APPROVATO IL DISEGNO DI
LEGGE SULLO STATO GIURIDICO DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE.
Sintesi del decreto
In
data 15 luglio 2003 è stato approvato il disegno di legge sullo stato giuridico
degli insegnanti di religione cattolica e a settembre uscirà il regolamento
attuativo del bando di concorso.
ART.:
1 – RUOLI DEGLI INSEGNANTI DI
RELIGIONE
-
In base
agli accordi fra Ministero e Conferenza Episcopale vengono istituiti due ruoli
regionali corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall’Ordinamento.
-
Agli
insegnanti di religione si applicano le norme di stato giuridico e il
trattamento economico previsti dal Testo Unico e dalla Contrattazione
Collettiva.
-
Nelle
scuole dell’infanzia ed elementare l’insegnamento della religione cattolica
può essere affidato ai docenti di sezione o classe che siano riconosciuti
idonei dall’autorità ecclesiastica e disposti a farlo.
ART.:
2 – DOTAZIONI ORGANICHE
Per
tutti gli ordini e gradi di scuola in cui è previsto l’insegnamento della
religione cattolica, la dotazione organica è articolata su base regionale e
determinata nella misura del 70% dei posti d’insegnamento complessivamente
funzionanti.
ART.:
3 – ACCESSO AI RUOLI
-
Avviene
previo superamento di concorsi per titoli ed esami e per i posti annualmente
disponibili nelle dotazioni organiche.
-
I
concorsi sono indetti dal MIUR su base regionale, con frequenza triennale.
-
I titoli
di qualificazione professionale sono quelli stabiliti dall’Intesa (DPR 751 del
16/12/1985).
-
Ogni
candidato deve possedere il riconoscimento di idoneità rilasciato
dall’Ordinario Diocesano competente per il territorio e può concorrere solo
per i posti disponibili all’interno del territorio diocesano.
-
Le prove
d’esame accertano la preparazione culturale generale e didattica con
esclusione dei contenuti specifici dell’insegnamento della religione
cattolica.
-
Le
commissioni giudicatrici sono presiedute da un professore Universitario o D.S. o
Ispettore tecnico e composte da due docenti a tempo indeterminato con almeno 5
anni di anzianità.
-
Le
commissioni compilano l’elenco di coloro che hanno superato il concorso
valutando il risultato delle prove e i titoli.
-
L’assunzione
a tempo indeterminato è disposta dal Dirigente Regionale in accordo con
l’Ordinario Diocesano.
-
I motivi
di risoluzione del rapporto sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti cui
si aggiunge la revoca dell’idoneità da parte dell’ Ordinario Diocesano,
salvo fruire della mobilità professionale o di diversa utilizzazione.
-
Per i
posti non coperti si provvede mediante contratti a tempo determinato stipulati
dai D.S. su indicazione del Dirigente Regionale, d’intesa con l’Ordinario
Diocesano.
ART.:
4 – MOBILITA’
-
Agli
insegnanti di religione cattolica si applicano le disposizioni vigenti
limitatamente ai passaggi da un ciclo all’altro per il medesimo insegnamento
(tale mobilità è subordinata all’inclusione nell’elenco del ciclo
richiesto e al riconoscimento dell’idoneità).
-
La
mobilità territoriale è subordinata al possesso del riconoscimento
dell’idoneità rilasciato dall’Ordinario Diocesano.
-
L’insegnante
a cui è stata revocata l’idoneità o in esubero può fruire della mobilità
professionale nel comparto o di procedure di diversa utilizzazione.
ART.:
5 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
-
Il primo
concorso sarà riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano
prestato continuativamente servizio per
almeno 4 anni nel corso degli ultimi 10.
-
Il
programma accerta la conoscenza:
o
dell’ordinamento
scolastico
o
degli
orientamenti didattici e pedagogici relativi agli ordini e gradi di scuola a cui
si riferisce il concorso
o
degli
elementi essenziali di legislazione scolastica
ART.:
6 – COPERTURA FINANZIARIA
COMMENTO
Il fatto che gli insegnanti di religione, in quanto lavoratori, trovino una loro stabilizzazione, possiamo apprezzarlo, ma non possiamo fare a meno di rilevare che il comportamento del Governo e del Parlamento sia biasimabile per il diverso trattamento che ricevono migliaia di precari che da anni si trovano nelle stesse condizioni ed insegnano materie diverse dalla religione.