Art. 14

Scuola secondaria di primo grado

1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 è avviata la prima classe del biennio della scuola secondaria di primo grado; saranno successivamente avviate, dall'anno scolastico 2005-2006, la seconda classe del predetto biennio e, dall'anno scolastico 2006-2007, la terza classe di completamento del ciclo. 

2. Fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta, in via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato nell'allegato C(pdf - doc), facendo riferimento al profilo educativo culturale e professionale individuato nell'allegato D (pdf - doc)

3. Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento per l'anno scolastico 2004-2005, e fino alla messa a regime della scuola secondaria di primo grado, l'assetto organico delle scuole secondarie di primo grado, come definito dall'articolo 10, comma 4, viene confermato secondo i criteri fissati nel decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 782. 

4. In attesa dell'emanazione del regolamento governativo di cui al comma 2, le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria autonomia didattica ed organizzativa, provvedono ad adeguare la configurazione oraria delle cattedre e dei posti di insegnamento ai nuovi piani di studio allegati al presente decreto. 

5. Ai fini dell'espletamento dell'orario di servizio obbligatorio, il personale docente interessato ad una diminuzione del suo attuale orario di cattedra viene utilizzato per le finalità e per le attività educative e didattiche individuate, rispettivamente, dall'articolo 9 e dall'articolo 10. 6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono ridefinite le classi di abilitazione all'insegnamento, in coerenza con i nuovi piani di studio della scuola secondaria di primo grado.

3.6 - Piani di studio personalizzati e obiettivi specifici di apprendimento (articolo 14 e Allegati C e D)

L'articolo 14 del decreto legislativo prevede che, in attesa del definitivo assetto pedagogico, didattico e organizzativo, da disciplinare mediante regolamento governativo, si adottano in via transitoria le Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati, allegate al decreto medesimo.

Nel suggerire un attento esame del predetto documento, si richiama l'attenzione su alcuni aspetti significativi dello stesso.

In via preliminare giova rilevare che il carattere unitario del primo ciclo di istruzione esige che i piani di studio della scuola secondaria di I grado siano strutturati secondo una linea di continuità e di coerenza con quelli della scuola primaria.

Si evidenzia il fatto che, in attuazione della legge n. 53/2003, tra le discipline di insegnamento è stata inserita una seconda lingua comunitaria e tra i nuovi contenuti disciplinari sono state comprese tecnologia e informatica.

Gli obiettivi specifici di apprendimento sono ordinati per discipline e articolati per periodi didattici. Per ciascuna disciplina vengono indicate conoscenze e abilità che l'azione della scuola aiuterà a trasformare in competenze personali di ciascun alunno.

Gli obiettivi specifici sono strutturati nelle seguenti discipline di insegnamento: italiano, storia e geografia, matematica, scienze e tecnologia, inglese e seconda lingua comunitaria, arte e immagine, musica e scienze motorie e sportive.

L'individuazione delle modalità con cui tradurre gli obiettivi specifici di apprendimento negli obiettivi formativi delle unità di apprendimento individuali, del gruppo classe, ovvero di gruppi di livello, di compito o elettivi, è affidata alla responsabilità delle diverse équipe dei docenti.

Si richiama, altresì, l'attenzione sugli obiettivi specifici di apprendimento relativi all'educazione alla Convivenza civile (educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, alimentare e all'affettività) che, come già precisato per la scuola primaria, non costituisce una disciplina a se stante, ma si concretizza in un'offerta di attività educative e didattiche unitarie a cui concorrono i docenti del gruppo classe.

3.2 - Dotazioni organiche (articoli 14 e 15)

Per l'anno 2004/2005, tenuto conto delle previsioni degli articoli 14 e 15 del decreto in questione, restano confermati l'assetto organico delle scuole secondarie di I grado secondo i criteri fissati dal D.P.R. 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni, nonché il numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per le attività di tempo prolungato.

Fermo restando quanto disposto dai succitati articoli in materia di organico, le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, adegueranno la configurazione oraria delle cattedre ai nuovi piani di studio.

