Inutili le lunghe relazioni richieste ai docenti per le adozioni  dei libri di testo, ma molti DS sono fermi al 1948!

a cura di Laura Razzano

Da dove nasce l’abitudine di chiedere una relazione sul libro che si propone per l’adozione?

Correva l’anno 1947…. erano i maestri a scegliere i libri

 

D.Lvo C.P.S. 16 ottobre 1947, n. 1497 ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 190.- Modificazioni del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare in materia di libri di testo, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 277. (Pubblicato nella G.U. 10 gennaio 1948, n. 7).

Art. 1

I libri di testo nelle scuole elementari sono liberamente scelti dagli insegnanti, secondo le norme che saranno fissate dal regolamento.

 

Proprio perché era il singolo maestro a proporre il libro doveva redigere una relazione, era il lontano 1948.

D.P.R. 28 gennaio 1948, n. 175.- Modificazioni, in materia di libri di testo, al regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297. (Pubblicato nella G.U. 29 marzo 1948, n. 74).

Art. 2

Prima che s'inizi il periodo degli esami, e in ogni caso non prima dell'ultimo mese di scuola, si provvede alla scelta dei libri di testo, conformi ai programmi, per il successivo anno scolastico.

I maestri di ciascuna scuola si riuniscono, all'uopo, sotto la presidenza del direttore o del

 maestro più anziano. E' inviato a partecipare alla riunione un rappresentante dei genitori degli alunni. S'intende, a questo effetto, come scuola l'insieme delle classi di uno stesso centro di popolazione dipendenti da un direttore didattico o l'insieme delle classi che costituiscono nella città unico aggregato scolastico.

Per i testi da adottare in ciascuna classe, il maestro, che presumibilmente vi terrà l'insegnamento nell'anno scolastico successivo, indica i testi prescelti, gli altri maestri possono esporre le loro osservazioni ed esprimere il proprio parere, ma la decisione definitiva è in ogni caso rimessa al maestro proponente, che ne assume la responsabilità in una motivata relazione scritta.

Non è obbligatoria l'adozione degli stessi testi nelle classi parallele di una medesima scuola.

Nel verbale della riunione devono essere espressamente indicati i libri adottati per le singole classi e i nomi dei maestri che li hanno scelti.

Nelle scuole a classi non separate provvede senz'altro alla scelta il maestro delle classi, che redige una relazione.

Il verbale e le relazioni sono inviati all'ispettore, firmati dagli insegnanti interessati.

Nel 1974 arrivano gli Organi Collegiali, si decide che sia il collegio dei docenti ad adottare i libri di testo, dopo aver sentito i rappresentanti dei genitori, ai docenti non viene più richiesta alcuna relazione!

D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.- Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica. (Pubblicato nel Suppl. ord. alla G.U. 13 settembre 1974, n. 239).

Il collegio dei docenti (….) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici.(Art 4)

La C.M. 24 aprile 1976, n. 108, prot. n. 238 - Adozione libri di testo – precisa le norme da seguire:

“Il collegio dei docenti di ogni circolo didattico, in applicazione del disposto dell'art. 4 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, provvede, sentiti i consigli di interclasse, alla adozione dei libri di testo nelle scuole elementari.

Poiché sono ancora vigenti le norme del D.P.R. 23 novembre 1955, n. 1388, le quali stabiliscono la compilazione dei libri di testo per le scuole elementari a carattere unitario per ciascuno dei due cicli didattici, resta fermo il criterio dell'adozione per il ciclo.

Le operazioni di adozione dei libri di testo si articoleranno, ai sensi del citato art. 4 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, in due fasi: una preliminare, durante la quale i consigli di interclasse procederanno all'esame e alla comparazione dei testi ed esprimeranno il loro parere sugli stessi; l'altra conclusiva, durante la quale il collegio dei docenti provvederà all'adozione.

La fase conclusiva avrà luogo nella prima metà del mese di giugno, nel corso di una o più riunioni durante le quali dopo la lettura dei pareri espressi dai consigli di interclasse, ciascun docente illustrerà il testo che propone di adottare. Il collegio dei docenti vaglierà le singole proposte per giungere a decisioni definitive. In nessun caso, peraltro, potrà essere imposta ad un docente la scelta di un testo a lui non gradita.

