I CORSI SULLA SICUREZZA NON SONO OBBLIGATORI
l’obbligo assoluto
che esse siano svolte in orario di servizio (quindi non come attività
aggiuntive non retribuite) e senza oneri per i lavoratori (quindi senza
alcuna spesa, per esempio di trasporto, a carico del docente, D. Lgs 626/94,
art. 22, comma 6)
Poiché, a differenza di altre categorie, per le quali è facile e immediato stabilire che cosa rientri legalmente nell’orario di lavoro, tale definizione non è cosi intuitiva per i docenti elenchiamo i requisiti legali che deve possedere la formazione in questione per poter essere considerata come svolta senza oneri per il docente e nel suo orario di servizio:
1. essere stata prevista e deliberata (anche per il tempo richiesto dal trasferimento) nel piano annuale delle attività presentato dal dirigente e deliberato dal Collegio dei Docenti prima dell’inizio delle lezioni di ogni anno scolastico (CCNL 1999, art. 24, comma 4)
2. rispettare (anche per il tempo richiesto dal trasferimento) il monte ore complessivo di quaranta ore, (CCNL 1995, art. 42) oppure essere stata deliberata (anche per il tempo richiesto dal trasferimento) come attività aggiuntiva retribuita alle condizioni tariffarie previste, cioè il corrispondente in € di 28.000 lire lorde/ora (e in nessun caso di meno! CCNI 1999, tabella D)
3. essere stata contrattata (anche per il tempo richiesto dal trasferimento) con le RSU d’Istituto ed essere stata inserita nel contratto decentrato già firmato a livello di istituzione scolastica (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2001 - Rinnovo biennio economico scuola, art. 3, comma 1, lettera d)
4. siano immediatamente (e non con promessa di lentissima restituzione, come di solito accade nella scuola) a carico dell’amministrazione le spese di trasporto ed ogni gravame economico connesso a tali attività.
Se anche uno solo
di questi limiti è stato violato o eluso, i corsi risultano imposti illegittimamente fuori dell’orario di
lavoro e/o creano illegittimamente in capo al docente, oneri che la legge
esclude.
1)
per sottrarsi ad un obbligo ingiusto prima di averlo adempiuto;
2)
per essere risarcito, dopo la prestazione, anche senza aver esercitato
nessuna preliminare contestazione dell’ordine ricevuto.