Inutili le lunghe relazioni richieste ai docenti
per le adozioni dei libri di testo,
ma molti DS sono fermi al 1948!
a cura di Laura Razzano
Da
dove nasce l’abitudine di chiedere una relazione sul libro che si propone per
l’adozione?
Correva
l’anno 1947…. erano i maestri a scegliere i libri
D.Lvo
C.P.S. 16 ottobre 1947, n. 1497 ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n.
190.- Modificazioni del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare
in materia di libri di testo, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928,
n. 277. (Pubblicato nella G.U. 10 gennaio 1948, n. 7).
Art.
1
I
libri di testo nelle scuole elementari sono liberamente scelti dagli
insegnanti, secondo le norme che saranno fissate dal regolamento.
D.P.R. 28 gennaio 1948, n. 175.-
Modificazioni, in materia di libri di testo, al regolamento generale sui
servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile
1928, n. 1297. (Pubblicato nella G.U. 29 marzo 1948, n. 74).
Art.
2
Prima
che s'inizi il periodo degli esami, e in ogni caso non prima dell'ultimo
mese di scuola, si provvede alla scelta dei libri di testo, conformi ai
programmi, per il successivo anno scolastico.
I
maestri di ciascuna scuola si riuniscono, all'uopo, sotto la presidenza del
direttore o del
maestro
più anziano. E' inviato a partecipare alla riunione un rappresentante dei
genitori degli alunni. S'intende, a questo effetto, come scuola l'insieme
delle classi di uno stesso centro di popolazione dipendenti da un direttore
didattico o l'insieme delle classi che costituiscono nella città unico
aggregato scolastico.
Per
i testi da adottare in ciascuna classe, il maestro, che presumibilmente vi
terrà l'insegnamento nell'anno scolastico successivo, indica i testi
prescelti, gli altri maestri possono esporre le loro osservazioni ed
esprimere il proprio parere, ma la decisione definitiva è in ogni caso
rimessa al maestro proponente, che ne assume la responsabilità in una motivata
relazione scritta.
Non
è obbligatoria l'adozione degli stessi testi nelle classi parallele di una
medesima scuola.
Nel
verbale della riunione devono essere espressamente indicati i libri adottati
per le singole classi e i nomi dei maestri che li hanno scelti.
Nelle
scuole a classi non separate provvede senz'altro alla scelta il maestro
delle classi, che redige una relazione.
Il
verbale e le relazioni sono inviati all'ispettore, firmati dagli insegnanti
interessati.
D.P.R.
31 maggio 1974, n. 416.- Istituzione e riordinamento di organi collegiali
della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica. (Pubblicato nel
Suppl. ord. alla G.U. 13 settembre 1974, n. 239).
Il collegio dei docenti (….) provvede all'adozione
dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei
limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o
di istituto, alla scelta dei sussidi didattici.(Art 4)
La
C.M. 24 aprile 1976, n. 108, prot. n. 238 - Adozione libri di testo – precisa
le norme da seguire:
“Il collegio dei docenti di ogni
circolo didattico, in applicazione del disposto dell'art. 4 del D.P.R. 31
maggio 1974, n. 416, provvede, sentiti i consigli di interclasse, alla
adozione dei libri di testo nelle scuole elementari.
Poiché sono ancora vigenti le
norme del D.P.R. 23 novembre 1955, n. 1388, le quali stabiliscono la
compilazione dei libri di testo per le scuole elementari a carattere
unitario per ciascuno dei due cicli didattici, resta fermo il criterio
dell'adozione per il ciclo.
Le operazioni di adozione dei libri
di testo si articoleranno, ai sensi del citato art. 4 del D.P.R. 31 maggio
1974, n. 416, in due fasi: una preliminare, durante la quale i consigli di
interclasse procederanno all'esame e alla comparazione dei testi ed
esprimeranno il loro parere sugli stessi; l'altra conclusiva, durante la
quale il collegio dei docenti provvederà all'adozione.
La fase conclusiva avrà luogo
nella prima metà del mese di giugno, nel corso di una o più riunioni
durante le quali dopo la lettura dei pareri espressi dai consigli di
interclasse, ciascun docente illustrerà il testo che propone di adottare.
Il collegio dei docenti vaglierà le singole proposte per giungere a
decisioni definitive. In nessun caso, peraltro, potrà essere imposta ad un
docente la scelta di un testo a lui non gradita.
