|
Art. 10
Attività educative e didattiche
1. Al fine di garantire
l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo
4, comma 1,
l'orario annuale delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado,
comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni
scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in
conformità alle norme concordatarie, di cui all'articolo 3, comma 1,
ed alle conseguenti intese, è di 891 ore, oltre a quanto previsto al
comma 2.
2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la
personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del
piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste
delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo
educativo, e con la prosecuzione degli studi del secondo ciclo, per
ulteriori 198 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per
gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti
alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive
famiglie hanno esercitato l'opzione. Le predette richieste sono
formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e
razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche
possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.
3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente
dedicato alla mensa.
4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui
ai commi 1 e 2, nonché l'assistenza educativa da parte del personale
docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa
fino ad un massimo di 231 ore annue, fermo restando il limite del
numero complessivo dei posti di cui all'articolo
15, è costituito
l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli
insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica
professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i
quali è prevista l'abilitazione all'insegnamento, le istituzioni
scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro
bilanci, contratti di prestazione d'opera con esperti, in possesso di
titoli definiti con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica.
5. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra
nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche,
fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 è affidato, anche attraverso la personalizzatone dei
piani di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle
attività educative e didattiche previste dai medesimi piani di
studio. A tale fine concorre prioritariamente, per l'intera durata del
corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante
rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di
orientamento nella scelta delle attività di cui al comma 2, di
tutorato degli alunni, di coordinamento delle attività educative e
didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della
documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con
l'apporto degli altri docenti.
3.1 - Orari di funzionamento (articolo 10)
Il decreto legislativo prevede all'articolo 10, comma 1, che l'orario
obbligatorio annuale delle lezioni, nella scuola secondaria di I grado, è
di 891 ore, che, distribuite su 33 settimane convenzionali di lezione,
corrispondono, a regime, ad un orario medio settimanale di 27 ore per tutte
le classi, dalla prima alla terza.
Per l'anno scolastico 2004/2005 tale orario obbligatorio è riferito alle
sole prime classi, mentre per le seconde e le terze classi si intendono
vigenti le previsioni orarie di cui all'articolo 166 del decreto legislativo
n. 297/1994.
Come per gli altri ambiti di scolarità, il monte ore di lezione è
determinato su base annua; rimane invece demandata all'autonomia delle
scuole l'articolazione dello stesso durante l'anno scolastico, ai sensi del
D.P.R. n. 275/1999.
Le istituzioni scolastiche, in relazione alle prevalenti richieste delle
famiglie e nell'ottica della personalizzazione dei piani di studio, in
coerenza con il Profilo, organizzano insegnamenti e attività per
ulteriori 198 ore annue (articolo 10, comma 2), corrispondenti
mediamente a sei ore settimanali.
Tale offerta, facoltativa opzionale per le famiglie, la cui frequenza è
gratuita, impegnerà per il prossimo anno scolastico le sole classi prime,
mentre per le seconde e le terze classi varrà quanto già sopra precisato
con riferimento all'orario obbligatorio delle lezioni, nel senso che
rimarranno in vigore gli attuali assetti orari.
All'orario obbligatorio e a quello facoltativo di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 10, fermo restando il limite costituito dal numero complessivo
dei posti di cui all'articolo 15 del decreto medesimo, va aggiunto il tempo
eventualmente dedicato alla mensa e al dopo-mensa, che, nella sua espansione
massima, è di 231 ore annue (sino a 7 ore settimanali).
I servizi di mensa, eventualmente occorrenti per garantire lo svolgimento
delle attività educative e didattiche, sono erogati con l'assistenza
educativa del personale docente.
Le famiglie contribuiscono in maniera attiva e partecipata alla definizione
dei percorsi formativi dei propri figli, nel rispetto delle loro vocazioni,
capacità, attitudini ed inclinazioni, anche attraverso la scelta degli
insegnamenti e delle attività educative, da svolgere nell'orario
facoltativo opzionale.
Come già chiarito nel paragrafo Aspetti significativi del provvedimento
legislativo, le scelte delle famiglie, durante la fase transitoria e, in
particolare, per l'anno scolastico 2004/2005, vanno rese compatibili con la
gamma delle opportunità che le istituzioni scolastiche possono offrire, in
relazione alle dotazioni organiche loro assegnate e alle risorse
professionali di cui dispongono.