Nessun cambiamento dei libri di testo potrà essere effettuato dopo l'adozione. Solo nel caso in cui il libro prescelto non sia disponibile in tempo utile, per mancata ristampa da parte dell'editore o per esaurimento delle copie disponibili, si potrà procedere ad altra adozione con le stesse modalità previste per le normali adozioni; di ciò dovrà essere informato il Provveditore agli studi da parte di direttore didattico che comunicherà il titolo del libro, il ciclo o le classi del ciclo per cui il testo è stato adottato. Nella eventualità che all'inizio dell'anno scolastico si verifichi lo sdoppiamento di una classe, resta adottato il medesimo testo per le due classi; nel caso, invece, della istituzione di nuove classi, per queste si intende adottato il testo prescelto a suo tempo per la maggioranza delle classi parallele. “

Come potete verificare la norma  non parla di alcuna relazione di competenza del singolo docente:

“Si ritiene di richiamare l'attenzione sui sottoelencati elementi che devono figurare nei verbali relativi alle operazioni di adozione dei testi:

a) indicazione dei nominativi dei docenti che hanno partecipato alle operazioni;

b) dichiarazione dell'avvenuta lettura dei pareri espressi dai singoli consigli di interclasse

c) indicazione dei motivi che, esposti dai docenti e discussi dal collegio, hanno determinato l'adozione di un testo;

d) I'indicazione dei nominativi dei docenti che, per ogni testo adottato, hanno espresso parere favorevole o non;

e) sottoscrizione dei verbali da parte di tutti i partecipanti alle riunioni. Nei casi di più riunioni è sufficiente che i pareri dei consigli di interclasse siano allegati al primo verbale. "

Le successive circolari annuali sull’argomento ribadiscono le stesse istruzioni e non parlano di relazioni scritte.

C.M. 21 marzo 1984, n. 99.- Adozione dei libri di testo nelle scuole elementari.

Per l'adozione dei libri di testo nelle scuole elementari, si confermano le istruzioni impartite negli anni precedenti, che qui di seguito si riportano per una loro più agevole consultazione.

Si ritiene di richiamare l'attenzione sui sottoelencati elementi che devono figurare nei verbali relativi alle operazioni di adozione dei testi:

a) indicazione dei nominativi dei docenti che hanno partecipato alle operazioni

b) dichiarazione dell'avvenuta lettura dei pareri espressi dai singoli consigli di interclasse;

c) indicazione dei motivi che, esposti dai docenti e discussi dal collegio, hanno determinato l'adozione di un testo

d) I'indicazione dei nominativi dei docenti che, per ogni testo adottato, hanno espresso parere favorevole o non

e) sottoscrizione dei verbali da parte di tutti i partecipanti alle riunioni.

Nel caso di più riunioni è sufficiente che i pareri dei consigli di interclasse siano allegati al primo verbale. “

Nulla cambia con l’arrivo dei nuovi programmi.

C.M. 14 febbraio 1985, n. 65.- Adozione dei libri di testo nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1985-86.

La materia relativa all'adozione dei libri di testo nelle scuole elementari sarà opportunamente riconsiderata in relazione ai nuovi programmi, e saranno pertanto diramate nuove disposizioni aventi carattere permanente.

Nel frattempo, si confermano in linea di massima per l'anno scolastico 1985-86 le disposizioni impartite con C.M. 21 marzo 1984.

 

C.M. 3 aprile 1986, n. 93.- Adozione libri di testo nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1986-87.

Per l'adozione dei libri di testo nelle scuole elementari si confermano per l'anno scolastico 1986-87 le disposizioni impartite con la C.M. 21 marzo 1984, n. 99; per gli anni successivi si fa riserva di diramare nuove istruzioni, in relazione all'entrata in vigore dei nuovi programmi di insegnamento - compresi quelli relativi alla religione cattolica - e delle conseguenti modifiche delle norme per la compilazione dei libri di testo medesimi.

 

C.M. 28 febbraio 1987, n. 63.- Adozione libri di testo nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1987-88.

Relativamente alle procedure per l'adozione dei libri di testo nelle scuole elementari si confermano, per l'anno scolastico 1987-88, le disposizioni impartite con C.M. 21 marzo 1984, n. 99.

 

C.M. 19 marzo 1988, n. 83.- Adozione libri di testo nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1988-89.

In merito alle procedure per l'adozione dei libri di testo nelle scuole elementari, si confermano per l'anno scolastico 1988-89, le disposizioni impartite con la C.M. 21 marzo 1984, n. 99.

La C.M. 23 marzo 1989, n. 102, prot. n. 3832.- Adozioni libri di testo nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1989/90. conferma la vecchia circolare del  1984 ed aggiunge alcune precisazioni sull’adeguamento dei libri ai nuovi programmi.

