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Art. 1 1. La scuola
dell'infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, concorre
all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale,
religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone
le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento,
e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative;
nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori,
contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e,
nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il
profilo educativo e la continuità educativa con il complesso dei
servizi all'infanzia e con la scuola primaria. |