Nessun cambiamento dei libri di
testo potrà essere effettuato dopo l'adozione. Solo nel caso in cui il
libro prescelto non sia disponibile in tempo utile, per mancata ristampa da
parte dell'editore o per esaurimento delle copie disponibili, si potrà
procedere ad altra adozione con le stesse modalità previste per le normali
adozioni; di ciò dovrà essere informato il Provveditore agli studi da
parte di direttore didattico che comunicherà il titolo del libro, il ciclo
o le classi del ciclo per cui il testo è stato adottato. Nella eventualità
che all'inizio dell'anno scolastico si verifichi lo sdoppiamento di una
classe, resta adottato il medesimo testo per le due classi; nel caso,
invece, della istituzione di nuove classi, per queste si intende adottato il
testo prescelto a suo tempo per la maggioranza delle classi parallele. “
Come
potete verificare la norma non
parla di alcuna relazione di competenza del singolo docente:
“Si
ritiene di richiamare l'attenzione sui sottoelencati elementi che devono
figurare nei verbali relativi alle operazioni di adozione dei testi:
a)
indicazione dei nominativi dei docenti che hanno partecipato alle
operazioni;
b)
dichiarazione dell'avvenuta lettura dei pareri espressi dai singoli
consigli di interclasse
c)
indicazione dei motivi che, esposti dai docenti e discussi dal collegio,
hanno determinato l'adozione di un testo;
d)
I'indicazione dei nominativi dei docenti che, per ogni testo adottato, hanno
espresso parere favorevole o non;
e)
sottoscrizione dei verbali da parte di tutti i partecipanti alle riunioni.
Nei casi di più riunioni è sufficiente che i pareri dei consigli di
interclasse siano allegati al primo verbale. "
Le
successive circolari annuali sull’argomento ribadiscono le stesse istruzioni e
non parlano di relazioni scritte.
C.M.
21 marzo 1984, n. 99.- Adozione
dei libri di testo nelle scuole elementari.
Per
l'adozione dei libri di testo nelle scuole elementari, si confermano le
istruzioni impartite negli anni precedenti, che qui di seguito si riportano
per una loro più agevole consultazione.
Si
ritiene di richiamare l'attenzione sui sottoelencati elementi che devono
figurare nei verbali relativi alle operazioni di adozione dei testi:
a)
indicazione dei nominativi dei docenti che hanno partecipato alle operazioni
b)
dichiarazione dell'avvenuta lettura dei pareri espressi dai singoli consigli
di interclasse;
c)
indicazione dei motivi che, esposti dai docenti e discussi dal collegio,
hanno determinato l'adozione di un testo
d)
I'indicazione dei nominativi dei docenti che, per ogni testo adottato, hanno
espresso parere favorevole o non
e)
sottoscrizione dei verbali da parte di tutti i partecipanti alle riunioni.
Nel
caso di più riunioni è sufficiente che i pareri dei consigli di
interclasse siano allegati al primo verbale. “
C.M.
14 febbraio 1985, n. 65.- Adozione dei libri di testo nelle scuole
elementari per l'anno scolastico 1985-86.
La
materia relativa all'adozione dei libri di testo nelle scuole elementari sarà
opportunamente riconsiderata in relazione ai nuovi programmi, e saranno
pertanto diramate nuove disposizioni aventi carattere permanente.
Nel
frattempo, si confermano in linea di massima per l'anno scolastico 1985-86
le disposizioni impartite con C.M. 21 marzo 1984.
C.M.
3 aprile 1986, n. 93.- Adozione libri di testo nelle scuole elementari per
l'anno scolastico 1986-87.
Per
l'adozione dei libri di testo nelle scuole elementari si confermano per
l'anno scolastico 1986-87 le disposizioni impartite con la C.M. 21 marzo
1984, n. 99; per gli anni successivi si fa riserva di diramare nuove
istruzioni, in relazione all'entrata in vigore dei nuovi programmi di
insegnamento - compresi quelli relativi alla religione cattolica - e delle
conseguenti modifiche delle norme per la compilazione dei libri di testo
medesimi.
C.M.
28 febbraio 1987, n. 63.- Adozione libri di testo nelle scuole elementari
per l'anno scolastico 1987-88.
Relativamente
alle procedure per l'adozione dei libri di testo nelle scuole elementari si
confermano, per l'anno scolastico 1987-88, le disposizioni impartite con
C.M. 21 marzo 1984, n. 99.
C.M.
19 marzo 1988, n. 83.- Adozione libri
di testo nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1988-89.
In
merito alle procedure per l'adozione dei libri di testo nelle scuole
elementari, si confermano per l'anno scolastico 1988-89, le disposizioni
impartite con la C.M. 21 marzo 1984, n. 99.
