Art. 7

Attività educative e didattiche

1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola primaria, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie di cui all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore, oltre a quanto previsto al comma 2.
2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, per ulteriori 99 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione. Le predette richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.
3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa.
4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, nonché l'assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa fino ad un massimo di 330 ore annue, fermo restando il limite del numero complessivo dei posti di cui all'articolo 15, è costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola primaria, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d'opera con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. 5. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, assicurato dalla personalizzazione dei piani di studio, è affidato ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche, previste dai medesimi piani di studio. A tale fine concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica dei docenti, per l'intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.
6. Il docente, al quale sono affidati i compiti previsti dal comma 5, assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, un'attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali.
7. Il dirigente scolastico, sulla base di quanto stabilito dal piano dell'offerta formativa e di criteri generali definiti dal collegio dei docenti e dal consiglio di circolo o di istituto, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, fermo restando quanto previsto dal comma 6.
8. Le istituzioni scolastiche definiscono le modalità di svolgimento dell'orario delle attività didattiche sulla base del piano dell'offerta formativa, delle disponibilità strutturali e dei servizi funzionanti, fatta salva comunque la qualità dell'insegnamento-apprendimento.
9. Nell'organizzazione dell'orario settimanale i criteri della programmazione delle attività educative devono rispettare una equilibrata ripartizione dell'orario quotidiano tra le attività obbligatorie e quelle opzionali facoltative.

 

2.2 - Orari di funzionamento (articolo 7)

Il decreto legislativo più volte citato prevede, all'articolo 7, comma 1, che l'orario obbligatorio annuale delle lezioni nella scuola primaria è di 891 ore che, distribuite su 33 settimane convenzionali di lezione, corrispondono ad un orario medio settimanale di 27 ore per tutte le classi, dalla prima alla quinta.

Come per la scuola dell'infanzia, il monte ore di lezione è determinato su base annua, mentre rimane demandata all'autonomia organizzativa e didattica delle scuole la concreta articolazione dello stesso durante l'anno, ai sensi del D.P.R. n. 275/1999.

Le istituzioni scolastiche, in relazione alle prevalenti richieste delle famiglie, tenuto conto delle previsioni del Piano dell'offerta formativa, organizzano in coerenza con il Profilo e nell'ottica della personalizzazione dei piani di studio, insegnamenti e attività per ulteriori 99 ore annue (articolo 7, comma 2), corrispondenti mediamente a 3 ore settimanali, la cui scelta è facoltativa opzionale per le famiglie degli allievi e la cui frequenza è gratuita.

Le famiglie contribuiscono, in maniera attiva e partecipata, alla definizione dei percorsi formativi dei propri figli, nel rispetto delle loro vocazioni, capacità, attitudini ed inclinazioni, anche attraverso la scelta delle attività educative, da svolgere nell'orario facoltativo opzionale.

Per l'anno scolastico 2004/2005, con la menzionata circolare n. 2/2004, sono state fornite prime indicazioni in ordine alle scelte delle famiglie, con la precisazione che tali scelte, da esprimere all'atto delle iscrizioni, utilizzando l'apposito modulo (identico a quello degli anni precedenti), dovessero riguardare il solo orario obbligatorio o, in aggiunta, anche quello facoltativo opzionale.

Inoltre, con la succitata circolare, nel rinviare a titolo orientativo agli assetti didattici e organizzativi esistenti, si faceva riserva di fornire ulteriori, più dettagliate istruzioni e indicazioni, una volta entrati in vigore l'impianto ordinamentale e i contenuti dei piani di studio di cui al decreto legislativo e alle Indicazioni ad esso allegate.

Alla luce di quanto previsto dal decreto di cui trattasi e dalle suddette Indicazioni nazionali, è ora possibile sciogliere la riserva sopra richiamata.

