|
Art. 19
Norme finali e abrogazioni
1.
Sono fatti salvi gli interventi previsti, per gli alunni in situazione
di handicap, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Le espressioni
"scuola materna", "scuola elementare" e
"scuola media" contenute nelle disposizioni vigenti si
intendono sostituite, rispettivamente, dalle espressioni "scuola
dell'infanzia", "scuola primaria" e "scuola
secondaria di primo grado".
3. Le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi
limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente
ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a
decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento
delle predette sezioni e classi: articolo 99, commi 1 e 2; articolo
104; articolo 109, commi 2 e 3; articolo 118; articolo 119; articolo
128, commi 3 e 4; articolo 145; articolo 148; articolo 149; articolo
150; articolo 161, comma 2; articolo 176; articolo 177; articolo 178,
commi 1 e 3; articolo 183, comma 2; articolo 442.
4. Le seguenti disposizioni del testo unico di cui al comma 3 sono
abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto: articolo 129; articolo 130;
articolo 143, comma 1; articolo 147; articolo 162, comma 5; articolo
178, comma 2.
5. è abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del
presente decreto.
6. Al testo unico di cui al comma 3 sono apportate le seguenti
modificazioni:
-
all'articolo 100,
comma 1, le parole: "di cui all'articolo 99" sono
soppresse;
-
all'articolo 183,
comma 1, le parole: "a norma dell'articolo 177, comma 5"
sono soppresse.
7. Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
3.5 - Valutazione (articoli 4,
11 e 19)
Conformemente alle disposizioni contenute nella legge n. 53/2003, il decreto
legislativo stabilisce, all'articolo 4, che la scuola secondaria di I grado
sia articolata in un periodo didattico biennale e in un terzo anno di
orientamento e di raccordo con il secondo ciclo.
Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto dispone che, ai fini della validità
dell'anno scolastico, ciascun alunno deve maturare una frequenza minima di
tre quarti dell'orario annuale obbligatorio e facoltativo prescelto.
Le istituzioni scolastiche, qualora ricorrano situazioni eccezionali,
possono autonomamente stabilire deroghe ai limiti massimi di assenze.
Sono oggetto di valutazione tutti gli apprendimenti, sia quelli connessi
agli orari obbligatori, sia quelli riferiti agli orari facoltativi opzionali
scelti dagli studenti.
Gli insegnanti procedono anche alla valutazione conclusiva dei singoli
alunni ai fini del passaggio al periodo successivo. Con deliberazione
motivata, gli insegnanti possono, altresì, non ammettere gli alunni alla
classe intermedia.
Il terzo anno si conclude con l'esame di Stato, che è titolo di accesso al
sistema dei licei e a quello dell'istruzione e della formazione
professionale.
2.5 - Valutazione (articoli 4,
8 e 19)
L'esame di licenza elementare rimane in vigore per l'anno
scolastico in corso. Per quel che concerne gli anni successivi, si fa rinvio
a quanto disposto dall'articolo 19 comma 3 del decreto legislativo.
3. Scuola secondaria di I grado (articoli 4,
9, 10, 11,
14, 15 e
16 del decreto legislativo)
Si richiamano, di seguito, gli istituti e le attività più rilevanti
disciplinati dal decreto legislativo con riferimento alla scuola secondaria
di I grado:
-
orari di funzionamento;
-
dotazioni organiche;
-
assetti delle discipline di insegnamento;
-
funzione tutoriale;
-
valutazione degli alunni;
-
piani di studio personalizzati e obiettivi specifici di apprendimento.
In conformità con quanto previsto dalle norme
transitorie di cui all'articolo 14 del decreto succitato, la riforma della
scuola secondaria di I grado andrà a regime, nella sua globalità,
dall'anno scolastico 2006/2007 e per l'anno scolastico 2004/2005 troverà
applicazione limitatamente al primo anno del corso di studi.
|
|