SUPPLENTI IN MATERNITA’

 

Una supplente avente diritto alla nomina in quanto si trova in posizione utile in graduatoria, ma che non può assumere servizio perché si trova in astensione obbligatoria per maternità, ha ugualmente diritto a percepire l’indennità di maternità come se avesse assunto servizio, secondo il nostro contratto il 100% dello stipendio.

Quanto sopra è stato acquisito dopo le recenti pronunce del Consiglio di Stato (n. 5261 del 5/10/2001) e della Corte Costituzionale (n. 337 del 7/11/2003