In merito alle procedure per l'adozione dei libri di testo nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1989/90, nel confermare le disposizioni già impartite con la C.M. 21 marzo 1984, n. 99 si ricorda che, a seguito della entrata in vigore dei nuovi programmi didattici (D.P.R. 12 febbraio 1985, n. 104), sono state dettate nuove norme ed avvertenze per la compilazione dei libri di testo, le quali, già entrate in vigore per le classi I e II (D.P.R. 23 gennaio 1986, n. 300) riguarderanno quest'anno le adozioni per la classe III (D.P.R. 31 dicembre 1987, n. 578), secondo la progressiva entrata in vigore dei nuovi programmi. A seguito poi dell'approvazione del nuovo programma di insegnamento della religione cattolica (D.P.R. 8 maggio 1987, n. 204), sono state pure stabilite le norme per la compilazione dei relativi libri di testo (D.P.R. 26 febbraio 1988, n. 161).

Quanto sopra richiamato, pertanto, comporta che - in sede di adozione - i docenti operino, per le classi prime, la scelta del libro di lettura e del testo per l'insegnamento della religione cattolica (quest'ultimo testo previsto dalla nuova normativa a decorrere dal 1989/90, dovrà essere adottato anche per gli alunni che frequenteranno le seconde classi nel prossimo anno scolastico - qui e in ogni altro caso, com'è ovvio, limitatamente agli alunni che si avvarranno di detto insegnamento): per le classi terze, la scelta del testo di lettura e lingua italiana, di quello di matematica, scienze, storia, geografia e studi sociali, nonché del libro relativo all'insegnamento della religione cattolica nel triennio.

Per le classi quarte e quinte restano confermate le adozioni a suo tempo effettuate dei libri di lettura e dei sussidiari compilati sulla base dei precedenti programmi didattici e delle precedenti norme ed avvertenze.

Per quanto concerne la scelta dei libri di testo di religione cattolica, si fa riferimento al punto 3.2 dell'Intesa tra il Ministero della P.I. e la C.E.I. (D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751), il quale prevede che "i libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica per esser adottati nelle scuole, devono essere provvisti del nulla osta della Conferenza episcopale italiana e dell'approvazione dell'ordinario competente, che devono essere menzionati nel testo stesso".

Al fine di disporre, ove necessario, di un quadro più esauriente di informazioni sulla produzione editoriale, i docenti, dopo averne informato il direttore didattico, non mancheranno di considerare - compatibilmente alle esigenze di servizio e nel pieno rispetto del regolare svolgimento delle lezioni - la possibilità di aderire a richieste di incontri e di colloqui da parte di operatori editoriali scolastici accreditati. (…)

 Tutto continua come al solito.

C.M. 27 marzo 1990, n. 84, prot. n. 2261.- Adozioni libri di testo nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1990-91.

In merito alle procedure per l'adozione dei libri di testo nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1990/91 si confermano le disposizioni già impartite con la C.M. 23 marzo 1989, n. 102 (anche nel richiamo alla C.M. 21 marzo 1984, n. 99).

C.M. 10 aprile 1991, n. 115, prot. n. 3003.- Adozioni libri di testo nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1991/92.

In merito alle procedure per l'adozione dei libri di testo nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1991/92 si confermano le disposizioni già impartite con la C.M. 23 marzo 1989 n. 102 (anche nel richiamo alla C.M. 21 marzo 1984, n. 99 ).

C.M. 11 marzo 1992, n. 73.- Adozioni libri di testo nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1992/93.

In merito alle procedure per l'adozione dei libri di testo nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1992/93 si confermano le disposizioni già impartite con la C.M. 23 marzo 1989, n. 102 (anche nel richiamo alla C.M. 21 marzo 1984, n. 99).

Nel 1993 arrivano nuove istruzioni, nessuna relazione scritta è prevista da parte del docente.

C.M. 15 aprile 1993, n. 117.- Adozione dei libri di testo per le scuole elementari per l'anno scolastico 1993/94.

1. Premessa

1.1. L'adozione dei libri di testo per le scuole elementari è regolata, per l'anno scolastico 1993/94, dalle disposizioni che seguono.

