MOBILITà 2008

                                                                                                                        ISTRUZIONI PER L'USO  a cura di Laura Razzano


LA NORMATIVA
Anno Scolastico 2008/2009

Nota prot. n. AOODGPER 153 del 7 gennaio 2008
Trasmissione dell'O.M. n. 2 del 4 gennaio 2008 prot. n. 145 e del Contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 20.12.2007 sulla mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l'a.s. 2008/2009.

O.M. n. 2 del 4 gennaio 2008 Prot. n. AOODGPER 145
Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. - Anno scolastico 2008/2009

Allegati all'O.M. n. 2 del 4 gennaio 2008
Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. - Anno scolastico 2008/2009

C.C.N.I. sottoscritto il 20.12.2007
Mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l'a.s. 2008/2009
 

PRIMA DI TUTTO SCARICA I MODELLI DI DOMANDA UFFICIALI DAL MINISTERO:

Scuola dell'infanzia MODULO A1   domanda di trasferimento MODULO A3   domanda di passaggio di ruolo

Istruzioni per la compilazione del modulo A1

Istruzioni per la compilazione del modulo A3

Scuola Primaria MODULO B1   domanda di trasferimento MODULO B4   domanda di passaggio di ruolo

Istruzioni per la compilazione del modulo B1

Istruzioni per la compilazione del modulo B4

Scuola Secondaria di I Grado MODULO C1   domanda di trasferimento MODULO C2   domanda di passaggio di cattedra MODULO C3   domanda di passaggio di ruolo

Istruzioni per la compilazione del modulo C1

Istruzioni per la compilazione del modulo C2

Istruzioni per la compilazione del modulo C3

Scuola Secondaria di II Grado  MODULO D1   domanda di trasferimento MODULO D2   domanda di passaggio di cattedra MODULO D3   domanda di passaggio di ruolo

Istruzioni per la compilazione del modulo D1

Istruzioni per la compilazione del modulo D2

Istruzioni per la compilazione del modulo D3

Personale educativo ALLEGATO A    domanda di trasferimento ALLEGATO B    domanda di passaggio di ruolo

Lista degli allegati all'O.M.

 

ISTRUZIONI PER L'USO

Puoi presentare la domanda di trasferimento di sede (mobilità territoriale) o di ordine di scuola - classe di concorso (mobilità professionale) entro il 5 febbraio del 2008.

Devi indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio con la relativa documentazione, all’Ufficio scolastico Regionale – Ufficio scolastico provinciale della provincia di titolarità e presentarle al dirigente scolastico dell’istituto o dell’ufficio presso cui presti servizio.

Le date previste per la revoca della domanda e per le pubblicazioni.

E' necessario reperire la modulistica ufficiale sul sito del MPI e corredare la domanda delle autocertificazioni o documentazioni necessarie a confermare quanto dichiarato per ottenere il punteggio che permetterà o meno di veder realizzata la tua richiesta.

Il principio valido per comprendere che cosa sia necessario allegare è il seguente: se hai diritto a precedenze o a punti aggiuntivi e barri le relative caselle nel modulo di domanda ministeriale devi poi comprovare il tuo diritto con dichiarazioni personali o certificati medici.

I documenti che corredano la domanda per tutti  sono :

ALLEGATO D PRIMARIA ED INFANZIA

ALLEGATO D SECONDARIA DI I E II GRADO

ALLEGATO F PRIMARIA ED INFANZIA

ALLEGATO F SECONDARIA DI I E II GRADO

 

DICHIARAZIONE PERSONALE MOBILITA'

DICHIARAZIONE PERSONALE MOBILITA' MODIFICABILE

Chi ha dichiarato esigenze di famiglia (che danno punteggio aggiuntivo) deve anche allegare la dichiarazione di residenza anagrafica firmata  dalla persona a cui si vuole ricongiungere oppure il certificato di residenza contenente la data dell'iscrizione anagrafica ("residente dal ....")

Chi ha diritto alle precedenze della Legge 104  le deve documentare come precisato in seguito, allegando, oltre alle documentazioni mediche richieste  ed obbligatorie le seguenti dichiarazioni:

DICHIARAZIONE DOCENTE CHE PUO' FRUIRE DEI BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE  104

DICHIARAZIONE DI OGNI FRATELLO DEL DOCENTE CHE PUO' FRUIRE DEI BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE  104 Ovviamente non serve nel caso il docente sia figlio unico

Trovi i codici delle scuole sui  Bollettini Ufficiali delle Scuole Statali appena aggiornati.

SCUOLA PRIMARIA

Le preferenze, non più di 20, devono essere indicate nell' ultima pagina del modulo di domanda ufficiale. Puoi chiedere anche una seconda provincia (SE LA OTTIENI PREVALE SULLA PRIMA) con un secondo  modulo A1 presentato congiuntamente, in questo caso non è necessario ripresentare tutti gli allegati ma farne riferimento (pag 1 di 4 dove si indicano i documenti allegati) scrivendo "documentazione allegata alla domanda di trasferimento per la provincia di .... , parte integrante della presente istanza" La preferenza relativa a posti di sostegno, posti di tipo speciale,posti dell’organico funzionale di circolo, posti per l’insegnamento della lingua straniera va espressa facendo riferimento al circolo indicando il codice e la dizione in chiaro del plesso sede di circolo (dove si trova la direzione).

