Mobilità 2008 – 2009
Chi può presentare la domanda di mobilità
territoriale?
·
Tutte le categorie del personale della scuola
docente, educativo ed A.T.A con o senza sede definitiva di titolarità.
·
Il personale docente ed educativo assunto con
contratto a tempo indeterminato su sede provvisoria, al fine di ottenere la sede
definitiva nell’ambito della provincia di titolarità, partecipa alla seconda
fase del movimento (tra comuni della stessa provincia). Se non presenta domanda
di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità sarà trasferito
d’ufficio con punti zero.
·
Tale
personale potrà in seguito partecipare alla mobilità annuale con
esclusione del personale docente della provincia di Trento per il quale
è prevista la permanenza effettiva, per almeno tre anni.
·
Il personale docente assunto con decorrenza
giuridica 1 settembre 2006 o precedente può presentare domanda solo nella
provincia in cui è stato immesso in ruolo.
·
Il personale assunto dal 1 settembre 2005 o
precedente può presentare domanda anche in ambito interprovinciale.
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I docenti immessi in
ruolo non possono chiedere
il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni
scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La
disposizione non si applica al personale di cui all'articolo 21 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge 124 del 1999) |
Chi può presentare la domanda di mobilità
professionale?
Docenti, compresi gli
insegnanti tecnico-pratici provenienti dagli Enti Locali, istitutori ed
istitutrici con contratto a tempo indeterminato che, al momento della
presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova e siano in
possesso della specifica abilitazione per
il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di
cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta.
Può chiedere il passaggio di ruolo:
nel ruolo della scuola dell’infanzia,
purché in possesso del titolo di studio e dell’abilitazione specifica
all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia:
a) il personale insegnante delle scuole primarie;
b) il personale delle scuole secondarie di I e II
grado – ivi compreso il personale diplomato;
c) il personale educativo;
nel ruolo della scuola primaria, purché in
possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento
nelle scuole primarie:
a) il personale insegnante delle scuole
dell’infanzia;
b) il personale insegnante nelle scuole secondarie
di I e II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli
dei diplomati;
c) il personale educativo;
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Conservano valore di abilitazione all’insegnamento nella scuola
elementare i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi
quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale,
entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10/3/1997 |
nel ruolo della scuola secondaria di I grado,
purché in possesso del titolo di studio prescritto e della specifica
abilitazione per le classi di concorso per le quali è prevista:
a) il personale
insegnante delle scuole dell’infanzia, primarie e della scuola secondaria di
secondo grado ed artistica;
b) il personale
educativo;
nel ruolo dei docenti laureati della scuola
secondaria di II grado ed artistica, purché in possesso del titolo di
studio prescritto e della specifica abilitazione per le classi di concorso per
le quali è prevista:
a) il personale insegnante delle scuole
dell’infanzia, primarie e della scuola secondaria di primo grado;
b) il personale educativo;
c) il personale diplomato delle scuole secondarie
di II grado ed artistiche che aspira a passare nei ruoli del personale
insegnante laureato;
nel ruolo della scuola dell’infanzia,
primaria, secondaria di primo e secondo grado, su posto di sostegno:
a) il personale insegnante ed educativo che, oltre
ai requisiti previsti per il passaggio richiesto, possiede anche lo specifico
titolo di specializzazione per l’insegnamento sul corrispondente posto di
sostegno.
Il passaggio nel ruolo del personale educativo
può essere richiesto da:
a) insegnanti di scuola dell’infanzia;
b) insegnanti di scuola primaria;
c) insegnanti di scuola secondaria di I grado;
d) insegnanti di istituti di istruzione secondaria
di II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei
diplomati;
che siano in possesso dello specifico titolo di
accesso (idoneità o laurea in Scienze della formazione primaria-indirizzo
scuola primaria o i titoli di studio conseguiti a termine dei corsi quadriennali
e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti entro l’anno
scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10. 3. 1997, art. 2 commi 1 e 3 ).
Il passaggio nel ruolo del personale insegnante
tecnico-pratico nell’ambito della scuola secondaria di II grado può
essere richiesto da:
a) insegnanti di scuola dell’infanzia;
b) insegnanti di scuola primaria;
c) personale educativo;
d) insegnanti di scuola secondaria di I grado;
e) insegnanti di istituti di istruzione secondaria
di II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei
diplomati;
che siano in possesso del titolo di studio di
accesso alla classe di concorso della tabella C richiesta.