Ne consegue che, per l'anno 2004/2005, le istituzioni scolastiche, nella propria autonomia, in relazione alle consistenze di organico loro assegnate, avvalendosi delle professionalità esistenti, valutate le prevalenti richieste delle famiglie, provvederanno a modulare l'orario facoltativo opzionale in insegnamenti e attività, da ricomprendere nel Piano dell'offerta formativa (articolo 7, comma 2 del decreto).

In tale ottica, le istituzioni scolastiche attiveranno le iniziative più opportune al fine di acquisire, in tempo utile rispetto all'avvio del prossimo anno scolastico e alla programmazione delle relative attività, le opzioni da parte di quelle famiglie che, all'atto delle iscrizioni, hanno avanzato richiesta di orario aggiuntivo.

Sulla base delle opzioni espresse, le suddette istituzioni articoleranno l'offerta formativa secondo modelli unitari comprendenti il tempo scuola obbligatorio e il tempo scuola facoltativo opzionale; per l'organizzazione del tempo scuola facoltativo opzionale potranno fare riferimento sia al gruppo classe che a gruppi di alunni appartenenti a classi diverse.

Le istituzioni scolastiche, nell'adeguare, attraverso i competenti organi collegiali, il Piano dell'offerta formativa al Profilo e alle Indicazioni nazionali, potranno disporre per ciascuna classe, per l'anno scolastico 2004/2005, di un orario settimanale pari a 30 ore, comprensive dell'orario obbligatorio di 27 ore settimanali e delle ulteriori 3 ore settimanali, facoltative opzionali per le famiglie, ma obbligatorie per le scuole.

La scelta dell'orario facoltativo opzionale deve intendersi, di regola, riferita all'intera quota di 99 ore annue (tre ore mediamente per settimana), in considerazione della circostanza che, nella situazione attuale, ragioni organizzative e didattiche suggeriscono di escludere la possibilità di utilizzare quote orarie ridotte.

 

2.4 - Funzione tutoriale (articolo 7)

Il decreto legislativo, all'articolo 7, commi 5, 6 e 7, prevede che, al perseguimento delle finalità proprie della scuola primaria, soprattutto attraverso la personalizzazione dei piani di studio, concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica dei docenti, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di:

  • assistenza tutoriale a ciascun alunno;
  • rapporto con le famiglie;
  • orientamento per le scelte delle attività opzionali;
  • coordinamento delle attività didattiche ed educative;
  • cura della documentazione del percorso formativo.

Il docente al quale sono affidati tali compiti assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, "un'attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali" (articolo 7, comma 6).

Le norme sopra citate prevedono che il docente incaricato di svolgere tali attività, facenti parte tutte della funzione tutoriale, sia in possesso di specifica formazione. L'attività tutoriale non comporta l'istituzione di una nuova figura professionale, concretizzandosi invece in una funzione rientrante nel profilo professionale del docente.

Tenuto conto che il decreto legislativo, al comma 5 dell'articolo 7, enuncia espressamente la contitolarità educativa e didattica di tutti i docenti, ne consegue che la citata funzione del docente incaricato non si estrinseca in un rapporto di sovraordinazione sugli altri docenti.

Le modalità di svolgimento della funzione tutoriale costituiranno oggetto di appositi approfondimenti e confronti nelle sedi competenti, in esito ai quali saranno impartite ulteriori indicazioni e precisazioni.

Per l'anno scolastico 2004/2005, in attesa della compiuta definizione degli ambiti di applicazione della funzione tutoriale e della realizzazione dei previsti interventi di formazione, le singole scuole, nell'ambito delle propria autonomia, provvederanno al conferimento dell'incarico in questione, sulla base di criteri di flessibilità individuati dagli stessi organi, e in particolare il collegio dei docenti, competenti a fornire al dirigente scolastico i criteri generali per l'assegnazione dei docenti alle classi.

Nell'espletamento di detta funzione, e soprattutto per lo svolgimento delle attività relative alla documentazione, alla valutazione e all'orientamento, il docente tutor si avvarrà dell'apporto degli altri docenti, anche in considerazione della affermata contitolarità degli insegnanti sullo stesso gruppo classe.