Il personale docente deve esprimere le proprie preferenze utilizzando i codici delle seguenti tipologie di plessi:
- plessi sede di circolo;
- sedi attivate presso strutture ospedaliere;
- scuole per sordomuti;
- scuole per ciechi;
- sedi attivate presso strutture carcerarie,

I codici sono evidenziati sul Bollettino Ufficiale dalle seguenti diciture:
- PLESSO SEDE DI CIRCOLO
- SEDE OSPEDALIERA
- *RUOLO SPECIALE PER SORDOMUTI
- *RUOLO SPECIALE PER CIECHI
- *RUOLO SPECIALE SEDE CARCERARIA

* Le preferenze per le scuole carcerarie, per sordomuti, per ciechi e canto e musica per ciechi possono essere espresse solo dagli insegnanti appartenenti ai corrispondenti ruoli speciali.

-sono tutti  contraddistinti dalla dicitura: "sede di organico - esprimibile dal personale docente".

Le denominazioni dei plessi appartenenti ad istituti comprensivi sono seguite dalla dicitura "associato ad Istituto Comprensivo" e di seguito è riportato il codice meccanografico dell'istituto: tra questi plessi uno è il plesso sede di circolo, individuabile dalla dicitura "sede di organico - esprimibile dal personale docente", quello che i docenti della primaria possono scegliere.
I codici che sono espressamente indicati con la dicitura "circolo didattico" non possono  essere utilizzati dal personale docente, lo stesso discorso vale per gli istituti comprensivi, indicati con la dicitura "Istituto Comprensivo".
Le scuole primarie statali annesse ai Convitti e agli Educandati Femminili dello Stato non sono esprimibili né dal personale docente né dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.E' possibile, con
una sola preferenza sintetica indicare tutti gli istituti ubicati rispettivamente nell'area territoriale del distretto, del comune o della provincia. In tal caso si potrà ottenere il trasferimento in  unità scolastiche autorizzate successivamente alla presentazione della domanda di movimento e comprese nelle preferenze sintetiche indicate. Si consiglia di indicare le preferenze sintetiche per ultime.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Le preferenze, non più di 20, devono essere indicate nell' ultima pagina del modulo di domanda ufficiale. Puoi chiedere anche una seconda provincia (SE LA OTTIENI PREVALE SULLA PRIMA) con un secondo  modulo B1 presentato congiuntamente, in questo caso non è necessario ripresentare tutti gli allegati ma farne riferimento (pag 1 di 4 dove si indicano i documenti allegati) scrivendo "documentazione allegata alla domanda di trasferimento per la provincia di .... , parte integrante della presente istanza" Il docente deve esprimere le proprie preferenze utilizzando i codici specificatamente indicati come sede di organico che sono contraddistinti sul Bollettino Ufficiale dalla dicitura: "sede di organico - esprimibile dal personale docente", ad eccezione di quelle in lingua slovena che, non essendo esprimibili dal personale docente in lingua italiana, sono identificate dalla dicitura: "sede di organico - non esprimibile dal personale docente in lingua italiana".
Le denominazioni delle scuole appartenenti ad Istituti comprensivi sono seguite dalla dicitura "associata a Istituto Comprensivo" e di seguito è riportato il codice meccanografico dell'istituto di riferimento.
E' consentito chiedere, con una sola preferenza, utilizzando l'apposita denominazione ufficiale, tutte le scuole sedi di organico ubicate nell'area territoriale del comune, distretto, provincia. Si consiglia di indicare le preferenze sintetiche per ultime.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (MEDIA)

Il personale interessato ai movimenti (trasferimenti, passaggi,) nell'esprimere le preferenze deve far riferimento esclusivamente alle denominazioni ufficiali. Le preferenze, non più di 15, devono essere indicate nell' ultima pagina del modulo di domanda ufficiale. Puoi chiedere anche una seconda provincia (SE LA OTTIENI PREVALE SULLA PRIMA) con un secondo  modulo A1 presentato congiuntamente, in questo caso non è necessario ripresentare tutti gli allegati ma farne riferimento (pag 1 di 4 dove si indicano i documenti allegati) scrivendo "documentazione allegata alla domanda di trasferimento per la provincia di .... , parte integrante della presente istanza" 

A seguito del dimensionamento della rete scolastica è stato inserito un nuovo codice meccanografico per identificare la tipologia "Istituto Comprensivo" introdotta dal D.P.R. n. 233/98. L'Istituto Comprensivo deriva dall'unificazione di circoli didattici e scuole secondarie di 1° grado quindi, al fine di dare il maggior numero di informazioni al personale scolastico interessato, viene riportata la sua composizione sia sul bollettino ufficiale delle scuole primarie che su quello delle scuole secondarie di 1° grado. Per tale istituto sono perciò prospettate, dopo le informazioni anagrafiche ad esso relative, tutte le sedi da esso dipendenti, siano esse plessi di scuola primaria, sezioni di scuola dell'infanzia, scuole secondarie di 1° grado, con l'indicazione del codice meccanografico e del comune di ubicazione.
Rimangono  inalterate le codifiche degli istituti di I grado che non subiscono operazioni di unificazione.

