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Sempre le stesse regole per il part-time
In mancanza di nuove disposizioni relative al parttime, sono ancora in vigore le normative e le prassi già conosciute.
1) Nuove domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Il termine per la presentazione di tali domande, per tutto il personale del comparto scuola, è fissato al 15 marzo di ogni anno. (O.M. n. 55 del 13/2/1998).
Le domande, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate al C.S.A. per il tramite dell’istituzione scolastica di appartenenza.
Esse dovranno contenere le indicazioni previste dai commi 2 e seguenti dell’art. 3 dell’ O.M. n. 446 del 22/7/1997.
E’ necessario altresì che l’interessato dichiari se intende svolgere o meno altre attività lavorative subordinate o comunque altra attività non ammessa per il personale a tempo pieno. (art. 4 O.M. n. 446 del 22/7/1997).
2) Richieste di rinnovo del contratto a part-time.
I docenti il cui contratto part-time scadrà il 31.8.2004, nel caso intendano proseguire il rapporto a tempo parziale, debbono produrre istanza entro il 15 marzo p.v. secondo le modalità già indicate al punto 1 della presente nota.
3) Rientro a tempo pieno al termine del biennio.
Per evitare inconvenienti nell’adeguamento della retribuzione è opportuno che coloro che, al termine del biennio, intendono ripristinare il loro rapporto a tempo pieno, ne facciano esplicita richiesta a questo Ufficio entro il 15 marzo p.v..
4) Rinuncia al part-time prima della scadenza del biennio.
Per evidenti motivi di organizzazione della didattica, la rinuncia al part-time prima della scadenza è ammessa solo per motivate esigenze , ai sensi dell’art.11 O.M. 446/97.
Anche per la presentazione di queste istanze il termine indicato è quello del 15 marzo p.v..