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Art. 14
Scuola secondaria di primo grado
1. A decorrere dall'anno
scolastico 2004-2005 è avviata la prima classe del biennio della
scuola secondaria di primo grado; saranno successivamente avviate,
dall'anno scolastico 2005-2006, la seconda classe del predetto biennio
e, dall'anno scolastico 2006-2007, la terza classe di completamento
del ciclo.
2. Fino all'emanazione del relativo regolamento
governativo, si adotta, in via transitoria, l'assetto pedagogico,
didattico e organizzativo individuato nell'allegato C(pdf
- doc), facendo
riferimento al profilo educativo culturale e professionale individuato
nell'allegato D (pdf
- doc).
3. Al fine di assicurare il passaggio graduale al
nuovo ordinamento per l'anno scolastico 2004-2005, e fino alla messa a
regime della scuola secondaria di primo grado, l'assetto organico
delle scuole secondarie di primo grado, come definito dall'articolo
10, comma 4, viene confermato secondo i criteri fissati nel decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 782.
4. In attesa
dell'emanazione del regolamento governativo di cui al comma 2, le
istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria autonomia
didattica ed organizzativa, provvedono ad adeguare la configurazione
oraria delle cattedre e dei posti di insegnamento ai nuovi piani di
studio allegati al presente decreto.
5. Ai fini dell'espletamento
dell'orario di servizio obbligatorio, il personale docente interessato
ad una diminuzione del suo attuale orario di cattedra viene utilizzato
per le finalità e per le attività educative e didattiche
individuate, rispettivamente, dall'articolo 9 e
dall'articolo 10. 6.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono ridefinite le classi di abilitazione
all'insegnamento, in coerenza con i nuovi piani di studio della scuola
secondaria di primo grado.
3.6 - Piani di studio personalizzati e obiettivi
specifici di apprendimento (articolo 14 e Allegati C e D)
L'articolo 14 del decreto legislativo prevede che, in attesa del definitivo
assetto pedagogico, didattico e organizzativo, da disciplinare mediante
regolamento governativo, si adottano in via transitoria le Indicazioni
nazionali per i piani di studio personalizzati, allegate al decreto
medesimo.
Nel suggerire un attento esame del predetto documento, si richiama
l'attenzione su alcuni aspetti significativi dello stesso.
In via preliminare giova rilevare che il carattere unitario del primo ciclo
di istruzione esige che i piani di studio della scuola secondaria di I grado
siano strutturati secondo una linea di continuità e di coerenza con quelli
della scuola primaria.
Si evidenzia il fatto che, in attuazione della legge n. 53/2003, tra le
discipline di insegnamento è stata inserita una seconda lingua comunitaria
e tra i nuovi contenuti disciplinari sono state comprese tecnologia e
informatica.
Gli obiettivi specifici di apprendimento sono ordinati per discipline e
articolati per periodi didattici. Per ciascuna disciplina vengono indicate
conoscenze e abilità che l'azione della scuola aiuterà a trasformare in
competenze personali di ciascun alunno.
Gli obiettivi specifici sono strutturati nelle seguenti discipline di
insegnamento: italiano, storia e geografia, matematica, scienze e
tecnologia, inglese e seconda lingua comunitaria, arte e immagine, musica e
scienze motorie e sportive.
L'individuazione delle modalità con cui tradurre gli obiettivi specifici di
apprendimento negli obiettivi formativi delle unità di apprendimento
individuali, del gruppo classe, ovvero di gruppi di livello, di compito o
elettivi, è affidata alla responsabilità delle diverse équipe dei
docenti.
Si richiama, altresì, l'attenzione sugli obiettivi specifici di
apprendimento relativi all'educazione alla Convivenza civile (educazione
alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, alimentare e
all'affettività) che, come già precisato per la scuola primaria, non
costituisce una disciplina a se stante, ma si concretizza in un'offerta di
attività educative e didattiche unitarie a cui concorrono i docenti del
gruppo classe.
3.2 - Dotazioni organiche (articoli 14 e 15)
Per l'anno 2004/2005, tenuto conto delle previsioni degli articoli 14 e 15
del decreto in questione, restano confermati l'assetto organico delle scuole
secondarie di I grado secondo i criteri fissati dal D.P.R. 14 maggio 1982,
n. 782 e successive modifiche e integrazioni, nonché il numero dei posti
attivati complessivamente a livello nazionale per le attività di tempo
prolungato.
Fermo restando quanto disposto dai succitati articoli in materia di
organico, le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, adegueranno la
configurazione oraria delle cattedre ai nuovi piani di studio.
