Le attività devono essere deliberate dal Collegio

 

I CORSI SULLA SICUREZZA NON SONO OBBLIGATORI

SONO OBBLIGATORI SOLO PER IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA
 
 In questi giorni l’amministrazione sta organizzando attività di formazione di figure sensibili per corsi antincendio e altro.
Molti dirigenti scolastici impongano tale attività e non considerano i limiti da rispettare per poter essere considerate dovere di servizio per i docenti designati e cioè:

l’obbligo assoluto che esse siano svolte in orario di servizio (quindi non come attività aggiuntive non retribuite) e senza oneri per i lavoratori (quindi senza alcuna spesa, per esempio di trasporto, a carico del docente, D. Lgs 626/94, art. 22, comma 6)

Poiché, a differenza di  altre categorie, per le quali è facile e immediato stabilire che cosa rientri legalmente nell’orario di lavoro, tale definizione non è cosi intuitiva per i docenti  elenchiamo i requisiti legali che deve  possedere la formazione in questione per poter essere considerata come svolta senza oneri per il docente e nel suo orario di servizio:

 

1.        essere stata prevista e deliberata (anche per il tempo richiesto dal trasferimento) nel piano annuale delle attività presentato dal dirigente e deliberato dal Collegio dei Docenti prima dell’inizio delle lezioni di ogni anno scolastico (CCNL 1999, art. 24, comma 4)

2.        rispettare (anche per il tempo richiesto dal trasferimento) il monte ore complessivo di quaranta ore, (CCNL 1995, art. 42) oppure essere stata deliberata (anche per il tempo richiesto dal trasferimento) come attività aggiuntiva  retribuita alle condizioni tariffarie previste, cioè il corrispondente in € di 28.000 lire lorde/ora (e in nessun caso di meno! CCNI 1999, tabella D)

3.        essere stata contrattata (anche per il tempo richiesto dal trasferimento) con le RSU d’Istituto ed essere stata inserita nel contratto decentrato già firmato a livello di istituzione scolastica (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2001 - Rinnovo biennio economico scuola, art. 3, comma 1, lettera d)

4.        siano immediatamente (e non con promessa di lentissima restituzione, come di solito accade nella scuola) a carico  dell’amministrazione le spese di trasporto ed ogni gravame economico connesso a tali attività.

Se anche uno solo di questi limiti è stato violato o eluso, i corsi risultano imposti illegittimamente fuori dell’orario di lavoro e/o creano illegittimamente in capo al docente, oneri che la legge esclude.

Chi ravvisi dal chiarimento precedente che nella sua scuola si è agito in modo non conforme alla norma può prendere contatto con noi per sapere come comportarsi:

1)       per sottrarsi ad un obbligo ingiusto prima di averlo adempiuto;

2)       per essere risarcito, dopo la prestazione, anche senza aver esercitato nessuna preliminare contestazione dell’ordine ricevuto.