Art. 11

Valutazione, scrutini ed esami

1. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.
2. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.
3. I docenti effettuano la valutazione biennale ai fini del passaggio al terzo anno, avendo cura di accertare il raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi del biennio, valutando altresì il comportamento degli alunni. Gli stessi, in casi motivati, possono non ammettere l'allievo alla classe successiva all'interno del periodo biennale.
4. Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude con un esame di Stato.
5. Alle classi seconda e terza si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, nonché i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo, rispettivamente, da almeno uno o due anni.
6. All'esame di Stato di cui al comma 4 sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitre anni di età.
7. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.

 

3.5 - Valutazione (articoli 4, 11 e 19)

Conformemente alle disposizioni contenute nella legge n. 53/2003, il decreto legislativo stabilisce, all'articolo 4, che la scuola secondaria di I grado sia articolata in un periodo didattico biennale e in un terzo anno di orientamento e di raccordo con il secondo ciclo.

Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto dispone che, ai fini della validità dell'anno scolastico, ciascun alunno deve maturare una frequenza minima di tre quarti dell'orario annuale obbligatorio e facoltativo prescelto.

Le istituzioni scolastiche, qualora ricorrano situazioni eccezionali, possono autonomamente stabilire deroghe ai limiti massimi di assenze.

Sono oggetto di valutazione tutti gli apprendimenti, sia quelli connessi agli orari obbligatori, sia quelli riferiti agli orari facoltativi opzionali scelti dagli studenti.

Gli insegnanti procedono anche alla valutazione conclusiva dei singoli alunni ai fini del passaggio al periodo successivo. Con deliberazione motivata, gli insegnanti possono, altresì, non ammettere gli alunni alla classe intermedia.

Il terzo anno si conclude con l'esame di Stato, che è titolo di accesso al sistema dei licei e a quello dell'istruzione e della formazione professionale.