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Art. 15
Attività di tempo pieno e di tempo prolungato
1. Al fine di realizzare
le attività educative di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, e
all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, è confermato in via di prima
applicazione, per l'anno scolastico 2004-2005, il numero dei posti
attivati complessivamente a livello nazionale per l'anno scolastico
2003-2004 per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato ai
sensi delle norme previgenti. Per gli anni successivi, ulteriori
incrementi di posti, per le stesse finalità, possono essere attivati
nell'ambito della consistenza dell'organico complessivo del personale
docente dei corrispondenti ordini di scuola determinata con il decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui
all'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3.2 - Dotazioni organiche (articoli 14 e 15)
Per l'anno 2004/2005, tenuto conto delle previsioni degli articoli 14 e 15
del decreto in questione, restano confermati l'assetto organico delle scuole
secondarie di I grado secondo i criteri fissati dal D.P.R. 14 maggio 1982,
n. 782 e successive modifiche e integrazioni, nonché il numero dei posti
attivati complessivamente a livello nazionale per le attività di tempo
prolungato.
Fermo restando quanto disposto dai succitati articoli in materia di
organico, le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, adegueranno la
configurazione oraria delle cattedre ai nuovi piani di studio.
In coerenza con le succitate precisazioni, si procederà all'assegnazione
delle risorse di organico secondo i criteri e le modalità previgenti. Le
istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, avranno cura di assicurare il
completamento dell'orario di cattedra, anche nell'ambito delle quote
opzionali e facoltative, di quei docenti per i quali l'offerta obbligatoria
dovesse comportare una contrazione di orario, ai sensi dell'articolo 14,
comma 5 del decreto legislativo. Per quel che concerne i carichi orari
relativi a talune discipline, si rinvia al paragrafo riguardante gli assetti
delle discipline.
Nella fase di prima applicazione e, in particolare, per il prossimo anno
scolastico, le attività facoltative opzionali e i servizi di assistenza
educativa alla mensa saranno assicurati entro il limite delle risorse di
organico determinate a livello nazionale.
2.3 - Consistenze di organico (articolo 15)
Come già detto, il decreto legislativo, all'articolo 7, commi 1 e 2,
prevede che il tempo scuola è fissato nel limite di 990 ore annue,
comprensive dell'orario obbligatorio e di quello facoltativo opzionale. A
tale orario si aggiunge il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo
mensa, che nella sua estensione massima è di 330 ore annue.
Ciò premesso, tenuto conto dell'obbligo delle istituzioni scolastiche di
assicurare, su richiesta delle famiglie, un'offerta formativa corrispondente
a 30 ore settimanali e considerata la ristrettezza dei tempi a disposizione,
in sede di elaborazione dell'organico di diritto per l'anno scolastico
2004-2005, si esclude la possibilità di effettuare una compiuta e puntuale
ricognizione e verifica delle scelte delle famiglie, sulla cui base
quantificare i fabbisogni orari occorrenti.
Si ritiene, pertanto, di dovere fissare, per il prossimo anno scolastico, le
consistenze di organico nella misura di 30 ore settimanali, corrispondenti a
27 ore obbligatorie e a 3 ore facoltative opzionali per ciascuna classe.
Tale soluzione si fonda, tra l'altro, sulla previsione che una efficace
interazione tra scuola e famiglia, assicurata anche dalla funzione
tutoriale, potrà comportare una diffusa adesione ai nuovi modelli, fino a
creare le condizioni per una stabilizzazione del modello integrato di tempo
obbligatorio e tempo facoltativo opzionale.
Inoltre, l'articolo 15 del decreto legislativo stabilisce che, in via di
prima applicazione, rimane confermato, per l'anno scolastico 2004/2005, il
numero dei posti complessivamente attivati a livello nazionale nell'anno
scolastico 2003/2004 per le attività di tempo pieno.
All'orario obbligatorio e a quello facoltativo opzionale, di cui ai commi 1
e 2 dell'articolo 7, fermo restando il limite costituito dal numero
complessivo dei posti di cui al citato articolo 15 del decreto medesimo, va
aggiunto il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa, che
nella sua espansione massima è di 330 ore annue, sino a 10 ore settimanali,
anch'esse facenti parte a pieno titolo delle complessive consistenze di
organico.
I servizi di mensa, necessari per garantire lo svolgimento delle attività
educative e didattiche, di cui ai citati commi 1 e 2 dell'articolo 7 del
decreto legislativo più volte menzionato, vengono erogati utilizzando
l'assistenza educativa del personale docente, che si intende riferita anche
al tempo riservato al "dopo mensa".
Per comodità di riscontro e di consultazione, si pongono a confronto le
nuove previsioni orarie con quelle precedentemente adottate. Da tale
confronto emerge che non sussistono sostanziali differenze tra le quantità
orarie complessive dei servizi scolastici riferite all'ordinamento vigente e
quelle corrispondenti all'ordinamento pregresso.
Come è noto, l'orario di funzionamento della scuola elementare era fissato,
su base settimanale, in 27 ore (comma 1, art. 129 del Testo Unico),
elevabili, nelle classi terze, quarte e quinte, fino a 30 ore in presenza
dell'insegnamento della lingua straniera (comma 7, art. 129 del T.U.).
Dall'anno 2003/2004 l'orario di 30 ore è stato esteso anche alle classi
prime e seconde per effetto del decreto n. 61/2003, che ha introdotto in
maniera generalizzata lo studio della lingua straniera.
Rapportato all'anno scolastico (33 settimane convenzionali), tale orario
corrispondeva a 990 ore.
Erano altresì previste attività di tempo lungo (art. 130, commi 1 e 2
del T.U.), secondo due tipologie organizzative: una, di 37 ore
settimanali (comma 1) comprensiva di tempo mensa, poco diffusa, e
l'altra, di 40 ore settimanali (comma 2), molto diffusa, denominata
"tempo pieno", comprensiva del tempo mensa.
Su base annuale l'orario relativo al tempo pieno corrispondeva a 1.320 ore.
Situazioni orarie a confronto
| |
Tempo scuola |
| |
Annuo |
Settimanale |
| Ordinamenti |
Obbligatorio |
Facoltativo |
Totale |
Obbligatorio |
Facoltativo |
Totale |
| Riforma * |
891 |
99 |
990 |
27 |
3 |
30 |
Testo unico
(tempo normale) * |
(990) |
- |
(990) |
30 |
- |
30 |
* Possono essere aggiunti settimanalmente uno o più
periodi di tempo-mensa di durata varia
| |
Offerte di Tempo lungo |
| |
Settimanale |
Annuo |
| Ordinamenti |
Attività didattica |
Mensa e dopo mensa |
Totale |
Attività didattica |
Mensa e dopo mensa |
Totale |
| Riforma |
30 |
10 |
40 |
990 |
330 |
1.320 |
| Testo unico |
Non quantificato |
Non quantificato |
40 |
Non quantificato |
Non quantificato |
(1.320) |
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