Art. 6

Iscrizioni

1. Sono iscritti al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto dell'anno di riferimento.
2. Possono essere iscritti al primo anno della scuola primaria anche le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

2.1 - Anticipi delle iscrizioni (articolo 6)

Si premette che l'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo ribadisce il principio, già affermato dalla legge di delega n. 53/2003, secondo cui le bambine e i bambini assolvono il diritto-dovere all'istruzione a 6 anni, da compiere entro il 31 agosto dell'anno che precede quello scolastico di riferimento.

Con tale precisazione si intendono superate le ricorrenti incertezze interpretative, legate alla generica formulazione dell'articolo 143 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in ordine al compimento dell'età di accesso alla scuola dell'obbligo.

Costituisce innovazione di notevole rilievo la previsione dell'ammissione anticipata alla prima classe delle bambine e dei bambini che compiono i 6 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento (articolo 6 comma 2 del decreto). È, però, opportuno precisare che la data del 30 aprile attiene all'applicazione a regime degli anticipi. Per l'anno scolastico 2003/2004 l'anticipo ha riguardato, invece, le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004. Per gli anni scolastici successivi al 2003/2004 il decreto prevede, all'articolo 13, comma 1, che "può essere consentita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un'ulteriore anticipazione delle iscrizioni, sino al limite temporale del 30 aprile di cui all'art. 6, comma 2".

Per l'anno scolastico 2004/2005, con riferimento a quanto reso noto con la citata circolare n. 2/2004 e per le ragioni nella stessa esplicitate, il termine rimane fissato al 28 febbraio, analogamente a quanto stabilito per l'anno scolastico 2003/2004.

La legge n. 53/2003 destina appositi stanziamenti al finanziamento degli oneri occorrenti per la istituzione di nuove classi e di nuovi posti di insegnamento conseguenti all'attuazione degli anticipi.