LA
RIFORMA MORATTI
SINTESI
DEI CONTENUTI DELLA LEGGE DELEGA
Lo
scorso 18 febbraio la Camera ha approvato la «Delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale»
riportiamo qui le parti principali della riforma.
L’Art. 1 esplica i principi generali
ed i limiti della delega:
« Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel
rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di
ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione
tra scuola e genitori, in coerenza con il princìpio di autonomia delle
istituzioni scolastiche e secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione, il
Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali
delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai
diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche,
uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e di istruzione e formazione professionale di cui al citato decreto
legislativo n. 281 del 1997.»
Ci
si muove – in buona sostanza – nell’ambiguità di fondo lasciata
dall’art. 117 della Costituzione che sovrappone, sulla scuola, le competenze
concorrenti di Stato e Regioni.
Il comma 3 dell’art.
resuscita la telenovela del piano pluriennale di investimenti (i famosi 19.000
miliardi di vecchie lire che il Ministro non è mai riuscito a trovare). Ora
entro novanta giorni dall’approvazione definitiva della legge dovrà
riproporre il piano a sostegno del miglioramento delle strutture, della
valorizzazione degli insegnanti, per il rimborso delle spese di aggiornamento,
potenziamento dell’istruzione per gli adulti, dell’informatica ecc.
Dove
il governo troverà i soldi resta un mistero grandioso visto che ad oggi non è
riuscito, ad oltre 14 mesi dalla scadenza, neppure a trovare gli stanziamenti
per coprire un modesto rinnovo contrattuale.
L’Art. 2 esprime i
principi ed i criteri direttivi del nuovo sistema educativo di istruzione e
formazione :
a)
è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate
a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di
sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità,
generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali,
adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con
riguardo alle dimensioni locali, nazionali
ed europee;
b) sono
promossi il
conseguimento di una
formazione spirituale e
morale, anche ispirata ai princìpi
della Costituzione, lo sviluppo della coscienza
storica e di appartenenza alla
comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà
europea;
c)
è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno
dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il
diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema
di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo
livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante
regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, e garantendo, attraverso adeguati
interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di istruzione e
formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini
anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene
ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico ……..
d) il
sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola
dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei
licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
e) la
scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo
sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle
bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia,
creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle
opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa
dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei
bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la
continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola
primaria. È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la
possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia
possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di
sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30
aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione
di nuove professionalità e modalità organizzative;
f) il
primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di
cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni.
Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è
articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di
base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado
si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il
percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo
ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola
dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si
iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31
agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il
30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel
rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il
fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle
prime sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, ivi
inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla
lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie
scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue
leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e
nel tempo, di educare ai princìpi fondamentali della convivenza civile; la
scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è
finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento
delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche
attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche,
le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla
evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è
caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo
sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle
discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta
corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti
adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione;
introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad
orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo
di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce
titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della
formazione professionale.
I
paragrafi successivi trattano dei contenuti generali relativi al secondo ciclo,
l’ultimo comma esprime l’intenzione di affidare una quota dei piani di
studio alle regioni.
L’ art. 3 tratta
della valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di
istruzione e di formazione. Si
afferma che la valutazione periodica ed annuale degli alunni è affidata ai
docenti. La lettura testuale farebbe capire che le possibili bocciature possano
avvenire solo al termine dei periodi (bienni), ma uno degli ordini del giorno
approvati specifica che ai docenti andrà lasciata anche la possibilità di non
promuovere gli alunni in ciascun anno scolastico.
All’Istituto
Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione viene affidata la
valutazione periodica del sistema scolastico e degli apprendimenti degli alunni
nonché la predisposizione delle prove per gli esami finali sostenuti al termine
di ciascun ciclo.
L’art. 4 concerne
l’Istruzione e la formazione professionale.
L’art. 5 è
piuttosto importante perché definisce i criteri per la formazione ed il reclutamento dei docenti:
«la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge
nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è
programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264,
e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è
determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base della
previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale,
nelle istituzioni scolastiche».
Se
fosse coerentemente attuato, ma ne dubitiamo, porterebbe alla realizzazione
dell’unicità della funzione docente, ponendo fine alle discriminazioni
stipendiali e di orario e di calendario di cui sono vittime i docenti della
scuola primaria.
Si
tratterà di corsi universitari a numero chiuso che cureranno la formazione dei docenti nonché un tirocinio presso
le scuole con contratti di formazione-lavoro. Il corso di laurea in scienze
della formazione primaria, comprensivo delle attività di tirocinio, assume
valore di abilitazione di stato per la scuola dell’infanzia o per quella
primaria.
I
docenti non abilitati, in possesso di specializzazione per l’handicap,
vedranno abbreviarsi di un anno il corso di studi.
In
questo articolo sono evidenziate volontà
del Governo circa la carriera dei docenti che destano una grave
preoccupazione: si parla di istituire presso gli atenei centri di «eccellenza»,
nonché corsi di formazione per docenti destinati ad attività di «supporto,
tutorato e coordinamento» dell’attività educativa; evidente l’intenzione
di disegnare una carriera ed una gerarchia all’interno del corpo docente.
L’art. 6
salvaguarda le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome.
Art.7 concerne le disposizioni finali
ed attuative ed inoltre stabilisce
una gradualità nelle iscrizioni anticipate fino all’anno 2006, stabilendo che
queste avvengano in forma sperimentale, e che per l’anno 2003/04 possano
iscriversi gli alunni della scuola dell’infanzia ed elementare che compiano
l’età di tre e rispettivamente 6 anni entro il 28 febbraio 2004.
RDM