Il passaggio di ruolo può essere richiesto:
per un solo grado di scuola ( dell’infanzia,
primaria, scuola secondaria di 1° grado, scuola secondaria di 2° grado)
e
per una sola provincia tranne che per il passaggio
di ruolo per la scuola secondaria di 2° grado che può essere richiesto anche
per più province.
Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può
essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di
scuola.
L’ ottenimento del passaggio di ruolo
rende inefficaci la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra,
il trasferimento e il passaggio di cattedra eventualmente già disposti.
Il personale insegnante tecnico-pratico o
assistente di cattedra degli EE.LL. transitato nello Stato con la qualifica di
insegnante tecnico-pratico può chiedere il passaggio di ruolo solo se è in
possesso della specifica abilitazione.
Chi può chiedere il passaggio di cattedra alle
classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado?
·
Docenti titolari della scuola secondaria di primo
grado
·
Docenti titolari della scuola secondaria di
secondo grado
·
Docenti titolari su insegnamenti di Arte applicata
in possesso della prescritta abilitazione per la classe di concorso richiesta;
·
Insegnanti tecnico-pratici o assistenti di
cattedra, compresi quelli transitati dagli Enti Locali in possesso del titolo di
studio di accesso alla classe di concorso richiesta.
·
Personale A.T.A - compreso quello transitato dagli
Enti Locali - in possesso dei
prescritti requisiti di
accesso al profilo richiesto. Sono validi anche i titoli previsti dalla
tabella B del CCNL 24 luglio 2003, già in possesso degli interessati alla data
del 29 novembre 2007 ( data di entrata in vigore del CCNL vigente).
.
Che cosa si deve
allegare al modello di domanda?
Oltre ai modelli
ministeriali è necessario documentare ciò che dà titolo a punteggi o
precedenze e che si è dichiarato:
Allegato D
anzianità servizio
Allegato F
dichiarazione di servizio continuativo
Autocertificazione
Tutte le
certificazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di
trasferimento.
In
merito alla documentazione e certificazioni necessarie, si precisa quanto segue:
Certificazioni mediche.
Lo stato di disabilità
deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle
commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L. Qualora tali commissioni non
si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati
documenteranno, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con
certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in
servizio presso l'A.S.L. da cui e' assistito l'interessato. La mancata emissione
dell'accertamento definitivo per il decorso dei novanta giorni dovrà essere
rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio.
Tale accertamento è valido
fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della
commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex
art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in
servizio presso le A.S.L.
E’ fatto obbligo all'interessato di presentare
la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.
Per le persone
disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, della legge
n. 104/92 è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni
distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile
superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e
terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al
medesimo.
|
Art.
21 legge 104 - Precedenza
nell'assegnazione di sede - 1.
La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due
terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza
della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta
presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo,
ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di
trasferimento a domanda. |
Le certificazioni relative all'invalidità e
quelle relative all'accertamento della disabilità sono distinte perciò nelle
stesse deve risultare quanto segue:
- per le persone disabili maggiorenni di cui
all'art. 33, comma 6: nelle predette certificazioni deve risultare la situazione
di gravità della disabilità;
- per le persone disabili assistite (art. 33,
comma 5 e 7): nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità
della disabilità e la necessità di una assistenza continuativa, globale e
permanente, così come previsto dall'art.3, comma 3, della legge n. 104/92
ovvero tenendo conto di quanto disposto dall’art. 38, comma 5 della legge 23
dicembre 1998, n. 448. A tal fine il genitore, anche adottivo ed il coniuge e il
figlio unico in grado di prestare assistenza e il fratello o sorella in
sostituzione dei genitori (come previsto dalla sentenza della Corte
Costituzionale n.233/2005) debbono comprovare che il disabile non è ricoverato
a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi
delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445,
così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003
n. 3, o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L.;
- per le persone bisognose di cure continuative:
nelle certificazioni deve necessariamente risultare l’assiduità della terapia
e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni
devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.
Sarà cura degli uffici scolastici provinciali
verificare che sui certificati medici, redatti secondo le disposizioni suesposte
e presentati dal personale interessato al fine del riconoscimento del beneficio,
risultino le attestazioni sopra richieste.
Documentazione per l’assistenza continuativa
Il coniuge, il genitore, il figlio unico in grado
di prestare assistenza, il fratello o sorella conviventi di soggetto disabile in
situazione di gravità, nel caso in cui i genitori sono scomparsi
o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente
inabili, che assistano il soggetto disabile, i quali intendano beneficiare della
precedenza prevista dal precedente art. 7, dovranno documentare i seguenti
"status e condizioni" secondo le seguenti
modalità:
- il rapporto di parentela, di adozione, di
affidamento e di coniugio con il soggetto disabile, deve essere documentato con
dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle
disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così
come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia della sentenza
di affidamento o di adozione; ugualmente
deve essere documentata la situazione di effettiva convivenza con il soggetto
disabile.