Le sedi d'istruzione secondaria dipendenti da istituti principali di I grado o da Istituti Comprensivi, sono indicate nel  bollettino ufficiale con la dicitura "sezione associata". Quindi non compare la dicitura "sezione staccata".

Le denominazioni delle scuole appartenenti ad istituti comprensivi sono seguite dalla dicitura "associata ad Istituto Comprensivo" e di seguito è riportato il codice meccanografico dell'istituto di riferimento.
I codici degli istituti comprensivi sono evidenziati sul Bollettino Ufficiale mediante la dicitura "Istituto Comprensivo" e, dopo le informazioni anagrafiche, sono contraddistinti dall'ulteriore dicitura: "non esprimibile dal personale docente".

Per convenzione l'ordine del bollettino è il seguente: nell'ambito dell'unità territoriale trattata prima sono elencate le scuole relative all'ordine scuola cui si riferisce il bollettino e poi gli istituti che comprendono più ordini scuola.

I Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta sono posizionati subito dopo il codice del distretto o dei distretti di competenza e per ognuno, oltre alle informazioni anagrafiche, sono indicati nell'ordine:
- il codice meccanografico e il comune della sede amministrativa;
- il codice meccanografico e il comune delle sedi carcerarie da esso dipendenti.

La denominazione ufficiale delle scuole è costituita:
- da un codice;
- da una dicitura in chiaro.

Sulle domande di movimento sono permesse anche forme sintetiche di preferenza riferite al comune, al distretto o alla provincia che permettono di richiedere, con una sola preferenza, utilizzando l'apposita denominazione ufficiale, tutte le scuole di istruzione secondaria di I grado ubicate nell'area territoriale comune, distretto o provincia.

Per esprimere la preferenza per la dotazione organica provinciale si deve utilizzare l'apposito codice riportato sul Bollettino Ufficiale immediatamente dopo il codice sintetico della provincia, sempre seguito dalla dicitura "dotazione organica provinciale".
Nel caso in cui in un comune esista una sola scuola è indifferente il riferimento alla scuola o alla indicazione sintetica di "comune"; analogamente, nel caso in cui il distretto coincida geograficamente con un solo comune, è indifferente il riferimento alla indicazione sintetica di "Comune" o "Distretto".
Con il Bollettino Ufficiale delle scuole statali di istruzione secondaria di I  grado sono consultabili anche:
- l'elenco degli istituti omnicomprensivi (ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 233 del 18 giugno 1998)
- l'elenco degli istituti collocati in piccole isole.

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (SUPERIORI)

Il personale interessato ai movimenti (trasferimenti, passaggi,) nell'esprimere le preferenze deve far riferimento esclusivamente alle denominazioni ufficiali. Le preferenze, non più di 15, devono essere indicate nell' ultima pagina del modulo di domanda ufficiale. Puoi chiedere, CON LO STESSO MODULO, FINO A 15 PROVINCE.

A seguito del dimensionamento della rete scolastica è stato inserito un nuovo codice meccanografico per identificare la tipologia "Istituto Superiore" introdotta dal D.P.R. n. 233/98. L'Istituto d'Istruzione Superiore viene definito, al punto 6 del D.P.R. n. 233/98, come derivante dall'unificazione di istituti (di istruzione secondaria di 2° grado) di diverso ordine o tipo. Al fine di dare il maggior numero di informazioni al personale interessato, vengono riportate, dopo le informazioni anagrafiche ad esso relative, tutte le sedi da esso dipendenti in termini di codice meccanografico e comune di ubicazione.
Rimangono invece inalterate le codifiche degli istituti di 2° grado che non subiscono operazioni di unificazione.
le sedi d'istruzione secondaria dipendenti da istituti principali di 2° grado o da Istituti d'Istruzione Superiore, sono indicate con la dicitura "sezione associata". Quindi non compare la dicitura "sezione staccata" e "sede coordinata".
Per convenzione l'ordine del bollettino è il seguente: nell'ambito dell'unità territoriale trattata prima sono elencate le scuole relative all'ordine scuola cui si riferisce il bollettino e poi gli istituti che comprendono più tipi di scuola.
Il personale interessato ai movimenti nell'esprimere le preferenze deve far riferimento esclusivamente alle denominazioni ufficiali.

La denominazione ufficiale degli istituti è costituita:

- da un codice;
- da una dicitura in chiaro.

Sulle domande di movimento sono permesse anche forme sintetiche di preferenza riferite al comune, al distretto o alla provincia.
Il personale docente ha, quindi, la possibilità di chiedere, con una sola preferenza, utilizzando l'apposita denominazione ufficiale, tutti gli istituti di istruzione secondaria di 2° grado ubicati nell'area territoriale comune, distretto o provincia.

