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Art. 12
Scuola dell'infanzia
1. Nell'anno scolastico
2003-2004 possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia, in forma
di sperimentazione, volta anche alla definizione delle esigenze di
nuove professionalità e modalità organizzative, le bambine e i
bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004,
compatibilmente con la disponibilità dei posti, la recettività delle
strutture, la funzionalità dei servizi e delle risorse finanziarie
dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel
rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità.
Dovrà essere favorita omogeneità di distribuzione, sul territorio
nazionale, dei livelli di servizio, senza penalizzare o limitare le
opportunità esistenti. Alle stesse condizioni e modalità, per gli
anni scolastici successivi può essere consentita un'ulteriore,
graduale anticipazione, fino al limite temporale di cui all'articolo
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
provvede, con proprio decreto, sentita l'Associazione nazionale dei
comuni d'Italia (ANCI), salvo quanto previsto all'articolo
7, comma 4,
della legge 28 marzo 2003, n. 53, a modulare le anticipazioni,
garantendo comunque il rispetto del limite di spesa di cui
all'articolo 18.
2. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, fino
all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta in via
transitoria l'assetto pedagogico, didattico ed organizzativo
individuato nell'allegato A. (pdf
- doc)
1.1 - Anticipi delle iscrizioni (articoli
2 e
12)
Si premette che l'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo prevede, in
via generale, che alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti le
bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile
dell'anno scolastico di riferimento.
Per l'anno scolastico 2004/2005 la circolare ministeriale n. 2 del 13
gennaio 2004, concernente le iscrizioni alla scuola dell'infanzia e alle
scuole di ogni ordine e grado, ha previsto, ai sensi dell'articolo
7, comma
5 della legge n. 53/2003, l'iscrizione anticipata delle bambine e dei
bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2005,
subordinatamente all'esistenza delle seguenti condizioni:
- esaurimento delle liste di attesa (siano esse costituite a livello di
singole istituzioni scolastiche o a livello comunale, secondo
l'organizzazione localmente adottata) delle bambine e dei bambini in
possesso dei requisiti di accesso previsti dalla previgente normativa;
- disponibilità dei posti nelle scuole interessate, con riferimento sia
agli aspetti logistici che a quelli della
dotazione organica dei docenti, da determinare con lo specifico provvedimento annuale in
materia di organici;
- assenso, nell'ambito di intese con gli Uffici scolastici, da parte del
Comune, nel quale è ubicata l'istituzione scolastica interessata, a
fornire, con riguardo all'attuazione degli anticipi, servizi strumentali
aggiuntivi: trasporti, mense, attrezzature, ecc.
1.2 - Nuove professionalità e modalità
organizzative (articolo 12)
Fermo restando il concorso delle condizioni sopra indicate, per
l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche delle richieste di
iscrizione, l'attuazione degli anticipi va realizzata, ai sensi
dell'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo più volte citato, in
forma di sperimentazione, prevedendo anche nuove professionalità
e modalità
organizzative. Trattasi di misure di sostegno che, nella fase di avvio degli
anticipi, non hanno natura strutturale e carattere di definitività.
Nella considerazione che le citate professionalità e modalità possano
concretare l'esigenza di istituire nuovi profili professionali del personale
scolastico e che, comunque, sono destinate ad incidere sulla declaratoria
delle funzioni già previste, nonché su modelli e soluzioni organizzative
del lavoro, si darà sollecito avvio alla relativa fase negoziale, ai sensi
dell'articolo 43 del Contratto collettivo nazionale del comparto scuola.
Solo a conclusione della citata fase sarà possibile attivare, in maniera
graduale e sperimentale, la pratica degli anticipi.
Nell'ottica suddetta si sta procedendo alla rilevazione dei dati relativi
alla consistenza delle richieste di iscrizione anticipata, al fine di
verificare l'effettiva entità del fenomeno e quantificare le conseguenti
necessità in termini di risorse da impiegare.
Sempre in vista dell'attuazione degli anticipi, si sta esaminando, tra
l'altro, la possibilità di incrementare le dotazioni in sede di adeguamento
dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, sulla base di parametri
da individuare ai fini dell'incremento stesso.
Il processo di attuazione degli aspetti della riforma prima richiamati sarà
comunque accompagnato da azioni di formazione del personale in servizio a
vario titolo interessato, al fine di realizzare una mirata qualificazione
dello stesso e la diffusione dei modelli e delle esperienze più
significative.
1.4 - Indicazioni nazionali per i piani
personalizzati delle attività educative (articolo 12 e Allegato A
(pdf
- doc)
)
L'articolo 12 del decreto legislativo prevede che, in attesa del definitivo
assetto pedagogico, didattico e organizzativo, da disciplinare con
regolamento governativo previsto dal decreto legislativo, si adottano in via
transitoria le Indicazioni nazionali per i Piani personalizzati,
allegate al medesimo provvedimento.
Nel suggerire, pertanto, l'opportunità di un attento esame del predetto
documento, si richiama l'attenzione su taluni aspetti significativi dello
stesso.
Le Indicazioni recano un'articolata rassegna delle prestazioni che le
scuole sono chiamate ad assicurare, sia per garantire l'unità nazionale del
sistema educativo, che per consentire alle bambine e ai bambini di
sviluppare, in termini adeguati alla loro età, tutte le dimensioni della
loro personalità. L'elencazione degli obiettivi specifici di apprendimento
sotto i titoli "il sé e l'altro", "corpo,
movimento, salute", "fruizione e produzione di messaggi",
"esplorare, conoscere e progettare" non ha valore
prescrittivo.
Si tratta, cioè, di descrizioni di attività che il docente, attraverso la
valorizzazione della propria autonomia professionale, è chiamato a modulare
nella sua azione didattica ed educativa in relazione ai bisogni, alle
capacità ed al grado di autonomia e di apprendimento di ciascun bambino e
in coerenza con la personalizzazione del processo formativo.
Va aggiunto, inoltre, che gli obiettivi specifici di apprendimento, anche se
presentati nelle Indicazioni in maniera analitica, sono tra di loro
strettamente correlati, in quanto obbediscono ad una visione unitaria
dell'intervento educativo.
Un'altra innovazione, sulla quale sembra opportuno richiamare l'attenzione,
attiene alla necessità di documentare, in collaborazione con le famiglie,
in una logica storico-narrativa ed anche al fine di favorire la continuità
con il primo ciclo di istruzione, lo sviluppo del processo educativo ed i
livelli di autonomia dei singoli bambini, in relazione al Profilo
educativo a conclusione della scuola dell'infanzia (documento in corso
di elaborazione). Per un maggiore approfondimento di tali aspetti, si
richiamano le riflessioni contenute nelle Indicazioni nazionali nello
specifico paragrafo "Il Portfolio delle competenze individuali".
Rimane affidato alle istituzioni scolastiche il compito di realizzare nella
maniera più idonea il nuovo impianto educativo delineato dal decreto
legislativo, utilizzando efficacemente le risorse di organico loro
assegnate.
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