1.2. Per le classi prime, i docenti opereranno la scelta del libro di lettura e del libro di testo per l'insegnamento della religione cattolica (quest'ultimo, com'è ovvio, limitatamente agli alunni che si avvarranno di detto insegnamento); per le classi terze, la scelta del libro di lettura e lingua italiana, di quello di matematica, scienze, storia, geografia, studi sociali, nonché del libro di testo relativo all'insegnamento della religione cattolica nel triennio per gli alunni avvalentisi.

1.3. Come è noto, ai sensi dell'art. 4, lett. d), del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, all'adozione dei libri di testo provvede il collegio dei docenti, sentiti i consigli di interclasse. Tale adempimento rientra nei doveri relativi all'esercizio della funzione docente strettamente connessi al conseguimento delle finalità della scuola nonché nelle competenze professionali previste dagli ordinamenti scolastici.

 2. Indicazioni sulla scelta

2.1. La circostanza sopra evidenziata esige, ovviamente, che il coinvolgimento di docenti e organi collegiali nel procedimento preordinato all'adozione dei libri di testo sia accorto, consapevole e responsabile; nel dovuto rispetto della libertà di insegnamento, si suggerisce che esso sia finalizzato a garantire, a seguito delle valutazioni oculatamente effettuate, la scelta di quei libri di testo che, per qualità di contenuti, siano meglio in grado di perseguire, in relazione ai vigenti programmi di insegnamento, lo scopo educativo-formativo.

2.2. Le indicazioni di seguito fornite, che non intendono in alcun modo limitare la libera scelta degli insegnanti o le determinazioni da assumersi dai competenti organi collegiali, sono volte a disciplinare le operazioni relative all'adozione dei testi scolastici.

3. Religione

3.1. Per quanto concerne la scelta dei libri di testo di religione cattolica, si fa riferimento al punto 3.2 dell'Intesa tra il Ministero della P.I. e la C.E.I. (D.P.R. 751 del 16 dicembre 1985), il quale prevede che "i libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica per essere adottati nelle scuole, devono essere provvisti del nulla osta della Conferenza episcopale italiana e dell'approvazione dell'ordinario competente, che devono essere menzionati nel testo stesso".

3.2. Le norme per la compilazione dei libri di testo di religione cattolica sono stabilite dal D.P.R. n. 161 del 26 febbraio 1988.

4. Sperimentazioni

4.1. Per quanto riguarda la eventuale utilizzazione, da parte del consiglio di circolo, della somma equivalente al costo dei libri di testo per l'acquisto di altro materiale librario, ai sensi dell'art. 5 della legge 4 agosto 1977, n. 517, è presupposta l'attuazione di sperimentazioni già autorizzate ai sensi dell'art. 2 o dell'art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419, qualora nel progetto siano previste forme alternative all'uso del libro di testo.

4.2. I nuovi progetti di sperimentazione formulati ai sensi dell'art. 2 dovranno essere approvati dal Collegio dei docenti prima che si arrivi all'adozione dei libri di testo.

5. Operazioni di scelta e adozione dei libri di testo

5.1. Le operazioni di adozione dei libri di testo - operazioni da portare a compimento, nel rispetto dei tempi appresso indicati, nel corso dell'anno scolastico 1992/93 - si articoleranno in una fase preliminare ed in una conclusiva.

5.2. Nella fase preliminare i direttori didattici promuoveranno ogni possibile confronto tra gli insegnanti e solleciteranno ampi esami individuali dei testi dati in saggio. Al fine di consentire ai docenti di disporre di un quadro più esauriente di informazioni sulla produzione editoriale, i direttori didattici cureranno, ove possibile, l'organizzazione di eventuali incontri e colloqui dei docenti stessi con gli operatori editoriali scolastici accreditati e ciò compatibilmente alle esigenze di servizio e nel pieno rispetto del regolare svolgimento delle lezioni. Ai genitori eletti nei consigli di interclasse dovrà essere data la possibilità di esaminare i testi ricevuti in saggio dalla scuola e, in particolare, quelli proposti per l'adozione dagli insegnanti. A tal fine il direttore didattico potrà allestire una apposita rassegna dei testi inviati dalle case editrici.

5.3. Entro il 24 maggio le copie di saggio dei testi dovranno essere consegnate, a cura delle case editrici, alle sedi dei circoli didattici e dei plessi scolastici, per il relativo esame da parte dei consigli di interclasse.