Il personale docente potrà, inoltre, esprimere la preferenza per la dotazione organica provinciale, utilizzando l'apposito codice riportato sul Bollettino Ufficiale immediatamente dopo il codice sintetico della provincia. A tale codice segue la dicitura "dotazione organica provinciale".

Il personale docente interessato al movimento su posti di sostegno potrà esprimere tale preferenza indicando l'apposito codice meccanografico inserito nel testo del presente Bollettino Ufficiale con la dicitura "dotazione organica di sostegno".

I corsi attivati presso le strutture carcerarie sono evidenziati dalla dicitura "sede carceraria".

Le denominazioni degli istituti appartenenti ad Istituti d'Istruzione Superiore sono seguite dalla dicitura "associata ad Istituto d'Istruzione Superiore" e di seguito è riportato il codice meccanografico dell'istituto di riferimento.

I codici degli istituti d'Istruzione Superiore sono evidenziati sul Bollettino Ufficiale mediante la dicitura "Istituto d'Istruzione Superiore" e, dopo le informazioni anagrafiche, sono contraddistinti dall'ulteriore dicitura: "non esprimibile dal personale docente".

Si ricorda che il personale docente non potrà esprimere gli istituti per ciechi e per sordomuti.

La preferenza sintetica espressa dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario comprende tutti gli istituti di ogni ordine e grado ubicati nell'area territoriale indicata.


Gli istituti annessi agli educandati femminili di Stato non sono richiedibili dal personale docente.

Si ricorda che le sedi attivate presso strutture ospedaliere, riconoscibili in quanto nella denominazione è presente la dicitura "sezione ospedaliera", non possono essere espresse dal personale docente.


Nel caso in cui in un comune esista un solo istituto è indifferente il riferimento all'istituto o alla indicazione sintetica di "comune"; analogamente, nel caso in cui il distretto coincida geograficamente con un solo comune, è indifferente il riferimento alla indicazione sintetica di "Comune" o "Distretto".

Quando un distretto comprende una porzione del territorio di un comune ed altri comuni limitrofi, il candidato può esprimere la preferenza, sia per i soli istituti ubicati nella porzione di comune sia per tutti gli istituti ubicati nel distretto, utilizzando, nel primo caso, il codice sintetico che compare nell'elencazione dei distretti sub-comunali, nel secondo caso, il codice sintetico del distretto che compare nell'elencazione dei distretti inter-comunali.

Con il Bollettino Ufficiale delle scuole statali di istruzione secondaria di 2° grado sono consultabili anche:
- l'elenco degli istituti omnicomprensivi (ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 233 del 18 giugno 1998)
- l'elenco degli istituti collocati in piccole isole.

Il personale educativo sia maschile che femminile può richiedere il trasferimento sia per i convitti maschili che per gli educandati femminili, in conformità a quanto previsto nell’art. 4 ter, della legge n. 333 del 20 agosto 2001. Il trasferimento può essere chiesto per non più di tre province oltre a quella di titolarità.

 

MOBILITA' TERRITORIALE

I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici, a meno che non siano titolari dei benefici della Legge 104 che precede la precedenza in sede di trasferimento a domanda per la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni gravi. I neo immessi in ruolo, avendo ancora la sede provvisoria, devono presentare comunque la domanda per avere la sede definitiva perchè altrimenti saranno trasferiti d'ufficio a 0 punti.

Puoi presentare domanda di trasferimento nella sola provincia in cui sei di ruolo se sei stato assunto con decorrenza giuridica 1/9/2006 o precedente e in province diverse  se sei stato assunto con decorrenza giuridica 1/9/2005 o precedente.

I docenti di ruolo delle scuole dell’infanzia statali, di scuola primaria, di scuola di secondaria di primo grado, titolari di sede o di posto di dotazione organica provinciale, possono chiedere il trasferimento ad altre sedi della provincia di titolarità o a sedi di una sola altra provincia (diversa da quella di titolarità) o congiuntamente per entrambe. Qualora intendano avvalersi di quest’ultima possibilità, devono presentare congiuntamente le due domande; non si tiene conto della domanda relativa alla provincia di titolarità qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia.

I docenti di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica possono chiedere il trasferimento ad altre sedi nell'ambito della provincia di titolarità o per sedi di più province, presentando un'unica domanda di trasferimento.

I docenti delle scuole ed istituti di istruzione secondaria che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio di cattedra, devono precisare, nell'apposita sezione del modulo-domanda di passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio, con quale ordine intendono che esse siano trattate. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento e, nel caso di più domande di passaggio di cattedra, si segue l'ordine di elencazione delle classi di concorso del D.M. n. 39/98. 

Le domande di trasferimento e di passaggio di ruolo del personale educativo  possono essere presentate per non più di tre province 

La richiesta di passaggio di cattedra per taluna classe di concorso con precedenza rispetto al trasferimento e per altra classe di concorso in subordine alla domanda di trasferimento non è presa in considerazione. 

Se hai perso la titolarità della sede perchè hai accettato nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, per più di  tre anni, dovrai presentare domanda nella provincia di titolarità per riottenerla.

