Responsabilità civile dei docenti
a cura di Rino Di Meglio
Nell’esercizio della loro professione sugli insegnanti incombono tutte le responsabilità dei normali pubblici dipendenti (di queste scriveremo in altra sede), ma la responsabilità caratteristica, quella che genera le maggiori preoccupazioni, è quella derivante dalla vigilanza sugli alunni minori. Di questo tratteremo, cercando di semplificare al massimo ed evitando più possibile le terminologie tecniche.
Tipi di responsabilità
La prima fondamentale distinzione va effettuata sulla natura della responsabilità, ovvero penale o civile, questa distinzione va individuata in relazione al tipo di norma di legge che viene violata.
La responsabilità penale si ha allorché si commetta un reato e la legge prevede l’erogazione di una pena che può prevedere restrizione della libertà personale (arresto o reclusione) o può essere di carattere pecuniario (multa o ammenda).
La responsabilità civile si ha quando si è responsabili di un fatto che abbia causato a terzi un danno, con conseguente obbligo di risarcimento al danneggiato.
Talvolta da un unico evento possono derivare responsabilità tanto penali che civili, in questo caso il responsabile può subire ovviamente conseguenze penali e civili.
A proposito della responsabilità civile deve essere ancora aggiunto che essa si crea allorché il danno sia qualificato come "ingiusto", ovvero non conforme al diritto.
La responsabilità civile viene, a sua volta suddivisa in tre categorie:
Determinazione del danno
Il danno da risarcire consiste in "danno patrimoniale", quando si verifica una diminuzione del patrimonio del danneggiato ed i cosiddetti danni morali che attengono a sofferenze patite, danni alla vita di relazione ecc., l’ammontare viene stabilito dal Giudice.
La responsabilità degli insegnanti.
La prima e fondamentale norma giuridica da cui deriva la responsabilità degli insegnanti è l’art. 28 della Costituzione: " I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative , degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici".
Si evince quindi che il danneggiato chiamerà in causa tanto il responsabile che la stessa Amministrazione pubblica.
L’altra norma di carattere generale è l’art. 2043 del codice Civile che obbliga al risarcimento chiunque causi ad altro un danno ingiusto
Le due norme di legge che riguardano direttamente i docenti sono gli articoli 2047 e 2048 del Codice Civile; l’art. 2047 riguarda il danno cagionato da chi è "incapace di intendere e di volere" , il risarcimento è addossato a chi era tenuto alla sorveglianza, salvo che non dimostri di non aver potuto impedire il fatto.
Tale norma può essere applicata nel caso di alunni in tenerissima età, quali quelli affidati alla Scuola materna, ovvero ad alunni più grandi, ma in particolari situazioni, quali quelli handicappati.
Il bambino incapace di intendere e volere è esente da qualsiasi responsabilità.
La norma che riguarda invece, nella maggior parte dei casi, gli insegnanti è l’art. 2048 che parla di "precettori " per indicare la categoria degli insegnanti.
La giurisprudenza ha esteso l'elencazione delle persone responsabili, di cui all'art. 2048 C.C., a tutti coloro che svolgono mansioni di istruttori, di insegnanti e di vigilanza dei minori, quali non solo la categoria degli insegnanti veri e propri di scuole, sia private che pubbliche, sia di istituti tanto di natura pubblica che privata o anche religiosa, ma anche il maestro di sci o di nuoto, l'allenatore sportivo ecc. La responsabilità dell'insegnante è presunta e riposa sull'omessa vigilanza dei minori, in quanto questi soggetti, per la loro immaturità, possono facilmente arrecare danni agli altri, per cui chi è tenuto alla sorveglianza deve impedire tale eventualità.
In taluni casi vi può essere corresponsabilità tra insegnanti e genitori, con conseguente suddivisione dell’obbligo di risarcimento dei danni.
La legge prevede, comunque la non responsabilità di chi provi di non aver potuto impedire il fatto dannoso.
Come si vede, mentre in linea generale spetta al danneggiato provare i danni, nel caso dei docenti vige il principio della "presunzione di colpa", essendo posto a suo carico di dimostrare il contrario.
Che deve fare l’insegnante ? Deve dimostrare per prima cosa di essere stato materialmente presente tra i bambini e, in secondo luogo di aver utilizzato tutti gli accorgimenti previsti da una normale diligenza, per evitare eventuali incidenti.
Ad esempio l’insegnante che, per forza maggiore, debba assentarsi dalla classe è tenuto a farsi sostituire o da altro collega, o da personale ausiliario.
In nessun modo la classe può essere affidata ad un alunno.
Un altro caso particolare può essere individuato nella responsabilità di un insegnante per incidente avvenuto fuori dalla scuola, qualora l’alunno sia stato allontanato, dopo esservi entrato, senza che lla famiglia sisa stato dato regolare preavviso.
Limiti della responsabilità degli insegnanti.
Abbiamo visto che l’art. 28 della Costituzione rende responsabile anche lo Stato per i danni commessi dai propri dipendenti, tale previsione ha trovato attuazione nella legge n. 312 del 1980, art. 61.
Tale norma è di fondamentale importanza perché libera gli insegnanti dalla responsabilità civile verso terzi (assunta appunto dallo Stato), fatti salvi i casi di colpa grave o dolo (dolo significa la volontà cosciente di infrangere la legge).
Ciò significa che lo Stato risarcisce i danneggiati ed esercita poi un’azione di rivalsa nei confronti dei propri dipendenti se abbiano avuto atteggiamenti dolosi, o di grave negligenza.
Vi sono poi due limiti importanti alla responsabilità degli insegnanti: quello temporale e quello territoriale.
I limiti temporali sono fissati dalle norme contrattuali che definiscono l’orario in cui il docente esercita la propria attività e la vigilanza sui minori, il limite territoriale è costituito normalmente dall’edificio scolastico e dalle sue pertinenze, con alcune eccezioni riferite a particolari situazioni quali le visite ed i viaggi di istruzione.