5.4. Esaurito l'esame, da parte dei docenti, dei testi e raggiunte, eventualmente, intese in ordine alle proposte da formularsi, vengono riuniti, eventualmente anche congiuntamente, i consigli di interclasse nella composizione allargata di cui al D.P.R. n. 416/1974, i quali dovranno esprimere il loro parere in merito alle adozioni proposte (conferma dei testi in uso o adozione di nuovi testi). In nessun caso le intese dei docenti e le determinazioni dei consigli di interclasse possono sostituire le deliberazione relative alla scelta dei testi, che vanno adottate, non prima delle date stabilite, dal collegio dei docenti, il quale, ovviamente, dovrà tener conto del parere espresso dai consigli di interclasse.

5.5. Nella fase conclusiva il direttore didattico convocherà, entro il 15 giugno, il collegio dei docenti per l'assunzione delle motivate deliberazioni sulle proposte di adozione. Nel collegio dei docenti il direttore didattico coordinerà le proposte sottoposte ad esame del collegio medesimo per arrivare a deliberazioni quanto più possibile unitarie.

5.6. Nessun cambiamento dei libri di testo potrà essere effettuato dopo l'adozione. Solo nel caso in cui il libro prescelto non sia disponibile in tempo utile, per mancata ristampa da parte dell'editore o per esaurimento delle copie disponibili, si potrà procedere ad altra adozione con le stesse modalità previste per le normali adozioni; di ciò dovrà essere informato il provveditore agli studi da parte del direttore didattico che comunicherà il titolo del libro, il ciclo o le classi per cui il testo è stato adottato.

5.7. Nella eventualità che all'inizio dell'anno scolastico si verifichi lo sdoppiamento di una classe, resta adottato il medesimo testo per le due classi; nel caso, invece, di istituzione di nuove classi, i docenti sceglieranno liberamente i testi da adottare tra quelli in corso di adozione nelle classi parallele.

6. Adempimenti successivi

6.1. Esaurite le operazioni di adozione, le copie, ricevute in saggio, dei testi non adottati saranno ritirate a cura delle case editrici, i cui rappresentanti si rivolgeranno a tal fine al coordinatore amministrativo della scuola, che prenderà nota dell'avvenuta restituzione. La consegna di tali copie presso la segreteria deve avvenire entro cinque giorni dalla seduta conclusiva per l'adozione dei libri di testo.

6.2. Le copie dei testi non adottati, non ritirate dalle case editrici, dovranno essere assegnate alla biblioteca del circolo didattico. Ove l'insegnante si trovi nella necessità di chiedere nuovamente uno dei detti saggi all'editore, dovrà farne richiesta attraverso la direzione del circolo didattico con lettera motivata, vistata dal direttore stesso.

7. Disposizioni finali  (...)

Le istruzioni della  C.M. 15 aprile 1993, n. 117 vengono richiamate negli anni successivi con qualche precisazione, nessuna relazione scritta è prevista per il docente.

C.M. 5 aprile 1994, n. 115.- Adozione dei libri di testo per le scuole elementari per l'anno scolastico 1994/95.

Operazioni di scelta e adozione dei libri di testo

Quanto alla procedura per l'adozione, si richiamano integralmente le indicazioni contenute nel paragrafo 5 della C.M. 15 aprile 1993, n. 117, con le seguenti ulteriori precisazioni.

Va innanzitutto ribadita la necessità di coinvolgere, nella fase preliminare, i componenti dei consigli di interclasse eletti in rappresentanza dei genitori, così da consentire un'attenta riflessione sui testi in uso prima di promuovere confronti, finalizzati ad esami individuali e collegiali dei testi in adozione, ed, in particolare, di porre i genitori in condizione di esaminare con congruo anticipo rispetto alle riunioni dei consigli di interclasse i testi ricevuti in saggio dalla scuola e quelli proposti per l'adozione dai docenti.

Il parere espresso dal consiglio di interclasse deve, poi, chiaramente esplicitare le posizioni evidenziate da ciascuna componente.

Si ricorda, inoltre, l'opportunità di agevolare, compatibilmente alle esigenze di servizio e nel pieno rispetto del regolare svolgimento delle lezioni, incontri e colloqui dei docenti con gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o dall'ANARPE, al fine di favorire ogni scambio di informazioni.

C.M. 16 gennaio 1995, n. 16.- Adozione dei libri di testo per le scuole elementari per l'anno scolastico 1995/96.

Come è noto, ai sensi del punto 2, lett. e) dell'art. 7 del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297, all'adozione dei libri di testo provvede il collegio dei docenti, sentiti i consigli di interclasse.