- l'attività di assistenza con carattere
continuativo ed in via esclusiva (Legge 53/2000, artt. 19 e 20) a favore del
soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la
propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel
D.P.R. 28.12.2000, n.445,così come modificato ed integrato
dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L’assistenza
continuativa esercitata in via esclusiva dai beneficiari della precedenza ex
art. 33, commi 5 e 7, dovrà essere effettivamente svolta alla data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità.
Nel caso di assistenza domiciliare, la
situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto
specializzato, deve essere documentata mediante certificato rilasciato dalla
competente A.S.L. oppure mediante dichiarazione personale sotto la propria
responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.
445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio
2003, n. 3.
Documentazione del rapporto di parentela per i
beneficiari della precedenza ex art. 33, c. 5 e 7, legge n. 104/92.
Il rapporto di discendenza, coniugio, adozione e
affidamento con il soggetto disabile deve essere comprovato mediante
dichiarazione personale sostitutiva ai sensi delle disposizioni contenute nel
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato
dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ovvero mediante
presentazione dello stato di famiglia o di copia della sentenza di affidamento e
di adozione.
Inoltre, il fratello o la sorella
conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il
medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del
figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale
n. 233/2005) devono comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con
idonea documentazione di invalidità.
Documentazione per i beneficiari della precedenza
ex art. 1-V comma- l. 100/87 e art. 10- comma II - D.L. 325/87, convertito nella
legge 402/87, art.
17, della legge 28/07/1999, n. 266 e dell’art. 2, della legge 29/03/2001, n.
86 .
Per fruire della precedenza prevista al coniuge
convivente rispettivamente del personale militare o del personale cui viene
corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni
previste dall'art. 1-V comma- legge n. 100/87 e art. 10- comma II - D.L. 325/87,
convertito nella legge n. 402/87, art. 17 della legge 28/07/1999, n. 266 e
dell’art. 2 della legge 29/03/2001 n. 86, il personale interessato dovrà
allegare una dichiarazione dell'ufficio ove presti servizio il coniuge, dalla
quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d'autorità,
nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale
responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiari convivente con
il richiedente.
Documentazione per usufruire delle maggiorazioni
di punteggio derivanti da esigenze di famiglia.
Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge,
ai genitori o ai figli sarà attribuito solo se sarà allegato un certificato di
residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento. In tale
documentazione dovrà essere precisata la decorrenza dell'iscrizione anagrafica,
che deve essere anteriore di almeno
tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente
competente dell’O.M. concernente l’indicazione dei termini di presentazione
della domanda. Ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.
445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio
2003, n. 3, la residenza può essere comprovata
con una dichiarazione personale, anche redatta dall’interessato,
sostitutiva del certificato medesimo nella quale l’interessato dichiari che la
decorrenza dell’iscrizione anagrafica deve essere anteriore di almeno tre mesi
alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente
dell’O.M. concernente l’indicazione dei termini di presentazione della
domanda. Dovrà, inoltre, essere
allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni
contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed
integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la
persona cui intende ricongiungersi.
Analogamente, con dichiarazione personale può
essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne affetto da infermità o
difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a
proficuo lavoro. Tale stato dovrà essere documentato con apposita
certificazione sanitaria, rilasciata dagli organi di cui al successivo comma 7,
ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.
Dal requisito della residenza si prescinde
quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per
motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione
dell'ordinanza. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, dovrà essere
presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.
Il ricovero permanente del figlio, del
coniuge o degli altri familiari minorati deve essere documentato con certificato
rilasciato dall'istituto di cura.
La necessità di cure continuative deve
essere documentata con certificato rilasciato dalle competenti unità sanitarie
locali, dalla certificazione si dovrà rilevare se l'assiduità della terapia
sia tale da comportare necessariamente la residenza nella sede dell'istituto di
cura.
L'interessato dovrà, inoltre, comprovare
con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari
minorati, possono essere assistiti solo nel comune richiesto per trasferimento,
in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura nel quale i
medesimi possano essere assistiti.
Nell'ambito della valutazione delle esigenze
di famiglia si precisa che i punteggi riferiti "al figlio" si
intendono estesi anche ai figli adottivi, in affidamento preadottivo ovvero in
affidamento.