In tale ottica, occorre creare una proficua e puntuale collaborazione e
interazione tra famiglie e scuole, sulla cui base poter contemperare le
richieste e le attese delle prime con l'effettiva capacità di risposta
delle seconde.
In un quadro di sistema a regime, le scuole, anche sulla base delle
prevalenti e ricorrenti richieste delle famiglie e delle indicazioni
complessive ricavate dal Portfolio, saranno in condizione di
predisporre un repertorio di offerte formative organiche che rispondano ai
bisogni educativi degli alunni e valorizzino, nel contempo, le scelte delle
famiglie già all'atto dell'iscrizione.
Per l'anno scolastico 2004/2005, con la menzionata circolare n. 2/2004, sono
state fornite prime indicazioni in ordine alle scelte delle famiglie
riferite all'orario facoltativo opzionale, con la precisazione che tali
scelte potevano riguardare la richiesta del solo orario obbligatorio o di
quello comprensivo della quota oraria facoltativa opzionale.
Inoltre, con la più volte citata circolare, si rinviava, a titolo
orientativo, agli assetti didattico-organizzativi esistenti, facendo riserva
di ulteriori istruzioni e indicazioni, una volta entrati in vigore il nuovo
impianto ordinamentale e i contenuti dei Piani di studio di cui al
decreto legislativo e alle Indicazioni nazionali allo stesso
allegate.
Allo stato, si ritiene di poter sciogliere la riserva secondo le procedure e
le modalità di seguito indicate.
Per l'anno 2004/2005, le istituzioni scolastiche, nella propria autonomia,
provvederanno ad articolare l'orario facoltativo opzionale in insegnamenti e
attività, da ricomprendere nel Piano dell'offerta formativa (articolo
10, comma 2 del decreto), tenuto conto delle consistenze di organico
loro assegnate, avvalendosi delle professionalità esistenti e valutate le
prevalenti richieste delle famiglie.
Per quanto attiene, in particolare, alle opzioni delle famiglie, le
istituzioni scolastiche elaboreranno, in tempo utile rispetto all'avvio del
prossimo anno scolastico e alla programmazione delle relative attività, un
repertorio di offerte formative e attiveranno tutte le iniziative volte ad
orientare e a rendere più agevoli le opzioni stesse. Tale repertorio si
intende ovviamente riferito anche alle azioni di rafforzamento e di
approfondimento destinate ad alunni in particolari condizioni.
Giova comunque precisare che, in relazione a quanto disposto dagli articoli
14 e 15 del decreto legislativo e nella considerazione che nel prossimo anno
scolastico la riforma, applicata solo nelle prime classi, comporterà la
contestuale vigenza del nuovo e del pregresso ordinamento, le opzioni delle
famiglie potranno trovare accoglimento, compatibilmente con le risorse
esistenti nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
3.4 - Funzione tutoriale (articolo 10)
Il decreto legislativo, all'articolo 10, comma 5, prevede che, al
perseguimento delle finalità proprie della scuola secondaria di I grado, da
realizzare soprattutto attraverso la personalizzazione dei piani di studio, concorre
prioritariamente il docente in possesso di specifica formazione che,
in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni
tutoriali analoghe a quelle già descritte in occasione della
trattazione della funzione per la scuola primaria al precedente paragrafo 2,
punto 4.
Per lo svolgimento dei succitati compiti, il docente preposto alla funzione
tutoriale si avvale degli apporti e dei contributi degli altri docenti.
Nelle more della realizzazione della specifica formazione prevista dal
decreto legislativo, l'attribuzione dell'incarico dovrà avvenire
nell'ambito delle disponibilità e delle risorse esistenti, ricorrendo a
soluzioni di tipo transitorio e adottando criteri di flessibilità, da
ponderare opportunamente da parte delle istituzioni scolastiche.
In ordine alla specifica funzione e ai compiti operativi, nonché
all'individuazione dei criteri per il conferimento della funzione tutoriale,
valgono le osservazioni già formulate per l'analoga funzione riferita alla
scuola primaria, con la precisazione che ulteriori approfondimenti sulla
delicata materia costituiranno oggetto di confronti nelle sedi competenti.
|
|