E' altresì noto che a decorrere dall'anno scolastico 1995/96, si dovrà procedere alla scelta ed all'adozione del libro di testo di lingua straniera nelle scuole elementari compilato secondo le norme e le avvertenze contenute nel D.M. 25 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1994 n. 116.

C.M. 9 febbraio 1996, n. 59.- Adozione dei libri di testo per le scuole elementari per l'a.s. 1996/97.

La scelta dei libri di testo è regolata dalle norme vigenti con le ulteriori precisazioni che si ritiene opportuno fornire per un'attuazione sempre più puntuale dei programmi e per favorire i processi educativi promossi dalla legge n. 148/1990.

Nuove istruzioni arrivano nel 1996 e non si parla di alcuna relazione da parte del singolo docente, ma di un normale atto deliberativo.

 C.M. 24 dicembre 1996, n. 767.- Adozione dei libri di testo nelle scuole elementari - Anno scolastico 1997/98.

(…) Le operazioni di adozione si articolano in una fase preliminare ed in una conclusiva.

Nella fase preliminare, che va portata a compimento nel periodo 18-25 maggio 1997, è opportuno che i direttori didattici impegnino i docenti e i genitori nella valutazione dei testi in uso, registrandone i risultati in un'apposita scheda e delle novità editoriali proposte alle scuole. I rappresentanti delle case editrici, pertanto, dovranno far pervenire alle sedi delle direzioni didattiche e dei plessi dipendenti, entro il termine del 17 maggio 1997, le copie dei testi proposti per le adozioni.

Al fine di disporre di un quadro esauriente di informazioni sulla produzione editoriale, i docenti, compatibilmente con le esigenze di servizio e nel pieno rispetto del regolare svolgimento delle lezioni, incontreranno gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o dall'ANARPE. I direttori didattici favoriranno tali incontri e, per sovvenire alle esigenze d'informazione dei genitori, nel corso di apposite riunioni metteranno a loro disposizione i testi ricevuti in visione dalle case editrici.

Effettuata tale valutazione, i docenti formuleranno le proposte di adozione e le sottoporranno, per l'espressione del motivato parere al consiglio di interclasse, nella composizione allargata di cui al decreto legislativo 297/94.

I direttori didattici, ai fini dell'adozione, verificheranno la presenza sui testi della specifica circa l'avvenuto adempimento degli obblighi prescritti dall'art. 154, comma 2, del decreto legislativo n. 297/94, riguardante la denunzia e trasmissione al Ministero della P.I. dei nuovi testi scolastici, prima della loro diffusione sul mercato. Gli editori, per il tramite delle rispettive associazioni, avranno cura di trasmettere al Ministero della P.I., Direzione generale dell'istruzione elementare, Div. VI, l'elenco completo dei titoli delle opere prodotte, specificando l'ambito di apprendimento.

Nella fase conclusiva il direttore didattico convocherà il collegio dei docenti per l'assunzione delle motivate deliberazioni di adozione; tale fase va portata a compimento nel periodo 26-31 maggio 1997, allo scopo di renderne note le scelte effettuate in tempo utile per le conseguenti operazioni editoriali.

C.M. 24 novembre 1997, n. 724.- Adozione dei libri di testo nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1998/99.

In attesa che le istituzioni scolastiche, a seguito dell'emanazione dei regolamenti attuativi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, possano esercitare i poteri connessi con l'autonomia organizzativa e didattica, si confermano integralmente, per quanto riguarda le operazioni di scelta dei libri di testo nelle scuole elementari relative all'anno scolastico 1998-99, le disposizioni già dettate con la C.M. n. 767 del 24 dicembre 1996, per il corrente anno scolastico 1997-98.

C.M. 2 dicembre 1998, n. 470, prot. n. 4159.- Adozione dei libri di testo nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1999-2000.

Nella prospettiva della ormai prossima emanazione del regolamento attuativo dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n. 59, in materia di autonomia organizzativa e didattica, che consentirà alle istituzioni scolastiche di esercitare pienamente i poteri e le iniziative connesse alla materia in oggetto, si rende necessario dettare, anche per l'anno scolastico 1999-2000, le opportune direttive per disciplinare modalità e tempi per l'adozione dei libri di testo nella scuola elementare.

Al riguardo si confermano integralmente le indicazioni già dettate per i precedenti anni scolastici con le apposite circolari ministeriali: C.M. n. 767/1996, per l'anno scolastico 1997-98.

Infine arriva l’autonomia e tutte le Circolari richiamano la necessità di scegliere il modo con cui arrivare all’adozione dei libri di testo.

