Art. 12

Scuola dell'infanzia

1. Nell'anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia, in forma di sperimentazione, volta anche alla definizione delle esigenze di nuove professionalità e modalità organizzative, le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, compatibilmente con la disponibilità dei posti, la recettività delle strutture, la funzionalità dei servizi e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità. Dovrà essere favorita omogeneità di distribuzione, sul territorio nazionale, dei livelli di servizio, senza penalizzare o limitare le opportunità esistenti. Alle stesse condizioni e modalità, per gli anni scolastici successivi può essere consentita un'ulteriore, graduale anticipazione, fino al limite temporale di cui all'articolo 2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, a modulare le anticipazioni, garantendo comunque il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 18.
2. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta in via transitoria l'assetto pedagogico, didattico ed organizzativo individuato nell'allegato A. (pdf - doc)

1.1 - Anticipi delle iscrizioni (articoli 2 e 12)

Si premette che l'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo prevede, in via generale, che alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

Per l'anno scolastico 2004/2005 la circolare ministeriale n. 2 del 13 gennaio 2004, concernente le iscrizioni alla scuola dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado, ha previsto, ai sensi dell'articolo 7, comma 5 della legge n. 53/2003, l'iscrizione anticipata delle bambine e dei bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2005, subordinatamente all'esistenza delle seguenti condizioni:

  • esaurimento delle liste di attesa (siano esse costituite a livello di singole istituzioni scolastiche o a livello comunale, secondo l'organizzazione localmente adottata) delle bambine e dei bambini in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla previgente normativa;
  • disponibilità dei posti nelle scuole interessate, con riferimento sia agli aspetti logistici che a quelli della dotazione organica dei docenti, da determinare con lo specifico provvedimento annuale in materia di organici;
  • assenso, nell'ambito di intese con gli Uffici scolastici, da parte del Comune, nel quale è ubicata l'istituzione scolastica interessata, a fornire, con riguardo all'attuazione degli anticipi, servizi strumentali aggiuntivi: trasporti, mense, attrezzature, ecc.

 

1.2 - Nuove professionalità e modalità organizzative (articolo 12)

Fermo restando il concorso delle condizioni sopra indicate, per l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche delle richieste di iscrizione, l'attuazione degli anticipi va realizzata, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo più volte citato, in forma di sperimentazione, prevedendo anche nuove professionalità e modalità organizzative. Trattasi di misure di sostegno che, nella fase di avvio degli anticipi, non hanno natura strutturale e carattere di definitività.

Nella considerazione che le citate professionalità e modalità possano concretare l'esigenza di istituire nuovi profili professionali del personale scolastico e che, comunque, sono destinate ad incidere sulla declaratoria delle funzioni già previste, nonché su modelli e soluzioni organizzative del lavoro, si darà sollecito avvio alla relativa fase negoziale, ai sensi dell'articolo 43 del Contratto collettivo nazionale del comparto scuola.

Solo a conclusione della citata fase sarà possibile attivare, in maniera graduale e sperimentale, la pratica degli anticipi.

Nell'ottica suddetta si sta procedendo alla rilevazione dei dati relativi alla consistenza delle richieste di iscrizione anticipata, al fine di verificare l'effettiva entità del fenomeno e quantificare le conseguenti necessità in termini di risorse da impiegare.

Sempre in vista dell'attuazione degli anticipi, si sta esaminando, tra l'altro, la possibilità di incrementare le dotazioni in sede di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, sulla base di parametri da individuare ai fini dell'incremento stesso.

Il processo di attuazione degli aspetti della riforma prima richiamati sarà comunque accompagnato da azioni di formazione del personale in servizio a vario titolo interessato, al fine di realizzare una mirata qualificazione dello stesso e la diffusione dei modelli e delle esperienze più significative.

 

 

1.4 - Indicazioni nazionali per i piani personalizzati delle attività educative (articolo 12 e Allegato A (pdf - doc) )

L'articolo 12 del decreto legislativo prevede che, in attesa del definitivo assetto pedagogico, didattico e organizzativo, da disciplinare con regolamento governativo previsto dal decreto legislativo, si adottano in via transitoria le Indicazioni nazionali per i Piani personalizzati, allegate al medesimo provvedimento.

Nel suggerire, pertanto, l'opportunità di un attento esame del predetto documento, si richiama l'attenzione su taluni aspetti significativi dello stesso.

Le Indicazioni recano un'articolata rassegna delle prestazioni che le scuole sono chiamate ad assicurare, sia per garantire l'unità nazionale del sistema educativo, che per consentire alle bambine e ai bambini di sviluppare, in termini adeguati alla loro età, tutte le dimensioni della loro personalità. L'elencazione degli obiettivi specifici di apprendimento sotto i titoli "il sé e l'altro", "corpo, movimento, salute", "fruizione e produzione di messaggi", "esplorare, conoscere e progettare" non ha valore prescrittivo.

Si tratta, cioè, di descrizioni di attività che il docente, attraverso la valorizzazione della propria autonomia professionale, è chiamato a modulare nella sua azione didattica ed educativa in relazione ai bisogni, alle capacità ed al grado di autonomia e di apprendimento di ciascun bambino e in coerenza con la personalizzazione del processo formativo.

Va aggiunto, inoltre, che gli obiettivi specifici di apprendimento, anche se presentati nelle Indicazioni in maniera analitica, sono tra di loro strettamente correlati, in quanto obbediscono ad una visione unitaria dell'intervento educativo.

Un'altra innovazione, sulla quale sembra opportuno richiamare l'attenzione, attiene alla necessità di documentare, in collaborazione con le famiglie, in una logica storico-narrativa ed anche al fine di favorire la continuità con il primo ciclo di istruzione, lo sviluppo del processo educativo ed i livelli di autonomia dei singoli bambini, in relazione al Profilo educativo a conclusione della scuola dell'infanzia (documento in corso di elaborazione). Per un maggiore approfondimento di tali aspetti, si richiamano le riflessioni contenute nelle Indicazioni nazionali nello specifico paragrafo "Il Portfolio delle competenze individuali".

Rimane affidato alle istituzioni scolastiche il compito di realizzare nella maniera più idonea il nuovo impianto educativo delineato dal decreto legislativo, utilizzando efficacemente le risorse di organico loro assegnate.