IL DECRETO LEGISLATIVO LETTO ALLA LUCE DELLA CIRCOLARE APPLICATIVA N. 29, CON LE NOTE DI AUTODIFESA DEL S.A.M. - Gilda

DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2004, n. 59


Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2004 - Suppl. Ord. n. 31)

 

Capo I 

Scuola dell'infanzia

1. Scuola dell'infanzia (articoli 1, 2, 3 e 12 del Decreto legislativo)

Gli istituti e le attivitą pił significativi introdotti dal decreto legislativo sono quelli relativi a:

  • anticipi delle iscrizioni;

  • nuove professionalitą e modalitą organizzative;
  • orari di funzionamento;
  • Indicazioni nazionali per i piani personalizzati delle attivitą educative. (pdf - doc)

Capo II

Primo ciclo di istruzione

Art. 4. Articolazione del ciclo e periodi

Capo III

Scuola primaria

2. Scuola primaria (articoli 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15 del decreto legislativo)

Si indicano, di seguito, gli istituti e le attivitą pił significativi, disciplinati dal decreto legislativo:

  • anticipi delle iscrizioni;
  • orari di funzionamento;
  • consistenze di organico;
  • funzione tutoriale;
  • valutazione degli alunni;
  • piani di studio personalizzati e obiettivi specifici di apprendimento.

Art. 5 Finalitą

Art. 6 Iscrizioni

Capo IV

Scuola secondaria di primo grado

3. Scuola secondaria di I grado (articoli 4, 9, 10, 11, 14, 15 e 16 del decreto legislativo)

Si richiamano, di seguito, gli istituti e le attivitą pił rilevanti disciplinati dal decreto legislativo con riferimento alla scuola secondaria di I grado:

  • orari di funzionamento;
  • dotazioni organiche;
  • assetti delle discipline di insegnamento;
  • funzione tutoriale;
  • valutazione degli alunni;
  • piani di studio personalizzati e obiettivi specifici di apprendimento.

In conformitą con quanto previsto dalle norme transitorie di cui all'articolo 14 del decreto succitato, la riforma della scuola secondaria di I grado andrą a regime, nella sua globalitą, dall'anno scolastico 2006/2007 e per l'anno scolastico 2004/2005 troverą applicazione limitatamente al primo anno del corso di studi.

Art. 9 Finalitą della scuola secondaria di primo grado

Art. 10 Attivitą educative e didattiche

Capo V

Norme finali e transitorie

Art. 12 Scuola dell'infanzia