C.M. 10 marzo 2000, n. 64, prot. n. 1257.- Adozione dei libri di testo nelle scuole elementari per l'anno scolastico 2000/2001.

Con l'entrata in vigore del Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche, approvato con D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, l'inizio del prossimo anno scolastico vede le scuole impegnate nel processo di realizzazione della piena autonomia didattica ed organizzativa.
L'applicazione del sopraccitato Regolamento comporta per le scuole un impegno specifico per quanto riguarda la scelta, adozione e utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, attraverso i quali si realizza l'azione delle scuole stesse, ed in particolare la scelta dei testi scolastici da adottare (v. art. 4, comma 5).

D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.- Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
TITOLO I - ISTITUZIONI SCOLASTICHE NEL QUADRO DELL'AUTONOMIA
Capo II - Autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo
Art. 4.- Autonomia didattica
5. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative.

Premesso quanto sopra, nel fare rinvio anche alle disposizioni contenute in materia nel Regolamento sui libri di testo della scuola dell'obbligo, approvato con D.M. 7 dicembre 1999, n. 547, si conferma che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. e, del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297, l'adozione dei libri di testo rientra nei compiti attribuiti al collegio dei docenti, sentiti i consigli di classe.
Si invitano, pertanto, le istituzioni scolastiche ad attivare con urgenza, qualora non l'abbiano già fatto, il procedimento per l'adozione dei libri di testo della scuola elementare, disciplinandone lo svolgimento ed i connessi adempimenti, nel contesto della potestà decisionale di cui dispongono e sulla base del quadro normativo di riferimento.


Al riguardo, nel sottolineare l'esigenza che le scelte operate risultino coerenti con i contenuti e le finalità del Piano dell'offerta formativa, si ritiene necessario che i docenti effettuino in via preliminare, sia singolarmente che collegialmente, una puntuale verifica dei testi in uso ed un esame analitico delle nuove proposte editoriali. In tale fase iniziale del procedimento è opportuno prevedere, da parte dei collegi dei docenti, modalità specifiche di valutazione dei contenuti dei testi a disposizione - testi in uso e testi proposti all'attenzione delle scuole a cura degli operatori accreditati dalle Case Editrici o dall'ANARPE - promuovendo la costituzione di comitati misti (docenti e genitori), o di altri momenti collegiali di valutazione.
Si richiama inoltre l'attenzione delle SS.LL. sulle disposizioni dettate in materia dall'art. 3 del D.M. n. 547/1999 circa la possibilità di adottare testi realizzati in sezioni a se stanti, sciolte, fascicolate, o rilegate, ciascuna afferente a momenti significativi del curriculo, mantenendo comunque ferme le caratteristiche relative al numero delle pagine e al formato previste dai relativi decreti sulle norme ed avvertenze per la compilazione dei libri di testo delle scuole elementari.
Le deliberazioni di adozione dei libri di testo dovranno essere pubblicate all'albo della scuola improrogabilmente entro il 7 giugno 2000. Copie degli elenchi dei testi adottati saranno trasmesse, entro il 21 giugno 2000, all'Associazione Italiana Editori, Via delle Erbe n. 2 - 20121, Milano. (…)


 C.M. 26 febbraio 2001, n. 42, prot. n. 1189.- Adozione dei libri di testo nelle scuole elementari per l'anno scolastico 2001/2002.


A seguito dell'applicazione delle norme contenute nel Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche, approvato con D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, le scuole hanno concluso il complesso ed impegnativo processo di avvio per la realizzazione della piena autonomia didattica ed organizzativa.
In tale contesto le scuole dovranno quindi procedere, per il prossimo anno scolastico, alla scelta, adozione e utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, attraverso i quali si realizza l'azione delle scuole stesse, ed in particolare la scelta dei testi scolastici da adottare (v. art. 4, comma 5), tenendo anche conto dei contenuti della legge 10 marzo 2000, n. 30, sul riordino dei cicli dell'istruzione, nonché del relativo programma quinquennale di attuazione della riforma, del piano di fattibilità e delle connesse risoluzioni parlamentari, che hanno indicato la data dell’1 settembre 2001 per l'avvio della riforma dei primi due anni della scuola di base.
 

La Circolare di quest’anno non copia da Berlinguer, come aveva fatto De Mauro, ma ribadisce gli stessi concetti, la riportiamo integralmente.

