Art. 3
Attività educative

1. L'orario annuale delle attività educative per la scuola dell'infanzia, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, si diversifica da un minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore, a seconda dei progetti educativi delle singole scuole dell'infanzia, tenuto conto delle richieste delle famiglie.
2. Al fine del conseguimento degli obiettivi formativi, i docenti curano la personalizzazione delle attività educative, attraverso la relazione con la famiglia in continuità con il primario contesto affettivo e di vita delle bambine e dei bambini. Nell'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche sotto attuate opportune forme di coordinamento didattico, anche per assicurare il raccordo in continuità con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.
3. Allo scopo di garantire le attività educative di cui ai commi 1 e 2 è costituito l'organico di istituto.
4. La scuola dell'infanzia cura la documentazione relativa al processo educativo ed in particolare all'autonomia personale delle bambine e dei bambini, con la collaborazione delle famiglie.

1.3 - Orario di funzionamento (articolo 3)

L'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo prevede un orario di funzionamento calcolato su base annuale, compreso tra 875 e 1700 ore. Rimane affidato all'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche il compito di definire, sulla base dei progetti educativi, i quadri-orario settimanali e giornalieri compatibili con le risorse di organico assegnate e con le prevalenti richieste delle famiglie.

Del ruolo assegnato alle famiglie nella richiesta del tempo scuola nella sua estensione minima o massima, si è fatto cenno nel paragrafo Aspetti significativi del provvedimento legislativo, al quale pertanto si rinvia.

All'interno della prevista fascia oraria complessiva, che nella scansione settimanale si può considerare compresa tra un minimo di 25 ed un massimo di 48-49 ore per 35 settimane all'anno, possono essere delineati, a titolo indicativo ed in corrispondenza con quelli preesistenti, modelli-orario riferiti, rispettivamente, ad un servizio minimo attivato per la sola fascia antimeridiana di 25 ore, ad un servizio medio di 40 ore e ad un servizio massimo di 48-49 ore.

A riprova di quanto sopra precisato, si ritiene opportuno porre a confronto questa nuova previsione di orario di funzionamento con quella adottata dalle istituzioni scolastiche secondo le norme previgenti.

In base alle citate norme previgenti:

  • l'orario normale di funzionamento era definito su base giornaliera di 8 ore, corrispondenti a 40 ore settimanali, con la generalizzata chiusura del sabato. Su base annuale (35 settimane) tale orario corrispondeva a 1400 ore annue;
  • poco diffuse (circa il 9% del totale delle sezioni funzionanti) erano le sezioni a orario ridotto per 5 ore al giorno, corrispondenti a 25 ore settimanali, pari a 875 ore annue;
  • ancor meno diffuso (inferiore all'1%) era il fenomeno delle sezioni funzionanti per 10 ore giornaliere, pari a 50 ore settimanali, corrispondenti a 1750 ore annue.

Situazioni orarie a confronto
  Orario normale - medio Orario minimo Orario massimo
Ordinamenti Annuo Settimanale Annuo Settimanale Annuo Settimanale
Riforma 1.400 40 875 25 1.700 48/49
Norme previgenti 1.400 40 875 25 1.750 50