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Art. 11
Valutazione, scrutini ed esami
1. Ai fini della validità
dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza
di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni
scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al
suddetto limite.
2. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del
comportamento degli allievi e la certificazione delle competenze da
essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli
insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai
piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della
valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli
interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e
allo sviluppo degli apprendimenti.
3. I docenti effettuano la valutazione biennale ai fini del passaggio
al terzo anno, avendo cura di accertare il raggiungimento di tutti gli
obiettivi formativi del biennio, valutando altresì il comportamento
degli alunni. Gli stessi, in casi motivati, possono non ammettere
l'allievo alla classe successiva all'interno del periodo biennale.
4. Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude
con un esame di Stato.
5. Alle classi seconda e terza si accede anche per esame di idoneità,
al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o
compiano entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento,
rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano
in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola
secondaria di primo grado, nonché i candidati che abbiano conseguito
il predetto titolo, rispettivamente, da almeno uno o due anni.
6. All'esame di Stato di cui al comma 4 sono ammessi anche i candidati
privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno
scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in
possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola
secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che
abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i
candidati che nell'anno in corso compiano ventitre anni di età.
7. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa
valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche
attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno
per il tempo corrispondente al periodo didattico.
3.5 - Valutazione (articoli 4, 11 e
19)
Conformemente alle disposizioni contenute nella legge n. 53/2003, il decreto
legislativo stabilisce, all'articolo 4, che la scuola secondaria di I grado
sia articolata in un periodo didattico biennale e in un terzo anno di
orientamento e di raccordo con il secondo ciclo.
Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto dispone che, ai fini della validità
dell'anno scolastico, ciascun alunno deve maturare una frequenza minima di
tre quarti dell'orario annuale obbligatorio e facoltativo prescelto.
Le istituzioni scolastiche, qualora ricorrano situazioni eccezionali,
possono autonomamente stabilire deroghe ai limiti massimi di assenze.
Sono oggetto di valutazione tutti gli apprendimenti, sia quelli connessi
agli orari obbligatori, sia quelli riferiti agli orari facoltativi opzionali
scelti dagli studenti.
Gli insegnanti procedono anche alla valutazione conclusiva dei singoli
alunni ai fini del passaggio al periodo successivo. Con deliberazione
motivata, gli insegnanti possono, altresì, non ammettere gli alunni alla
classe intermedia.
Il terzo anno si conclude con l'esame di Stato, che è titolo di accesso al
sistema dei licei e a quello dell'istruzione e della formazione
professionale.
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