Art. 3
Attività educative
1. L'orario annuale delle
attività educative per la scuola dell'infanzia, comprensivo della
quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e
all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo
che apporta modifiche al Concordato lateranense e relativo Protocollo
addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle
conseguenti intese, si diversifica da un minimo di 875 ad un massimo
di 1700 ore, a seconda dei progetti educativi delle singole scuole
dell'infanzia, tenuto conto delle richieste delle
famiglie.
2. Al fine del conseguimento degli obiettivi formativi, i docenti
curano la personalizzazione delle attività educative, attraverso la
relazione con la famiglia in continuità con il primario contesto
affettivo e di vita delle bambine e dei bambini. Nell'esercizio
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche sotto attuate opportune
forme di coordinamento didattico, anche per assicurare il raccordo in
continuità con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola
primaria.
3. Allo scopo di garantire le attività educative di cui ai commi 1 e
2 è costituito l'organico di istituto.
4. La scuola dell'infanzia cura la documentazione relativa al processo
educativo ed in particolare all'autonomia personale delle bambine e
dei bambini, con la collaborazione delle famiglie.
1.3 - Orario di funzionamento (articolo 3)
L'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo prevede un orario di
funzionamento calcolato su base annuale, compreso tra 875 e 1700 ore. Rimane
affidato all'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni
scolastiche il compito di definire, sulla base dei progetti educativi, i
quadri-orario settimanali e giornalieri compatibili con le risorse di
organico assegnate e con le prevalenti richieste delle famiglie.
Del ruolo assegnato alle famiglie nella richiesta del tempo scuola nella sua
estensione minima o massima, si è fatto cenno nel paragrafo Aspetti
significativi del provvedimento legislativo, al quale pertanto si
rinvia.
All'interno della prevista fascia oraria complessiva, che nella scansione
settimanale si può considerare compresa tra un minimo di 25 ed un massimo
di 48-49 ore per 35 settimane all'anno, possono essere delineati, a titolo
indicativo ed in corrispondenza con quelli preesistenti, modelli-orario
riferiti, rispettivamente, ad un servizio minimo attivato per la sola fascia
antimeridiana di 25 ore, ad un servizio medio di 40 ore e ad un servizio
massimo di 48-49 ore.
A riprova di quanto sopra precisato, si ritiene opportuno porre a confronto
questa nuova previsione di orario di funzionamento con quella adottata dalle
istituzioni scolastiche secondo le norme previgenti.
In base alle citate norme previgenti:
- l'orario normale di funzionamento era definito su base giornaliera di
8 ore, corrispondenti a 40 ore settimanali, con la generalizzata
chiusura del sabato. Su base annuale (35 settimane) tale orario
corrispondeva a 1400 ore annue;
- poco diffuse (circa il 9% del totale delle sezioni funzionanti) erano
le sezioni a orario ridotto per 5 ore al giorno, corrispondenti a 25 ore
settimanali, pari a 875 ore annue;
- ancor meno diffuso (inferiore all'1%) era il fenomeno delle sezioni
funzionanti per 10 ore giornaliere, pari a 50 ore settimanali,
corrispondenti a 1750 ore annue.
Situazioni orarie a confronto
| |
Orario normale - medio |
Orario minimo |
Orario massimo |
| Ordinamenti |
Annuo |
Settimanale |
Annuo |
Settimanale |
Annuo |
Settimanale |
| Riforma |
1.400 |
40 |
875 |
25 |
1.700 |
48/49 |
| Norme previgenti |
1.400 |
40 |
875 |
25 |
1.750 |
50 |
|
|