Art. 10

Attività educative e didattiche

1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie, di cui all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore, oltre a quanto previsto al comma 2.
2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, e con la prosecuzione degli studi del secondo ciclo, per ulteriori 198 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione. Le predette richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.
3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa.
4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, nonché l'assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa fino ad un massimo di 231 ore annue, fermo restando il limite del numero complessivo dei posti di cui all'articolo 15, è costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è prevista l'abilitazione all'insegnamento, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d'opera con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
5. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 è affidato, anche attraverso la personalizzatone dei piani di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tale fine concorre prioritariamente, per l'intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli alunni, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.

3.1 - Orari di funzionamento (articolo 10)

Il decreto legislativo prevede all'articolo 10, comma 1, che l'orario obbligatorio annuale delle lezioni, nella scuola secondaria di I grado, è di 891 ore, che, distribuite su 33 settimane convenzionali di lezione, corrispondono, a regime, ad un orario medio settimanale di 27 ore per tutte le classi, dalla prima alla terza.

Per l'anno scolastico 2004/2005 tale orario obbligatorio è riferito alle sole prime classi, mentre per le seconde e le terze classi si intendono vigenti le previsioni orarie di cui all'articolo 166 del decreto legislativo n. 297/1994.

Come per gli altri ambiti di scolarità, il monte ore di lezione è determinato su base annua; rimane invece demandata all'autonomia delle scuole l'articolazione dello stesso durante l'anno scolastico, ai sensi del D.P.R. n. 275/1999.

Le istituzioni scolastiche, in relazione alle prevalenti richieste delle famiglie e nell'ottica della personalizzazione dei piani di studio, in coerenza con il Profilo, organizzano insegnamenti e attività per ulteriori 198 ore annue (articolo 10, comma 2), corrispondenti mediamente a sei ore settimanali.

Tale offerta, facoltativa opzionale per le famiglie, la cui frequenza è gratuita, impegnerà per il prossimo anno scolastico le sole classi prime, mentre per le seconde e le terze classi varrà quanto già sopra precisato con riferimento all'orario obbligatorio delle lezioni, nel senso che rimarranno in vigore gli attuali assetti orari.

All'orario obbligatorio e a quello facoltativo di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, fermo restando il limite costituito dal numero complessivo dei posti di cui all'articolo 15 del decreto medesimo, va aggiunto il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo-mensa, che, nella sua espansione massima, è di 231 ore annue (sino a 7 ore settimanali).

I servizi di mensa, eventualmente occorrenti per garantire lo svolgimento delle attività educative e didattiche, sono erogati con l'assistenza educativa del personale docente.

Le famiglie contribuiscono in maniera attiva e partecipata alla definizione dei percorsi formativi dei propri figli, nel rispetto delle loro vocazioni, capacità, attitudini ed inclinazioni, anche attraverso la scelta degli insegnamenti e delle attività educative, da svolgere nell'orario facoltativo opzionale.

Come già chiarito nel paragrafo Aspetti significativi del provvedimento legislativo, le scelte delle famiglie, durante la fase transitoria e, in particolare, per l'anno scolastico 2004/2005, vanno rese compatibili con la gamma delle opportunità che le istituzioni scolastiche possono offrire, in relazione alle dotazioni organiche loro assegnate e alle risorse professionali di cui dispongono.

In tale ottica, occorre creare una proficua e puntuale collaborazione e interazione tra famiglie e scuole, sulla cui base poter contemperare le richieste e le attese delle prime con l'effettiva capacità di risposta delle seconde.

In un quadro di sistema a regime, le scuole, anche sulla base delle prevalenti e ricorrenti richieste delle famiglie e delle indicazioni complessive ricavate dal Portfolio, saranno in condizione di predisporre un repertorio di offerte formative organiche che rispondano ai bisogni educativi degli alunni e valorizzino, nel contempo, le scelte delle famiglie già all'atto dell'iscrizione.

Per l'anno scolastico 2004/2005, con la menzionata circolare n. 2/2004, sono state fornite prime indicazioni in ordine alle scelte delle famiglie riferite all'orario facoltativo opzionale, con la precisazione che tali scelte potevano riguardare la richiesta del solo orario obbligatorio o di quello comprensivo della quota oraria facoltativa opzionale.

Inoltre, con la più volte citata circolare, si rinviava, a titolo orientativo, agli assetti didattico-organizzativi esistenti, facendo riserva di ulteriori istruzioni e indicazioni, una volta entrati in vigore il nuovo impianto ordinamentale e i contenuti dei Piani di studio di cui al decreto legislativo e alle Indicazioni nazionali allo stesso allegate.

Allo stato, si ritiene di poter sciogliere la riserva secondo le procedure e le modalità di seguito indicate.

Per l'anno 2004/2005, le istituzioni scolastiche, nella propria autonomia, provvederanno ad articolare l'orario facoltativo opzionale in insegnamenti e attività, da ricomprendere nel Piano dell'offerta formativa (articolo 10, comma 2 del decreto), tenuto conto delle consistenze di organico loro assegnate, avvalendosi delle professionalità esistenti e valutate le prevalenti richieste delle famiglie.

Per quanto attiene, in particolare, alle opzioni delle famiglie, le istituzioni scolastiche elaboreranno, in tempo utile rispetto all'avvio del prossimo anno scolastico e alla programmazione delle relative attività, un repertorio di offerte formative e attiveranno tutte le iniziative volte ad orientare e a rendere più agevoli le opzioni stesse. Tale repertorio si intende ovviamente riferito anche alle azioni di rafforzamento e di approfondimento destinate ad alunni in particolari condizioni.

Giova comunque precisare che, in relazione a quanto disposto dagli articoli 14 e 15 del decreto legislativo e nella considerazione che nel prossimo anno scolastico la riforma, applicata solo nelle prime classi, comporterà la contestuale vigenza del nuovo e del pregresso ordinamento, le opzioni delle famiglie potranno trovare accoglimento, compatibilmente con le risorse esistenti nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

 

3.4 - Funzione tutoriale (articolo 10)

Il decreto legislativo, all'articolo 10, comma 5, prevede che, al perseguimento delle finalità proprie della scuola secondaria di I grado, da realizzare soprattutto attraverso la personalizzazione dei piani di studio, concorre prioritariamente il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni tutoriali analoghe a quelle già descritte in occasione della trattazione della funzione per la scuola primaria al precedente paragrafo 2, punto 4.

Per lo svolgimento dei succitati compiti, il docente preposto alla funzione tutoriale si avvale degli apporti e dei contributi degli altri docenti.

Nelle more della realizzazione della specifica formazione prevista dal decreto legislativo, l'attribuzione dell'incarico dovrà avvenire nell'ambito delle disponibilità e delle risorse esistenti, ricorrendo a soluzioni di tipo transitorio e adottando criteri di flessibilità, da ponderare opportunamente da parte delle istituzioni scolastiche.

In ordine alla specifica funzione e ai compiti operativi, nonché all'individuazione dei criteri per il conferimento della funzione tutoriale, valgono le osservazioni già formulate per l'analoga funzione riferita alla scuola primaria, con la precisazione che ulteriori approfondimenti sulla delicata materia costituiranno oggetto di confronti nelle sedi competenti.