IL NUOVO CONTRATTO E LE RELAZIONI D'ISTITUTO

l nuovo CCNL della Scuola 2002/2005 definisce anche la materia delle relazioni sindacali a livello di singola istituzione scolastica, tentiamo qui esaminare sinteticamente ruoli e competenze previsti dal contratto.

 L’art. 3, comma 3, del CCNL 2002/05 definisce i tre modelli delle relazioni sindacali, validi per tutti i livelli: contrattazione, partecipazione ed interpretazione autentica dei contratti.

La contrattazione, appare quasi superfluo dirlo, si sostanzia nella stipula di contratti tra la Rappresentanza sindacale ed il Dirigente Scolastico, la partecipazione si articola, a sua volta negli istituti di informazione, concertazione ed intese.

Infine l’interpretazione autentica è l’istituto in base al quale qualora avvenga un contrasto interpretativo su una norma contrattuale, le parti che lo hanno sottoscritta (ad esempio RSU e Dirigente scolastico) concordano e firmano l’interpretazione corretta di quella parte del contratto o di una sua applicazione.

L’art. 6 del nuovo CCNL definisce in dettaglio lo svolgimento delle relazioni sindacali a livello di singola scuola.

Il Dirigente scolastico è tenuto all’INFORMAZIONE preventiva nei confronti delle RSU sui seguenti argomenti: proposte di formazione delle classi e dell’organico della scuola, criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento ed infine sull’utilizzazione di servizi sociali.

Sono invece materie di CONTRATTAZIONE, quelle sulle quali si stipula un vero e proprio Contratto d’Istituto:

Il Dirigente deve formulare la propria proposta di contratto in tempi definiti “congrui” con l’inizio dell’anno scolastico e, comunque, entro dieci giorni dall’inizio delle trattative. Il Contratto d’Istituto vale un anno, ma può essere prorogato tacitamente.

Esiste infine l’informazione successiva, quella alla quale è tenuto il Dirigente, nei confronti delle RSU, dopo lo svolgimento delle relative operazioni: i nominativi del personale impegnato in progetti retribuiti con il fondo d ‘Istituto, i criteri con cui è stato individuato il personale impegnato in progetti, la verifica dell’utilizzo delle risorse relative alla contrattazione d’Istituto.

Nulla di nuovo, infine, per quanto concerne le delegazioni trattanti: esse sono costituite, per la parte pubblica dal Dirigente Scolastico e per la parte sindacale dalla RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni firmatarie del contratto.

Va rilevato che, mentre per la contrattazione nazionale affinché un contratto sia valido esiste il principio della “maggioranza” della rappresentatività, nessun criterio simile risulta stabilito a livello d’Istituto. Ad esempio in caso di contrasto tra RSU e sindacati firmatari di contratto, magari non rappresentati neppure nella Scuola, non esiste alcuna chiarezza su quale sia la “maggioranza” da individuare per la firma del contratto d’istituto.