La
C.M. 23 marzo 1989, n. 102, prot. n. 3832.- Adozioni libri di testo nelle scuole
elementari per l'anno scolastico 1989/90. conferma la vecchia circolare del
1984 ed aggiunge alcune precisazioni sull’adeguamento dei libri ai
nuovi programmi.
In
merito alle procedure per l'adozione dei libri di testo nelle scuole
elementari per l'anno scolastico 1989/90, nel confermare le disposizioni già
impartite con la C.M. 21 marzo 1984, n. 99 si ricorda che, a seguito della
entrata in vigore dei nuovi programmi didattici (D.P.R. 12 febbraio 1985, n.
104), sono state dettate nuove norme ed avvertenze per la compilazione dei
libri di testo, le quali, già entrate in vigore per le classi I e II
(D.P.R. 23 gennaio 1986, n. 300) riguarderanno quest'anno le adozioni per la
classe III (D.P.R. 31 dicembre 1987, n. 578), secondo la progressiva entrata
in vigore dei nuovi programmi. A seguito poi dell'approvazione del nuovo
programma di insegnamento della religione cattolica (D.P.R. 8 maggio 1987,
n. 204), sono state pure stabilite le norme per la compilazione dei relativi
libri di testo (D.P.R. 26 febbraio 1988, n. 161).
Quanto
sopra richiamato, pertanto, comporta che - in sede di adozione - i docenti
operino, per le classi prime, la scelta del libro di lettura e del testo per
l'insegnamento della religione cattolica (quest'ultimo testo previsto dalla
nuova normativa a decorrere dal 1989/90, dovrà essere adottato anche per
gli alunni che frequenteranno le seconde classi nel prossimo anno scolastico
- qui e in ogni altro caso, com'è ovvio, limitatamente agli alunni che si
avvarranno di detto insegnamento): per le classi terze, la scelta del testo
di lettura e lingua italiana, di quello di matematica, scienze, storia,
geografia e studi sociali, nonché del libro relativo all'insegnamento della
religione cattolica nel triennio.
Per
le classi quarte e quinte restano confermate le adozioni a suo tempo
effettuate dei libri di lettura e dei sussidiari compilati sulla base dei
precedenti programmi didattici e delle precedenti norme ed avvertenze.
Per
quanto concerne la scelta dei libri di testo di religione cattolica, si fa
riferimento al punto 3.2 dell'Intesa tra il Ministero della P.I. e la C.E.I.
(D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751), il quale prevede che "i libri di
testo per l'insegnamento della religione cattolica per esser adottati nelle
scuole, devono essere provvisti del nulla osta della Conferenza episcopale
italiana e dell'approvazione dell'ordinario competente, che devono essere
menzionati nel testo stesso".
Al
fine di disporre, ove necessario, di un quadro più esauriente di
informazioni sulla produzione editoriale, i docenti, dopo averne informato
il direttore didattico, non mancheranno di considerare - compatibilmente
alle esigenze di servizio e nel pieno rispetto del regolare svolgimento
delle lezioni - la possibilità di aderire a richieste di incontri e di
colloqui da parte di operatori editoriali scolastici accreditati. (…)
Tutto
continua come al solito.
C.M.
27 marzo 1990, n. 84, prot. n. 2261.- Adozioni libri di testo nelle scuole
elementari per l'anno scolastico 1990-91.
In
merito alle procedure per l'adozione dei libri di testo nelle scuole
elementari per l'anno scolastico 1990/91 si confermano le disposizioni già
impartite con la C.M. 23 marzo 1989, n. 102 (anche nel richiamo alla C.M. 21
marzo 1984, n. 99).
C.M.
10 aprile 1991, n. 115, prot. n. 3003.- Adozioni libri di testo nelle scuole
elementari per l'anno scolastico 1991/92.
In
merito alle procedure per l'adozione dei libri di testo nelle scuole
elementari per l'anno scolastico 1991/92 si confermano le disposizioni già
impartite con la C.M. 23 marzo 1989 n. 102 (anche nel richiamo alla C.M. 21
marzo 1984, n. 99 ).
C.M.
11 marzo 1992, n. 73.- Adozioni
libri di testo nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1992/93.
In
merito alle procedure per l'adozione dei libri di testo nelle scuole
elementari per l'anno scolastico 1992/93 si confermano le disposizioni già
impartite con la C.M. 23 marzo 1989, n. 102 (anche nel richiamo alla C.M. 21
marzo 1984, n. 99).
