Art. 19

Norme finali e abrogazioni

1. Sono fatti salvi gli interventi previsti, per gli alunni in situazione di handicap, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Le espressioni "scuola materna", "scuola elementare" e "scuola media" contenute nelle disposizioni vigenti si intendono sostituite, rispettivamente, dalle espressioni "scuola dell'infanzia", "scuola primaria" e "scuola secondaria di primo grado".
3. Le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi: articolo 99, commi 1 e 2; articolo 104; articolo 109, commi 2 e 3; articolo 118; articolo 119; articolo 128, commi 3 e 4; articolo 145; articolo 148; articolo 149; articolo 150; articolo 161, comma 2; articolo 176; articolo 177; articolo 178, commi 1 e 3; articolo 183, comma 2; articolo 442.
4. Le seguenti disposizioni del testo unico di cui al comma 3 sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto: articolo 129; articolo 130; articolo 143, comma 1; articolo 147; articolo 162, comma 5; articolo 178, comma 2.
5. è abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.
6. Al testo unico di cui al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all'articolo 100, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 99" sono soppresse;

  2. all'articolo 183, comma 1, le parole: "a norma dell'articolo 177, comma 5" sono soppresse.

7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

 

3.5 - Valutazione (articoli 4, 11 e 19)

Conformemente alle disposizioni contenute nella legge n. 53/2003, il decreto legislativo stabilisce, all'articolo 4, che la scuola secondaria di I grado sia articolata in un periodo didattico biennale e in un terzo anno di orientamento e di raccordo con il secondo ciclo.

Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto dispone che, ai fini della validità dell'anno scolastico, ciascun alunno deve maturare una frequenza minima di tre quarti dell'orario annuale obbligatorio e facoltativo prescelto.

Le istituzioni scolastiche, qualora ricorrano situazioni eccezionali, possono autonomamente stabilire deroghe ai limiti massimi di assenze.

Sono oggetto di valutazione tutti gli apprendimenti, sia quelli connessi agli orari obbligatori, sia quelli riferiti agli orari facoltativi opzionali scelti dagli studenti.

Gli insegnanti procedono anche alla valutazione conclusiva dei singoli alunni ai fini del passaggio al periodo successivo. Con deliberazione motivata, gli insegnanti possono, altresì, non ammettere gli alunni alla classe intermedia.

Il terzo anno si conclude con l'esame di Stato, che è titolo di accesso al sistema dei licei e a quello dell'istruzione e della formazione professionale.

2.5 - Valutazione (articoli 4, 8 e 19)

L'esame di licenza elementare rimane in vigore per l'anno scolastico in corso. Per quel che concerne gli anni successivi, si fa rinvio a quanto disposto dall'articolo 19 comma 3 del decreto legislativo.


3. Scuola secondaria di I grado (articoli 4, 9, 10, 11, 14, 15 e 16 del decreto legislativo)

Si richiamano, di seguito, gli istituti e le attività più rilevanti disciplinati dal decreto legislativo con riferimento alla scuola secondaria di I grado:

  • orari di funzionamento;

  • dotazioni organiche;

  • assetti delle discipline di insegnamento;

  • funzione tutoriale;

  • valutazione degli alunni;

  • piani di studio personalizzati e obiettivi specifici di apprendimento.

In conformità con quanto previsto dalle norme transitorie di cui all'articolo 14 del decreto succitato, la riforma della scuola secondaria di I grado andrà a regime, nella sua globalità, dall'anno scolastico 2006/2007 e per l'anno scolastico 2004/2005 troverà applicazione limitatamente al primo anno del corso di studi.