Le
norme sul trattamento di missione dei dipendenti statali, compresi quindi i
docenti, prevedono anche l’erogazione di un’indennità definita di prima
sistemazione.
Le
disposizioni fondamentali in materia sono la legge 836 del 1973 e la 417 del
1976.
L’indennità,
che abbiamo sopraccitato, consiste nel rimborso delle spese di viaggio e
trasferta alle quali si aggiunge una cifra forfetaria e spetta nei seguenti
casi:
-
al
dipendente trasferito d’ufficio che sia costretto a spostare la propria
residenza;
-
al
personale, vincitore di concorso, già dipendente dello stato, che debba
assumere servizio presso una nuova sede;
-
al
personale collocato a riposo che, entro tre anni dal pensionamento, trasferisca
la propria residenza;
-
alla
famiglia di un dipendente deceduto in servizio che, come nel caso precedente,
trasferisca il proprio domicilio in altra città, entro tre anni dalla
morte del congiunto;
-
secondo
quanto previsto dall’articolo 25 della legge 836/73 l’indennità è dovuta
anche al dipendente non di ruolo trasferito per assunzione in servizio di ruolo.
In pratica il supplente che sta in graduatoria in provincia di Milano, se entra
in ruolo a Trieste può richiedere rimborso delle spese di trasferta e viaggio
per indennità di prima sistemazione. L’indennità scatta quando il nuovo
domicilio dista non meno di 30 km dal precedente.
L’esperienza
ha dimostrato che pochissimi conoscono ed utilizzano queste norme nell’ambito
della scuola.
Ricordiamo che le indennità non percepite possono essere reclamate entro il termine di prescrizione di 5 anni.
R.D.M.