1. Sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e relative
norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.
2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, nel territorio della
provincia di Trento, il presente decreto si applica compatibilmente
con quanto stabilito dall'intesa tra il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e la provincia autonoma di Trento,
sottoscritta il 12 giugno 2002, come integrata il 29 luglio 2003; in
particolare sono fatte salve, per i tre anni scolastici successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto, le iniziative
finalizzate all'innovazione, relative al primo ciclo dell'istruzione
avviate sulla base della predetta intesa a decorrere dal 1° settembre
2003.