Se sei stato individuato come soprannumerario puoi presentare domanda di trasferimento, nel caso non ottenessi le sedi richieste o non fosse possibile rientrare nella sede precedente, perchè il posto non esiste proprio più, sarai trasferito d'ufficio.

Per verificare il tuo punteggio di soprannumerario utilizza questo modello semplificato.

Se esistono eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale, su richiesta delle competenti autorità, il MPI ti troverà un posto in un'altra provincia (trasferimento o utilizzo).

Se sei stato trasferito d'ufficio per incompatibilità con la scuola o con la sede non puoi ottenere il trasferimento per la scuola o la sede dalla quale sei stato trasferito. e le preferenze espresse per quella sede saranno annullate.

MOBILITA' PROFESSIONALE

Solo se hai già superato il periodo di prova e possiedi la specifica abilitazione potrai presentare domanda entro il 5 febbraio (se la otterrai per concorso per esami e titoli o in sessioni riservate lo potrai fare anche in seguito come un soprannumerario) puoi chiedere il passaggio di ruolo o il passaggio di cattedra . I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'A.S. 2001-2002 hanno valore legale.

E' assolutamente necessario comprovare il possesso dei titoli richiesti allegando una  dichiarazione personale.

Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell’infanzia, primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado) e per una sola provincia; il passaggio di ruolo per la scuola secondaria di II grado può essere richiesto anche per più province. Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso ordine e grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposto. Ogni singola domanda di passaggio di ruolo é formulata indicando esplicitamente, per ciascuna classe di concorso, l'ordine di preferenza di una domanda rispetto alle altre.

PASSAGGIO DI RUOLO

PUOI RICHIEDERE 1 SOLO RUOLO ( SCEGLI TRA : INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI I O DI II GRADO) MA PIU' CLASSI DI CONCORSO NELL'AMBITO   DELLO STESSO RUOLO. 

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO E' CONSENTITO FARE DOMANDA IN PIU' PROVINCE.

IN TUTTI GLI ALTRI CASI PUOI RICHIEDERE UNA SOLA PROVINCIA

SE OTTIENI IL PASSAGGIO DI RUOLO TUTTE LE ALTRE DOMANDE PRESENTATE NELL'AMBITO DELLA MOBILITA', TRASFERIMENTO TERRITORIALE COMPRESO, SARANNO ANNULLATE.

E' assolutamente necessario comprovare il possesso dei titoli richiesti allegando una  dichiarazione personale.

 

Puoi chiedere la mobilità verso la Scuola dell’Infanzia se sei un docente o un educatore  di qualsiasi grado di scuola e  possiedi il titolo di studio e l’abilitazione specifica all’insegnamento nelle Scuole dell’Infanzia. In caso contrario devi aver conseguito la  Laurea in Scienze della Formazione primaria-indirizzo Scuola dell'Infanzia

Puoi chiedere la mobilità verso la Scuola Primaria se sei un docente o un educatore  di qualsiasi grado di scuola e hai  conseguito il diploma di Istituto Magistrale di 4 o 5 anni entro l'A.S. 2001 - 2002  che ha valore abilitante all’insegnamento nelle Scuole Primarie. In caso contrario devi aver conseguito la  Laurea in Scienze della Formazione primaria-indirizzo Scuola Primaria.

Puoi chiedere la mobilità verso la Scuola Secondaria di I grado se sei un docente o un educatore  di qualsiasi grado di scuola e possiedi il  titolo di studio prescritto + la specifica abilitazione per le classi di concorso per le quali è prevista.

Puoi chiedere la mobilità verso il ruolo dei docenti laureati della scuola secondaria di II grado ed artistica se sei un docente, anche in servizio come  diplomato delle Scuole Secondarie di II grado ed artistiche,  o un educatore  di qualsiasi grado di scuola e possiedi il l titolo di studio prescritto + la specifica abilitazione per le classi di concorso per le quali è prevista.

Puoi chiedere la mobilità verso qualsiasi ordine e grado di scuola su posto di sostegno se  sei un docente di qualsiasi grado  di scuola e  possiedi, oltre al  titolo di studio prescritto + la specifica abilitazione per le classi di concorso per le quali è prevista, anche lo specifico titolo di specializzazione per l’insegnamento sul corrispondente posto di sostegno.

Puoi chiedere la mobilità verso il ruolo del personale educativo se  sei un docente di qualsiasi grado  di scuola.

Puoi chiedere la mobilità verso il ruolo del personale insegnante tecnico-pratico della Scuola Secondaria di II grado se  sei un docente di qualsiasi grado  di scuola e  possiedi il titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella C * richiesta.

*La classi di concorso nella Scuola Secondaria sono raggruppate in tre tabelle: A (comprendente gli insegnamenti ai quali si accede con la laurea), C (insegnamenti tecnico pratici), D (insegnamento delle arti applicate).

   Verifica qui a quali classi di concorso puoi accedere con i tuoi titoli .

