Art. 4.

Articolazione del ciclo e periodi

1. Il primo ciclo d'istruzione è costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado, ciascuna caratterizzata dalla sua specificità. Esso ha la durata di otto anni e costituisce il primo segmento in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione.
2. La scuola primaria, della durata di cinque anni, è articolata in un primo anno, raccordato con la scuola dell'infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali.
3. La scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, si articola in un periodo didattico biennale e in un terzo anno, che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo.
4. Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di valutazione positiva al termine del secondo periodo didattico biennale.
5. Il primo ciclo di istruzione ha configurazione autonoma rispetto al secondo ciclo di istruzione e si conclude con l'esame di Stato.
6. Le scuole statali appartenenti al primo ciclo possono essere aggregate tra loro in istituti comprensivi anche comprendenti le scuole dell'infanzia esistenti sullo stesso territorio.

3.5 - Valutazione (articoli 4, 11 e 19)

Conformemente alle disposizioni contenute nella legge n. 53/2003, il decreto legislativo stabilisce, all'articolo 4, che la scuola secondaria di I grado sia articolata in un periodo didattico biennale e in un terzo anno di orientamento e di raccordo con il secondo ciclo.

Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto dispone che, ai fini della validità dell'anno scolastico, ciascun alunno deve maturare una frequenza minima di tre quarti dell'orario annuale obbligatorio e facoltativo prescelto.

Le istituzioni scolastiche, qualora ricorrano situazioni eccezionali, possono autonomamente stabilire deroghe ai limiti massimi di assenze.

Sono oggetto di valutazione tutti gli apprendimenti, sia quelli connessi agli orari obbligatori, sia quelli riferiti agli orari facoltativi opzionali scelti dagli studenti.

Gli insegnanti procedono anche alla valutazione conclusiva dei singoli alunni ai fini del passaggio al periodo successivo. Con deliberazione motivata, gli insegnanti possono, altresì, non ammettere gli alunni alla classe intermedia.

Il terzo anno si conclude con l'esame di Stato, che è titolo di accesso al sistema dei licei e a quello dell'istruzione e della formazione professionale.

2.5 - Valutazione (articoli 4, 8 e 19)
Considerato che l'articolo 4 del decreto in questione prevede, nella scuola primaria, un primo anno di raccordo con la scuola dell'infanzia e due periodi didattici biennali, il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado avviene a seguito di valutazione positiva effettuata al termine del secondo periodo didattico biennale.