C.M.
15 aprile 1993, n. 117.- Adozione dei libri di testo per le scuole
elementari per l'anno scolastico 1993/94.
1.
Premessa
1.1.
L'adozione dei libri di testo per le scuole elementari è regolata, per
l'anno scolastico 1993/94, dalle disposizioni che seguono.
1.2.
Per le classi prime, i docenti opereranno la scelta del libro di lettura e
del libro di testo per l'insegnamento della religione cattolica
(quest'ultimo, com'è ovvio, limitatamente agli alunni che si avvarranno di
detto insegnamento); per le classi terze, la scelta del libro di lettura e
lingua italiana, di quello di matematica, scienze, storia, geografia, studi
sociali, nonché del libro di testo relativo all'insegnamento della
religione cattolica nel triennio per gli alunni avvalentisi.
1.3.
Come è noto, ai sensi dell'art. 4, lett. d), del D.P.R. 31 maggio 1974, n.
416, all'adozione dei libri di testo provvede il collegio dei docenti,
sentiti i consigli di interclasse. Tale adempimento rientra nei doveri
relativi all'esercizio della funzione docente strettamente connessi al
conseguimento delle finalità della scuola nonché nelle competenze
professionali previste dagli ordinamenti scolastici.
2.
Indicazioni sulla scelta
2.1.
La circostanza sopra evidenziata esige, ovviamente, che il coinvolgimento di
docenti e organi collegiali nel procedimento preordinato all'adozione dei
libri di testo sia accorto, consapevole e responsabile; nel dovuto rispetto
della libertà di insegnamento, si suggerisce che esso sia finalizzato a
garantire, a seguito delle valutazioni oculatamente effettuate, la scelta di
quei libri di testo che, per qualità di contenuti, siano meglio in grado di
perseguire, in relazione ai vigenti programmi di insegnamento, lo scopo
educativo-formativo.
2.2.
Le indicazioni di seguito fornite, che non intendono in alcun modo limitare
la libera scelta degli insegnanti o le determinazioni da assumersi dai
competenti organi collegiali, sono volte a disciplinare le operazioni
relative all'adozione dei testi scolastici.
3.
Religione
3.1.
Per quanto concerne la scelta dei libri di testo di religione cattolica, si
fa riferimento al punto 3.2 dell'Intesa tra il Ministero della P.I. e la
C.E.I. (D.P.R. 751 del 16 dicembre 1985), il quale prevede che "i libri
di testo per l'insegnamento della religione cattolica per essere adottati
nelle scuole, devono essere provvisti del nulla osta della Conferenza
episcopale italiana e dell'approvazione dell'ordinario competente, che
devono essere menzionati nel testo stesso".
3.2.
Le norme per la compilazione dei libri di testo di religione cattolica sono
stabilite dal D.P.R. n. 161 del 26 febbraio 1988.
4.
Sperimentazioni
4.1.
Per quanto riguarda la eventuale utilizzazione, da parte del consiglio di
circolo, della somma equivalente al costo dei libri di testo per l'acquisto
di altro materiale librario, ai sensi dell'art. 5 della legge 4 agosto 1977,
n. 517, è presupposta l'attuazione di sperimentazioni già autorizzate ai
sensi dell'art. 2 o dell'art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419, qualora
nel progetto siano previste forme alternative all'uso del libro di testo.
4.2.
I nuovi progetti di sperimentazione formulati ai sensi dell'art. 2 dovranno
essere approvati dal Collegio dei docenti prima che si arrivi all'adozione
dei libri di testo.
5.
Operazioni di scelta e adozione dei libri di testo
5.1.
Le operazioni di adozione dei libri di testo - operazioni da portare a
compimento, nel rispetto dei tempi appresso indicati, nel corso dell'anno
scolastico 1992/93 - si articoleranno in una fase preliminare ed in una
conclusiva.
5.2.
Nella fase preliminare i direttori didattici promuoveranno ogni possibile
confronto tra gli insegnanti e solleciteranno ampi esami individuali dei
testi dati in saggio. Al fine di consentire ai docenti di disporre di un
quadro più esauriente di informazioni sulla produzione editoriale, i
direttori didattici cureranno, ove possibile, l'organizzazione di eventuali
incontri e colloqui dei docenti stessi con gli operatori editoriali
scolastici accreditati e ciò compatibilmente alle esigenze di servizio e
nel pieno rispetto del regolare svolgimento delle lezioni. Ai genitori
eletti nei consigli di interclasse dovrà essere data la possibilità di
esaminare i testi ricevuti in saggio dalla scuola e, in particolare, quelli
proposti per l'adozione dagli insegnanti. A tal fine il direttore didattico
potrà allestire una apposita rassegna dei testi inviati dalle case
editrici.
