APPROVATO IL DISEGNO DI LEGGE SULLO STATO GIURIDICO DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE.

Sintesi del decreto

 

In data 15 luglio 2003 è stato approvato il disegno di legge sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica e a settembre uscirà il regolamento attuativo del bando di concorso.

ART.: 1 – RUOLI DEGLI  INSEGNANTI DI RELIGIONE

-          In base agli accordi fra Ministero e Conferenza Episcopale vengono istituiti due ruoli regionali corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall’Ordinamento.

-          Agli insegnanti di religione si applicano le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal Testo Unico e dalla Contrattazione Collettiva.

-          Nelle scuole dell’infanzia ed elementare l’insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o classe che siano riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica e disposti a farlo.

ART.: 2 – DOTAZIONI ORGANICHE

Per tutti gli ordini e gradi di scuola in cui è previsto l’insegnamento della religione cattolica, la dotazione organica è articolata su base regionale e determinata nella misura del 70% dei posti d’insegnamento complessivamente funzionanti.

ART.: 3 – ACCESSO AI RUOLI

-          Avviene previo superamento di concorsi per titoli ed esami e per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche.

-          I concorsi sono indetti dal MIUR su base regionale, con frequenza triennale.

-          I titoli di qualificazione professionale sono quelli stabiliti dall’Intesa (DPR 751 del 16/12/1985).

-          Ogni candidato deve possedere il riconoscimento di idoneità rilasciato dall’Ordinario Diocesano competente per il territorio e può concorrere solo per i posti disponibili all’interno del territorio diocesano.

-          Le prove d’esame accertano la preparazione culturale generale e didattica con esclusione dei contenuti specifici dell’insegnamento della religione cattolica.

-          Le commissioni giudicatrici sono presiedute da un professore Universitario o D.S. o Ispettore tecnico e composte da due docenti a tempo indeterminato con almeno 5 anni di anzianità.

-          Le commissioni compilano l’elenco di coloro che hanno superato il concorso valutando il risultato delle prove e i titoli.

-          L’assunzione a tempo indeterminato è disposta dal Dirigente Regionale in accordo con l’Ordinario Diocesano.

-          I motivi di risoluzione del rapporto sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti cui si aggiunge la revoca dell’idoneità da parte dell’ Ordinario Diocesano, salvo fruire della mobilità professionale o di diversa utilizzazione.

-          Per i posti non coperti si provvede mediante contratti a tempo determinato stipulati dai D.S. su indicazione del Dirigente Regionale, d’intesa con l’Ordinario Diocesano.

ART.: 4 – MOBILITA’

-          Agli insegnanti di religione cattolica si applicano le disposizioni vigenti limitatamente ai passaggi da un ciclo all’altro per il medesimo insegnamento (tale mobilità è subordinata all’inclusione nell’elenco del ciclo richiesto e al riconoscimento dell’idoneità).

-          La mobilità territoriale è subordinata al possesso del riconoscimento dell’idoneità rilasciato dall’Ordinario Diocesano.

-          L’insegnante a cui è stata revocata l’idoneità o in esubero può fruire della mobilità professionale nel comparto o di procedure di diversa utilizzazione.

ART.: 5 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

-          Il primo concorso sarà riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato continuativamente servizio  per almeno 4 anni nel corso degli ultimi 10.

-          Il programma accerta la conoscenza:

o        dell’ordinamento scolastico

o        degli orientamenti didattici e pedagogici relativi agli ordini e gradi di scuola a cui si riferisce il concorso

o        degli elementi essenziali di legislazione scolastica

ART.: 6 – COPERTURA FINANZIARIA

 

COMMENTO

Il fatto che gli insegnanti di religione, in quanto lavoratori, trovino una loro stabilizzazione, possiamo apprezzarlo, ma non possiamo fare a meno di rilevare che il comportamento del Governo e del Parlamento sia biasimabile per il diverso trattamento che ricevono migliaia di precari che da anni si trovano nelle stesse condizioni ed insegnano materie diverse dalla religione.