PASSAGGIO DI CATTEDRA

Puoi chiedere il passaggio di cattedra alle classi di concorso della Scuola Secondaria di I e di II  grado se sei un docente di uno di questi  due ordini di scuola (anche se in segni Arte applicata) oppure  se sei un  insegnante tecnico-pratico o un  assistente di cattedra, persino se transitato dagli Enti Locali purchè tu possieda il  del titolo di studio di accesso alla classe di concorso richiesto.

E' assolutamente necessario comprovare il possesso dei titoli richiesti allegando una  dichiarazione personale.

Le operazioni si svolgono in tre fasi: I fase comunale, II fase provinciale, III interprovinciale e della mobilità professionale.

Prima di esse viene assegnata la sede definitiva al personale che rientra dal collocamento fuori ruolo e viene restituito al suo posto di provenienza con diritto all'assegnazione con precedenza nella scuola, circolo o istituto in cui prestava servizio, questi posti saranno ovviamente detratti dalle disponibilità.

Si tratta del personale :

in servizio all'estero, 

utilizzato in compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito dei corsi di Laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie (docente di scuola primaria),

utilizzato dall' amministrazione scolastica centrale e periferica per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica che ha perso la titolarità nell'A.S. 2007/08,

inidoneo  che, avendo superato l'accertamento,  viene restituito alla sua funzione ed assegnato ad una scuola disponibile tra quelle richieste a sua scelta per la stessa classe di concorso a cui apparteneva all'atto del collocamento fuori ruolo.

vincitore di concorsi a cattedra presso le scuole militari statali (licei classici e scientifici) che sarà assegnato ad una scuola disponibile tra quelle richieste a sua scelta per la stessa classe di concorso a cui apparteneva all'atto del collocamento fuori ruolo.

assegnato agli IRRE, all’INDIRE ed all’ INVALSI e collocato fuori ruolo che, a domanda, chiede di rientrare in servizio nella scuola.

Il personale utilizzato in istituzioni diverse da quelle scolastiche ha diritto, subordinatamente al personale "ex inidoneo", all’assegnazione con precedenza ad una scuola da lui indicata nel comune di servizio. In caso di concorrenza per lo stesso posto gli aspiranti saranno graduati secondo la tabella per i trasferimenti a domanda.

 

SEDI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’

Tutte e disponibilità sono determinate dai posti vacanti dall’inizio dell’anno scolastico 2008 - 2009 che dipendono dalle variazioni di stato giuridico del personale ( dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) così come sono comunicate dall’ufficio territorialmente competente al sistema informativo.

I posti di strumento musicale vacanti sono considerati disponibili per la mobilità territoriale comunale e provinciale. Riguardo alla mobilità interprovinciale si accantoneranno i posti per le immissioni in ruolo dei docenti inclusi nella seconda fascia delle graduatorie permanenti

Per la classe di concorso A077 non si effettuano passaggi di ruolo perchè non sono ancora definiti i titoli di accesso. Sono consentiti esclusivamente i trasferimenti interprovinciali e i passaggi di cattedra di tutti coloro che sono in possesso della prescritta abilitazione e sono già inseriti in graduatoria permanente di strumento e che vi abbiano prestato 360 giorni di servizio.

 Le cattedre ed i posti, ivi compresi quelli delle DOP, delle DOS e quelli derivanti dall’istituzione di nuovi indirizzi di studio, istituiti ex novo per l’organico di diritto di ciascun anno scolastico e senza personale titolare.

Le cattedre ed i posti già vacanti all’inizio dell’anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti per qualunque motivo purchè ne sia data comunicazione al sistema informativo entro i termini previsti.

Le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato.

 Le cattedre ed i posti che si renderanno vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario.

 Le disponibilità interprovinciali sono ripartite al 50 % tra mobilità territoriale e mobilità professionale, ogni operazione avviene sul 50% delle disponibilità destinate alla mobilità territoriale provinciale e residuate dopo di essa, salvaguardando i posti per i soprannumerari della provincia , infatti se tra le disponibilità rimaste c'è un posto dispari  esso viene attribuito solo se non esistono in provincia domande di mobilità professionale o richieste di soprannumerari abilitati e già utilizzati su quel posto che abbiano espresso tra le preferenze un codice sintetico di tipi "provincia".

LE PRECEDENZE

 In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

DISABILITA’ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE 

RIENTRO NELLA SEDE DI PRECEDENTE TITOLARITA' DI CHI E' STATO TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI 5 ANNI

La precedenza si applica alla prima fase dei trasferimenti, anche se il richiedente è titolare in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto. Detta precedenza vale solo per la tipologia di posto e/o cattedra occupato al momento del trasferimento d’ufficio.

 Per ottenere la precedenza devi:

Da ricordare:

 * La preferenza sintetica dà la precedenza solo per l'istituzione scolastica da cui sei stato trasferito come perdente posto. Per le altre preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità avrai  comunque la precedenza nella seconda fase dei trasferimenti.

DEVI FARLO PERCHE' ALTRIMENTI PERDERAI QUESTO DIRITTO

Se insegni in Centri per l’istruzione e la formazione dell’età adulta devi  indicare il centro territoriale competente del distretto da cui sei stato trasferito nell'ultimo quinquennio.