5.3.
Entro il 24 maggio le copie di saggio dei testi dovranno essere consegnate,
a cura delle case editrici, alle sedi dei circoli didattici e dei plessi
scolastici, per il relativo esame da parte dei consigli di interclasse.
5.4.
Esaurito l'esame, da parte dei docenti, dei testi e raggiunte,
eventualmente, intese in ordine alle proposte da formularsi, vengono
riuniti, eventualmente anche congiuntamente, i consigli di interclasse nella
composizione allargata di cui al D.P.R. n. 416/1974, i quali dovranno
esprimere il loro parere in merito alle adozioni proposte (conferma dei
testi in uso o adozione di nuovi testi). In nessun caso le intese dei
docenti e le determinazioni dei consigli di interclasse possono sostituire
le deliberazione relative alla scelta dei testi, che vanno adottate, non
prima delle date stabilite, dal collegio dei docenti, il quale, ovviamente,
dovrà tener conto del parere espresso dai consigli di interclasse.
5.5.
Nella fase conclusiva il direttore didattico convocherà, entro il 15
giugno, il collegio dei docenti per l'assunzione delle motivate
deliberazioni sulle proposte di adozione. Nel collegio dei docenti il
direttore didattico coordinerà le proposte sottoposte ad esame del collegio
medesimo per arrivare a deliberazioni quanto più possibile unitarie.
5.6.
Nessun cambiamento dei libri di testo potrà essere effettuato dopo
l'adozione. Solo nel caso in cui il libro prescelto non sia disponibile in
tempo utile, per mancata ristampa da parte dell'editore o per esaurimento
delle copie disponibili, si potrà procedere ad altra adozione con le stesse
modalità previste per le normali adozioni; di ciò dovrà essere informato
il provveditore agli studi da parte del direttore didattico che comunicherà
il titolo del libro, il ciclo o le classi per cui il testo è stato
adottato.
5.7.
Nella eventualità che all'inizio dell'anno scolastico si verifichi lo
sdoppiamento di una classe, resta adottato il medesimo testo per le due
classi; nel caso, invece, di istituzione di nuove classi, i docenti
sceglieranno liberamente i testi da adottare tra quelli in corso di adozione
nelle classi parallele.
6.
Adempimenti successivi
6.1.
Esaurite le operazioni di adozione, le copie, ricevute in saggio, dei testi
non adottati saranno ritirate a cura delle case editrici, i cui
rappresentanti si rivolgeranno a tal fine al coordinatore amministrativo
della scuola, che prenderà nota dell'avvenuta restituzione. La consegna di
tali copie presso la segreteria deve avvenire entro cinque giorni dalla
seduta conclusiva per l'adozione dei libri di testo.
6.2.
Le copie dei testi non adottati, non ritirate dalle case editrici, dovranno
essere assegnate alla biblioteca del circolo didattico. Ove l'insegnante si
trovi nella necessità di chiedere nuovamente uno dei detti saggi
all'editore, dovrà farne richiesta attraverso la direzione del circolo
didattico con lettera motivata, vistata dal direttore stesso.
7.
Disposizioni finali
Le
istruzioni della C.M. 15 aprile
1993, n. 117 vengono richiamate negli anni successivi con qualche
precisazione, nessuna relazione scritta è prevista per il docente.
C.M.
5 aprile 1994, n. 115.- Adozione dei libri di testo per le scuole elementari
per l'anno scolastico 1994/95.
Operazioni
di scelta e adozione dei libri di testo
Quanto
alla procedura per l'adozione, si richiamano integralmente le indicazioni
contenute nel paragrafo 5 della C.M. 15 aprile 1993, n. 117, con le seguenti
ulteriori precisazioni.
Va
innanzitutto ribadita la necessità di coinvolgere, nella fase preliminare,
i componenti dei consigli di interclasse eletti in rappresentanza dei
genitori, così da consentire un'attenta riflessione sui testi in uso prima
di promuovere confronti, finalizzati ad esami individuali e collegiali dei
testi in adozione, ed, in particolare, di porre i genitori in condizione di
esaminare con congruo anticipo rispetto alle riunioni dei consigli di
interclasse i testi ricevuti in saggio dalla scuola e quelli proposti per
l'adozione dai docenti.
Il
parere espresso dal consiglio di interclasse deve, poi, chiaramente
esplicitare le posizioni evidenziate da ciascuna componente.
