Riforma Moratti: decreti in arrivo

Sintesi
dello schema elaborato dal Centro Studi Gilda a cura di Michela Gallina
Il 12 settembre 2003 è stato
approvato dal Consiglio dei Ministri lo Schema di decreto legislativo
che passerà
all’esame delle Commissioni cultura di Camera e Senato e poi alla
conferenza unificata. Infine, se non ci saranno intoppi, potrà avere la firma
definitiva del Governo.
Il Decreto per quanto riguarda
la scuola dell’infanzia e la scuola
primaria ( ex scuola elementare) riprende i contenuti della legge 53
scendendo nello specifico.
Scuola dell’infanzia
Iscrizioni: a.s. 2003-2004 –
bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004;
a.s. 2004-2005, 2005-2006 – possibili ulteriori anticipazioni con
decreto MIUR
(vedi Capo V del decreto: Norme finali e transitorie)
Orario settimanale: da 25 a 51
ore
Gli
articoli 1 e 2 del decreto riprendono l’art.
2. comma e) della legge 53.
L’art. 2, comma e) della
legge 53 faceva cenno, nella parte finale alla “introduzione di nuove
professionalità e modalità organizzative”. Ora, mentre il decreto sviluppa
la parte relativa alle “modalità organizzative”, non fa invece alcun cenno
a “nuove professionalità”. Viene dunque lasciata cadere la possibilità di
introdurre nella scuola dell’infanzia delle figure di “assistenti” in
grado di coadiuvare il lavoro delle maestre, in particolare nel primo periodo.
All’art.
3 il decreto:
- fissa l’orario delle attività educative:
da 875 a 1.700 ore (deciso nel progetto educativo della scuola che tiene conto
delle “richieste delle famiglie”); l’orario settimanale varia
dunque fra le 25
e le 51 ore circa a
scelta delle famiglie;
- stabilisce che i docenti curino “la personalizzazione
delle attività educative, attraverso la relazione con la famiglia”;
- impone alla scuola l’obbligo di curare la “documentazione
relativa al processo educativo… con la collaborazione delle famiglie”;
- chiede di avviare opportune forme di coordinamento
didattico orizzontale (con i servizi all’infanzia) e verticale (con
la scuola primaria).
Struttura del primo ciclo di
istruzione
L’articolo
4 del decreto riprende l’art. 2, comma f) della legge 53, confermando la
struttura del primo ciclo: scuola primaria: 1+2+2; scuola secondaria di primo
grado: 1+2.
Il passaggio dalla scuola
primaria a quella secondaria avviene a seguito di “valutazione positiva al
termine del secondo periodo didattico biennale; (il passaggio dal primo al
secondo ciclo di istruzione, che comprende il sistema dei licei e il sistema
dell’istruzione e della formazione professionale, avviene previo superamento
di un “Esame di Stato”).
La
scuola primaria (ex scuola elementare)
Iscrizioni:
a.s. 2003-2004 – bambini che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio
2004
Anni successivi – possibili ulteriori anticipazioni con decreto MIUR.
Avvio:
a.s. 2003-2004 - classi
prima e seconda
a.s. 2004-2005 – classi terza, quarta e quinta
Orario
settimanale: 30 ore (27 + 3)
L’articolo
5 del decreto riprende l’art. 2, comma
f) della legge 53 con alcune modifiche: a) viene fatto specifico riferimento
alla alfabetizzazione informatica
(assente in questo punto nella legge delega) e all’alfabetizzazione nella
“lingua inglese” mentre nella
legge si parlava di una “lingua dell’Unione europea”.
All’articolo
7 il decreto:
- fissa l’orario: 891 ore di “lezione” e 99 ore di
“attività e insegnamenti” (queste ore, “la cui scelta è facoltativa e
opzionale per gli allievi” vengono organizzate dalle singole scuole o dalle
scuole in rete “tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie”);
al pacchetto 891+99 su base settimanale si hanno
27 ore prefissate e 3 liberamente scelte; l’eventuale tempo mensa va
aggiunto.
