Art. 2
Accesso alla scuola dell'infanzia

1. Alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

1.1 - Anticipi delle iscrizioni (articoli 2 e 12)

Si premette che l'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo prevede, in via generale, che alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

Per l'anno scolastico 2004/2005 la circolare ministeriale n. 2 del 13 gennaio 2004, concernente le iscrizioni alla scuola dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado, ha previsto, ai sensi dell'articolo 7, comma 5 della legge n. 53/2003, l'iscrizione anticipata delle bambine e dei bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2005, subordinatamente all'esistenza delle seguenti condizioni:

  • esaurimento delle liste di attesa (siano esse costituite a livello di singole istituzioni scolastiche o a livello comunale, secondo l'organizzazione localmente adottata) delle bambine e dei bambini in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla previgente normativa;
  • disponibilità dei posti nelle scuole interessate, con riferimento sia agli aspetti logistici che a quelli della dotazione organica dei docenti, da determinare con lo specifico provvedimento annuale in materia di organici;
  • assenso, nell'ambito di intese con gli Uffici scolastici, da parte del Comune, nel quale è ubicata l'istituzione scolastica interessata, a fornire, con riguardo all'attuazione degli anticipi, servizi strumentali aggiuntivi: trasporti, mense, attrezzature, ecc.