Si
ricorda, inoltre, l'opportunità di agevolare, compatibilmente alle esigenze
di servizio e nel pieno rispetto del regolare svolgimento delle lezioni,
incontri e colloqui dei docenti con gli operatori editoriali scolastici
accreditati dalle case editrici o dall'ANARPE, al fine di favorire ogni
scambio di informazioni.
C.M.
16 gennaio 1995, n. 16.- Adozione dei libri di testo per le scuole
elementari per l'anno scolastico 1995/96.
Come
è noto, ai sensi del punto 2, lett. e) dell'art. 7 del D.Lvo 16 aprile
1994, n. 297, all'adozione dei libri di testo provvede il collegio dei
docenti, sentiti i consigli di interclasse.
E'
altresì noto che a decorrere dall'anno scolastico 1995/96, si dovrà
procedere alla scelta ed all'adozione del libro di testo di lingua straniera
nelle scuole elementari compilato secondo le norme e le avvertenze contenute
nel D.M. 25 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio
1994 n. 116.
C.M.
9 febbraio 1996, n. 59.- Adozione dei libri di testo per le scuole
elementari per l'a.s. 1996/97.
La
scelta dei libri di testo è regolata dalle norme vigenti con le ulteriori
precisazioni che si ritiene opportuno fornire per un'attuazione sempre più
puntuale dei programmi e per favorire i processi educativi promossi dalla
legge n. 148/1990.
C.M.
24 dicembre 1996, n. 767.- Adozione dei libri di testo nelle scuole
elementari - Anno scolastico 1997/98.
(…)
Le operazioni di adozione si articolano in una fase preliminare ed in una
conclusiva.
Nella
fase preliminare, che va portata a compimento nel periodo 18-25 maggio 1997,
è opportuno che i direttori didattici impegnino i docenti e i genitori
nella valutazione dei testi in uso, registrandone i risultati in un'apposita
scheda e delle novità editoriali proposte alle scuole. I rappresentanti
delle case editrici, pertanto, dovranno far pervenire alle sedi delle
direzioni didattiche e dei plessi dipendenti, entro il termine del 17 maggio
1997, le copie dei testi proposti per le adozioni.
Al
fine di disporre di un quadro esauriente di informazioni sulla produzione
editoriale, i docenti, compatibilmente con le esigenze di servizio e nel
pieno rispetto del regolare svolgimento delle lezioni, incontreranno gli
operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o
dall'ANARPE. I direttori didattici favoriranno tali incontri e, per
sovvenire alle esigenze d'informazione dei genitori, nel corso di apposite
riunioni metteranno a loro disposizione i testi ricevuti in visione dalle
case editrici.
Effettuata
tale valutazione, i docenti formuleranno le proposte di adozione e le
sottoporranno, per l'espressione del motivato parere al consiglio di
interclasse, nella composizione allargata di cui al decreto legislativo
297/94.
I
direttori didattici, ai fini dell'adozione, verificheranno la presenza sui
testi della specifica circa l'avvenuto adempimento degli obblighi prescritti
dall'art. 154, comma 2, del decreto legislativo n. 297/94, riguardante la
denunzia e trasmissione al Ministero della P.I. dei nuovi testi scolastici,
prima della loro diffusione sul mercato. Gli editori, per il tramite delle
rispettive associazioni, avranno cura di trasmettere al Ministero della
P.I., Direzione generale dell'istruzione elementare, Div. VI, l'elenco
completo dei titoli delle opere prodotte, specificando l'ambito di
apprendimento.
Nella
fase conclusiva il direttore didattico convocherà il collegio dei docenti
per l'assunzione delle motivate deliberazioni di adozione;
tale fase va portata a compimento nel periodo 26-31 maggio 1997, allo scopo
di renderne note le scelte effettuate in tempo utile per le conseguenti
operazioni editoriali.
C.M.
24 novembre 1997, n. 724.- Adozione dei libri di testo nelle scuole
elementari per l'anno scolastico 1998/99.
In
attesa che le istituzioni scolastiche, a seguito dell'emanazione dei
regolamenti attuativi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, possano
esercitare i poteri connessi con l'autonomia organizzativa e didattica, si
confermano integralmente, per quanto riguarda le operazioni di scelta dei
libri di testo nelle scuole elementari relative all'anno scolastico 1998-99,
le disposizioni già dettate con la C.M. n. 767 del 24 dicembre 1996, per il
corrente anno scolastico 1997-98.
C.M.
