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Art. 2
Accesso alla scuola dell'infanzia
1. Alla scuola
dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che
compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di
riferimento.
1.1 - Anticipi delle iscrizioni (articoli 2 e
12)
Si premette che l'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo prevede, in
via generale, che alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti le
bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile
dell'anno scolastico di riferimento.
Per l'anno scolastico 2004/2005 la circolare ministeriale n. 2 del 13
gennaio 2004, concernente le iscrizioni alla scuola dell'infanzia e alle
scuole di ogni ordine e grado, ha previsto, ai sensi dell'articolo 7, comma
5 della legge n. 53/2003, l'iscrizione anticipata delle bambine e dei
bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2005,
subordinatamente all'esistenza delle seguenti condizioni:
- esaurimento delle liste di attesa (siano esse costituite a livello di
singole istituzioni scolastiche o a livello comunale, secondo
l'organizzazione localmente adottata) delle bambine e dei bambini in
possesso dei requisiti di accesso previsti dalla previgente normativa;
- disponibilità dei posti nelle scuole interessate, con riferimento sia
agli aspetti logistici che a quelli della dotazione organica dei
docenti, da determinare con lo specifico provvedimento annuale in
materia di organici;
- assenso, nell'ambito di intese con gli Uffici scolastici, da parte del
Comune, nel quale è ubicata l'istituzione scolastica interessata, a
fornire, con riguardo all'attuazione degli anticipi, servizi strumentali
aggiuntivi: trasporti, mense, attrezzature, ecc.
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