 Se insegni nella Scuola Primaria, tranne nel caso di scuola speciale, hai la precedenza nel circolo che comprende il plesso dal quale sei stato trasferito d’ufficio nell’ultimo quinquennio

Se insegni nella Scuola dell’Infanzia  hai la precedenza nel circolo che comprende la scuola sei  stato trasferito d’ufficio nell’ultimo quinquennio.

Non perdi la continuità di servizio se, in ognuno dei 5 anni successivi, hai richiesto il rientro nella sede di precedente titolarità o nel suo comune, anche se hai ottenuto l'assegnazione provvisoria o il trasferimento annuale, o sei DOP.

Se non è stato possibile rientrare sul tuo posto e sono già passati 5 anni il punteggio relativo alla continuità del servizio nel quinquennio sarà riferito alla scuola dove sei stato trasferito in quanto soprannumerario. Questo punteggio è valido sia per la formulazione della graduatoria interna di istituto per l’individuazione del soprannumerario da trasferire d’ufficio, sia per l’attribuzione del punteggio con cui  parteciperai ai trasferimenti d’ufficio, se malauguratamente tu lo fossi ancora.

In questo caso se presenterai domanda condizionata (che prevale rispetto al trasferimento nella sede di precedente titolarità) per rimanere nell'ultima scuola in cui hai perso posto non avrai la precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità ma manterrai comunque il punteggio di continuità complessivamente accumulato e il diritto al rientro nella prima scuola dove hai perso posto entro i 5 anni, contati dal primo trasferimento d'ufficio.

Se sei stato  trasferito d’ufficio senza aver presentato  domanda o ti hanno trasferito a domanda condizionata, e hai richiesto come prima preferenza in ciascun anno del quinquennio  il rientro nella scuola di precedente titolarità, ma hai ottenuto nel corso del quinquennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda hai sempre diritto alla continuità di servizio e non perdi né la precedenza, nè il punteggio aggiuntivo.

 

DISABILITA'E NECESSITA' DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

In ognuna delle  tre fasi dei trasferimenti, secondo l'ordine espresso in seguito, può essere assegnata  la precedenza a :

1) Disabili con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni gravi (prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648).

2) Personale che per gravi motivi di salute si sottopone a particolari cure a carattere continuativo (ad esempio cobalto-terapia): ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato.

La precedenza, nella seconda e terza fase,  è  valida nell'ambito e per la provincia in cui si trova  il comune di residenza, a condizione che il disabile o il personale che necessita di cure per gravi motivi di salute esprima, come prima preferenza, il comune di residenza o una o più  istituzioni scolastiche comprese in esso.

3) Personale appartenente alle categorie previste dal comma  6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D. L.vo n. 297/94che ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

 I titolari di queste precedenze non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l’ordine di cui sopra.  

Per beneficiare delle precedenze  bisogna produrre un'apposita certificazione.

Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423, documenteranno, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui e' assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accerta­mento definitivo per il decorso dei novanta giorni dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. E’ fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Per le persone  disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, della legge n. 104/92 è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo.

Tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento della disabilità sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue:

- per le persone disabili maggiorenni di cui all'art. 33, comma 6: nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità;

- per le persone bisognose di cure continuative: nelle certificazioni deve necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..

 

RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA’DI CHI E' STATO TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Il personale scolastico con diritto alla precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità ha un'ulteriore  precedenza rispetto ai movimenti della seconda fase, per rientrare a domanda, nel quinquennio successivo al trasferimento d’ufficio, nel comune di precedente titolarità o (qualora in esso non esistessero posti richiedibili) in quello più vicino, secondo le apposite tabelle di viciniorietà La precedenza vale esclusivamente nell’ambito della tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno).

Per ottenere la precedenza, devi:

Devi sapere che:

  ASSISTENZA AI FAMILIARI DISABILI:CONIUGE - FIGLIO - FIGLIO ADOTTIVO - GENITORE

Il personale scolastico ( parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, a decorrere dall’anno scolastico 2000/2001 non è più destinatario di una precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l’assistenza al familiare disabile può partecipare alle operazioni di utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale.

  La precedenza spetta:

La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere carattere permanente tranne che nel caso dei figli portatori di handicap di età inferiore ai tre anni, in considerazione del fatto che le certificazioni mediche spesso non si pronunciano in merito al carattere permanente della situazione di handicap.  

Da ricordare che:

La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento annulla le  preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’esclusione  dell’intera domanda: saranno prese in considerazione solo le preferenze analitiche relative al comune o distretto .

Per i comuni con più distretti:

Per ottenere questa precedenza, prevista dall’art. 33, della legge n. 104/92,occorre, contestualmente alla domanda di trasferimento, produrre la documentazione prevista.

Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423, documenteranno, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui e' assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accerta­mento definitivo per il decorso dei novanta giorni dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. E’ fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.  

Per le persone disabili assistite (art. 33, comma 5 e 7): nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza continuativa, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto di quanto disposto dall’art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il genitore, anche adottivo, ed il coniuge e il figlio unico in grado di prestare assistenza e il fratello o sorella in sostituzione dei genitori (come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) debbono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003 n. 3, o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L.