2 dicembre 1998, n. 470, prot. n. 4159.- Adozione dei libri di testo nelle
scuole elementari per l'anno scolastico 1999-2000.
Nella
prospettiva della ormai prossima emanazione del regolamento attuativo
dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n. 59, in materia di autonomia
organizzativa e didattica, che consentirà alle istituzioni scolastiche di
esercitare pienamente i poteri e le iniziative connesse alla materia in
oggetto, si rende necessario dettare, anche per l'anno scolastico 1999-2000,
le opportune direttive per disciplinare modalità e tempi per l'adozione dei
libri di testo nella scuola elementare.
Al
riguardo si confermano integralmente le indicazioni già dettate per i
precedenti anni scolastici con le apposite circolari ministeriali: C.M. n.
767/1996, per l'anno scolastico 1997-98.
C.M.
10 marzo 2000, n. 64, prot. n. 1257.- Adozione dei libri di testo nelle
scuole elementari per l'anno scolastico 2000/2001.
Con l'entrata in vigore del Regolamento sull'autonomia delle istituzioni
scolastiche, approvato con D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, l'inizio del
prossimo anno scolastico vede le scuole impegnate nel processo di
realizzazione della piena autonomia didattica ed organizzativa.
L'applicazione del sopraccitato Regolamento comporta per le scuole un
impegno specifico per quanto riguarda la scelta, adozione e utilizzazione
delle metodologie e degli strumenti didattici, attraverso i quali si
realizza l'azione delle scuole stesse, ed in particolare la scelta dei testi
scolastici da adottare (v. art. 4, comma 5).
Premesso
quanto sopra, nel fare rinvio anche alle disposizioni contenute in materia
nel Regolamento sui libri di testo della scuola dell'obbligo, approvato con
D.M. 7 dicembre 1999, n. 547, si conferma che, ai sensi dell'art. 7, comma
2, lett. e, del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297, l'adozione dei libri di testo
rientra nei compiti attribuiti al collegio dei docenti, sentiti i consigli
di classe.
Si invitano, pertanto, le istituzioni scolastiche ad attivare con urgenza,
qualora non l'abbiano già fatto, il procedimento per l'adozione dei libri
di testo della scuola elementare, disciplinandone lo svolgimento ed i
connessi adempimenti, nel contesto della potestà decisionale di cui
dispongono e sulla base del quadro normativo di riferimento.
Al riguardo,
nel sottolineare l'esigenza che le scelte operate risultino coerenti con i
contenuti e le finalità del Piano dell'offerta formativa, si ritiene
necessario che i docenti effettuino in via preliminare, sia singolarmente
che collegialmente, una puntuale verifica dei testi in uso ed un esame
analitico delle nuove proposte editoriali. In tale fase iniziale del
procedimento è opportuno prevedere, da parte dei collegi dei docenti,
modalità specifiche di valutazione dei contenuti dei testi a disposizione -
testi in uso e testi proposti all'attenzione delle scuole a cura degli
operatori accreditati dalle Case Editrici o dall'ANARPE - promuovendo la
costituzione di comitati misti (docenti e genitori), o di altri momenti
collegiali di valutazione.
Si richiama inoltre l'attenzione delle SS.LL. sulle disposizioni dettate in
materia dall'art. 3 del D.M. n. 547/1999 circa la possibilità di adottare
testi realizzati in sezioni a se stanti, sciolte, fascicolate, o rilegate,
ciascuna afferente a momenti significativi del curriculo, mantenendo
comunque ferme le caratteristiche relative al numero delle pagine e al
formato previste dai relativi decreti sulle norme ed avvertenze per la
compilazione dei libri di testo delle scuole elementari.
Le deliberazioni di adozione dei libri di testo dovranno essere pubblicate
all'albo della scuola improrogabilmente entro il 7 giugno 2000. Copie degli
elenchi dei testi adottati saranno trasmesse, entro il 21 giugno 2000,
all'Associazione Italiana Editori, Via delle Erbe n. 2 - 20121, Milano.
(…)
C.M. 26 febbraio 2001, n.
42, prot. n. 1189.- Adozione dei libri di testo nelle scuole elementari per
l'anno scolastico 2001/2002.
A seguito dell'applicazione delle norme contenute nel Regolamento
sull'autonomia delle istituzioni scolastiche, approvato con D.P.R. 8 marzo
1999, n. 275, le scuole hanno concluso il complesso ed impegnativo processo
di avvio per la realizzazione della piena autonomia didattica ed
organizzativa.