Circolare Ministeriale 13 febbraio 2002, n. 13 Prot. n. 2716
Oggetto: Adozione dei libri di testo nelle scuole elementari e nelle scuole ed Istituti di istruzione secondaria ed artistica per l'anno scolastico 2002/2003
L'adozione dei libri di testo rappresenta, sulla base delle enunciazioni contenute nel D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, espressione dell' autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, che si realizza anche con la scelta e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, coerentemente con il Piano dell' Offerta Formativa.
Tale adempimento rientra, come è noto, tra i compiti attribuiti al collegio dei docenti, sentiti i consigli di classe, secondo quanto previsto dall' art. 7, comma 2, lett. e, del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297.
In relazione alle modificazioni introdotte dal D.P.R. n. 347 del 6/11/2000, con cui è stato adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione - che attribuisce unicamente alla scrivente struttura la competenza in materia di ordinamenti scolastici per le scuole di ogni ordine e grado - risulta ora possibile fornire indicazioni unitarie per tutti gli ordini e gradi di scuola.

Stante l'esigenza di operare scelte coerenti con i contenuti e le finalità del Piano dell'Offerta Formativa, è opportuno che i docenti effettuino in via preliminare, sia singolarmente sia nel contesto degli organi collegiali in cui sono chiamati ad esprimersi, una puntuale verifica dei testi in uso ed un attento esame delle nuove proposte editoriali.

In tale fase preliminare del procedimento, si ritiene necessario che i collegi dei docenti considerino l'opportunità di prevedere modalità specifiche di valutazione dei contenuti dei testi a disposizione, sia di quelli in uso e sia di quelli proposti all'attenzione delle scuole da parte degli operatori accreditati dalle case editrici o dall' ANARPE, mediante la costituzione di comitati misti (docenti, genitori ed eventualmente alunni) o di altri momenti collegiali di valutazione.

Gli elenchi dei testi adottati dovranno essere pubblicati all'albo della scuola entro l'ultima decade del mese di maggio ed entro il 7 giugno 2002 ne dovrà essere trasmessa copia all'AIE-Associazione Italiana Editori, Via delle Erbe, n. 2 - 20121 Milano.

Come per lo scorso anno, per rendere più agevole il predetto adempimento, l' AIE provvederà ad inviare alle scuole, per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali, appositi modelli per la compilazione degli elenchi delle adozioni, nonché le buste da utilizzare per la relativa restituzione, senza alcun onere per le scuole medesime.

Alle stesse condizioni, e cioè senza l'assunzione di oneri a proprio carico, le scuole avranno altresì cura di corrispondere a richieste di invio di copia degli elenchi dei testi adottati, avanzate dall' ANARPE, da associazioni di categoria, associazioni sindacali ovvero organizzazioni di settore.

Come già segnalato in passato, l'AIE, oltre a farsi carico di inviare alle istituzioni scolastiche i modelli e le buste di cui sopra, assumendosi parimenti i costi dell'intera operazione, si è impegnata a mettere a disposizione delle scuole che intendono avvalersi dell'opportunità informatica uno strumento di lavoro on-line, coperto da password, che consente alle medesime di accedere, via Internet alle informazioni relative al catalogo aggiornato dei testi scolastici con il prezzo di listino comunicato dagli editori e di trasmettere, al sito www.adozioniaie.it, i dati relativi alle adozioni disposte.

A tal riguardo, si sottolinea l'opportunità di ricorrere alla trasmissione informatica dell' elenco dei testi adottati, limitando, per quanto possibile, la spedizione per via postale.

Si trasmettono, in allegato, il decreto contenente il prezzo dei libri di testo della scuola elementare nonché il decreto con cui viene fissato il prezzo massimo complessivo della dotazione libraria per ciascun anno di corso della scuola dell'obbligo.


Dopo questa noiosissima ricerca, a disposizione per chi la richiedesse via mail,  è chiaro che  i collegi docenti devono deliberare le modalità di adozione dei libri, con l’unico vincolo di sentire i consigli di classe.

Nessuna norma impone, né imponeva nel passato, a partire dal 1974 la redazione di alcuna relazione sul libro di testo.

Molti colleghi, alcuni con i  capelli bianchi, ricordano ancora la relazione istituita nel 1948; la cosa divertente, o disarmante, è che oggi, anno 2002, alcuni DS non hanno fatto votare alcun criterio per l’adozione dei libri di testo ma richiedono, magari su supporto informatico, una relazione che non ha ragione di esistere e non è stata decisa dal collegio dei docenti che, sicuramente, troverebbe il modo di semplificare la procedura.