Una precisa norma di legge la n. 269 del 27 maggio 1949 prevede che a tutti i pubblici dipendenti venga pagata la giornata festiva eventualmente coincidente con la domenica.
Nonostante l’estrema chiarezza della norma, la pubblica amministrazione, Ministero dell’Istruzione compreso, si ostina ad ignorare il diritto dei dipendenti.
La prescrizione del beneficio avviene dopo cinque anni.
Il SAM-GILDA ha deciso di promuovere, a favore dei propri iscritti, delle azioni legali, in particolare per recuperare le festività del 25.04.1999 e il 2.06.2002, capitate per l’appunto di domenica.
Tutti i soci, che intendono richiedere il pagamento delle suddette giornate, possono rivolgersi alle nostre sedi.
Legge
27 maggio 1949, n. 260.- Disposizioni in materia di ricorrenze festive.
(Pubblicata nella G.U. 31 maggio 1949, n. 124).
Art. 5.-
Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell'anniversario della
liberazione (25 aprile), della festa del lavoro (1° maggio) e nel giorno
dell'unità nazionale (4 novembre), lo Stato, gli Enti pubblici ed i privati
datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti i
quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro
da essi compiute, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso
ogni elemento accessorio. La normale retribuzione sopra indicata sarà
determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad un sesto dell'orario
settimanale contrattuale o, in mancanza, a quello di legge. Per i lavoratori
retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili, si
calcolerà il valore delle quote mobili sulla media oraria delle ultime quattro
settimane.
Ai lavoratori considerati nel precedente comma, che restino la loro opera nelle
suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto
giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di
lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.
Ai salariati retribuiti in misura fissa, che prestino la loro opera nelle
suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto
giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di
lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.
Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori
stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso
ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente
all'aliquota giornaliera (1).
Legge
31 marzo 1954, n. 90.- Modificazioni alla legge
27 maggio 1949, n. 260,
sulle ricorrenze festive. (Pubblicata nella G.U. 22 aprile 1954, n. 92).
Art. 2.-
Il trattamento stabilito dall'art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260,
dovrà essere egualmente corrisposto per intero al lavoratore, anche se risulti
assente dal lavoro per i seguenti motivi:
a) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa
seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per
giustificati motivi;
b) riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro;
c) sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendente dalla volontà
del lavoratore;
d) sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale;
e) sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica
od altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la
celebrazione del Santo Patrono della località ove si svolge il lavoro.