GARANZIE SULLE
ASSEGNAZIONI ALLE CLASSI
Per l’assegnazione ai plessi, alle classi e alle attività ormai si dà per scontato che in ogni Istituto sia stato sottoscritto un accordo tra i componenti della RSU e il Dirigente scolastico, con la sicurezza che quest’ultimo si debba attenere a quanto concordato.
D’altronde lo stabiliva ancora il
vecchio CCNL, nel punto sulle “Relazioni a livello d’Istituto”: “sono
soggetti a contrattazione integrativa tra RSU e Dirigente scolastico:
-
le modalità di utilizzazione del
personale rispetto al POF;
- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica; ritorni pomeridiani.”
L’altr’anno, l’Ordinanza Ministeriale sulla Mobilità, con senso realistico, aveva previsto la possibilità che in alcuni Istituti non fosse stato raggiunto alcun accordo ed aveva ricopiato, in una nota a piè pagina, la vecchia normativa ripetuta inalterata da anni e che il Dirigente, nel caso, avrebbe dovuto rispettare.
L’O.M. di quest’anno sulla Mobilità (n. 5 del 16/1/2003) ripete che l’art. 25, riguardante la scuola elementare e dell’infanzia) è stato soppresso e sembra dare per scontato che l’accordo RSU-Dirigente sia stato generalmente ratificato.
Se così non fosse, invece, rimarrebbero valide le vecchie norme: lo stabilisce il Contratto sulle Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, sottoscritto il 20 giugno 2003: al Titolo I – Personale docente, art. 5 – Assegnazione del personale nel circolo e nell’istituto, al comma 1 è stato stabilito:
“Nella scuola materna ed elementare, le modalità di assegnazione ai
plessi e alle scuole, nell’ambito dell’organico funzionale, sono regolate
dal contratto d’Istituto. L’assegnazione a domanda ai plessi e alle scuole
nell’ambito dell’organico funzionale del personale già titolare precede
quella del personale neo trasferito e, a tal fine, la continuità non
costituisce elemento ostativo.
Nel caso in cui il contratto d’Istituto non venisse definito, il Dirigente scolastico si atterrà ai criteri dell’art. 25 del CCDN del 18 gennaio 2001, richiamato nelle premesse del CCDN del 21 dicembre 2001”.
L’articolo 25, pur soppresso, è riportato con nota n°1:
“Il Dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal consiglio d’Istituto ed in conformità al piano annuale deliberato dal Collegio dei docenti, assegna gli insegnanti di scuola elementare e materna ai plessi, alle scuole ed alle attività assicurando il rispetto della continuità didattica, in coerenza con quanto previsto sulla stessa dalla programmazione didattico-organizzativa, elaborata dal Collegio dei docenti. La continuità, in caso di richiesta volontaria di assegnazione ad altro plesso o altra scuola, formulata dal singolo docente, non può essere considerata elemento ostativo. Il Dirigente scolastico opererà valorizzando, altresì, le competenze professionali in relazione agli obiettivi stabiliti dalla programmazione educativa e tenendo conto delle opzioni e delle esigenze manifestate dai singoli docenti. L’assegnazione ai plessi, alle scuole ed alle attività, anche su richiesta degli interessati, è da effettuarsi con priorità per i docenti già titolari, rispetto a quella dei docenti che entrano a far parte per la prima volta dell’organico funzionale d’Istituto; tali assegnazioni avvengono sulla base dei criteri sopra descritti. In caso di concorrenza l’assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata al CCND concernente le utilizzazioni e le assegnazioni del personale docente”.
E’
bene ricordare inoltre che i contratti integrativi o decentrati non
possono essere peggiorativi delle norme già esistenti a livello generale o
nazionale: non sarebbero validi.
Operativamente,
ogni insegnante che voglia cambiare
plesso o attività svolta (area
linguistica/matematica/antropologica/educazioni/assegnazione su progetto...)
oppure abbia terminato il ciclo con
la classe quinta (in tal caso non esiste più la continuità didattica) ha tutto
l’interesse a chiedere per iscritto – facendo protocollare la domanda –
dove vorrebbe essere impegnato.
Anche sulla base di tali richieste il Dirigente potrà predisporre, prima dell’inizio delle lezioni, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente. Il piano, a settembre, verrà deliberato dal Collegio dei docenti e diventerà operativo.
Modello
di domanda:
Al Dirigente scolastico
e
alla RSU
dell’Istituto…………..
Il
sottoscritto…………………, insegnante a tempo indeterminato presso
codesto Istituto, chiede – per l’anno scolastico 2003/2004 -
di essere assegnato/riconfermato al plesso …………., all’attività
……………..
Chiede
inoltre di essere assegnato alla classe prima/……..
……………………..