativa del processo formativo di ciascuno di essi (portfolio),
le relazioni con le famiglie e gli interventi di orientamento.
La
funzione tutoriale, in definitiva, corresponsabilizza in diverso modo tutti, ma
chiede ad un docente in particolare di garantirne l’attuazione in modo
razionale e unitario.
La
consapevolezza che le concrete modalità di svolgimento della nuova funzione
possano determinare la necessità di rivedere le attuali disposizioni
contrattuali sugli orari,
sull’organizzazione del lavoro e
sul regime delle prestazioni, rende urgente l’avvio di un
apposito confronto con le controparti sindacali per adeguare il vigente assetto
normativo alle ricadute della riforma scolastica, secondo l’espressa
previsione contenuta nel già citato art. 43 del CCNL 2002/2005.
Le
risorse finanziarie disponibili per l’attivazione della funzione in esame, ai
sensi dell’art. 43 del CCNL, sono fissate dall’emendamento al disegno di
legge di assestamento del bilancio 2004, che individua specificamente le risorse
da destinare alla funzione di tutoraggio.
Esse
consistono in € 21.270.000, stanziati sul capitolo di bilancio di nuova
costituzione “Spese per compensare la funzione tutoriale dei docenti”, sotto
il centro di responsabilità amministrativa “Servizio affari economico
finanziari”, determinato tramite compensazione, quanto ad € 18.898.000 dal
capitolo 1225, concernente “Iniziative per l’orientamento, la prevenzione
delle dispersione scolastica e potenziamento della scolarizzazione”, e quanto
ad € 2.372.000 dal capitolo 1442, denominato “Spese per l’istruzione
post-secondaria e degli adulti”.
Per
l’anno 2005 il complessivo fabbisogno di € 63.810.000 sarà imputato
all’autorizzazione di spesa di cui all’art. 3, comma 92, legge finanziaria
2004.
Le
predette risorse per la funzione di tutoraggio verranno utilizzate
successivamente all’approvazione della legge di assestamento del bilancio
2004.
La fase negoziale e l’impiego delle risorse dovrà concludersi in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico, trattandosi di risorse da assegnare, con vincolo di destinazione al fondo di istituto delle istituzioni scolastiche ed educative.
Il
Ministro Luigi Mazzella