- stabilisce che i piani
di studio siano personalizzati:
- impone la “documentazione
del percorso formativo compiuto dall’allievo”;
- introduce la figura del tutor:
docente che per i primi 3 anni lavora con lo stesso gruppo di allievi per
almeno 18 ore settimanali. Il tutor è un docente “in possesso di specifica
formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge
funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività di cui al comma 2
(le 99 ore, n.d.r.), di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività
educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della
documentazione del percorso formativo compiuto dall’allievo con l’apporto
degli altri docenti”;
- introduce, per la copertura delle 99 ore, la possibilità di
stipulare dei contratti di “prestazione
d’opera con esperti” in possesso di titoli riconosciuti dal MIUR e dal
Ministero per la funzione pubblica qualora sia richiesta una “specifica
professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti della
scuola primaria”.
All’art.
8 il decreto:
- riprendendo l’art. 3, comma a) della legge 53 parla di “valutazione
degli apprendimenti e del comportamento” e di “certificazione delle
competenze”. Periodica ed annuale, la valutazione è
affidata ai “docenti
responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio
personalizzati”;
- ammette la possibilità
della ripetenza anche all’interno del periodo didattico, ma “solo in
casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione”;
- allo scopo di assicurare la continuità didattica stabilisce
che i docenti non possano lasciare la
sede di titolarità se il periodo didattico non è concluso (la “congrua
permanenza” di cui si parlava nel testo di legge trova una definizione
temporale);
COMMENTO ED
OSSERVAZIONI
a cura di
Michela Gallina
Le conseguenze del decreto sulla
nostra professionalità sono allarmanti, eccone alcune:
- l’ingerenza delle
famiglie nella programmazione e valutazione dell’attività didattica, nonché
nella scelta dei percorsi individualizzati rischia di creare confusione di ruoli
e competenze, e di compromettere il principio della libertà di insegnamento
sancito dalla Costituzione all’art:. 33 comma 1: “Le arti e le scienze sono
libere e libero ne è l’insegnamento”;
- come già denunciato
precedentemente nella legge delega e ora confermato nel decreto attuativo, con
l’introduzione del Portfolio vi è un aumento del carico di lavoro dei docenti
e si tratta per lo più di un carico meramente burocratico (soprattutto
per quanto riguarda il tutor);
- differenziando le funzioni
dei docenti, Il decreto introduce pericolose gerarchie all’interno
della categoria: vi sono infatti gli insegnanti tutor che ricoprono un ruolo di
maggior rilievo e prestigio rispetto ai colleghi che devono coordinare;
- La scuola assume sempre più
l’aspetto di un ente erogatore di servizi, o, per dirlo in un linguaggio
corrente, di un “customer service” in balia delle pretese
dell’utenza, in cui tendono a perdere rilievo la formazione culturale degli
alunni ed anche lo spessore professionale dei docenti in alcuni casi declassati
al ruolo di assistenti o badanti;
- Con l’introduzione degli
“esperti” o “prestatori d’opera” si andrà ad aggravare la
situazione del precariato per coloro che lavorano nella scuola, non solo,
potrebbe essere la premessa di uno stravolgimento delle modalità di
reclutamento dei docenti nella scuola statale e di possibili clientelismi;
- All’art.: 8
il decreto contiene la violazione di una norma contrattuale, viene
infatti limitata la mobilità dei docenti che diventa di fatto biennale:
sono impossibilitati a chiederla se non hanno concluso il “periodo
didattico”.
Anche per l’utenza
si fa demagogia a scapito della qualità:
- l’introduzione
dell’anticipo svilisce il ruolo della scuola dell’infanzia ridotta a luogo
di mera custodia ed assistenza e crea disagi nella scuola primaria;
- l’abolizione dell’esame
di stato in quinta conferma una rischiosa tendenza a spostare in avanti nel
tempo i meccanismi selettivi a scapito di una qualità della preparazione con un
conseguente abbassamento dei livelli culturali. Si tratta di una tendenza
incomprensibile se pensiamo invece ai livelli di competitività e selezione che
caratterizzano la società odierna. Come pensa il Ministro di “vaccinare”e
rinforzare i piccoli cittadini? Eliminando prove e difficoltà dal loro
percorso? Sul piano educativo vengono meno il concetto di “responsabilità”,
un valore che invece la scuola ha sempre cercato di trasmettere agli allievi e
la capacità di tolleranza agli insuccessi e alle frustrazioni;
- è impossibile pensare ad un
intervento didattico-educativo “individualizzato” e “personalizzato” se
il numero di alunni per classe va aumentando e parallelamente vengono meno le
ore di contemporaneità, utilizzata dalla
precedente Riforma (L. 148), proprio al fine di offrire una didattica
differenziata.