HAI DIRITTO ALL'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE ?

                                                                                                                                                     di Laura Razzano

 

Supplenti della Scuola, Insegnanti e personale ATA, hanno diritto a richiedere l'indennità di disoccupazione corrisposta dall'INPS. Spesso ci si rivolge ai sindacati o ai patronati per questo servizio che è invece possibile fare da soli seguendo queste semplici istruzioni.

Esistono due forme di richiesta a seconda dei requisiti posseduti che sono definiti "normali - ordinari" o "ridotti" e che possono essere richiesti solo nel caso tu non ti sia licenziato  o dimesso volontariamente.

Innanzitutto devi presentarti  al Centro per l’Impiego per rilasciare la dichiarazione di stato di disoccupazione, con valido documento di riconoscimento nonché con i sottoelencati documenti, il cui possesso può essere autocertificato davanti all’operatore:

 

Hai diritto all'indennità di disoccupazione con requisiti normali (ordinaria) se sei assicurato all'INPS da almeno due anni ed hai almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'indennità ti sarà comunque pagata solo per un massimo di 180 giorni e, a  partire dal 1° gennaio 2008,  la sua durata  è passata da 7 a 8 mesi, che diventano 12  solo se hai superato i cinquanta anni di età.

Ai lavoratori sospesi spetta nel limite massimo di 65 giorni.

L’importo è pari al 40% della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti di un importo massimo mensile lordo, stabilito dalla legge.
Per il 2008 tale importo è di 858,58 € elevato a 1.031,93 € per i lavoratori che possono far valere una retribuzione mensile lorda superiore a 1.857,48 €.

Per la disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008, la percentuale è elevata al 60% per i primi 6 mesi, al 50% per il settimo mese e al 40% per i mesi successivi.
Ai lavoratori sospesi è pagata nella misura del 50% della retribuzione. 

Devi presentare la domanda, entro il 68° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro,  dopo esserti iscritto nelle liste dei disoccupati presso il Centro per l'impiego, agli uffici INPS più vicini utilizzando il modulo DS 21.

Ricorda che se presenti la domanda entro i primi 7 giorni dalla fine dell'incarico di supplenza avrai l'indennità a partire dall'ottavo giorno dal licenziamento, se lo fai dopo questo limite la otterrai a partire dal quinto giorno dalla sua presentazione.

Ogni domanda deve contenere tutte le informazioni e la documentazione richieste, come previsto dall’articolo 1, comma 783 della legge 296/06 e deve essere corredata dai seguenti allegati:

 - la dichiarazione del datore di lavoro su modulo DS 22, compilata dall'ultimo datore di lavoro. In alternativa, è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva con cui autocertificare le informazioni relative all’ultimo rapporto di lavoro.

 - il certificato di iscrizione nelle liste dei disoccupati

 - la richiesta di detrazioni d'imposta.

ATTENZIONE >>>>>>>> Se non puoi  far valere adesso 52 contributi settimanali negli ultimi due anni ma dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 prevedi di poter lavorare almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.) e risulti assicurato da almeno due anni o puoi far valere almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda hai diritto all'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. In questo caso dovrai presentare la richiesta entro il 31 marzo 2009.

In sintesi dovrai avere:

Alla domanda che dovrai presentare agli uffici INPS su apposito modulo per requisiti ridotti , differente dal precedente,  devono essere allegati:

 - la dichiarazione  su modulo DL 86/88bis di ogni datore di lavoro presso il quale è stata prestato servizio nel corso dell'anno   precedente;

 - la richiesta di detrazioni d'imposta.

 - il certificato di iscrizione nelle liste dei disoccupati

Ricorda che l'indennità spetta in base ai giorni lavorati effettivamente, fino ad un  massimo di 180 giorni. Se , per esempio, nell’Anno Solare 2007 hai lavorato, da gennaio 2008 a dicembre 2008 per 80 giorni sarai indennizzato solo per 80 giorni.

L’importo è pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 844,06 €, elevato a 1.014,48 € per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a 1.826,07 €.

L'indennità può essere riscossa con assegno circolare, bonifico bancario o postale ed anche allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale. Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie o postali (IBAN, ABI, CAB) e il numero di conto corrente.

Nel caso in cui la domanda venga respinta potrai presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale ti potrebbe essere comunicato il rifiuto.

Devi sapere che per tutto il periodo in cui gli uffici ti  pagheranno l'indennità l'INPS accrediterà gratuitamente, sul tuo conto individuale, i contributi calcolati sulla precedente busta paga e quindi, ai fini della pensione, è come se tu continuassi a lavorare e a ricevere la normale busta paga.

Lo stato di disoccupazione è riconosciuto al lavoratore che svolga un’attività lavorativa (di qualsiasi tipo, subordinata, autonoma, parasubordinata, part-time) dalla quale gli derivi nell’anno fiscale in corso un reddito non superiore al “reddito minimo personale escluso da imposizione”

Acquista e conserva lo stato di disoccupazione il lavoratore che svolge attività di lavoro da cui derivi un reddito annuale non superiore a € 8.000 per lavoro dipendente, o a € 4.800 per lavoro autonomo.

Ricordiamo che i supplenti disabili che non abbiano una supplenza annuale non perdono la disoccupazione (Consiglio di Stato 11616/2004) anche se sono titolari di supplenze temporanee. E' perciò loro consentito di iscriversi all’ufficio di collocamento come se fossero disoccupati, in modo tale da ottenere il riconoscimento della riserva dei posti nelle graduatorie permanenti. È quanto esprime un parere della seconda sezione del Consiglio di Stato.
 

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