In tale contesto le scuole dovranno quindi procedere, per il prossimo anno
scolastico, alla scelta, adozione e utilizzazione delle metodologie e degli
strumenti didattici, attraverso i quali si realizza l'azione delle scuole
stesse, ed in particolare la scelta dei testi scolastici da adottare (v.
art. 4, comma 5), tenendo anche conto dei contenuti della legge 10 marzo
2000, n. 30, sul riordino dei cicli dell'istruzione, nonché del relativo
programma quinquennale di attuazione della riforma, del piano di fattibilità
e delle connesse risoluzioni parlamentari, che hanno indicato la data
dell’1 settembre 2001 per l'avvio della riforma dei primi due anni della
scuola di base.
La
Circolare di quest’anno non copia da Berlinguer, come aveva fatto De Mauro, ma
ribadisce gli stessi concetti, la riportiamo integralmente.
Stante
l'esigenza di operare scelte coerenti con i contenuti e le finalità del
Piano dell'Offerta Formativa, è opportuno che i docenti effettuino in via
preliminare, sia singolarmente sia nel contesto degli organi collegiali in
cui sono chiamati ad esprimersi, una puntuale verifica dei testi in uso ed
un attento esame delle nuove proposte editoriali.
In
tale fase preliminare del procedimento, si ritiene necessario che i collegi
dei docenti considerino l'opportunità di prevedere modalità specifiche di
valutazione dei contenuti dei testi a disposizione, sia di quelli in uso e
sia di quelli proposti all'attenzione delle scuole da parte degli operatori
accreditati dalle case editrici o dall' ANARPE, mediante la costituzione di
comitati misti (docenti, genitori ed eventualmente alunni) o di altri
momenti collegiali di valutazione.
Gli
elenchi dei testi adottati dovranno essere pubblicati all'albo della scuola entro
l'ultima decade del mese di maggio ed entro il 7 giugno 2002 ne
dovrà essere trasmessa copia all'AIE-Associazione Italiana Editori, Via
delle Erbe, n. 2 - 20121 Milano.
Come
per lo scorso anno, per rendere più agevole il predetto adempimento, l' AIE
provvederà ad inviare alle scuole, per il tramite degli Uffici Scolastici
Regionali, appositi modelli per la compilazione degli elenchi delle
adozioni, nonché le buste da utilizzare per la relativa restituzione, senza
alcun onere per le scuole medesime.
Alle
stesse condizioni, e cioè senza l'assunzione di oneri a proprio carico, le
scuole avranno altresì cura di corrispondere a richieste di invio di copia
degli elenchi dei testi adottati, avanzate dall' ANARPE, da associazioni di
categoria, associazioni sindacali ovvero organizzazioni di settore.
Come
già segnalato in passato, l'AIE, oltre a farsi carico di inviare alle
istituzioni scolastiche i modelli e le buste di cui sopra, assumendosi
parimenti i costi dell'intera operazione, si è impegnata a mettere a
disposizione delle scuole che intendono avvalersi dell'opportunità
informatica uno strumento di lavoro on-line, coperto da password, che
consente alle medesime di accedere, via Internet alle informazioni relative
al catalogo aggiornato dei testi scolastici con il prezzo di listino
comunicato dagli editori e di trasmettere, al sito www.adozioniaie.it,
i dati relativi alle adozioni disposte.
A
tal riguardo, si sottolinea l'opportunità di ricorrere alla trasmissione
informatica dell' elenco dei testi adottati, limitando, per quanto
possibile, la spedizione per via postale.
Si
trasmettono, in allegato, il decreto contenente il prezzo dei libri di testo
della scuola elementare nonché il decreto con cui viene fissato il prezzo
massimo complessivo della dotazione libraria per ciascun anno di corso della
scuola dell'obbligo.
Dopo questa noiosissima ricerca, a
disposizione per chi la richiedesse via mail,
è chiaro che i collegi docenti devono deliberare le modalità di adozione
dei libri, con l’unico vincolo di sentire i consigli di classe.
Nessuna
norma impone, né imponeva nel passato, a partire dal 1974 la redazione di
alcuna relazione sul libro di testo.
Molti
colleghi, alcuni con i capelli bianchi, ricordano ancora la relazione
istituita nel 1948; la cosa divertente, o disarmante, è che oggi, anno 2002,
alcuni DS non hanno fatto votare alcun criterio per l’adozione dei libri di
testo ma richiedono, magari su supporto informatico, una relazione che non ha
ragione di esistere e non è stata decisa dal collegio dei docenti che,
sicuramente, troverebbe il modo di semplificare la procedura.