In coerenza con le succitate precisazioni, si procederà all'assegnazione
delle risorse di organico secondo i criteri e le modalità previgenti. Le
istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, avranno cura di assicurare il
completamento dell'orario di cattedra, anche nell'ambito delle quote
opzionali e facoltative, di quei docenti per i quali l'offerta obbligatoria
dovesse comportare una contrazione di orario, ai sensi dell'articolo 14,
comma 5 del decreto legislativo. Per quel che concerne i carichi orari
relativi a talune discipline, si rinvia al paragrafo riguardante gli assetti
delle discipline.
Nella fase di prima applicazione e, in particolare, per il prossimo anno
scolastico, le attività facoltative opzionali e i servizi di assistenza
educativa alla mensa saranno assicurati entro il limite delle risorse di
organico determinate a livello nazionale.
3.3 - Assetti delle discipline di insegnamento (articolo
14 e Allegato C)
L'articolo 14, comma 2 del decreto prevede che, in via transitoria, fino
all'emanazione del regolamento governativo, si adotti l'assetto pedagogico,
didattico e organizzativo di cui alle Indicazioni nazionali per i
Piani di studio personalizzati per la scuola secondaria di I grado (Allegato
C del decreto), facendo riferimento al Profilo individuato
nell'Allegato D.
Le Indicazioni nazionali contengono, tra l'altro, le consistenze
orarie delle discipline, con la conseguente quantificazione, minima, media e
massima del monte ore annuo, la cui articolazione, rimessa all'autonomia
scolastica, è suscettibile di compensazione, nel rispetto delle 891 ore
annue.
In attesa dell'emanazione delle norme regolamentari e dei provvedimenti che
dovranno ridefinire le classi di abilitazione all'insegnamento in coerenza
con i nuovi piani di studio, le
istituzioni scolastiche si intendono
vincolate agli assetti delle discipline di insegnamento di cui alle Indicazioni
nazionali(pdf
- doc).
Per quel che concerne lo studio delle due lingue comunitarie, è opportuno
precisare, per completezza di quadro espositivo, che i relativi insegnamenti
riguarderanno solo le prime classi e non anche le seconde e le terze, alle
quali si applicherà l'ordinamento previgente.
In dipendenza di quanto sopra, all'atto della determinazione dell'organico
di diritto, si provvederà alla definizione delle cattedre e dei posti
relativi ad una sola lingua straniera, secondo le attuali consistenze
orarie. In una fase successiva, sarà quantificato il fabbisogno legato allo
studio della seconda lingua e si procederà alla copertura delle relative
disponibilità. Ciò, tenendo conto, ovviamente, anche delle risorse
esistenti per effetto di sperimentazioni già consolidate della seconda
lingua, e non trascurando, altresì, la possibilità di utilizzare lo stesso
docente, ove disponibile, per entrambi gli insegnamenti, qualora in possesso
dei previsti requisiti.
Ad ogni buon fine, si fa riserva di ulteriori dettagliate indicazioni a
conclusione di valutazioni e approfondimenti, da effettuare nelle sedi
competenti.
Per quel che attiene alle posizioni di servizio e all'impiego dei docenti di
educazione tecnica, in via transitoria e in attesa della revisione delle
classi di concorso, ai sensi dell'articolo 14 comma 6 del decreto
legislativo, tali docenti saranno assegnati all'insegnamento di tecnologia
nel quadro degli insegnamenti previsti nell'area disciplinare
"matematica, scienze e tecnologia".
Per l'eventuale quota oraria non coperta (rispetto alle attuali 3 ore
previste per l'insegnamento di educazione tecnica), i docenti in questione
troveranno utilizzazione nelle attività facoltative opzionali (ivi comprese
quelle di laboratorio), secondo le competenze professionali possedute (articolo
14, comma 5).
Anche con riferimento ai suddetti docenti si fa riserva di ulteriori
dettagliate indicazioni, a seguito di valutazione e approfondimenti da
effettuare nelle sedi competenti.
Per l'insegnamento dello strumento musicale, si osserva che lo stesso,
entrato in ordinamento con la legge n. 124/1999 ed attivato sulla base delle
scelte formulate dalle famiglie, risulta coerente con il nuovo quadro
ordinamentale, rientra nelle consistenze dell'organico di diritto e si
colloca nell'ambito delle opportunità da recepire nel piano dell'offerta
formativa.
Del resto già in questa logica sono stati forniti chiarimenti alle scuole e
sono state attivate le procedure selettive degli alunni aspiranti a tali
indirizzi di studio.
Analogamente a quanto avviene per gli altri docenti, si confermano i criteri
di costituzione delle cattedre di insegnamento dello strumento musicale,
secondo la normativa previgente.
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