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Art. 4.
Articolazione del ciclo e periodi
1. Il primo ciclo
d'istruzione è costituito dalla scuola primaria e dalla scuola
secondaria di primo grado, ciascuna caratterizzata dalla sua
specificità. Esso ha la durata di otto anni e costituisce il primo
segmento in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione e
formazione.
2. La scuola primaria, della durata di cinque anni, è articolata in
un primo anno, raccordato con la scuola dell'infanzia e teso al
raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi
didattici biennali.
3. La scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, si
articola in un periodo didattico biennale e in un terzo anno, che
completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura
l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo.
4. Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo
grado avviene a seguito di valutazione positiva al termine del secondo
periodo didattico biennale.
5. Il primo ciclo di istruzione ha configurazione autonoma rispetto al
secondo ciclo di istruzione e si conclude con l'esame di Stato.
6. Le scuole statali appartenenti al primo ciclo possono essere
aggregate tra loro in istituti comprensivi anche comprendenti le
scuole dell'infanzia esistenti sullo stesso territorio.
3.5 - Valutazione (articoli 4, 11 e
19)
Conformemente alle disposizioni contenute nella legge n.
53/2003, il decreto
legislativo stabilisce, all'articolo 4, che la scuola secondaria di I grado
sia articolata in un periodo didattico biennale e in un terzo anno di
orientamento e di raccordo con il secondo ciclo.
Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto dispone che,
ai fini della validità
dell'anno scolastico, ciascun alunno deve maturare una frequenza minima di
tre quarti dell'orario annuale obbligatorio e facoltativo prescelto.
Le istituzioni scolastiche, qualora ricorrano situazioni eccezionali,
possono autonomamente stabilire deroghe ai limiti massimi di assenze.
Sono oggetto di valutazione tutti gli apprendimenti, sia quelli connessi
agli orari obbligatori, sia quelli riferiti agli orari facoltativi opzionali
scelti dagli studenti.
Gli insegnanti procedono anche alla valutazione conclusiva dei singoli
alunni ai fini del passaggio al periodo successivo. Con deliberazione
motivata, gli insegnanti possono, altresì, non ammettere gli alunni alla
classe intermedia.
Il terzo anno si conclude con l'esame di Stato, che è titolo di accesso al
sistema dei licei e a quello dell'istruzione e della formazione
professionale.
2.5 - Valutazione (articoli 4, 8 e
19)
Considerato che l'articolo 4 del decreto in questione prevede, nella scuola
primaria, un primo anno di raccordo con la scuola dell'infanzia e due
periodi didattici biennali, il passaggio dalla scuola primaria alla scuola
secondaria di I grado avviene a seguito di valutazione positiva effettuata
al termine del secondo periodo didattico biennale.
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