In coerenza con le succitate precisazioni, si procederà all'assegnazione delle risorse di organico secondo i criteri e le modalità previgenti. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, avranno cura di assicurare il completamento dell'orario di cattedra, anche nell'ambito delle quote opzionali e facoltative, di quei docenti per i quali l'offerta obbligatoria dovesse comportare una contrazione di orario, ai sensi dell'articolo 14, comma 5 del decreto legislativo. Per quel che concerne i carichi orari relativi a talune discipline, si rinvia al paragrafo riguardante gli assetti delle discipline.

Nella fase di prima applicazione e, in particolare, per il prossimo anno scolastico, le attività facoltative opzionali e i servizi di assistenza educativa alla mensa saranno assicurati entro il limite delle risorse di organico determinate a livello nazionale.

3.3 - Assetti delle discipline di insegnamento (articolo 14 e Allegato C)

L'articolo 14, comma 2 del decreto prevede che, in via transitoria, fino all'emanazione del regolamento governativo, si adotti l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo di cui alle Indicazioni nazionali per i Piani di studio personalizzati per la scuola secondaria di I grado (Allegato C del decreto), facendo riferimento al Profilo individuato nell'Allegato D.

Le Indicazioni nazionali contengono, tra l'altro, le consistenze orarie delle discipline, con la conseguente quantificazione, minima, media e massima del monte ore annuo, la cui articolazione, rimessa all'autonomia scolastica, è suscettibile di compensazione, nel rispetto delle 891 ore annue.

In attesa dell'emanazione delle norme regolamentari e dei provvedimenti che dovranno ridefinire le classi di abilitazione all'insegnamento in coerenza con i nuovi piani di studio, le istituzioni scolastiche si intendono vincolate agli assetti delle discipline di insegnamento di cui alle Indicazioni nazionali(pdf - doc).

Per quel che concerne lo studio delle due lingue comunitarie, è opportuno precisare, per completezza di quadro espositivo, che i relativi insegnamenti riguarderanno solo le prime classi e non anche le seconde e le terze, alle quali si applicherà l'ordinamento previgente.

In dipendenza di quanto sopra, all'atto della determinazione dell'organico di diritto, si provvederà alla definizione delle cattedre e dei posti relativi ad una sola lingua straniera, secondo le attuali consistenze orarie. In una fase successiva, sarà quantificato il fabbisogno legato allo studio della seconda lingua e si procederà alla copertura delle relative disponibilità. Ciò, tenendo conto, ovviamente, anche delle risorse esistenti per effetto di sperimentazioni già consolidate della seconda lingua, e non trascurando, altresì, la possibilità di utilizzare lo stesso docente, ove disponibile, per entrambi gli insegnamenti, qualora in possesso dei previsti requisiti.

Ad ogni buon fine, si fa riserva di ulteriori dettagliate indicazioni a conclusione di valutazioni e approfondimenti, da effettuare nelle sedi competenti.

Per quel che attiene alle posizioni di servizio e all'impiego dei docenti di educazione tecnica, in via transitoria e in attesa della revisione delle classi di concorso, ai sensi dell'articolo 14 comma 6 del decreto legislativo, tali docenti saranno assegnati all'insegnamento di tecnologia nel quadro degli insegnamenti previsti nell'area disciplinare "matematica, scienze e tecnologia".

Per l'eventuale quota oraria non coperta (rispetto alle attuali 3 ore previste per l'insegnamento di educazione tecnica), i docenti in questione troveranno utilizzazione nelle attività facoltative opzionali (ivi comprese quelle di laboratorio), secondo le competenze professionali possedute (articolo 14, comma 5).

Anche con riferimento ai suddetti docenti si fa riserva di ulteriori dettagliate indicazioni, a seguito di valutazione e approfondimenti da effettuare nelle sedi competenti.

Per l'insegnamento dello strumento musicale, si osserva che lo stesso, entrato in ordinamento con la legge n. 124/1999 ed attivato sulla base delle scelte formulate dalle famiglie, risulta coerente con il nuovo quadro ordinamentale, rientra nelle consistenze dell'organico di diritto e si colloca nell'ambito delle opportunità da recepire nel piano dell'offerta formativa.

Del resto già in questa logica sono stati forniti chiarimenti alle scuole e sono state attivate le procedure selettive degli alunni aspiranti a tali indirizzi di studio.

Analogamente a quanto avviene per gli altri docenti, si confermano i criteri di costituzione delle cattedre di insegnamento dello strumento musicale, secondo la normativa previgente.