Art. 15

Attività di tempo pieno e di tempo prolungato

 

1. Al fine di realizzare le attività educative di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, è confermato in via di prima applicazione, per l'anno scolastico 2004-2005, il numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per l'anno scolastico 2003-2004 per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato ai sensi delle norme previgenti. Per gli anni successivi, ulteriori incrementi di posti, per le stesse finalità, possono essere attivati nell'ambito della consistenza dell'organico complessivo del personale docente dei corrispondenti ordini di scuola determinata con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3.2 - Dotazioni organiche (articoli 14 e 15)

Per l'anno 2004/2005, tenuto conto delle previsioni degli articoli 14 e 15 del decreto in questione, restano confermati l'assetto organico delle scuole secondarie di I grado secondo i criteri fissati dal D.P.R. 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni, nonché il numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per le attività di tempo prolungato.

Fermo restando quanto disposto dai succitati articoli in materia di organico, le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, adegueranno la configurazione oraria delle cattedre ai nuovi piani di studio.

In coerenza con le succitate precisazioni, si procederà all'assegnazione delle risorse di organico secondo i criteri e le modalità previgenti. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, avranno cura di assicurare il completamento dell'orario di cattedra, anche nell'ambito delle quote opzionali e facoltative, di quei docenti per i quali l'offerta obbligatoria dovesse comportare una contrazione di orario, ai sensi dell'articolo 14, comma 5 del decreto legislativo. Per quel che concerne i carichi orari relativi a talune discipline, si rinvia al paragrafo riguardante gli assetti delle discipline.

Nella fase di prima applicazione e, in particolare, per il prossimo anno scolastico, le attività facoltative opzionali e i servizi di assistenza educativa alla mensa saranno assicurati entro il limite delle risorse di organico determinate a livello nazionale.

2.3 - Consistenze di organico (articolo 15)

Come già detto, il decreto legislativo, all'articolo 7, commi 1 e 2, prevede che il tempo scuola è fissato nel limite di 990 ore annue, comprensive dell'orario obbligatorio e di quello facoltativo opzionale. A tale orario si aggiunge il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa, che nella sua estensione massima è di 330 ore annue.

Ciò premesso, tenuto conto dell'obbligo delle istituzioni scolastiche di assicurare, su richiesta delle famiglie, un'offerta formativa corrispondente a 30 ore settimanali e considerata la ristrettezza dei tempi a disposizione, in sede di elaborazione dell'organico di diritto per l'anno scolastico 2004-2005, si esclude la possibilità di effettuare una compiuta e puntuale ricognizione e verifica delle scelte delle famiglie, sulla cui base quantificare i fabbisogni orari occorrenti.

Si ritiene, pertanto, di dovere fissare, per il prossimo anno scolastico, le consistenze di organico nella misura di 30 ore settimanali, corrispondenti a 27 ore obbligatorie e a 3 ore facoltative opzionali per ciascuna classe.

Tale soluzione si fonda, tra l'altro, sulla previsione che una efficace interazione tra scuola e famiglia, assicurata anche dalla funzione tutoriale, potrà comportare una diffusa adesione ai nuovi modelli, fino a creare le condizioni per una stabilizzazione del modello integrato di tempo obbligatorio e tempo facoltativo opzionale.

Inoltre, l'articolo 15 del decreto legislativo stabilisce che, in via di prima applicazione, rimane confermato, per l'anno scolastico 2004/2005, il numero dei posti complessivamente attivati a livello nazionale nell'anno scolastico 2003/2004 per le attività di tempo pieno.

All'orario obbligatorio e a quello facoltativo opzionale, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, fermo restando il limite costituito dal numero complessivo dei posti di cui al citato articolo 15 del decreto medesimo, va aggiunto il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa, che nella sua espansione massima è di 330 ore annue, sino a 10 ore settimanali, anch'esse facenti parte a pieno titolo delle complessive consistenze di organico.

I servizi di mensa, necessari per garantire lo svolgimento delle attività educative e didattiche, di cui ai citati commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo più volte menzionato, vengono erogati utilizzando l'assistenza educativa del personale docente, che si intende riferita anche al tempo riservato al "dopo mensa".

Per comodità di riscontro e di consultazione, si pongono a confronto le nuove previsioni orarie con quelle precedentemente adottate. Da tale confronto emerge che non sussistono sostanziali differenze tra le quantità orarie complessive dei servizi scolastici riferite all'ordinamento vigente e quelle corrispondenti all'ordinamento pregresso.

Come è noto, l'orario di funzionamento della scuola elementare era fissato, su base settimanale, in 27 ore (comma 1, art. 129 del Testo Unico), elevabili, nelle classi terze, quarte e quinte, fino a 30 ore in presenza dell'insegnamento della lingua straniera (comma 7, art. 129 del T.U.). Dall'anno 2003/2004 l'orario di 30 ore è stato esteso anche alle classi prime e seconde per effetto del decreto n. 61/2003, che ha introdotto in maniera generalizzata lo studio della lingua straniera.

Rapportato all'anno scolastico (33 settimane convenzionali), tale orario corrispondeva a 990 ore.

Erano altresì previste attività di tempo lungo (art. 130, commi 1 e 2 del T.U.), secondo due tipologie organizzative: una, di 37 ore settimanali (comma 1) comprensiva di tempo mensa, poco diffusa, e l'altra, di 40 ore settimanali (comma 2), molto diffusa, denominata "tempo pieno", comprensiva del tempo mensa.

Su base annuale l'orario relativo al tempo pieno corrispondeva a 1.320 ore.

Situazioni orarie a confronto
  Tempo scuola
  Annuo Settimanale
Ordinamenti Obbligatorio Facoltativo Totale Obbligatorio Facoltativo Totale
Riforma * 891 99 990 27 3 30
Testo unico
(tempo normale) *
(990) - (990) 30 - 30

* Possono essere aggiunti settimanalmente uno o più periodi di tempo-mensa di durata varia

  Offerte di Tempo lungo
  Settimanale Annuo
Ordinamenti Attività didattica Mensa e dopo mensa Totale Attività didattica Mensa e dopo mensa Totale
Riforma 30 10 40 990 330 1.320
Testo unico Non quantificato Non quantificato 40 Non quantificato Non quantificato (1.320)