Il coniuge, il genitore, il figlio unico in grado di prestare assistenza, il fratello o sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i genitori sono scomparsi  o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili, che assistano il soggetto disabile, i quali intendano beneficiare della precedenza prevista dovranno documentare i seguenti "status e condizioni" secondo le modalità appresso indicate 

Il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto disabile, deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia della sentenza di affidamento o di adozione; ugualmente deve essere documentata la situazione di effettiva convivenza con il soggetto disabile.  

L'attività di assistenza con carattere continuativo ed in via esclusiva (Legge 53/2000, artt. 19 e 20) a favore del soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445,così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L’assistenza continuativa esercitata in via esclusiva dai beneficiari della precedenza ex art. 33, dovrà essere effettivamente svolta alla data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità.

Nel caso di assistenza domiciliare, la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato, deve essere documentata mediante certificato rilasciato dalla competente A.S.L. oppure mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Il rapporto di discendenza, coniugio, adozione e affidamento con il soggetto disabile deve essere comprovato mediante dichiarazione personale sostitutiva ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia della sentenza di affidamento e di adozione.

Il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) devono comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.

 CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA  

Il coniuge convivente del personale militare che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato, in ruolo normale, in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.La stessa disposizione si applica anche al coniuge dipendente statale di un magistrato ordinario trasferito ad una sede disagiata.

La precedenza spetta al  personale scolastico coniuge e convivente del personale militare cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza che ha titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti.

Se ti spetta questa precedenza devi contrassegnare l'apposita casella nel modulo di domanda e allegare la documentazione prevista.

Per fruire della precedenza prevista al coniuge convivente rispettivamente del personale militare o del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1-V comma- legge n. 100/87 e art. 10- comma II - D.L. 325/87, convertito nella legge n. 402/87, art. 17 della legge 28/07/1999, n. 266 e dell’art. 2 della legge 29/03/2001 n. 86, il personale interessato dovrà allegare una dichiarazione dell'ufficio ove presti servizio il coniuge, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d'autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiari convivente con il richiedente.  

DA SAPERE:

Nel caso di trasferimento d’ufficio del coniuge dopo la scadenza dei termini, potrai lo stesso  presentare domanda di movimento oltre i termini ma non dopo  le scadenze rispettivamente previste, per ogni categoria di personale e per ogni ordine e grado di scuola, dall’O.M. sulla mobilità del personale Le esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito, potranno essere esaminate solo in sede di operazioni di mobilità aventi effetti limitati ad un solo anno scolastico.

 

CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ha diritto, durante l’esercizio del mandato, nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento, purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo. Analoga precedenza e con i predetti criteri, é  riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella sede della provincia di espletamento del proprio mandato amministrativo.

Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.  

I titolari di questa precedenza, per tutta la durata del mandato, non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l’ordine di cui sopra.

Al termine dell’esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola in cui risultava titolare prima del mandato e, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario.

RIPRESA DEL SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE 

Il personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale ha diritto alla precedenza nella fase interprovinciale dei trasferimenti per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni. Tale precedenza pertanto non si applica alla prima ed alla seconda fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza dovrà essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

 
PUNTEGGIO AGGIUNTIVO PER ESIGENZE DI FAMIGLIA

Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli sarà attribuito solo se sarà allegato un certificato di residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento. In tale documentazione dovrà essere precisata la decorrenza dell'iscrizione anagrafica, che deve essere  anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente l’indicazione dei termini di presentazione della domanda. Ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, la residenza può essere comprovata  con una dichiarazione personale, anche redatta dall’interessato, sostitutiva del certificato medesimo nella quale l’interessato dichiari che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente l’indicazione dei termini di presentazione della domanda. Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

Dovrà, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi.

L'esistenza di un figlio maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro dovrà essere documentata con apposita certificazione sanitaria, rilasciata dagli organi competenti.

 Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o degli altri familiari minorati deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura.

La necessità di cure continuative deve essere documentata con certificato rilasciato dalle competenti unità sanitarie locali e dalla certificazione si dovrà rilevare se l'assiduità della terapia sia tale da comportare necessariamente la residenza nella sede dell'istituto di cura.

Dovrà essere redatta una dichiarazione personale che attesti che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati, possono essere assistiti solo nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura nel quale i medesimi possano essere assistiti.

Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia i punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche ai figli adottivi, in affidamento preadottivo ovvero in affidamento.  

Nel caso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente e se  la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza non ti convincessero o ti penalizzassero per validi motivi,  potrai presentare motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. 

I reclami saranno esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007.

TROVI MOLTE INFORMAZIONI UTILI SU  "IL NUOVO CANTIERE DELLA MOBILITA' 2008 / 2009" A CURA DI LIBERO TASSELLA

PER INFORMAZIONI RIVOLGITI ALLE SEDI PROVINCIALI DELLA GILDA DEGLI INSEGNANTI E DEL SAM GILDA